Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1243/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'11/02/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ( ), con domicilio eletto in Caltanissetta un Via F. Persona_1 C.F._1
Turati n.100 ricorrente contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ) e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._2
, con domicilio eletto ex ra distrettuale dell'Istituto C.F._3 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Preliminarmente sospendere l'esecutività dell'Avviso di Addebito n.592.2021.00000385.16.00 e ciò in considerazione della palese ed evidente carenza di motivazione derivante, tra l'altro, dalle contraddittorie risultanze ispettive e dalla esplicita precisazione dell'orario di lavoro affermata dalla stessa Lavoratrice dipendente IG.ra . Tanto Parte_2 anche in ulteriore ragione dell'importanza della pretesa (€.47.409,00) e dunque del pericolo del danno grave ed irreparabile (c.d. “periculum in mora”) cui la Ricorrente risulterebbe esposta. b) Nel merito: Accertare che la IG.ra
ha prestato attività lavorativa in favore della Cooperativa ricorrente dal 18/08/2014, con la qualifica di Parte_2
“cuoca” Livello C1 e con orario Part Time a tempo indeterminato negli orari dalle ore 07,15 alle ore 7,45, dalle ore 11,45 alle ore 13,45, e dalle ore 17,30 alle ore 19,00, per complessive ore 24 settimanali, esclusa la domenica. Per l'effetto, dichiarare ed affermare la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso impugnato per erronea, indebita e comunque errata CP valutazione dei fatti da cui derivare l'erroneità e l'illegittimità della pretesa da parte di In ogni caso: condannare CP l alla restituzione delle somme eventualmente precette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto Difensore antistatario».
Per parte resistente: «Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previa verifica della tempestività dell'opposizione e revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, confermare l'avviso di addebito opposto (in toto o, in subordine, in parte) e mandare assolto CP_ l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio»
La con ricorso depositato in data Parte_1
05/11/2021, ha impugnato l'avviso di addebito n.59220210000038516000, notificato il CP_ 29/09/2021, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 47.409,03 a titolo di contributi per lavoro dipendente dovuti dall'agosto 2014 al maggio 2018 per la lavoratrice Pt_2
. L'avviso di addebito impugnato è stato emesso a seguito dell'accesso ispettivo
[...] effettuato, presso la sede di lavoro della società in data 13/06/2018, dall'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta.
Conclusasi l'attività ispettiva è stato redatto Verbale Unico di Accertamento n. 18/0693 del
03.03.2020, a mezzo del quale l'Ispettorato ha contestato l'irregolarità della posizione della dipendente , assunta come cuoca per 24 ore settimanali, confermando l'ipotesi Parte_2 dell'evasione contributiva.
La società cooperativa si è difesa insistendo nella regolarità della posizione della dipendente, le cui ore lavorate corrispondono a quelle dichiarate.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l
[...]
che ha resistito contestando i fatti. Ha evidenziato come dalle dichiarazioni CP_3 rilasciate dalla stessa lavoratrice sia emerso che ha prestato la propria prestazione lavorativa come cuoca per 8 ore al giorno e per 6 giorni alla settimana, quindi per un numero di ore di gran lunga superiore alle 24 settimanali formalmente denunciate.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del11/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° Sintetizzate le ragioni del contendere e lo svolgimento del processo occorre dare atto degli esiti dell'attività istruttoria.
All'udienza del 14.11.2022 sono stati escussi i testi indicati dall'opponente che hanno confermato quanto sostenuto dal datore di lavoro.
La teste , socia della Cooperativa, ha dichiarato che la sig.ra Testimone_1
lavora dal 2014 come cuoca per 6 giorni la settimana con turni spezzati in tre Parte_2 fasce orarie: mattina, pranzo e cena. Spesso la sig.ra , che vive in paese differente dal Pt_2 luogo di lavoro, rimane in struttura per evitare il viaggio.
La teste , aiuto cuoca, ha chiarito che la cuoca lavora con orari sono spezzati: la Testimone_2 mattina dalle 7 alle 8 circa, il pranzo dalle 12 alle 14 circa e la sera dalle 17:30 alle 19 circa.
Ha inoltre specificato che la vive a Milena e la struttura si trova a Bompensiere, per Pt_2 evitare di viaggiare tre volte in un giorno spesso resta in struttura, ma senza lavorare. Queste dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle rese dal teste , Testimone_3 portinaia della società.
La stessa ha infine dichiarato di lavorare con orario spezzato nei tre turni, Parte_2 con giorno di riposo fisso (all'epoca era la domenica), chiarendo di rimanere in cooperativa oltre i turni di lavoro, per evitare di viaggiare tre volte al giorno e per evitare i costi del viaggio.
Le dichiarazioni assunte dai testi sono in evidente contrasto con quanto emerge dal verbale di CP_ accertamento prodotto dall (doc. 1 e 2 della comparsa di costituzione), in particolare a pagina 2 si legge che la nell'immediatezza dell'accesso ha dichiarato di lavorare per 8 Pt_2 ore al giorno per poi ritrattare quanto dichiarato il 13.6.2018 affermando di lavorare per 24 ore settimanali. CP_ L è stato onerato della produzione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva con ordinanza del 16.6.22, ma non ha ottemperato a tale richiesta. In tal modo è pure preclusa la possibilità di apprezzare il tenore delle dichiarazioni rese in fase di ispezione.
Allo stato degli atti e considerate le dichiarazioni rese dai testimoni, non emergono elementi per concludere che effettivamente la abbia lavorato 8 ore al giorno. Rimangono ignote le Pt_2 ragioni di affermazioni di segno contrastante su un dato come la durata della giornata lavorativa e su cui è difficile incorrere in errori.
Tuttavia, nonostante le perplessità sulla attendibilità dei testi deve concludersi che la ricorrente ha correttamente dichiarato le ore lavorative della e pertanto non sono dovute le somme Pt_2 oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto deve essere annullato. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il IV scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara che non ha prestato Parte_2 settimanalmente ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle dichiarate dall'agosto 2014 al maggio
2018, pertanto non sono dovute differenze contributive, interessi e sanzioni, oggetto dell'avviso di addebito n. 59220210000038516000 che deve essere annullato.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da CP_2 Parte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 5.384, oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 13 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre