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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2022
TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Valentina Pizzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 98/2022
promossa da
, [...]ata a C a t a [...] i a il 12.06.1980, C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Enna, via Trapani n. 2, presso lo studio dell'Avv.
MA NA GI (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gabriele Russo (C.F.:
), giusta procura in atti C.F._3
-Opponente-
contro
Avv. Edoardo Bonasera, C.F.: , nato a [...] il C.F._4
11.01.1976, elettivamente domiciliato in Enna, piazza Kennedy n.4, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da sé stesso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Fantasia (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._5
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
All'udienza di decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta in data 11 novembre 2025, le parti hanno così concluso:
“Parte opponente si riporta a tutte le eccezioni e difese già spigate nei precedenti atti processuali, insistendo sull'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati. Precisa altresì di avere depositato in data 31.10.2025 note conclusive, il cui deposito è in attesa di accettazione. Parte opposta conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione
e la condanna alle spese del presente grado di giudizio con accessori di legge ex art.
1284 c.c.”
Conclusioni di parte opponente in atto di citazione: “il Tribunale adito voglia nel merito: - in via principale revocare il D.I. oggi opposto accertando e dichiarando
l'infondatezza del credito vantato dall'Avv. Bonasera Edoardo, in quanto ad oggetto spese sostenute in costanza di matrimonio e per l'esclusivo benessere dei propri figli
e della famiglia tutta;
- in subordine, nella remota e denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale Adito dovesse ritenere sussistente il credito vantato dall'Avv. Bonasera, revocare comunque il D.I. oggi opposto, stante l'estinzione per compensazione del credito, per il quale lo stesso è stato emesso, con la quota parte delle somme di spettanza dell'odierna opponente, di pronta e facile liquidazione, dovute per lo sfruttamento economico, da parte dell'Avv. Bonasera, dei due immobili acquistati in nome e per conto dei figli minori.
- condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta in comparsa di costituzione: “CHIEDE che l'On.le
Tribunale adito voglia, reiectis contrariis:
1) rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata, ovvero in subordine condannare l'opponente al pagamento della somma di € 15.409,83, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Pag. 2 di 14 2) con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. Bonasera Edoardo, ex coniuge, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G. n. 1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca- in data 01.12.2021 e depositato il 02.12.2021, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 28.142,18, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi come da domanda, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, C.P.A. e IVA ed oltre le successive spese occorrende.
A sostegno della propria richiesta l'opposto ha dedotto che con atto di compravendita del 13.11.2018 a rogito del Notaio (Rep. N. Persona_1
36562, racc. 14643, reg. in data 23.11.18 al n.13184 serie 1T) ha acquistato, unitamente all'ex coniuge e giusta autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Enna, un immobile sito in Firenze, via dei Servi n.43/N, intestato ai due figli minori, e , con riserva del diritto d'uso in proprio favore (cfr. doc. 1 Per_2 Per_3 fascicolo monitorio). Il prezzo dell'immobile, pari a euro 320.000,00 è stato pagato in parte con denaro dello stesso opposto e in parte con mutuo ipotecario di euro150.000,00 concesso a entrambi i coniugi da AN IN SA PA (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Tale mutuo è stato rinegoziato a un tasso inferiore in data
16.10.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) dallo stesso Avv. Bonasera che ha rimborsato, a seguito di tale rinegoziazione, rate per complessivi € 24.268,25, come attestato dalla lista rate addebitate al conto n.12656 AN IN SA PA, intestato a lui, alla madre e al fratello Persona_4 [...]
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Parte_2
L'opposto in ricorso monitorio ha inoltre dedotto di aver acquistato, unitamente all'ex coniuge e giusta autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Enna, con atto di compravendita del 29.09.2015 a rogito del Notaio (rep. 1366, Persona_5 racc. 747, reg. in data 05.10.15 al n.2793 serie 1T) la proprietà superficiaria di un
Pag. 3 di 14 immobile sito in Enna, via Piemonte n.8, intestato alla figlia minore al prezzo Per_2 di € 130.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), pagato in parte con proprio denaro e in parte con mutuo ipotecario di 104.000,00 concesso a entrambi i coniugi da
AN IN SA PA (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio). Tale mutuo è stato rinegoziato a un tasso inferiore in data 12.02.2019 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) dallo stesso Avv. Bonasera che ha rimborsato, a seguito di tale rinegoziazione, rate per complessivi € 32.016,12, come attestato dalla lista rate addebitate nello stesso conto n.12656 AN IN SA PA, sopra indicato (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
L'Avv. Edoardo Bonasera ha, pertanto, chiesto l'ingiunzione nei confronti dell'ex moglie, , al pagamento della somma di € 28.142,18, pari al 50% Parte_1 delle rate rimborsate per i due mutui a seguito di rinegoziazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Con atto di opposizione ha eccepito l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria per insussistenza del titolo, stante l'irripetibilità delle somme sborsate dall'opposto, trattandosi di spese sostenute in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia. In particolare, l'opponente ha rilevato che all'art. 143 la Costituzione sancisce un obbligo di contribuzione morale e materiale dei coniugi ai bisogni della famiglia, in virtù del principio di solidarietà coniugale e sociale, sancito all'art. 2
Cost. e che, pertanto, le somme sborsate, a seguito dei due atti di compravendita stipulati in favore dei figli, costituiscono obbligazioni naturali, in quanto tali non ripetibili.
In subordine, l'opponente ha rilevato che, ai sensi dell'art. 324 c.c., i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni dei figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, e i frutti da questi percepiti sono altresì destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
La disciplina in questione, secondo l'opponente, è stata violata da parte opposta, che ha locato l'immobile di Enna a un canone mensile di € 1.000,00 (€ 12.000,00 annui) per 5 anni, per complessivi € 60.000,00 e ha svolto nell'immobile di Firenze, di cui si è riservato l'uso esclusivo, un'attività commerciale di Bed and Breakfast, della
Pag. 4 di 14 quale ha incassato i proventi, nonostante il diritto d'uso preveda l'utilizzo del bene direttamente da parte dell'usuario ed esclusivamente per i bisogni suoi e della sua famiglia.
Pertanto, l'opponente ha chiesto l'accertamento del controcredito relativo alla mancata percezione dei frutti legali, derivante dall'usufrutto legale su detti immobili,
e la compensazione con la somma ingiunta.
Si è costituito l'opposto, che ha evidenziato che il caso di specie ha ad oggetto il rimborso di somme restituite ad un istituto di credito, concesse a mutuo per l'acquisto di casa non familiare, e che non tutte le spese sostenute da un coniuge in costanza di matrimonio possono essere ricondotte alla logica della solidarietà coniugale, dovendosi ogni volta accertare in concreto se una determinata spesa sia stata sostenuta per un “bisogno di famiglia” o meno.
Il nostro ordinamento, ha sottolineato l'opposto, non prevede una norma generale che disponga un'automatica riconduzione ai bisogni della famiglia di tutte le spese sostenute dai coniugi in costanza di matrimonio. In particolare, i due mutui sono stati accesi per realizzare atti di donazione indiretta in favore dei figli, la cui causa in concreto non era la realizzazione di un interesse familiare, bensì l'arricchimento dei propri figli con spirito di liberalità e con conseguente depauperamento del patrimonio di entrambi i genitori.
In via subordinata, l'avv. Bonasera ha rilevato che, qualora le somme richieste siano ricondotte all'adempimento spontaneo di doveri di collaborazione familiare ex art. 143 c.c., resta fermo comunque il diritto al rimborso nei confronti di Parte_1 della quota parte di sua spettanza, pari al 50% delle somme pagate a titolo di
[...] rimborso del mutuo a partire dalla data di separazione degli ex coniugi (04.03.2020)
e fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ammontanti ad €
30.819,67.
Lo stesso, quindi, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma pari ad € 15.409,83, di cui € 7.167,95 a titolo di rimborso del
50% delle rate di mutuo relativo all'acquisto dell'immobile fiorentino ed € 8.241,88
a titolo di rimborso del 50% delle rate di mutuo relativo all'acquisto dell'immobile ennese.
Pag. 5 di 14 Inoltre, l'Avv. Bonasera ha rilevato che i canoni percepiti dalla locazione dell'immobile di Enna non ammontano a euro 60.000, perché sono stati in parte utilizzati per la gestione dello stesso immobile e, comunque, sono sempre confluiti in un conto aperto presso il Credito Valtellinese, utilizzato da entrambi gli ex coniugi per i bisogni della famiglia, tenuto anche conto del collocamento dei minori presso la casa del padre e obbligo esclusivo del loro mantenimento in capo allo stesso.
In ultimo, relativamente all'immobile di Firenze, l'opposto ha rilevato la non applicabilità della norma di cui all'art. 324 c.c. sull'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, data la pattuizione della riserva di uso esclusivo in suo favore e che, in ogni caso, i proventi dell'attività del bed and breakfast, peraltro gestita dall'opponente, sono sempre stati accreditati sul conto aperto dai due ex coniugi per i bisogni della famiglia.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente, le quali le parti hanno insistito nelle difese già spiegate in atti.
In particolare, l'opponente ha eccepito di avere sempre avuto una limitata disponibilità di denaro per assolvere ai bisogni della famiglia, in quanto usava una carta prepagata collegata ad un conto gestito esclusivamente dall'Avv. Bonasera, da cui veniva ricaricata con piccole cifre giro contate e da impiegare per sostenere le spese ordinarie e quotidiane.
Di contro, parte opposta ha eccepito la tardiva allegazione di fatti nuovi relativi al conto cointestato ai due coniugi e destinato ai bisogni della famiglia, che si sarebbero dovuti allegare con la prima e non con la seconda memoria istruttoria. In ultimo, l'opposto ha evidenziato la non sovrapposizione dell'istituto della donazione indiretta, operata dai genitori in favore dei figli, con l'istituto dell'obbligo di restituzione del coobbligato in favore dell'altro debitore solidale, che ha provveduto per intero ad estinguere la propria obbligazione, stante che oggetto della presente causa non sono le donazioni indirette, ma i pagamenti delle rate di mutuo alle quali l'opponente si è sottratta, nonostante sia stato anche da lei contratto.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies all'udienza
Pag. 6 di 14 dell'11.11.2025 a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NEL MERITO SULLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL VANTATO CREDITO.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/2005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I,
31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Nel caso in esame parte opposta ha chiesto il rimborso del pagamento del 50% delle
Pag. 7 di 14 rate relative a due mutui stipulati congiuntamente all'ex coniuge.
La stessa ha dato piena prova della sussistenza della pretesa creditoria, allegando agli atti i titoli da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
Ed invero l'opposto, già in fase monitoria, ha allegato il contratto di mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con AN IN SA PA il 13.11.2018
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), con il relativo atto di rinegoziazione del 16.10.2019
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e la lista delle rate di mutuo pagate con somme uscite dal conto corrente n. 12656 di IN SA PA intestato esclusivamente allo stesso, alla di lui madre e al fratello (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Del pari, parte opposta ha allegato, già in fase monitoria, il contratto di mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con AN IN SA PA il 29.09.2015
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), con il relativo atto di rinegoziazione del 12.02.2019
(cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) e la lista delle rate di mutuo pagate con somme uscite dallo stesso conto corrente n. 12656 di IN SA PA (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Attraverso tale documentazione è stata fornita adeguata prova della pretesa creditoria azionata, risultando attestato che le obbligazioni di mutuo sono state contratte da entrambi i coniugi congiuntamente e che la prestazione di pagamento delle rate di mutuo è stata assolta nei confronti della AN mutuante solo da uno dei due obbligati in solido, l'odierno opposto.
Per quanto esposto, legittimamente parte opposta ha esercitato nei confronti dell'opponente, obbligata solidalmente, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. per la ripetizione della somma di sua spettanza.
D'altra parte, l'opponente non ha mai contestato in giudizio l'avvenuto pagamento di tali somme da parte dell'ex coniuge, odierno opposto. In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di Cassazione ha di recente evidenziato che il convenuto, che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte, debba nella comparsa di risposta prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti
Pag. 8 di 14 probatori (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Di contro, parte opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione di regresso nei confronti dell'opposto.
Per quanto esposto si ritiene sussistente e adeguatamente provata la pretesa creditoria azionata.
- IN MERITO ALL'IRRIPETIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI ASSOLTE
DALL'OPPOSTO COL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO E AL QUANTUM
DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Accertata la sussistenza della pretesa creditoria e i titoli da cui scaturisce, è necessario rideterminare il suo ammontare, prendendo in considerazione l'eccezione di irripetibilità delle somme pagate come rate di mutuo dall'opposto.
Ed invero, parte opponente ha eccepito che il pagamento delle rate dei mutui, contratti congiuntamente all'ex coniuge, costituisce l'adempimento di obbligazioni naturali, da ricondurre al vincolo di solidarietà morale e materiale che si instaura trai coniugi con il matrimonio ed espressamente previsto all'art.143 c.c. e che, in quanto tali, sono irripetibili.
Parte opposta ha invece evidenziato che i due mutui, contratti congiuntamente dalle parti per stipulare le due compravendite di immobili da intestare ai due figli minori, esulano dal soddisfacimento di bisogni della famiglia, in quanto non si tratta di acquisto di casa coniugale, ma di investimenti effettuati in favore dei figli, costituenti un surplus rispetto ai bisogni strettamente riconducibili alle necessità della vita familiare.
In particolare, secondo parte opposta, si tratta di donazioni indirette effettuate dai genitori in favore dei figli, la cui causa in concreto non può essere ricondotta alla realizzazione di un interesse familiare, e che, pertanto, non vanno considerate obbligazioni naturali riconducibili al vincolo solidaristico tra i coniugi di cui all'art. 143 c.c.
In primo luogo, va chiarito che “I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un
Pag. 9 di 14 contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18749 del 17/09/2004).
Pertanto, va ritenuta priva di rilievo la considerazione dell'opposto, secondo gli atti di compravendita, contratti in costanza di matrimonio per acquistare beni da intestare i figli, non rientrerebbero nella logica di solidarietà familiare, perché non volti a soddisfare bisogni della famiglia in senso stretto.
In sintesi, a nulla rileva che i due immobili acquistati con gli atti di mutuo oggetto di causa non sono stati adibiti a casa coniugale, che la famiglia avesse già altre proprietà immobiliari e che quindi si trattasse di acquisti voluttuari, perché si tratta comunque pur sempre di investimenti effettuati dai due ex coniugi nell'interesse della famiglia, per aumentare la floridità patrimoniale della stessa e per garantire solidità economica nel futuro ai figli.
Sotto tale profilo va quindi condiviso il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo il quale “In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria
a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari”(Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023).
Di contro va rilevato che il vincolo solidaristico, per cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316
Pag. 10 di 14 bis, primo comma, c.c., sussiste solo per il periodo in cui vi è stata tar le parti una comunione di vita morale e materiale e quindi “a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018).
Con la separazione delle due parti in causa, avvenuta in data 04.03.2020, è venuto meno il presupposto del vincolo solidaristico di cui all'art. 143 c.c. e, pertanto, le obbligazioni solidalmente assunte dai due ex coniugi, successivamente a tale momento assolte da uno solo di essi nei confronti dell'Istituto di credito, tornano ad essere senz'altro ripetibili.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 1072/2018 è intervenuta proprio sulla questione del diritto del coniuge alla restituzione del 50% dei ratei del mutuo ipotecario, contratto in costanza di matrimonio da parte di entrambi per l'acquisto della casa familiare, e che il marito aveva continuato a pagare per l'intero anche dopo la separazione personale ed il conseguente scioglimento della comunione legale. In tal sede la Suprema Corte ha stabilito che il coniuge che ha pagato l'intero mutuo cointestato ha diritto a ottenere la restituzione della metà delle rate versate dopo la separazione, purché l'accollo totale non sia stato imposto dal giudice come parte dell'assegno di mantenimento o non sia stato pattuito diversamente. La stessa Corte ha affermato che, durante il matrimonio, il pagamento del mutuo rientra negli obblighi di contribuzione reciproca;
quindi, le somme versate prima della separazione non sono rimborsabili, mentre dopo la separazione si applica la regola del rimborso del 50%.
Non risultando dalle condizioni di divorzio, né in altri documenti prodotti in giudizio, un accollo totale dei due mutui contratti in costanza di matrimonio a carico dell'Avv. Edoardo Bonasera, va riconosciuto il diritto a ripetere nei confronti dell'opponente il 50% delle somme pagate sborsate per i pagamenti delle rate di mutuo successivamente alla separazione di data 4.03.2020, pari ad € 15.409,83, così come attestata dalle due liste di rate mutuo pagate allegate agli atti (cfr. doc.ti 4 e 8 fascicolo monitorio).
Pag. 11 di 14 - IN MERITO ALL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DEL CONTROCREDITO
PER LA MANCATA PERCEZIONE DEI FRUTTI CIVILI DERIVANTI DAI DUE
IMMOBILI.
Parte opponente eccepisce di vantare un contro credito nei confronti dell'opposto dovuto alla violazione da parte di quest'ultimo del disposto dell'art. 324 c.c., secondo cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni dei figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, e i frutti da questi percepiti sono altresì destinati al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli.
In particolare, parte opponente ha eccepito che l'immobile sito a Enna e intestato alla figlia minore è stato per 5 anni locato dall'opposto a un canone mensile Per_2 di € 1.000,00 (€ 12.000,00 annui), per complessivi € 60.000,00. Inoltre, la stessa ha eccepito che nell'immobile di Firenze l'opposto ha svolto un'attività commerciale di
Bed and Breakfast, della quale ha incassato i proventi.
Orbene l'eccezione non merita accoglimento, in primo luogo, perché non è stata fornita adeguata prova della sussistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria eccepita in compensazione.
In secondo luogo, e del pari di grande rilevanza, è la circostanza che i proventi della locazione del primo immobile di Enna e quelli dell'attività della gestione di B&B dell'immobile di Firenze sono sempre confluiti nel conto n. 2254 aperto presso e intestato a entrambi i coniugi, come risulta dalle fatture del B&B “Il Giglio CP_1
Fiorito” di , allegate dalla stessa opponente, che gestiva l'attività. Parte_1
Del pari i proventi della locazione dell'immobile di Enna sopra indicati sono stati accreditati sempre sullo stesso conto che, come più volte evidenziato dall'opposto e non smentito dall'opponente, è stato aperto per farvi confluire le risorse economiche per far fronteggiare i bisogni della famiglia.
Pertanto, non è stato in alcun modo provato, ma anzi risulta documentalmente attestato il contrario, che tali frutti civili derivanti dai due immobili non siano stati gestiti e impiegati per i bisogni della famiglia e nell'interesse dei figli minori.
Pag. 12 di 14 - RIGUARDO ALLE NOTE DEPOSIATATE DALL'OPPONENTE IN DATA
12.11.2025
Con note irritualmente depositate in data 12.11.2025, dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, l'opponente ha lamentato, come già evidenziato a verbale all'udienza 11.11.2025 di aver depositato note conclusive in data 31.10.2025, il cui deposito non è stato accettato dalla cancelleria. L'opposta ha rilevato, inoltre, di aver chiesto termine per note conclusive già con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
Sul punto si rileva che non risulta nel fascicolo il deposito di tali note, la cui prova non è stata fornita da parte opposta.
Inoltre, si rileva che nessun termine per note conclusive è stato concesso dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo.
In ultimo si rileva che non risulta effettuata istanza di termine per note conclusive davanti a questo G.I. nemmeno all'udienza di decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c. tenuta in data 11.11.2025.
Concludendo di tali note, comunque non allegate nemmeno all'istanza, non si sarebbe potuto in ogni caso tenere conto in quanto irritualmente depositate, con lesione di diritto di difesa di controparte.
*****
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge la piena prova documentale dell'an concernente la pretesa creditoria vantata da parte opposta, che tuttavia va rideterminata nel quantum nell'ammontare del 50% delle rate dei due mutui pagate dall'opposto dopo la separazione, quindi dopo lo scioglimento della comunione materiale morale tra le parti.
Di contro, va rigettata l'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, in quanto non è stata fornita alcuna prova della sussistenza e dell'ammontare di tale controcredito per le ragioni già sopra esposte.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G.
Pag. 13 di 14 n. 1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca- in data
01.12.2021 e depositato il 02.12.2021, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 28.142,18.
In accoglimento della domanda presentata in via subordinata dall'opposto, accertato il credito dell'Avv. Edoardo Bonasera nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 per l'ammontare di € 15.409,83, pari al 50% delle somme pagate come rate di
[...] mutuo dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con la separazione di data
04.03.2020, va condanna l'opponente a rifondere tale somma nei confronti dell'opposto.
Le spese processuali, dato il parziale accoglimento della domanda, ex art. 92 c.p.c. vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa Valentina Pizzino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,
In parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G. n.
1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca in data 01.12.2021
e depositato il 02.12.2021.
CONDANNA, in rideterminazione della pretesa creditoria azionata, Parte_1 al pagamento in favore dell'Avv. Edoardo Bonasera della somma di €
[...]
15.409,83, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda presentata in sede monitoria sino all'effettivo soddisfo.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Enna, lì 10 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Valentina Pizzino
Pag. 14 di 14
TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Valentina Pizzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 98/2022
promossa da
, [...]ata a C a t a [...] i a il 12.06.1980, C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Enna, via Trapani n. 2, presso lo studio dell'Avv.
MA NA GI (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gabriele Russo (C.F.:
), giusta procura in atti C.F._3
-Opponente-
contro
Avv. Edoardo Bonasera, C.F.: , nato a [...] il C.F._4
11.01.1976, elettivamente domiciliato in Enna, piazza Kennedy n.4, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da sé stesso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Fantasia (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._5
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
All'udienza di decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta in data 11 novembre 2025, le parti hanno così concluso:
“Parte opponente si riporta a tutte le eccezioni e difese già spigate nei precedenti atti processuali, insistendo sull'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati. Precisa altresì di avere depositato in data 31.10.2025 note conclusive, il cui deposito è in attesa di accettazione. Parte opposta conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione
e la condanna alle spese del presente grado di giudizio con accessori di legge ex art.
1284 c.c.”
Conclusioni di parte opponente in atto di citazione: “il Tribunale adito voglia nel merito: - in via principale revocare il D.I. oggi opposto accertando e dichiarando
l'infondatezza del credito vantato dall'Avv. Bonasera Edoardo, in quanto ad oggetto spese sostenute in costanza di matrimonio e per l'esclusivo benessere dei propri figli
e della famiglia tutta;
- in subordine, nella remota e denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale Adito dovesse ritenere sussistente il credito vantato dall'Avv. Bonasera, revocare comunque il D.I. oggi opposto, stante l'estinzione per compensazione del credito, per il quale lo stesso è stato emesso, con la quota parte delle somme di spettanza dell'odierna opponente, di pronta e facile liquidazione, dovute per lo sfruttamento economico, da parte dell'Avv. Bonasera, dei due immobili acquistati in nome e per conto dei figli minori.
- condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta in comparsa di costituzione: “CHIEDE che l'On.le
Tribunale adito voglia, reiectis contrariis:
1) rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata, ovvero in subordine condannare l'opponente al pagamento della somma di € 15.409,83, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Pag. 2 di 14 2) con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. Bonasera Edoardo, ex coniuge, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G. n. 1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca- in data 01.12.2021 e depositato il 02.12.2021, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 28.142,18, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi come da domanda, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, C.P.A. e IVA ed oltre le successive spese occorrende.
A sostegno della propria richiesta l'opposto ha dedotto che con atto di compravendita del 13.11.2018 a rogito del Notaio (Rep. N. Persona_1
36562, racc. 14643, reg. in data 23.11.18 al n.13184 serie 1T) ha acquistato, unitamente all'ex coniuge e giusta autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Enna, un immobile sito in Firenze, via dei Servi n.43/N, intestato ai due figli minori, e , con riserva del diritto d'uso in proprio favore (cfr. doc. 1 Per_2 Per_3 fascicolo monitorio). Il prezzo dell'immobile, pari a euro 320.000,00 è stato pagato in parte con denaro dello stesso opposto e in parte con mutuo ipotecario di euro150.000,00 concesso a entrambi i coniugi da AN IN SA PA (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio). Tale mutuo è stato rinegoziato a un tasso inferiore in data
16.10.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) dallo stesso Avv. Bonasera che ha rimborsato, a seguito di tale rinegoziazione, rate per complessivi € 24.268,25, come attestato dalla lista rate addebitate al conto n.12656 AN IN SA PA, intestato a lui, alla madre e al fratello Persona_4 [...]
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Parte_2
L'opposto in ricorso monitorio ha inoltre dedotto di aver acquistato, unitamente all'ex coniuge e giusta autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Enna, con atto di compravendita del 29.09.2015 a rogito del Notaio (rep. 1366, Persona_5 racc. 747, reg. in data 05.10.15 al n.2793 serie 1T) la proprietà superficiaria di un
Pag. 3 di 14 immobile sito in Enna, via Piemonte n.8, intestato alla figlia minore al prezzo Per_2 di € 130.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), pagato in parte con proprio denaro e in parte con mutuo ipotecario di 104.000,00 concesso a entrambi i coniugi da
AN IN SA PA (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio). Tale mutuo è stato rinegoziato a un tasso inferiore in data 12.02.2019 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) dallo stesso Avv. Bonasera che ha rimborsato, a seguito di tale rinegoziazione, rate per complessivi € 32.016,12, come attestato dalla lista rate addebitate nello stesso conto n.12656 AN IN SA PA, sopra indicato (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
L'Avv. Edoardo Bonasera ha, pertanto, chiesto l'ingiunzione nei confronti dell'ex moglie, , al pagamento della somma di € 28.142,18, pari al 50% Parte_1 delle rate rimborsate per i due mutui a seguito di rinegoziazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Con atto di opposizione ha eccepito l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria per insussistenza del titolo, stante l'irripetibilità delle somme sborsate dall'opposto, trattandosi di spese sostenute in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia. In particolare, l'opponente ha rilevato che all'art. 143 la Costituzione sancisce un obbligo di contribuzione morale e materiale dei coniugi ai bisogni della famiglia, in virtù del principio di solidarietà coniugale e sociale, sancito all'art. 2
Cost. e che, pertanto, le somme sborsate, a seguito dei due atti di compravendita stipulati in favore dei figli, costituiscono obbligazioni naturali, in quanto tali non ripetibili.
