Articolo 1 della Legge 20 aprile 1952, n. 423
Articolo 2
Versione
24 maggio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno, salvo il recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , e successive modificazioni, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 .
L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma e' attribuita, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia.
Entrata in vigore il 24 maggio 1952