TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2142
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 12S del contratto.

    La Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale non preveda un meccanismo automatico di adeguamento dei prezzi all'indice Istat, ma lo indichi solo come criterio oggettivo da considerare in sede istruttoria. È onere dell'appaltatore dimostrare l'aumento effettivo dei costi e l'impatto sull'equilibrio contrattuale.

  • Rigettato
    Diritto alla revisione prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016

    La revisione prezzi non opera automaticamente e richiede la dimostrazione dell'effettivo aumento dei costi e del suo impatto sull'equilibrio contrattuale. L'indice ISTAT rappresenta una soglia massima e non un parametro automatico.

  • Rigettato
    Pagamento compensi revisionali

    La domanda di pagamento è rigettata in quanto la revisione prezzi non è stata riconosciuta per mancata prova dell'aumento dei costi e del suo impatto sull'equilibrio contrattuale.

  • Rigettato
    Richiesta di rinnovo istruttoria o nomina commissario ad acta

    La richiesta è rigettata in quanto la domanda principale di revisione prezzi è stata respinta nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2142
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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