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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2024, n. 7461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7461 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7461 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato IO BU, quale amministratore, fino al 3 agosto 2013, della società Stireria Super Vapor s.r.I., dichiarata fallita con sentenza de 07 ottobre 2014, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Marcellino Marcellini, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare in tema di bancarotta documentale, e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale desunto la responsabilità penale dell'imputato semplicemente dall'aver costui ricoperto la carica di amministratore della società, non risultando provato che la irregolare tenuta delle scritture contabili fosse sostenuta sul piano psicologico dal fine di arrecare pregiudizio ai creditori o di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società. 2.2. Con un secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione della legge fallimentare in tema di bancarotta patrimoniale. Sostiene la Difesa, in particolare, che l'importo di C 5.738,11 venne "effettivamente" utilizzato per il pagamento in contanti di alcuni dipendenti e che le fatture del settembre del 2013 si riferivano alla vendita di due mezzi effettuata in compensazione dei crediti vantati dagli acquirenti. Mancherebbe, dunque, oltre alla stessa natura distrattiva di dette operazioni, anche il dolo necessario per la integrazione della fattispecie fraudolenta, potendo, al più, qualificarsi i fatti distrattivi ai sensi dell'art. 217 L.F. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso invocandone l'accoglimento, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo sia del delitto di bancarotta fraudolenta documentale che della bancarotta fraudolenta patrimoniale, potendo al più configurarsi la bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.0ccorre, in premessa, ricordare che si è in presenza di cosiddetta "doppia conforme", ovvero di una situazione in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità 2 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 1.1. D'altro canto, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". 2. Ebbene, venendo alla bancarotta fraudolenta documentale, giova ricordare che, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242550; conf. Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258982; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258881). Si afferma, in proposito che, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza con l'elemento psicologico della bancarotta semplice di cui all'art.217 L.F., nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi, quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). 2.1. Dunque, il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di 3 realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384). 2.2. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, in particolare, di quello che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., afferma che il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659). Ha osservato, infatti, la Corte di appello che l'irregolare tenuta di libri e scritture contabili era finalizzata a impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti finanziari della società, "come desumibile dalle modalità distrattive delle condotte via via poste in essere dagli amministratori...nonché dalla annotazione anomala e strumentale di giroconti e compensazioni", riconducendo la responsabilità di tale condotta anche al BU in ragione della "consapevole e deliberata assunzione della carica di amministratore unico della società", in un momento in cui questa era "già decotta e null'altro che una scatola vuota"(ritenendo la totale inverosimiglianza della versione difensiva, anche alla luce delle risultanze del certificato penale e delle dichiarazioni del curatore circa le plurime società di cui risulta titolare, così da ritenere l'imputato propenso abitualmente ad accettare di assumere la carica di società votate al fallimento), con i correlati doveri e obblighi, tra cui, appunto, quello della regolare tenuta delle scritture contabili. 2.3. Dunque, non risponde al vero che la affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente sulla assunzione della carica di amministratore: la statuizione si fonda, piuttosto, correttamente, sulla posizione di garanzia e sull'onere di tenuta e conservazione delle scritture, che grava la Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, dell'onere dimostrativo della esistenza di cause non imputabili all'imputato, il quale si è limitato a dedurre la assenza di dolo, senza confrontarsi con gli argomenti, specifici e puntuali, utilizzati dalla Corte di appello per affermare, sulla base di un corretto ragionamento deduttivo, coerente con consolidati canoni ermeneutici, l'intento fraudolento che ha sorretto la irregolare tenuta della documentazione contabile. 2.4. Giova aggiungere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile;
ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma 4 anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218383). 2.5. Lo scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale risulta, dunque, correttamente condotto dalla sentenza impugnata che, sotto tale profilo, si sottrae alle censure difensive. Esaminando, infatti, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, emerge con evidenza come la stessa abbia sia dato espressamente atto del rilevante ostacolo che l'irregolare contabilità aveva creato agli organi fallimentari nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sia evidenziato come proprio le modalità distrattive delle condotte e l'annotazione anomala e strumentale di giroconti e compensazioni abbiano tradito l'esistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato. 3. Neppure risultano fondate le doglianze difensive che attingono, sempre sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata quanto allo scrutinio della bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale, secondo pacifico orientamento, si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562 ). 3.1. Come è stato già sottolineato, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipa tivo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa" 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIC NE PENALE Il Presidente SA LO ( 3.2. Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato i dati inconfutabili del prelievo dal conto cassa e della vendita di beni in relazione ai quali la società non ha ricevuto alcun corrispettivo, in essi ravvisando "indici di fraudolenza" posti in essere in epoca prefallimentare. 3.3. La sentenza impugnata resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censure difensive, avendo la Corte di appello ricostruito in capo al ricorrente, attraverso un corretto ragionamento inferenziale, fondato su dati inconfutabili, costituiti dal prelievo dal conto cassa ( in ordine al quale è emerso l'intento dissimulatorio dei prelevamenti con presunti pagamenti verso i dipendenti, non riscontrati - cfr. sentenza di primo grado a pg. 4 e ss), e dalla vendita di beni, senza che la società abbia ricevuto alcun corrispettivo, in un momento di crisi economica già conclamata, cosicché non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo generico che fondano la responsabilità del BU, in ragione della natura fraudolenta delle attività distrattive - e dunque depauperative della garanzie del ceto creditorio. E' noto che la nozione di distrazione è ricollegata, dalla giurisprudenza di legittimità, al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento così in Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos‘ deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024 Il onsigliere estensore Mdiria eresa BT'I -nonte
