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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 594/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009525232000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009525232000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 TRIBUTI VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna Intimazione di pagamento n. 29620249028173509/000 notificata il 03/01/2025 riferita alle cartelle sottostanti:
n. 29620110009525232 (a.u. 2011 – IRPEF 2005)
n. 29620130034900244 (a.u. 2013 – IRPEF 2006)
Convine in giudizio (enti resistenti):
– Agenzia delle Entrate – Riscossione
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese
MOTIVI DI RICORSO
Decadenza dall'iscrizione a ruolo per omessa notifica sia delle cartelle sia degli avvisi di accertamento;
Prescrizione dell'imposta (artt. 2945, 2946 c.c.);
Prescrizione dell'imposta e delle sanzioni (termine quinquennale ex art. 2948 c.c.);
Prescrizione delle sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/97);
Nullità degli interessi per mancata indicazione dei criteri di calcolo.
Ha inoltre richiesto la sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività delle contestazioni relative agli atti presupposti, evidenziando che:
– entrambe le cartelle risultano regolarmente notificate (07/06/2011 e 25/09/2013);
– i relativi termini di impugnazione (60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/92) sono da tempo decorsi;
– il contribuente ha inoltre presentato istanza di definizione agevolata/rottamazione nel 2019, idonea a interrompere la prescrizione, e incompatibile con l'asserita mancata notifica;
– l'emergenza Covid-19 ha prodotto sospensione legale dei termini sino al 31/08/2021;
– l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è formalmente legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni relative alla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento
Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione (estratti di ruolo e relate di notifica) risulta che:
– cartella n. 29620110009525232 notificata il 07/06/2011
– cartella n. 29620130034900244 notificata il 25/09/2013 Ne consegue che:
● il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/92);
● essendo ciò mancato, le cartelle si sono consolidate e non possono più essere oggetto di contestazione indiretta;
● l'eccezione di decadenza ex art. 19, co. 3 D.Lgs. 546/92 non è utilizzabile perché opera solo in caso di mancata notifica, circostanza esclusa.
Pertanto, tutte le doglianze riferite a vizi di atti presupposti (cartelle e accertamenti) sono inammissibili.
2. Sulla prescrizione
La prescrizione – non è maturata, poiché nel 2019 il contribuente ha chiesto definizione agevolata, riconoscendo formalmente il debito e interrompendo la prescrizione.
– il periodo di sospensione VI (marzo 2020 – 31 agosto 2021) prolunga ulteriormente il termine;
– l'intimazione 2025 risulta dunque tempestiva. Le tesi del ricorrente sulla prescrizione quinquennale non trovano applicazione nel caso di cartelle già notificate e successivamente oggetto di atti interruttivi.
3. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 25790/2009; Cass. 10549/2019) che afferma il carattere unitario dell'obbligazione tributaria: sanzioni e interessi seguono la prescrizione del tributo principale.
La pretesa è dunque soggetta a prescrizione decennale, non maturata nel caso di specie.
4. Sulla nullità degli interessi
Il ricorrente contesta la mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo, tuttavia la giurisprudenza richiamata dall aprte ricorrente concerne casi in cui la cartella stesso ometteva tali elementi.
Nel caso concreto la contestazione interviene oltre 10 anni dopo la notifica delle cartelle e inb sede di impugnativa dellintimazione non possono contestarsi i vizi formali delle cartelle divenute definitive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
Rigetta il ricorso.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge, in favore di entrambe le Amministrazioni resistenti (Agenzia delle Entrate di Varese e ADER).
Così deciso in Palermo, 21.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 594/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009525232000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009525232000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 TRIBUTI VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034900244000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028173509000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna Intimazione di pagamento n. 29620249028173509/000 notificata il 03/01/2025 riferita alle cartelle sottostanti:
n. 29620110009525232 (a.u. 2011 – IRPEF 2005)
n. 29620130034900244 (a.u. 2013 – IRPEF 2006)
Convine in giudizio (enti resistenti):
– Agenzia delle Entrate – Riscossione
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese
MOTIVI DI RICORSO
Decadenza dall'iscrizione a ruolo per omessa notifica sia delle cartelle sia degli avvisi di accertamento;
Prescrizione dell'imposta (artt. 2945, 2946 c.c.);
Prescrizione dell'imposta e delle sanzioni (termine quinquennale ex art. 2948 c.c.);
Prescrizione delle sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/97);
Nullità degli interessi per mancata indicazione dei criteri di calcolo.
Ha inoltre richiesto la sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività delle contestazioni relative agli atti presupposti, evidenziando che:
– entrambe le cartelle risultano regolarmente notificate (07/06/2011 e 25/09/2013);
– i relativi termini di impugnazione (60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/92) sono da tempo decorsi;
– il contribuente ha inoltre presentato istanza di definizione agevolata/rottamazione nel 2019, idonea a interrompere la prescrizione, e incompatibile con l'asserita mancata notifica;
– l'emergenza Covid-19 ha prodotto sospensione legale dei termini sino al 31/08/2021;
– l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è formalmente legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni relative alla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento
Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione (estratti di ruolo e relate di notifica) risulta che:
– cartella n. 29620110009525232 notificata il 07/06/2011
– cartella n. 29620130034900244 notificata il 25/09/2013 Ne consegue che:
● il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/92);
● essendo ciò mancato, le cartelle si sono consolidate e non possono più essere oggetto di contestazione indiretta;
● l'eccezione di decadenza ex art. 19, co. 3 D.Lgs. 546/92 non è utilizzabile perché opera solo in caso di mancata notifica, circostanza esclusa.
Pertanto, tutte le doglianze riferite a vizi di atti presupposti (cartelle e accertamenti) sono inammissibili.
2. Sulla prescrizione
La prescrizione – non è maturata, poiché nel 2019 il contribuente ha chiesto definizione agevolata, riconoscendo formalmente il debito e interrompendo la prescrizione.
– il periodo di sospensione VI (marzo 2020 – 31 agosto 2021) prolunga ulteriormente il termine;
– l'intimazione 2025 risulta dunque tempestiva. Le tesi del ricorrente sulla prescrizione quinquennale non trovano applicazione nel caso di cartelle già notificate e successivamente oggetto di atti interruttivi.
3. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 25790/2009; Cass. 10549/2019) che afferma il carattere unitario dell'obbligazione tributaria: sanzioni e interessi seguono la prescrizione del tributo principale.
La pretesa è dunque soggetta a prescrizione decennale, non maturata nel caso di specie.
4. Sulla nullità degli interessi
Il ricorrente contesta la mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo, tuttavia la giurisprudenza richiamata dall aprte ricorrente concerne casi in cui la cartella stesso ometteva tali elementi.
Nel caso concreto la contestazione interviene oltre 10 anni dopo la notifica delle cartelle e inb sede di impugnativa dellintimazione non possono contestarsi i vizi formali delle cartelle divenute definitive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
Rigetta il ricorso.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge, in favore di entrambe le Amministrazioni resistenti (Agenzia delle Entrate di Varese e ADER).
Così deciso in Palermo, 21.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO