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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore,
dott.ssa Angela Di Dio – giudice,
dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1966 e residente in [...]a Volturno (IS) al C.so Volturno n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ranieri;
RICORRENTE
E (C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Svizzera) il 5/10/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Giammatteo;
RESISTENTE
CON
L'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 27/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10/03/2002, regolarmente trascritto presso il Comune di
ZZ (IS) (al n. 2, Parte I, anno 2002), esponendo che la comunione spirituale e materiale con [nata a [...] il Controparte_1
5/10/1974 (CF. )] non poteva essere ricostituita. C.F._2
In particolare, il ricorrente ha dedotto: che dalla loro unione è nata una figlia, , in data 28/02/2004, la quale è attualmente maggiorenne Per_1
ed abita e convive con la madre in ZZ alla Via Casale Borgo, n. 14; che il Tribunale di Isernia, con decreto dell'1/07/2011, ha omologato l'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 14/04/2011 e dal verbale di udienza del
22/06/2011; che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è venuta definitivamente meno;
che, da alcuni anni, ha formato una nuova famiglia e, dall'unione con la sua attuale compagna sono nati due figli, il Per_2
22/06/2019 e il 06/11/2020; che ha sempre provveduto a Per_3
versare il mantenimento dovuto alla figlia;
che le mutate Per_1 condizioni familiari ed economiche rendono necessaria la revoca ovvero la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 10.03.2022 a Pozzili (IS), come annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ (IS), Atto 2, p I, anno 2002, ed ordinare agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
b) confermare integralmente ogni statuizione assunta da
Codesto Tribunale con la sentenza n. 95/2018, riguardo all'affidamento della figlia
, ormai maggiorenne;
c) disporre, per le ragioni di cui in premessa, la revoca Per_1
dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra d) disporre, altresì, Controparte_1
un assegno mensile in favore della sola figlia pari ad € 400,00 (o della diversa Per_1
somma che verrà ritenuta congrua dall'adito Tribunale), comprensivo anche delle spese straordinarie, che verrà interamente versato sul conto postale intestato alla stessa;
e) con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”.
Costituendosi in giudizio, con comparsa del 26/04/2024, ha Controparte_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di Euro 350,00 e dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella somma di Euro 600,00. Per_1
In data 9/12/2024 i procuratori delle parti hanno presentato istanza congiunta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in data
28/11/2024.
All' udienza del 27/05/2025 il giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 c.c. dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare al riguardo che parte ricorrente ha allegato che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si era mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare, mentre parte resistente ha preferito restare contumace disinteressandosi del presente procedimento.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.
Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti.
In ordine alla disciplina delle questioni economiche tra le parti, il Collegio evidenzia che le parti hanno sottoposto al Tribunale la seguente intesa, con accordo sottoscritto dalle medesime parti e dai rispettivi procuratori in data
28/11/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 09/12/2024: “1. Arretrati delle spese straordinarie
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
900,00 (novecento/00), a titolo di arretrati per spese straordinarie, con la sottoscrizione del presente atto. Il tutto sul seguente IBAN: [...]
2. Arretrati del mantenimento ordinario
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
8.500,00 (ottomilacinquecento/00), a titolo di arretrati del mantenimento ordinario, con la sottoscrizione del presente atto. Il tutto sul seguente IBAN:
[...]
3. Mantenimento ordinario per la figlia Per_1
A decorrere dal mese di dicembre 2024, il IG. si obbliga a versare alla Parte_1
figlia un assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00), da corrispondere Per_1
direttamente sul conto corrente intestato a entro il giorno 5 di ciascun mese. Il Per_1
tutto sul seguente
IBAN: [...]:
4. Ripartizione delle spese straordinarie
Le spese scolastiche, quelle mediche non mutuabili, e le eventuali altri spese straordinarie di rilevante entità saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, ove possibile, e documentate mediante l'esibizione di ricevute o scontrini da parte della IG.ra . Controparte_1
5. Clausola di tutela per Per_1
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un comportamento collaborativo e rispettoso, evitando condotte che possano ledere il benessere psico-fisico e la serenità della figlia . Per_1
• Il presente accordo vincola entrambe le parti a rispettare il prioritario interesse della figlia, evitando conflittualità che possano ripercuotersi negativamente sulla stessa.
6. Trasformazione in divorzio consensuale
Le parti concordano che il presente atto sarà depositato nel fascicolo processuale R.G.N.
160/2024, pendente presso il Tribunale di Isernia, e costituirà accordo giudiziale, con richiesta al Giudice di trasformare la procedura da divorzio giudiziale a divorzio consensuale.
7. Accordo integrale e definitivo
Il presente accordo costituisce la regolamentazione integrale e definitiva di ogni obbligazione economica e patrimoniale tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare a ogni ulteriore pretesa reciproca derivante dal rapporto matrimoniale, con la sola eccezione degli obblighi inerenti alla figlia .”. Per_1
Il Tribunale evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/03/2002 in ZZ (IS) da [nato a [...] il Parte_1
05/12/1966 (C.F.: )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
EN (Svizzera) il 5/10/1974 (CF. )] trascritto nei C.F._2
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (al n. 2, Parte I, anno
2002);
- ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- recepisce integralmente, quanto alle statuizioni del divorzio, le condizioni concordate tra le parti così come integralmente riportate nella parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/10/2025
Il Presidente - estensore
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore,
dott.ssa Angela Di Dio – giudice,
dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1966 e residente in [...]a Volturno (IS) al C.so Volturno n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ranieri;
RICORRENTE
E (C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Svizzera) il 5/10/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Giammatteo;
RESISTENTE
CON
L'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 27/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10/03/2002, regolarmente trascritto presso il Comune di
ZZ (IS) (al n. 2, Parte I, anno 2002), esponendo che la comunione spirituale e materiale con [nata a [...] il Controparte_1
5/10/1974 (CF. )] non poteva essere ricostituita. C.F._2
In particolare, il ricorrente ha dedotto: che dalla loro unione è nata una figlia, , in data 28/02/2004, la quale è attualmente maggiorenne Per_1
ed abita e convive con la madre in ZZ alla Via Casale Borgo, n. 14; che il Tribunale di Isernia, con decreto dell'1/07/2011, ha omologato l'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 14/04/2011 e dal verbale di udienza del
22/06/2011; che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è venuta definitivamente meno;
che, da alcuni anni, ha formato una nuova famiglia e, dall'unione con la sua attuale compagna sono nati due figli, il Per_2
22/06/2019 e il 06/11/2020; che ha sempre provveduto a Per_3
versare il mantenimento dovuto alla figlia;
che le mutate Per_1 condizioni familiari ed economiche rendono necessaria la revoca ovvero la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 10.03.2022 a Pozzili (IS), come annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ (IS), Atto 2, p I, anno 2002, ed ordinare agli
Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
b) confermare integralmente ogni statuizione assunta da
Codesto Tribunale con la sentenza n. 95/2018, riguardo all'affidamento della figlia
, ormai maggiorenne;
c) disporre, per le ragioni di cui in premessa, la revoca Per_1
dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra d) disporre, altresì, Controparte_1
un assegno mensile in favore della sola figlia pari ad € 400,00 (o della diversa Per_1
somma che verrà ritenuta congrua dall'adito Tribunale), comprensivo anche delle spese straordinarie, che verrà interamente versato sul conto postale intestato alla stessa;
e) con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”.
Costituendosi in giudizio, con comparsa del 26/04/2024, ha Controparte_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto la corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di Euro 350,00 e dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella somma di Euro 600,00. Per_1
In data 9/12/2024 i procuratori delle parti hanno presentato istanza congiunta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto in data
28/11/2024.
All' udienza del 27/05/2025 il giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 c.c. dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare al riguardo che parte ricorrente ha allegato che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si era mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare, mentre parte resistente ha preferito restare contumace disinteressandosi del presente procedimento.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.
Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti.
In ordine alla disciplina delle questioni economiche tra le parti, il Collegio evidenzia che le parti hanno sottoposto al Tribunale la seguente intesa, con accordo sottoscritto dalle medesime parti e dai rispettivi procuratori in data
28/11/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 09/12/2024: “1. Arretrati delle spese straordinarie
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
900,00 (novecento/00), a titolo di arretrati per spese straordinarie, con la sottoscrizione del presente atto. Il tutto sul seguente IBAN: [...]
2. Arretrati del mantenimento ordinario
Il IG. si impegna a versare alla IG.ra l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
8.500,00 (ottomilacinquecento/00), a titolo di arretrati del mantenimento ordinario, con la sottoscrizione del presente atto. Il tutto sul seguente IBAN:
[...]
3. Mantenimento ordinario per la figlia Per_1
A decorrere dal mese di dicembre 2024, il IG. si obbliga a versare alla Parte_1
figlia un assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00), da corrispondere Per_1
direttamente sul conto corrente intestato a entro il giorno 5 di ciascun mese. Il Per_1
tutto sul seguente
IBAN: [...]:
4. Ripartizione delle spese straordinarie
Le spese scolastiche, quelle mediche non mutuabili, e le eventuali altri spese straordinarie di rilevante entità saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, ove possibile, e documentate mediante l'esibizione di ricevute o scontrini da parte della IG.ra . Controparte_1
5. Clausola di tutela per Per_1
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un comportamento collaborativo e rispettoso, evitando condotte che possano ledere il benessere psico-fisico e la serenità della figlia . Per_1
• Il presente accordo vincola entrambe le parti a rispettare il prioritario interesse della figlia, evitando conflittualità che possano ripercuotersi negativamente sulla stessa.
6. Trasformazione in divorzio consensuale
Le parti concordano che il presente atto sarà depositato nel fascicolo processuale R.G.N.
160/2024, pendente presso il Tribunale di Isernia, e costituirà accordo giudiziale, con richiesta al Giudice di trasformare la procedura da divorzio giudiziale a divorzio consensuale.
7. Accordo integrale e definitivo
Il presente accordo costituisce la regolamentazione integrale e definitiva di ogni obbligazione economica e patrimoniale tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare a ogni ulteriore pretesa reciproca derivante dal rapporto matrimoniale, con la sola eccezione degli obblighi inerenti alla figlia .”. Per_1
Il Tribunale evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter recepire interamente gli accordi raggiunti e di porli a base della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/03/2002 in ZZ (IS) da [nato a [...] il Parte_1
05/12/1966 (C.F.: )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
EN (Svizzera) il 5/10/1974 (CF. )] trascritto nei C.F._2
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (al n. 2, Parte I, anno
2002);
- ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- recepisce integralmente, quanto alle statuizioni del divorzio, le condizioni concordate tra le parti così come integralmente riportate nella parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/10/2025
Il Presidente - estensore
dott. Vittorio Cobianchi Bellisari