Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12116 del 2024, proposto da RE Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni n. 26/B;
contro
SO – Società Generale d’Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Nuzzo, Vincenzo Rizza, Ermanno La Marca, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Lazzaro Spallanzani n. 22/A e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento, comunicato via p.e.c. alla scrivente il 12 settembre 2024, con cui il Direttore Generale Corporate della SO, Francesco Amadei, ha negato a RE la revisione dei prezzi per il contratto avente ad oggetto servizi integrati di facility management per le sedi di SO S.p.A. site in Roma;
- di tutti gli atti preordinati, successivi e/o comunque connessi (anche sconosciuti);
nonché per l’accertamento
del diritto di RE Service S.p.a. al riconoscimento, ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, della revisione dei prezzi
e per la conseguente condanna
della SO S.p.a. al pagamento, in favore di RE Service S.p.a., dei relativi compensi revisionali oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, a rinnovare gli accertamenti istruttori previsti al fine di determinare l’importo revisionale spettante alla ricorrente anche per il tramite della nomina di un commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SO – Società Generale D’Informatica S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la società ricorrente, mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi integrati di facility management per le sedi della committente SO S.p.A. site in Roma, ha impugnato la nota con la quale quest’ultima società le ha negato la revisione prezzi, richiesta in relazione al contratto stipulato (ed eseguito) per i ridetti servizi, con nota del 24 maggio 2024 prot.n. 0026824. In particolare con la citata nota la ricorrente chiedeva alla stazione appaltante di riconoscerle la revisione degli importi fatturati negli anni 2020-2022, in relazione alle prestazioni eseguite, “ in ragione dell’indice Istat dei prezzi al consumo ”, avendo riguardo alle percentuali di aumento registrate dall’indice FOI per i ridetti anni. Tanto in asserita applicazione di quanto previsto dall’art. 12S del contratto che statuiva, al comma 4, che: “ I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.”
2. Il rigetto della istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente è motivato sulla base dei seguenti argomenti:
- la ricorrente non avrebbe prodotto la documentazione integrativa richiestale dalla stazione appaltante ed “avente ad oggetto espressa e dettagliata evidenza dell’incremento dei costi rispetto alle tariffe indicate nell’offerta economica del contratto in ragione delle componenti di ciascun servizio; ciò a dimostrazione della pretesa perdita dell’equilibrio economico oltre la normale alea contrattuale”;
- non sarebbe stata prodotta “alcuna evidenza oggettiva ai fini della dimostrazione di una intervenuta effettiva alterazione dei costi, con conseguente perdita dell’equilibrio economico contrattuale da dover ripristinare mediante l’applicazione della revisione del prezzo. Ciò sebbene le previsioni contrattuali sulla revisione prezzi richiedono espressamente un’istruttoria che, per sua natura e scopo, presuppone una dimostrazione del vulnus mediante prova analitica, e, comunque esclude l’accertamento di un fatto mediante un mero dato astratto”;
-la clausola revisionale non prevederebbe alcun automatismo “in quanto non definisce tutti i parametri, rimanendo da accertare in capo al soggetto che svolge l’istruttoria se risulta dimostrata l’alterazione dell’equilibrio contrattuale oltre la normale alea”;
- la richiesta sarebbe comunque irrituale in quanto promanante “solo da un componente della compagine dei soggetti affidatari del contratto, nello specifico dalla mandante RE Service S.p.A. e non dal R.T.I. che aveva presentato offerta in sede di gara (nello specifico, Installazione Impianti S.p.A. – mandataria – e RE Servizi S.p.A. – mandante -) di fatto impedendo alla SO di valutare – sempre a fronte del mancato riscontro richiesto - in maniera unitaria la richiesta e di comprendere l’asserito squilibrio nel complesso delle voci dell’offerta e non solo su parte di esse”.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 12S del contratto. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erroneità dell’istruttoria ed ingiustizia manifesta”.
La parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, contesta che incomba su chi richieda la revisione del prezzo l’onere di provare che l’aumento medio dei prezzi al consumo abbia generato un tale rialzo dei costi contrattuali da alterare il sinallagma contrattuale, assumendo che la sola circostanza che l’indice Istat - FOI, nel periodo di riferimento, registri una percentuale in aumento dei prezzi imporrebbe alla stazione appaltante di adeguare, per quel periodo ed in misura percentuale pari a quella di aumento, il corrispettivo dovuto all’operatore economico.
Secondo la prospettazione ricorsuale con l’inserimento della clausola revisionale di cui all’articolo 12S del contratto, la SO si sarebbe, a tutti gli effetti, preventivamente autovincolata a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), “ determinando al contempo le tempistiche (“a decorrere dal secondo anno di esecuzione” – contratto, punto 12S – doc. 2) e le modalità (“sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo” – contratto, punto 12S – doc. 2) con cui riconoscere l’adeguamento del prezzo, nel caso se ne fosse ravvisata la necessità, al RTI appaltatore”. In corretta applicazione di tale clausola la stazione appaltante, in tesi, avrebbe solo dovuto verificare gli incrementi dell’indice ISTAT registrati negli anni oggetto della richiesta di revisione, adeguando sic et simpliciter quindi il corrispettivo della ricorrente a tali aumenti. La sola variazione dell’indice Istat per il periodo preso a riferimento nella richiesta di adeguamento sarebbe, dunque, sufficiente a determinare la spettanza della revisione del corrispettivo contrattuale in misura pari alle percentuali di aumento registrate dall’indice Istat -FOI relative al medesimo periodo, senza alcun onere in capo all’operatore di fornire prova analitica circa l’incidenza del fenomeno inflattivo sulle voci contrattuali ed il quadro economico e circa la subita alterazione dell’equilibrio contrattuale a causa del registrato aumento medio dei prezzi.
Con il medesimo motivo la ricorrente contesta inoltre la fondatezza della segnalata “irritualità” della richiesta, sostenendo che l’esponente, quale mandante del RTI aggiudicatario, potesse legittimamente avanzare richiesta di revisione del prezzo in quanto “ il raggruppamento temporaneo di imprese non rappresenta un soggetto giuridicamente autonomo e diverso dalle singole imprese che lo compongono, le quali aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all’uopo costituiti”.
4. Si è costituita la SO opponendosi alle ragioni portate in ricorso e chiedendone il rigetto.
5. In vista della udienza pubblica del 28 gennaio 2026 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive. In particolare, nella propria memoria, la società resistente ha insistito per il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in qualità di mandante del RTI aggiudicatario e per l’infondatezza delle censure sollevate dalla parte ricorrente, con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 106 del d.lgs n. 50/2016: l’art. 12S del contratto e il rinvio ivi contenuto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 non comporterebbero alcun automatismo rispetto alla richiesta revisione dei prezzi, richiedendosi, invece, nella fattispecie, l’avvio di una fase istruttoria e l’applicazione di valutazioni ulteriori, aventi ad oggetto lo specifico impatto dell’aumento dei prezzi sulle voci prestazionali, sulle componenti e sul sinallagma contrattuale, rispetto al mero riscontro dell’indice Istat.
6. Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026, udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia all’esame del Collegio.
La clausola di cui all’articolo 12S del contratto di appalto, in effetti, rinvia chiaramente ad un potere valutativo discrezionale della stazione appaltante alla quale è rimessa una istruttoria “ condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo”.
Se è vero che la parte ricorrente sembra pretendere, con la propria azione, il mero adempimento di una prestazione contrattuale rispetto alla quale ritiene l’Amministrazione si sia vincolata nell’ an e nel quantum , è pur vero che la clausola contrattuale in questione tale vincolo non reca affatto. Sicchè dovendo aversi riguardo, ai fini delle conclusioni in tema di riparto di giurisdizione, al petitum sostanziale, e non già alla prospettazione della parte ricorrente (in tal senso Cass. SS.UU. n.21928/2018), è evidente che la domanda rivolta al giudice, nella fattispecie, abbia ad oggetto il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del corrispettivo dovuto alla ricorrente, che, sia in termini di an che di quantum , secondo lo specifico contratto di appalto, consegue ad una fase istruttoria che impinge in valutazioni tecnico discrezionali della stazione appaltante. Ne discende l’intrinseca natura di interesse legittimo della posizione giuridica dedotta in giudizio dalla ricorrente e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero l’art. 133, comma 1, lett. e ), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve, infatti, essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste tutte le volte in cui la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico come nel caso di specie.
Sul punto la giurisprudenza più recente è ormai pacifica nel ritenere che le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e di adeguamento dei prezzi degli appalti dei lavori sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, sia se la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento (come nel caso di specie), sia se attenga all'importo come quantificato nel provvedimento amministrativo impugnato, a meno che non si tratti di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che già regolino convenzionalmente, e pertanto in maniera vincolata, l' an ed il quantum della revisione.
Nella fattispecie all’esame del Collegio, tuttavia, non vi è una prestazione contrattuale (relativa alla applicazione della revisione) già puntualmente prevista nel contratto e, dunque, alla quale la stazione appaltante avrebbe dovuto dare solo mera esecuzione. Di qui la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art 133, comma 1, lett. e ), n. 2, c.p.a., che assegna appunto a quest’ultimo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi e che “deve, infatti, essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico ” (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568).
8. Sempre in via preliminare va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in qualità di mandante, sollevata dalla difesa della parte resistente: la legittimazione ad agire in giudizio della singola impresa in associazione – sia essa mandante o mandataria e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell’offerta o debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione – è riconosciuta dal consolidato e pressoché univoco indirizzo della giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 05 giugno 2012 n. 3314; id., sez. VI, 08 febbraio 2013 n.714; id., sez. VI, 08 ottobre 2008 n. 4931).
9. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Premesso che l’istituto della revisione prezzi presuppone, per sua stessa natura, la presenza di un contratto in corso e che includa una clausola revisione prezzi, la questione sostanziale che il ricorso pone al Collegio, in ragione degli argomenti fondanti il diniego impugnato, riguarda, innanzitutto, la diretta ed automatica ricaduta, in termini di spettanza, delle percentuali di aumento dei prezzi al consumo sulla revisione dei prezzi contrattuali e, dunque, la possibilità di ritenere ammissibile, nella vigenza del vecchio codice ratione temporis applicabile alla vicenda contenziosa, che la revisione dei prezzi, ove richiesta, debba sempre ed automaticamente essere riconosciuta, sul corrispettivo contrattuale, nella misura pari al 100% della percentuale di aumento registrata dall’indice Istat FOI, indipendentemente dalla dimostrazione della concreta incidenza dell’inflazione sulle singole voci di costo presenti nel quadro economico predisposto, in sede di offerta, dall’aggiudicatario e dell’impatto della ridetta inflazione sul sinallagma contrattuale, tenuto conto che l’ordinaria e prevedibile oscillazione dei prezzi non può che rientrare nella normale alea che l’operatore prende su di sé nel momento in cui assume un impegno contrattuale.
Orbene, non è contestata in fatto la circostanza che la ricorrente non abbia fornito alla stazione appaltante la documentazione da questa richiesta al fine di poter verificare il concreto e diretto impatto dell’aumento medio dei prezzi al consumo sulle voci ed i prezzi contrattuali e sul quadro economico. La stessa ricorrente, nella nota di riscontro alla richiesta di integrazione documentale, assume, come ribadito in ricorso, che la Stazione appaltante avrebbe dovuto “ condurre l’istruttoria in materia di revisione limitatamente al riconoscimento degli aumenti dei prezzi come individuati dall’Indice ISTAT (parametro di riferimento espressamente indicato nella clausola di cui all’art. 12) rispetto a quelli già indicati dalla scrivente, verificandone e definendone solamente il quantum ”; la stazione appaltante avrebbe dovuto soltanto verificare “ la correttezza dell’applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo ai corrispettivi dovuti a decorrere dal secondo anno di esecuzione”.
Vero è che la clausola revisionale ha la finalità di assicurare il mantenimento dell’equilibrio contrattuale, qualora tale equilibrio sia alterato ed inciso dal rialzo dei prezzi dovuto a cause imprevedibili dall’imprenditore, il quale, al momento della presentazione della sua offerta, assume, invece, un rischio di impresa che involge anche le oscillazioni di prezzo dovute al normale andamento del mercato.
D’altronde poiché l'alea tipica di un contratto di durata costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto, il riequilibrio contrattuale che la revisione dei prezzi mira a garantire, non può risolversi in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione non prevista dalla legge e contraria alla ratio dell'istituto.
. In tale ottica è evidentemente onere dell'appaltatore fornire la duplice prova:
- che nel corso del rapporto contrattuale le specifiche voci di costo oggetto del contratto abbiano subito un aumento a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili;
-che l’aumento sia stato tale da erodere in modo significativo l'utile di impresa derivante dalla commessa, compromettendo la capacità dell'imprenditore di far fronte compiutamente alle prestazioni oggetto dell'appalto.
In tale contesto, fermo restando l'onere probatorio a carico dell'appaltatore in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione del prezzo, l'indice FOI elaborato dall'Istat rappresenta unicamente la soglia massima entro cui deve essere contenuta l'eventuale revisione del corrispettivo d'appalto, a tutela dell'Amministrazione committente, e non già un parametro automatico applicabile al corrispettivo dell'appalto per effetto del mero decorso del tempo e a prescindere da ogni dimostrazione dell’ aumento delle singole voci di costo a causa di eventi non preventivabili alla data di conclusione del contratto e dell’impatto di tale aumento sull’equilibrio contrattuale.
Va dunque escluso che nella vigenza del vecchio codice la mera facoltà di inserire nei contratti clausole revisionali siccome prevista dall’articolo 106 imponesse, una volta presenti tali clausole, l’automatica revisione dei prezzi in misura pari alla percentuale di aumento dei prezzi al consumo annualmente registrata dall’indice FOI: la revisione, in ragione della sua finalità di tutela dell’equilibrio dello specifico negozio al quale afferisce, non può, infatti, trasformarsi in uno strumento di modificazione automatica e indiscriminata del prezzo d’appalto, anche in presenza di clausole che rinviano a parametri oggettivi come l’indice Istat- FOI.
Tanto detto in via generale, occorre esaminare la portata della specifica clausola contrattuale di cui all’articolo 12S. La ridetta clausola in effetti recita: ““ I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo”.
Tale clausola, come è evidente, non prevede alcun meccanismo automatico di adeguamento dei prezzi all’indice Istat: l’indice Istat dei prezzi al consumo viene richiamato solo il criterio oggettivo da tenere in considerazione in sede di istruttoria della istanza di revisione, costituendo il limite massimo e la soglia oltre la quale la revisione dei prezzi risulterebbe ingiustificata, salvo documentate circostanze eccezionali. In assenza di prova che l’aumento medio dei prezzi al consumo registrato dall’Istat anno per anno, nella sua incidenza sulle singole e specifiche voci di costo contrattuali, integri una sopravvenienza realmente in grado di turbare l’originario assetto economico del contratto, il meccanismo revisionale non ha ragione di essere applicato.
Come recentemente concluso dal giudice dell’appello: “ La ratio dell'istituto della revisione prezzi è di evitare, anche a tutela dell'interesse dell'impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l'equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto; tuttavia, nella disciplina di diritto positivo dell'istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'appaltatore dell'alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi, tanto è vero che nella revisione stessa l'indice ISTAT segna la soglia massima…, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall'impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa; in particolare tra esse non rientra l'applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) idoneo a determinare aumenti di costo dei dipendenti e degli oneri previdenziali, in quanto l'introduzione di un nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale”. (Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2025, n. 5995 e T.A.R. Brescia Lombardia, sez. I, 3 luglio 2020, n. 504).
Ne discende che l’acritica applicazione della percentuale di variazione dell’indice Istat- FOI (registrata negli anni 2020,2021 e 2022), a fronte di una non documentata variazione effettiva delle singole voci di costo e della dimostrazione dell’impatto di tale variazione sull’equilibrio contrattuale e sull’utile di impresa, determinerebbe un marcato ingiustificato ed inammissibile arricchimento a favore dell’Appaltatore, favorendo finanche fattispecie di disallineamento fra prestazione e controprestazione che è proprio ciò che la revisione prezzi mira ad evitare.
Di questi principi ha fatto buon governo la società resistente ritenendo insussistenti i presupposti per accogliere l’istanza della ricorrente.
10.2. Quanto all’ulteriore argomento motivo recato nel diniego, relativo alla dedotta irritualità della istanza, siccome rinveniente dalla sola mandante e non, in maniera unitaria, da tutte le componenti il Raggruppamento, lo stesso non risulta fondato a cagione delle seguenti circostanze:
- nel particolare Raggruppamento al quale appartiene la ricorrente, di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del d.lgs n. 50/2016, ciascun componente è responsabile dell’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
- il contratto di appalto, all’articolo 13S, espressamente prevedeva “ Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività”;
- nel caso di specie, il raggruppamento temporaneo cui ha partecipato la ricorrente sembra non avere rilevanza esterna in quanto, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo, il raggruppamento “ Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra le Imprese Riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (art.13).
Il che legittima il singolo componente il raggruppamento, quale mandante, ad emettere fattura in relazione alle prestazioni alle quali è tenuta ed a pretendere, nell’ambito della propria quota di esecuzione, l’adeguamento mediante il riconoscimento di un importo revisionale la cui specifica fatturazione, a sua volta, spetta sempre alla singola mandante (vedasi in tal senso, ancorché riferita ad un appalto di lavori, la risposta n.259/2024 dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale le imprese che compongono il raggruppamento devono emettere fatture separate, pro-quota , anche con riferimento alle somme corrisposte dalla Stazione appaltante a titolo di revisione prezzi).
Tanto detto, va comunque precisato che l’illegittimità di tale passaggio del provvedimento impugnato non incide sulla conservazione dello stesso, che resiste al vaglio di questo giudice in ragione della fondatezza dell’argomento relativo all’omessa soddisfazione dell’onere della prova incombente sull’operatore economico istante la revisione. È, infatti, pacifico in giurisprudenza che “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019).
11.In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
12.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della società resistente che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR IT, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | TR IT |
IL SEGRETARIO