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7461 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato IO BU, quale amministratore, fino al 3 agosto 2013, della società Stireria Super Vapor s.r.I., dichiarata fallita con sentenza de 07 ottobre 2014, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Marcellino Marcellini, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare in tema di bancarotta documentale, e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale desunto la responsabilità penale dell'imputato semplicemente dall'aver costui ricoperto la carica di amministratore della società, non risultando provato che la irregolare tenuta delle scritture contabili fosse sostenuta sul piano psicologico dal fine di arrecare pregiudizio ai creditori o di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società. 2.2. Con un secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione della legge fallimentare in tema di bancarotta patrimoniale. Sostiene la Difesa, in particolare, che l'importo di C 5.738,11 venne "effettivamente" utilizzato per il pagamento in contanti di alcuni dipendenti e che le fatture del settembre del 2013 si riferivano alla vendita di due mezzi effettuata in compensazione dei crediti vantati dagli acquirenti. Mancherebbe, dunque, oltre alla stessa natura distrattiva di dette operazioni, anche il dolo necessario per la integrazione della fattispecie fraudolenta, potendo, al più, qualificarsi i fatti distrattivi ai sensi dell'art. 217 L.F. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso invocandone l'accoglimento, per l'insussistenza dell'elemento soggettivo sia del delitto di bancarotta fraudolenta documentale che della bancarotta fraudolenta patrimoniale, potendo al più configurarsi la bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.0ccorre, in premessa, ricordare che si è in presenza di cosiddetta "doppia conforme", ovvero di una situazione in cui la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità 2 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 1.1. D'altro canto, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". 2. Ebbene, venendo alla bancarotta fraudolenta documentale, giova ricordare che, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009), Rv. 242550; conf. Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258982; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258881). Si afferma, in proposito che, nell'ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006), percependosi la differenza con l'elemento psicologico della bancarotta semplice di cui all'art.217 L.F., nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi, quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). 2.1. Dunque, il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di 3 realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384). 2.2. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, in particolare, di quello che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., afferma che il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 n. 33575 del 08/04/2022 Rv. 283659). Ha osservato, infatti, la Corte di appello che l'irregolare tenuta di libri e scritture contabili era finalizzata a impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti finanziari della società, "come desumibile dalle modalità distrattive delle condotte via via poste in essere dagli amministratori...nonché dalla annotazione anomala e strumentale di giroconti e compensazioni", riconducendo la responsabilità di tale condotta anche al BU in ragione della "consapevole e deliberata assunzione della carica di amministratore unico della società", in un momento in cui questa era "già decotta e null'altro che una scatola vuota"(ritenendo la totale inverosimiglianza della versione difensiva, anche alla luce delle risultanze del certificato penale e delle dichiarazioni del curatore circa le plurime società di cui risulta titolare, così da ritenere l'imputato propenso abitualmente ad accettare di assumere la carica di società votate al fallimento), con i correlati doveri e obblighi, tra cui, appunto, quello della regolare tenuta delle scritture contabili. 2.3. Dunque, non risponde al vero che la affermazione di responsabilità si sia fondata esclusivamente sulla assunzione della carica di amministratore: la statuizione si fonda, piuttosto, correttamente, sulla posizione di garanzia e sull'onere di tenuta e conservazione delle scritture, che grava la Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, dell'onere dimostrativo della esistenza di cause non imputabili all'imputato, il quale si è limitato a dedurre la assenza di dolo, senza confrontarsi con gli argomenti, specifici e puntuali, utilizzati dalla Corte di appello per affermare, sulla base di un corretto ragionamento deduttivo, coerente con consolidati canoni ermeneutici, l'intento fraudolento che ha sorretto la irregolare tenuta della documentazione contabile. 2.4. Giova aggiungere che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile;
ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma 4 anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218383). 2.5. Lo scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale risulta, dunque, correttamente condotto dalla sentenza impugnata che, sotto tale profilo, si sottrae alle censure difensive. Esaminando, infatti, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, emerge con evidenza come la stessa abbia sia dato espressamente atto del rilevante ostacolo che l'irregolare contabilità aveva creato agli organi fallimentari nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sia evidenziato come proprio le modalità distrattive delle condotte e l'annotazione anomala e strumentale di giroconti e compensazioni abbiano tradito l'esistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato. 3. Neppure risultano fondate le doglianze difensive che attingono, sempre sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata quanto allo scrutinio della bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale, secondo pacifico orientamento, si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori ( Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562 ). 3.1. Come è stato già sottolineato, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipa tivo, un "pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa" 5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIC NE PENALE Il Presidente SA LO ( 3.2. Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato i dati inconfutabili del prelievo dal conto cassa e della vendita di beni in relazione ai quali la società non ha ricevuto alcun corrispettivo, in essi ravvisando "indici di fraudolenza" posti in essere in epoca prefallimentare. 3.3. La sentenza impugnata resiste, dunque, anche sotto tale profilo, alle censure difensive, avendo la Corte di appello ricostruito in capo al ricorrente, attraverso un corretto ragionamento inferenziale, fondato su dati inconfutabili, costituiti dal prelievo dal conto cassa ( in ordine al quale è emerso l'intento dissimulatorio dei prelevamenti con presunti pagamenti verso i dipendenti, non riscontrati - cfr. sentenza di primo grado a pg. 4 e ss), e dalla vendita di beni, senza che la società abbia ricevuto alcun corrispettivo, in un momento di crisi economica già conclamata, cosicché non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo generico che fondano la responsabilità del BU, in ragione della natura fraudolenta delle attività distrattive - e dunque depauperative della garanzie del ceto creditorio. E' noto che la nozione di distrazione è ricollegata, dalla giurisprudenza di legittimità, al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento così in Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos‘ deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024 Il onsigliere estensore Mdiria eresa BT'I -nonte