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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 6254 /2024 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di OS, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6254 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Samantha Acri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Rende (CS), alla Via
Don Minzoni n. 97/C
- RICORRENTE -
(c.f. , rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 forza di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Adele Gallucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in OS , alla Piazza
Fausto e Luigi Gullo n. 98
- RICORRENTE-
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 1930/2013 del Tribunale di OS, dichiarativa della cessazione degli effetti civili tra le parti.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22.1.2025 dinanzi al relatore. Il PM, avuta comunicazione degli atti, non rassegnava conclusioni in forma scritta.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e al fine di ottenere la modifica delle statuizioni
[...] Controparte_1
accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
17.7.2013 (sentenza n. 1930/2013 di questo Tribunale), nella parte in cui, a carico del era posto l'obbligo di concorrere al mantenimento delle due figlie Pt_1
( nata nel 1996 e nata nel 2001) mediante versamento all'altro Per_1 Per_2
genitore della somma complessiva di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. I ricorrenti, in particolare, deducendo quale sopravvenienza la piena autosufficienza economica di e il deteriorarsi delle condizioni Per_1
economiche del chiedevano ridursi ad euro 200,00 mensili, comprensivo Pt_1 di spese straordinarie forfettariamente determinate, l'assegno a carico del genitore non convivente per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2
ancora del tutto autosufficiente da punto di vista economico, eliminando ogni diverso onere economico a suo carico nascente dalla sentenza di divorzio. Sentite le parti all'udienza del 22.1.2025 (sui profili evidenziati dal relatore nell'ordinanza del 14.1.2025) le stesse precisavano che l'assegno a carico del per il Pt_1
mantenimento della figlia doveva intendersi fissato nella misura di euro Per_2
200,00 mensili senza concorso alle spese straordinarie, che le parti chiedevano porsi integralmente a carico di Controparte_1
Stante le sopravvenienze dedotte concordemente dagli interessati e la conformità alle predette sopravvenienze del nuovo assetto concordato, la domanda deve senz'altro trovare accoglimento.
Nulla per le spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OS, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede: 3
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e per l'effetto a modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 1930/2013 di questo Tribunale, revoca l'obbligo a carico di di concorrere al Parte_1
mantenimento della figlia mediante assegno mensile in favore Per_1 dell'altro genitore e ridetermina in euro 200,00 mensili (oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge) il concorso al mantenimento del in favore della figlia con spese straordinarie riguardanti Pt_1 Per_2 quest'ultima integralmente a carico di Controparte_1
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in OS nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma