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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1468/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3816/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 27/09/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1990
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con istanza presentata in data 11 marzo 2008, il sig. chiedeva all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa – il rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990 che avevano interessato la provincia di Siracusa.
A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione finanziaria sulla predetta istanza, il contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto, deducendo la spettanza del rimborso ai sensi della normativa speciale introdotta per i soggetti colpiti dal sisma del
1990 e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, sostenendo che l'istanza era stata presentata oltre i termini previsti dalla normativa applicabile;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3816/07/18, pronunciata l'11 settembre 2018 e depositata il 27 settembre 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, oltre interessi legali, e rigettando la domanda di rivalutazione monetaria, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo:
– l'erroneità della sentenza impugnata per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che l'istanza di rimborso fosse stata formulata in modo generico e priva degli elementi necessari alla formazione di un valido silenzio-rifiuto;
– la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il rimborso esclusivamente nei limiti delle risorse stanziate e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti amministrativi attuativi.
Si costituiva in giudizio il sig. Resistente_1, il quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto volto a introdurre una censura nuova non dedotta in primo grado, e sostenendo nel merito la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la presunta genericità dell'istanza di rimborso.
Il motivo è inammissibile. Dall'esame degli atti emerge che nel giudizio di primo grado l'Ufficio aveva eccepito esclusivamente la decadenza dal diritto al rimborso, senza mai dedurre la genericità dell'istanza quale causa impeditiva della formazione del silenzio-rifiuto. La censura proposta per la prima volta in appello integra, pertanto, una eccezione nuova in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, la cui proposizione risulta preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 1, comma 665, della Legge n. 190/2014, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il rimborso solo nei limiti delle risorse stanziate.
Il motivo è infondato. La disposizione invocata dall'Ufficio disciplina esclusivamente le modalità amministrative di erogazione dei rimborsi, introducendo criteri di riparto e limiti di spesa in funzione delle risorse disponibili, ma non incide sull'accertamento del diritto al rimborso, oggetto del presente giudizio.
Il giudice di prime cure ha correttamente distinto il piano dell'accertamento del diritto da quello della fase esecutiva, riservata all'Amministrazione finanziaria.
Corretta risulta altresì la statuizione del giudice di primo grado che ha escluso la rivalutazione monetaria, avendo qualificato il credito da rimborso come obbligazione di valuta, con conseguente spettanza dei soli interessi legali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese del grado di appello vengono integralmente compensate, in considerazione della natura della controversia e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NZ IA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3816/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 27/09/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1990
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1991 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con istanza presentata in data 11 marzo 2008, il sig. chiedeva all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa – il rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990 che avevano interessato la provincia di Siracusa.
A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione finanziaria sulla predetta istanza, il contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto, deducendo la spettanza del rimborso ai sensi della normativa speciale introdotta per i soggetti colpiti dal sisma del
1990 e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, sostenendo che l'istanza era stata presentata oltre i termini previsti dalla normativa applicabile;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3816/07/18, pronunciata l'11 settembre 2018 e depositata il 27 settembre 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, oltre interessi legali, e rigettando la domanda di rivalutazione monetaria, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo:
– l'erroneità della sentenza impugnata per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che l'istanza di rimborso fosse stata formulata in modo generico e priva degli elementi necessari alla formazione di un valido silenzio-rifiuto;
– la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il rimborso esclusivamente nei limiti delle risorse stanziate e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti amministrativi attuativi.
Si costituiva in giudizio il sig. Resistente_1, il quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto volto a introdurre una censura nuova non dedotta in primo grado, e sostenendo nel merito la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la presunta genericità dell'istanza di rimborso.
Il motivo è inammissibile. Dall'esame degli atti emerge che nel giudizio di primo grado l'Ufficio aveva eccepito esclusivamente la decadenza dal diritto al rimborso, senza mai dedurre la genericità dell'istanza quale causa impeditiva della formazione del silenzio-rifiuto. La censura proposta per la prima volta in appello integra, pertanto, una eccezione nuova in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, la cui proposizione risulta preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 1, comma 665, della Legge n. 190/2014, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il rimborso solo nei limiti delle risorse stanziate.
Il motivo è infondato. La disposizione invocata dall'Ufficio disciplina esclusivamente le modalità amministrative di erogazione dei rimborsi, introducendo criteri di riparto e limiti di spesa in funzione delle risorse disponibili, ma non incide sull'accertamento del diritto al rimborso, oggetto del presente giudizio.
Il giudice di prime cure ha correttamente distinto il piano dell'accertamento del diritto da quello della fase esecutiva, riservata all'Amministrazione finanziaria.
Corretta risulta altresì la statuizione del giudice di primo grado che ha escluso la rivalutazione monetaria, avendo qualificato il credito da rimborso come obbligazione di valuta, con conseguente spettanza dei soli interessi legali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese del grado di appello vengono integralmente compensate, in considerazione della natura della controversia e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NZ IA