In subordine, l'opponente ha rilevato che, ai sensi dell'art. 324 c.c., i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni dei figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, e i frutti da questi percepiti sono altresì destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
La disciplina in questione, secondo l'opponente, è stata violata da parte opposta, che ha locato l'immobile di Enna a un canone mensile di € 1.000,00 (€ 12.000,00 annui) per 5 anni, per complessivi € 60.000,00 e ha svolto nell'immobile di Firenze, di cui si è riservato l'uso esclusivo, un'attività commerciale di Bed and Breakfast, della
Pag. 4 di 14 quale ha incassato i proventi, nonostante il diritto d'uso preveda l'utilizzo del bene direttamente da parte dell'usuario ed esclusivamente per i bisogni suoi e della sua famiglia.
Pertanto, l'opponente ha chiesto l'accertamento del controcredito relativo alla mancata percezione dei frutti legali, derivante dall'usufrutto legale su detti immobili,
e la compensazione con la somma ingiunta.
Si è costituito l'opposto, che ha evidenziato che il caso di specie ha ad oggetto il rimborso di somme restituite ad un istituto di credito, concesse a mutuo per l'acquisto di casa non familiare, e che non tutte le spese sostenute da un coniuge in costanza di matrimonio possono essere ricondotte alla logica della solidarietà coniugale, dovendosi ogni volta accertare in concreto se una determinata spesa sia stata sostenuta per un “bisogno di famiglia” o meno.
Il nostro ordinamento, ha sottolineato l'opposto, non prevede una norma generale che disponga un'automatica riconduzione ai bisogni della famiglia di tutte le spese sostenute dai coniugi in costanza di matrimonio. In particolare, i due mutui sono stati accesi per realizzare atti di donazione indiretta in favore dei figli, la cui causa in concreto non era la realizzazione di un interesse familiare, bensì l'arricchimento dei propri figli con spirito di liberalità e con conseguente depauperamento del patrimonio di entrambi i genitori.
In via subordinata, l'avv. Bonasera ha rilevato che, qualora le somme richieste siano ricondotte all'adempimento spontaneo di doveri di collaborazione familiare ex art. 143 c.c., resta fermo comunque il diritto al rimborso nei confronti di Parte_1 della quota parte di sua spettanza, pari al 50% delle somme pagate a titolo di
[...] rimborso del mutuo a partire dalla data di separazione degli ex coniugi (04.03.2020)
e fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ammontanti ad €
30.819,67.
Lo stesso, quindi, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma pari ad € 15.409,83, di cui € 7.167,95 a titolo di rimborso del
50% delle rate di mutuo relativo all'acquisto dell'immobile fiorentino ed € 8.241,88
a titolo di rimborso del 50% delle rate di mutuo relativo all'acquisto dell'immobile ennese.
Pag. 5 di 14 Inoltre, l'Avv. Bonasera ha rilevato che i canoni percepiti dalla locazione dell'immobile di Enna non ammontano a euro 60.000, perché sono stati in parte utilizzati per la gestione dello stesso immobile e, comunque, sono sempre confluiti in un conto aperto presso il Credito Valtellinese, utilizzato da entrambi gli ex coniugi per i bisogni della famiglia, tenuto anche conto del collocamento dei minori presso la casa del padre e obbligo esclusivo del loro mantenimento in capo allo stesso.
In ultimo, relativamente all'immobile di Firenze, l'opposto ha rilevato la non applicabilità della norma di cui all'art. 324 c.c. sull'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, data la pattuizione della riserva di uso esclusivo in suo favore e che, in ogni caso, i proventi dell'attività del bed and breakfast, peraltro gestita dall'opponente, sono sempre stati accreditati sul conto aperto dai due ex coniugi per i bisogni della famiglia.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente, le quali le parti hanno insistito nelle difese già spiegate in atti.
In particolare, l'opponente ha eccepito di avere sempre avuto una limitata disponibilità di denaro per assolvere ai bisogni della famiglia, in quanto usava una carta prepagata collegata ad un conto gestito esclusivamente dall'Avv. Bonasera, da cui veniva ricaricata con piccole cifre giro contate e da impiegare per sostenere le spese ordinarie e quotidiane.
Di contro, parte opposta ha eccepito la tardiva allegazione di fatti nuovi relativi al conto cointestato ai due coniugi e destinato ai bisogni della famiglia, che si sarebbero dovuti allegare con la prima e non con la seconda memoria istruttoria. In ultimo, l'opposto ha evidenziato la non sovrapposizione dell'istituto della donazione indiretta, operata dai genitori in favore dei figli, con l'istituto dell'obbligo di restituzione del coobbligato in favore dell'altro debitore solidale, che ha provveduto per intero ad estinguere la propria obbligazione, stante che oggetto della presente causa non sono le donazioni indirette, ma i pagamenti delle rate di mutuo alle quali l'opponente si è sottratta, nonostante sia stato anche da lei contratto.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies all'udienza
Pag. 6 di 14 dell'11.11.2025 a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NEL MERITO SULLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL VANTATO CREDITO.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/2005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I,
31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Nel caso in esame parte opposta ha chiesto il rimborso del pagamento del 50% delle
Pag. 7 di 14 rate relative a due mutui stipulati congiuntamente all'ex coniuge.
La stessa ha dato piena prova della sussistenza della pretesa creditoria, allegando agli atti i titoli da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
Ed invero l'opposto, già in fase monitoria, ha allegato il contratto di mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con AN IN SA PA il 13.11.2018
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), con il relativo atto di rinegoziazione del 16.10.2019
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e la lista delle rate di mutuo pagate con somme uscite dal conto corrente n. 12656 di IN SA PA intestato esclusivamente allo stesso, alla di lui madre e al fratello (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
Del pari, parte opposta ha allegato, già in fase monitoria, il contratto di mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi con AN IN SA PA il 29.09.2015
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), con il relativo atto di rinegoziazione del 12.02.2019
(cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) e la lista delle rate di mutuo pagate con somme uscite dallo stesso conto corrente n. 12656 di IN SA PA (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Attraverso tale documentazione è stata fornita adeguata prova della pretesa creditoria azionata, risultando attestato che le obbligazioni di mutuo sono state contratte da entrambi i coniugi congiuntamente e che la prestazione di pagamento delle rate di mutuo è stata assolta nei confronti della AN mutuante solo da uno dei due obbligati in solido, l'odierno opposto.
Per quanto esposto, legittimamente parte opposta ha esercitato nei confronti dell'opponente, obbligata solidalmente, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. per la ripetizione della somma di sua spettanza.
D'altra parte, l'opponente non ha mai contestato in giudizio l'avvenuto pagamento di tali somme da parte dell'ex coniuge, odierno opposto. In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di Cassazione ha di recente evidenziato che il convenuto, che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte, debba nella comparsa di risposta prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti
Pag. 8 di 14 probatori (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Di contro, parte opponente non ha fornito in giudizio prova di fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione di regresso nei confronti dell'opposto.
Per quanto esposto si ritiene sussistente e adeguatamente provata la pretesa creditoria azionata.
- IN MERITO ALL'IRRIPETIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI ASSOLTE
DALL'OPPOSTO COL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO E AL QUANTUM
DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Accertata la sussistenza della pretesa creditoria e i titoli da cui scaturisce, è necessario rideterminare il suo ammontare, prendendo in considerazione l'eccezione di irripetibilità delle somme pagate come rate di mutuo dall'opposto.
Ed invero, parte opponente ha eccepito che il pagamento delle rate dei mutui, contratti congiuntamente all'ex coniuge, costituisce l'adempimento di obbligazioni naturali, da ricondurre al vincolo di solidarietà morale e materiale che si instaura trai coniugi con il matrimonio ed espressamente previsto all'art.143 c.c. e che, in quanto tali, sono irripetibili.
Parte opposta ha invece evidenziato che i due mutui, contratti congiuntamente dalle parti per stipulare le due compravendite di immobili da intestare ai due figli minori, esulano dal soddisfacimento di bisogni della famiglia, in quanto non si tratta di acquisto di casa coniugale, ma di investimenti effettuati in favore dei figli, costituenti un surplus rispetto ai bisogni strettamente riconducibili alle necessità della vita familiare.
In particolare, secondo parte opposta, si tratta di donazioni indirette effettuate dai genitori in favore dei figli, la cui causa in concreto non può essere ricondotta alla realizzazione di un interesse familiare, e che, pertanto, non vanno considerate obbligazioni naturali riconducibili al vincolo solidaristico tra i coniugi di cui all'art. 143 c.c.
In primo luogo, va chiarito che “I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un
Pag. 9 di 14 contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18749 del 17/09/2004).
Pertanto, va ritenuta priva di rilievo la considerazione dell'opposto, secondo gli atti di compravendita, contratti in costanza di matrimonio per acquistare beni da intestare i figli, non rientrerebbero nella logica di solidarietà familiare, perché non volti a soddisfare bisogni della famiglia in senso stretto.
In sintesi, a nulla rileva che i due immobili acquistati con gli atti di mutuo oggetto di causa non sono stati adibiti a casa coniugale, che la famiglia avesse già altre proprietà immobiliari e che quindi si trattasse di acquisti voluttuari, perché si tratta comunque pur sempre di investimenti effettuati dai due ex coniugi nell'interesse della famiglia, per aumentare la floridità patrimoniale della stessa e per garantire solidità economica nel futuro ai figli.
Sotto tale profilo va quindi condiviso il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo il quale “In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria
a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari”(Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023).
Di contro va rilevato che il vincolo solidaristico, per cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316
Pag. 10 di 14 bis, primo comma, c.c., sussiste solo per il periodo in cui vi è stata tar le parti una comunione di vita morale e materiale e quindi “a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018).
Con la separazione delle due parti in causa, avvenuta in data 04.03.2020, è venuto meno il presupposto del vincolo solidaristico di cui all'art. 143 c.c. e, pertanto, le obbligazioni solidalmente assunte dai due ex coniugi, successivamente a tale momento assolte da uno solo di essi nei confronti dell'Istituto di credito, tornano ad essere senz'altro ripetibili.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 1072/2018 è intervenuta proprio sulla questione del diritto del coniuge alla restituzione del 50% dei ratei del mutuo ipotecario, contratto in costanza di matrimonio da parte di entrambi per l'acquisto della casa familiare, e che il marito aveva continuato a pagare per l'intero anche dopo la separazione personale ed il conseguente scioglimento della comunione legale. In tal sede la Suprema Corte ha stabilito che il coniuge che ha pagato l'intero mutuo cointestato ha diritto a ottenere la restituzione della metà delle rate versate dopo la separazione, purché l'accollo totale non sia stato imposto dal giudice come parte dell'assegno di mantenimento o non sia stato pattuito diversamente. La stessa Corte ha affermato che, durante il matrimonio, il pagamento del mutuo rientra negli obblighi di contribuzione reciproca;
quindi, le somme versate prima della separazione non sono rimborsabili, mentre dopo la separazione si applica la regola del rimborso del 50%.
Non risultando dalle condizioni di divorzio, né in altri documenti prodotti in giudizio, un accollo totale dei due mutui contratti in costanza di matrimonio a carico dell'Avv. Edoardo Bonasera, va riconosciuto il diritto a ripetere nei confronti dell'opponente il 50% delle somme pagate sborsate per i pagamenti delle rate di mutuo successivamente alla separazione di data 4.03.2020, pari ad € 15.409,83, così come attestata dalle due liste di rate mutuo pagate allegate agli atti (cfr. doc.ti 4 e 8 fascicolo monitorio).
Pag. 11 di 14 - IN MERITO ALL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DEL CONTROCREDITO
PER LA MANCATA PERCEZIONE DEI FRUTTI CIVILI DERIVANTI DAI DUE
IMMOBILI.
Parte opponente eccepisce di vantare un contro credito nei confronti dell'opposto dovuto alla violazione da parte di quest'ultimo del disposto dell'art. 324 c.c., secondo cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni dei figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, e i frutti da questi percepiti sono altresì destinati al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli.
In particolare, parte opponente ha eccepito che l'immobile sito a Enna e intestato alla figlia minore è stato per 5 anni locato dall'opposto a un canone mensile Per_2 di € 1.000,00 (€ 12.000,00 annui), per complessivi € 60.000,00. Inoltre, la stessa ha eccepito che nell'immobile di Firenze l'opposto ha svolto un'attività commerciale di
Bed and Breakfast, della quale ha incassato i proventi.
Orbene l'eccezione non merita accoglimento, in primo luogo, perché non è stata fornita adeguata prova della sussistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria eccepita in compensazione.
In secondo luogo, e del pari di grande rilevanza, è la circostanza che i proventi della locazione del primo immobile di Enna e quelli dell'attività della gestione di B&B dell'immobile di Firenze sono sempre confluiti nel conto n. 2254 aperto presso e intestato a entrambi i coniugi, come risulta dalle fatture del B&B “Il Giglio CP_1
Fiorito” di , allegate dalla stessa opponente, che gestiva l'attività. Parte_1
Del pari i proventi della locazione dell'immobile di Enna sopra indicati sono stati accreditati sempre sullo stesso conto che, come più volte evidenziato dall'opposto e non smentito dall'opponente, è stato aperto per farvi confluire le risorse economiche per far fronteggiare i bisogni della famiglia.
Pertanto, non è stato in alcun modo provato, ma anzi risulta documentalmente attestato il contrario, che tali frutti civili derivanti dai due immobili non siano stati gestiti e impiegati per i bisogni della famiglia e nell'interesse dei figli minori.
Pag. 12 di 14 - RIGUARDO ALLE NOTE DEPOSIATATE DALL'OPPONENTE IN DATA
12.11.2025
Con note irritualmente depositate in data 12.11.2025, dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, l'opponente ha lamentato, come già evidenziato a verbale all'udienza 11.11.2025 di aver depositato note conclusive in data 31.10.2025, il cui deposito non è stato accettato dalla cancelleria. L'opposta ha rilevato, inoltre, di aver chiesto termine per note conclusive già con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
Sul punto si rileva che non risulta nel fascicolo il deposito di tali note, la cui prova non è stata fornita da parte opposta.
Inoltre, si rileva che nessun termine per note conclusive è stato concesso dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo.
In ultimo si rileva che non risulta effettuata istanza di termine per note conclusive davanti a questo G.I. nemmeno all'udienza di decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c. tenuta in data 11.11.2025.
Concludendo di tali note, comunque non allegate nemmeno all'istanza, non si sarebbe potuto in ogni caso tenere conto in quanto irritualmente depositate, con lesione di diritto di difesa di controparte.
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Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge la piena prova documentale dell'an concernente la pretesa creditoria vantata da parte opposta, che tuttavia va rideterminata nel quantum nell'ammontare del 50% delle rate dei due mutui pagate dall'opposto dopo la separazione, quindi dopo lo scioglimento della comunione materiale morale tra le parti.
Di contro, va rigettata l'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, in quanto non è stata fornita alcuna prova della sussistenza e dell'ammontare di tale controcredito per le ragioni già sopra esposte.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G.
Pag. 13 di 14 n. 1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca- in data
01.12.2021 e depositato il 02.12.2021, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 28.142,18.
In accoglimento della domanda presentata in via subordinata dall'opposto, accertato il credito dell'Avv. Edoardo Bonasera nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 per l'ammontare di € 15.409,83, pari al 50% delle somme pagate come rate di
[...] mutuo dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con la separazione di data
04.03.2020, va condanna l'opponente a rifondere tale somma nei confronti dell'opposto.
Le spese processuali, dato il parziale accoglimento della domanda, ex art. 92 c.p.c. vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa Valentina Pizzino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,
In parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 (R.G. n.
1550/2021), emesso dal Tribunale di Enna- Dott. Rosario Vacirca in data 01.12.2021
e depositato il 02.12.2021.
CONDANNA, in rideterminazione della pretesa creditoria azionata, Parte_1 al pagamento in favore dell'Avv. Edoardo Bonasera della somma di €
[...]
15.409,83, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda presentata in sede monitoria sino all'effettivo soddisfo.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Enna, lì 10 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Valentina Pizzino
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