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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6497/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lucido - Ufficio Tributi 87038 San Lucido CS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2042-7391 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il sig. Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a TARI per l'anno 2020 del Comune di San Lucido.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto sulla base dei seguenti motivi: con riferimento agli immobili identificati al Indirizzo_1, gli stessi, di cui il ricorrente aveva solo la nuda proprietà - essendo l'usufrutto stato riservato a sé dalla sua dante causa Nominativo_1 – erano
Nominativo_2stati venduti, con atto per Notar del 08/08/2005 n. 22264 di Rep. e n. 8467 di Nominativo_3, nata a [...] il [...]; - in data 28/06/2006 decedeva in San Lucido
l'usufruttuaria Nominativo_1, come si evinceva da certificato di morte rilasciato dal Comune di San
Lucido in data 27 Gennaio 2023 e, quindi, da tale ultima data Nominativo_3 acquistava la piena proprietà degli immobili in questione;
con riferimento identificato al Indirizzo_2
lo stesso non era abitato ed era privo di utenze, di mobili e di suppellettili.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Lucido, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto. Il ricorso è fondato con riferimento agli immobili identificati al Indirizzo_1 , relativamente ai quali il ricorrente ha dimostrato di non avere alcun titolo di proprietà, di possesso o di detenzione. E' infondato invece il motivo di ricorso afferente al terzo immobile (Indirizzo_2
), in quanto, come più volte stabilito dalla univoca interpretazione della giurisprudenza di legittimità (si veda da ultimo Cass. 14224/2021), ai fini dell'esenzione per immobile non agibile o non utilizzato, è necessario che il contribuente inoltri apposita preventiva comunicazione all'Ente creditore, il quale avrà in tal modo l'opportunità di procedere ad accertamento d'ufficio dello stato dell'immobile, sulla base di quanto previsto dall'art. 62, comma 2, d.lvo 507/93.
La giurisprudenza della Cassazione ha sul punto avuto modo di precisare che non è sufficiente, al fine di ottenere l'esenzione, neanche la produzione successiva di perizia di parte, dal momento che, così facendo, si impedisce l'accertamento d'ufficio preventivo in ordine alla sussistenza del diritto all'esenzione. Nel caso di specie non risulta che, relativamente all'annualità in questione, l'obbligo di denuncia preventiva sia stato assolto. Ne consegue che il ricorso va accolto nei limiti indicati e l'atto impugnato va annullato relativamente alla pretesa tributaria afferente agli immobili identificati al Indirizzo_1.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
Spese compensate.
Cosenza, 9.1.2016.
Il Giudice Piero Santese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6497/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lucido - Ufficio Tributi 87038 San Lucido CS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2042-7391 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il sig. Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a TARI per l'anno 2020 del Comune di San Lucido.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto sulla base dei seguenti motivi: con riferimento agli immobili identificati al Indirizzo_1, gli stessi, di cui il ricorrente aveva solo la nuda proprietà - essendo l'usufrutto stato riservato a sé dalla sua dante causa Nominativo_1 – erano
Nominativo_2stati venduti, con atto per Notar del 08/08/2005 n. 22264 di Rep. e n. 8467 di Nominativo_3, nata a [...] il [...]; - in data 28/06/2006 decedeva in San Lucido
l'usufruttuaria Nominativo_1, come si evinceva da certificato di morte rilasciato dal Comune di San
Lucido in data 27 Gennaio 2023 e, quindi, da tale ultima data Nominativo_3 acquistava la piena proprietà degli immobili in questione;
con riferimento identificato al Indirizzo_2
lo stesso non era abitato ed era privo di utenze, di mobili e di suppellettili.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Lucido, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto. Il ricorso è fondato con riferimento agli immobili identificati al Indirizzo_1 , relativamente ai quali il ricorrente ha dimostrato di non avere alcun titolo di proprietà, di possesso o di detenzione. E' infondato invece il motivo di ricorso afferente al terzo immobile (Indirizzo_2
), in quanto, come più volte stabilito dalla univoca interpretazione della giurisprudenza di legittimità (si veda da ultimo Cass. 14224/2021), ai fini dell'esenzione per immobile non agibile o non utilizzato, è necessario che il contribuente inoltri apposita preventiva comunicazione all'Ente creditore, il quale avrà in tal modo l'opportunità di procedere ad accertamento d'ufficio dello stato dell'immobile, sulla base di quanto previsto dall'art. 62, comma 2, d.lvo 507/93.
La giurisprudenza della Cassazione ha sul punto avuto modo di precisare che non è sufficiente, al fine di ottenere l'esenzione, neanche la produzione successiva di perizia di parte, dal momento che, così facendo, si impedisce l'accertamento d'ufficio preventivo in ordine alla sussistenza del diritto all'esenzione. Nel caso di specie non risulta che, relativamente all'annualità in questione, l'obbligo di denuncia preventiva sia stato assolto. Ne consegue che il ricorso va accolto nei limiti indicati e l'atto impugnato va annullato relativamente alla pretesa tributaria afferente agli immobili identificati al Indirizzo_1.
L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
Spese compensate.
Cosenza, 9.1.2016.
Il Giudice Piero Santese