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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA ANDRIA n. C.F._1
52, BARLETTA, presso lo studio dell'avv. ALESSIA DE FINIS (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. SABINO CARPAGNANO (c.f.
C.F._3 ricorrente
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA n. 149, CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, che lo rappr. e dif. ex lege
resistente
e nei confronti di Controparte_2
, in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore
convenuti __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale – il diritto del ricorrente a vedersi considerata un'anzianità di servizio non di ruolo pari ad 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2008), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 Controparte_2
, , in persona del Direttore
[...] Controparte_2
Generale – il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera non di ruolo, con modifica del relativo decreto, sulla base di una anzianità pari ad 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2008), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale – il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2008 al 28.2.2009, la nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2009 al 28.2.2016, la nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2016 al 28.2.2022 e la nuova quarta
2 fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.3.2022 in poi (fino al 28.2.2029) e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto, oltre che la somma lorda di € 2.285,37, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.4.2018 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) condannare il , in persona Controparte_1 del e l e l CP_3 Controparte_2 [...]
, in Controparte_2 persona del Direttore Generale, per un verso, a ricostruire la carriera non di ruolo dell'istante, mediante modifica del decreto di ricostruzione indicato in narrativa, sulla base di una anzianità pari ad 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2008), e, per altro verso, a riconoscere all'istante la vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2008 al 28.2.2009, la nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2009 al 28.2.2016, la nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2016 al 28.2.2022 e la nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.3.2022 in poi (fino al 28.2.2029) ed a corrispondergli lo stipendio annuo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto, oltre che la somma lorda di € 2.285,37, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.4.2018 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
ha esposto: Parte_1
• di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area B, profilo professionale assistente tecnico (c.d. personale ATA), nei seguenti periodi: dal 23 al 28 ottobre 2000, dal 9.3.2001 al 31.8.2001, dal 3.9.2001 al 16.11.2001, dal 17.11.2001 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al 31.8.2006, dall'1.9.2006 al 31.8.2007 e dall'1.9.2007 al 31.8.2008, per un totale di 7 anni, 5 mesi e 28 giorni;
• che in data 1.9.2008, il ricorrente è stato assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed
3 ausiliario area B, profilo professionale assistente tecnico, e, in data 1.9.2009, ha superato il periodo di prova – e di lavorare attualmente presso l'Istituto Scolastico “Paolo Calleri” di Pachino;
• che l'attività svolta durante tutti i suddetti rapporti a tempo determinato e quella che parte ricorrente ha svolto e sta svolgendo in ruolo è la medesima, senza differenziazione alcuna, in quanto lo stesso è sempre stato “assistente tecnico”, con inquadramento nell'area professionale amministrativo, tecnico e ausiliario area B (c.d. personale ATA);
• che dopo la sua immissione in ruolo, il ricorrente ha presentato istanza di ricostruzione di carriera, con la quale ha chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo, di un'anzianità di servizio non di ruolo pari a 7 anni, 5 mesi e 28 giorni;
• che con decreto n. 92 del 22.6.2010, il convenuto ha CP_1 riconosciuto all'istante l'anzianità complessiva non di ruolo dallo stesso indicata nella suddetta istanza, specificando, però, che, della stessa, solo 6 anni, 3 mesi e 28 giorni sarebbero stati utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo e, quindi, dall'1.9.2008, mentre 1 anno e 2 mesi (pari ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995;
• che nel decreto di ricostruzione, il convenuto ha, CP_1 inoltre, specificato che avrebbe inserito il ricorrente, a partire dall'1.9.2008, nella vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni), con un'anzianità di 3 anni, e che la residua anzianità di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni, già riconosciuta utile ai fini giuridici ed economici dal momento dell'immissione in ruolo, sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera: nel medesimo decreto, il convenuto ha, infine, CP_1 specificato che avrebbe corrisposto all'istante la retribuzione prevista dal CCNL di categoria per la fascia stipendiale maturata dal ricorrente;
4 • che con successivo decreto n. 2965 del 21.1.2016, il CP_1 convenuto ha previsto che il ricorrente aveva maturato 9 anni di anzianità di servizio, utile per il passaggio alla nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni), a partire dall'1.5.2011 e che, da quel momento, gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione;
e con successivi decreti n. 3132 del 25.5.2018 e n. 3171 del 21.3.2019, il convenuto ha previsto che CP_1 il ricorrente aveva maturato 15 anni di anzianità di servizio, utile per il passaggio alla nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni), a partire dall'1.5.2018 (non potendosi tenere in considerazione l'anno 2013 ai fini della progressione di carriera) e che, da quel momento, gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione;
• che per effetto dei suddetti decreti e come risulta dalle buste paga, il convenuto ha riconosciuto all'istante la CP_1 seguente progressione di carriera: a) dall'.
9.2008 al 30.4.2011 fascia stipendiale 3-8 anni;
dall'1.5.2011 al 30.4.2018 fascia stipendiale 9-14 anni;
dall'1.5.2018 al 30.4.2024 fascia stipendiale 15-20.
ha lamentato che il convenuto ha errato Parte_1 CP_1 sia nell'effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente che nell'adeguargli il trattamento retributivo;
che, infatti, il CP_1 convenuto, pur avendo determinato correttamente la complessiva anzianità di servizio non di ruolo dell'istante in 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, ha errato in quanto ha riconosciuto come utile, sia ai fini giuridici che economici, dal momento della immissione in ruolo del ricorrente, solo una parte di essa, pari a 6 anni, 3 mesi e 28 giorni,, mentre 1 anno e 2 mesi solo alla maturazione di un'anzianità complessiva di 20 anni ed ai fini economici;
che, infatti, il convenuto avrebbe dovuto riconoscere all'istante, CP_1 fin dal momento della sua immissione in ruolo, l'intera anzianità di servizio non di ruolo da lui maturata, pari ad 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, utile sia ai fini giuridici che economici, dovendosi ritenere illegittima la decurtazione di 1 anno e 2 mesi (cioè, 1/3 dell'anzianità di servizio superiore ai 4 anni), ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995; che così operando, ha effettuato una discriminazione nei confronti del ricorrente. ha rilevato, anche, che l'illegittimo Parte_1 comportamento del ha conseguenze pure sul trattamento CP_1
5 economico riconosciuto al ricorrente, il quale ha percepito una retribuzione inferiore a quella a lui spettante;
sul punto parte ricorrente ha testualmente lamentato in ricorso che << deve rilevarsi che, come abbiamo evidenziato in precedenza, il convenuto, per un verso, ha riconosciuto al CP_1 ricorrente, al momento dell'immissione in ruolo, solo 6 anni,34 mesi e 28 giorni, utili ai fini giuridici ed economici (mentre 1 anno e 2 mesi solo al compimento di un'anzianità di 20 anni, ai soli fini economici), e, per altro verso, lo ha inserito nella vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2008 al 30.4.2011, nella nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.5.2011 al 30.4.2018 e nella nuova terza fascia stipendiale (15- 20 anni) dall'1.5.2018 in poi (fino al 30.4.2024), dove si trova tuttora, corrispondendogli il trattamento retributivo risultante dalle buste paga e dall'allegato conteggio (nelle colonne “retribuzione percepita” e “Indenn. Vac. Contratt.”), chiaramente inferiore a quella a lui spettante se fosse stata effettuata correttamente la ricostruzione di carriera (v. docc. Agli atti). Se, invece, il convenuto avesse ricostruito correttamente la carriera CP_1 dell'istante, riconoscendogli, al momento dell'immissione in ruolo, 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, utili ai fini giuridici ed economici, lo stesso sarebbe stato inserito nella vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2008 al 28.2.20093, nella nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2009 al 28.2.20164, nella nuova terza fascia stipendiale (15- 20 anni) dall'1.3.2016 al 28.2.2022 e nella nuova quarta fascia 3 per la precisione, il ricorrente ha maturato 9 anni di anzianità di servizio il 2.3.2009, ma il diritto alla fascia stipendiale successiva viene, per consuetudine, retrodatato al primo giorno del mese in cui si matura l'anzianità necessaria per il passaggio di fascia (v. docc. agli atti) 4 senza considerare l'anno 2013 (v. docc. agli atti) stipendiale (21-27 anni) dall'1.3.2022 in poi (fino al 28.2.2029) ed avrebbe percepito il relativo trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria in vigore ratione temporis, meglio specificato nell'allegato conteggio, nelle colonne
“retribuzione spettante” e “Indenn. Vac. Contratt.”, chiaramente superiore a quella a lui effettivamente corrisposta (v. docc. agli atti). L'illegittimo comportamento del convenuto ha comportato la corresponsione, CP_1 in favore dell'istante, di un trattamento retributivo inferiore a quello a lui spettante, considerato che, come abbiamo evidenziato in precedenza, l'istante non è stato inserito nelle fasce stipendiali a lui spettanti in relazione all'anzianità di servizio complessivo maturata e, quindi, non si è visto corrispondere la giusta retribuzione prevista, per ciascuna fascia
6 stipendiale, dal CCNL di categoria in vigore ratione temporis (v. docc. agli atti). Senza considerare che il ricorrente passerebbe nella nuova quinta fascia stipendiale (28-34 anni) dall'1.5.2031, anziché dall'1.3.2029 (v. docc. Agli atti). A ciò aggiungasi che il convenuto non ha CP_1 applicato, nel pagamento della retribuzione, le tariffe previste dal CCNL del comparto scuola del 19.4.2018, relativo al triennio 2016/2018, corrispondendogli solo un insufficiente differenza di € 202,44 nel mese di maggio 2018, e le tariffe previste dal CCNL del 6.12.2022, relativo al triennio 2019/2021, valide anche per gli anni successivi al 2021, corrispondendogli solo un insufficiente differenza di € 1.584,58 nel mese di dicembre 2022 (v. docc. agli atti). Con la conseguenza che l'istante ha diritto a vedersi corrisposte le relative differenze salariali, che, considerato il termine di prescrizione quinquennale, si calcolano a decorrere dall'1.4.2018 (v. docc. agli atti). Nel calcolo delle differenze salariali maturate dal ricorrente si è tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente, ivi compreso quello sottoscritto il 6.12.2022 (v. docc. agli atti). Come risulta dagli allegati conteggi (che, stesi sulla base dell'art.36 Cost. e del CCNL di categoria, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto), il ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1.4.2018 al 31.3.2023, un credito lordo pari ad € 2.285,37 (v. docc. Agli atti). Tutto ciò premesso, l'istante, rappresentato e difeso ut supra, mentre impugna e contesta ogni e qualsivoglia documento, di quietanza e non, a sua firma ed eventualmente in possesso dei convenuti e fa espressa riserva di agire in separato giudizio per il recupero di quant'altro non richiesto con il presente ricorso e comunque maturato – in suo favore – nel corso del suddetto rapporto di lavoro, per il periodo successivo al 31.3.2023 >>. L'Amministrazione Scolastica convenuta si è costituita in giudizio, tardivamente (sei giorni prima della prima di discussione, quindi non nel termine di dieci giorni prima previsto dall'art. 416 c.p.c.) contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
non ha operato contestazioni specifiche sull'an della domanda (eccependo una generica infondatezza), mentre ha partitamente contestato i conteggi operati in ricorso, ritenendoli << non aderenti a quanto previsto dal CCNL-comparto scuola applicabile ratione temporis >>; ha basato le proprie contestazioni sulla base “delle tabelle STANIZZI” – allegato 5 al ricorso introduttivo - e
7 sulla base di esse e dei modelli di calcolo ivi indicati ha ricostruito i propri conteggi alternativi. La presente controversia ha ad oggetto la legittimità della ricostruzione di carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto;
al riguardo, tenuto conto dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31150/2019), va precisato che il legislatore – sin da tempo risalente – ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione di carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione scolastica è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. In particolare, già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica […] il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”; la disposizione è stata modificata dalla L. n. 463/1978, secondo cui “Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o nelle istituzioni educative statali è riconosciuto […] sino ad un massimo di due anni, agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”; con il D.lgs. n. 297 del 1994, (T.U. in materia di istruzione), le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che, testualmente, dispone “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali
8 disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
[…]”. Il successivo art. 570, aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
[…]”. Il legislatore del T.U., nel disciplinare gli effetti dello stesso sulla normativa previgente, all'art. 676, ha chiarito che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Da ciò si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel T.U. e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, si è inserita la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.lgs. n. 165 del 2001. In primo luogo, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti, in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”. Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”; di seguito con il CCNL 24.7.2003, art. 142, comma 1, n. 8, continua a trovare applicazione “L'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.8.1995 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007; per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione collettiva, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure
9 attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa;
deve, pertanto, ritenersi che l'art. 66 del CCNL 1995, vada interpretato tenendo conto dell'art. 676 del D.lgs. n. 297/1994, e che il richiamo al D.L. n. 370/1970, ricomprenda il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U.; norme non espressamente disapplicate dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l'art. 66, nel rinviare al D.L. n. 370/1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399/1988, art. 4, secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Ai fini della definizione della controversia in esame, va intanto rilevato che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso dedica al personale docente, poiché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è soltanto quello effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito, non applicandosi l'art. 11 della L. n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (e non anche su quello dell'art. 570 del T.U per il personale ATA), ha previsto, per il personale docente, l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento, qualora quest'ultimo abbia avuto una durata di almeno 180 giorni oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale;
inoltre, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, realizzando un meccanismo che penalizza i precari di lunga data, e non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo dei tre anni, per i quali opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non era priva di ragionevolezza atteso che – come analizzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 (alla
10 quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore) – il sistema di reclutamento del personale ATA, prevedeva (cfr. art. 554 T.U.) l'indizione annuale di concorsi per titoli (su base provinciale) e la formazione di graduatorie permanenti, dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In tale contesto, l'abbattimento oltre il primo triennio era giustificato dal criterio meritocratico, poiché quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli (vincitori dei concorsi) di ottenere la tempestiva e definitiva immissione in ruolo;
tuttavia, però, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità pensata dal legislatore, con la conseguenza che il personale stabilizzato si è trovato a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio superiore rispetto a quella per cui operava il riconoscimento integrale e che veniva, per lo più, assoggettata all'abbattimento. Risulta, inoltre, pienamente applicabile alla fattispecie in esame la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE), essendo irrilevante la circostanza dell'intervenuta stabilizzazione, giacché, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia, della clausola 4 non può essere fornita un'interpretazione restrittiva, stante l'esigenza di vietare la discriminazione anche laddove il rapporto a termine, sebbene non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA AN punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia in pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Servizios 21.11.2018, causa Per_1 Per_2
C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , è Controparte_4 Parte_2 in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato siano presi in considerazione per determinare l'anzianità al momento della sua assunzione a tempo indeterminato come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto, a meno che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive, che non comprendono, tuttavia, il semplice compimento di suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte di Giustizia 18.10.2012
11 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, e negli stessi termini Per_3
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_3
Tali principi sono stati confermanti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C 466/17, con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che la Per_4 clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al (terzo o al) quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi;
secondo la Corte di Giustizia UE possono configurare una “ragione oggettiva” “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”; obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità, fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice nazionale chiamato ad effettuare una comparazione che riguardi tutti gli aspetti rilevanti ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, e, nella specie, a verificare l'effettiva sussistenza, nel caso concreto, di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento. Va, tuttavia, evidenziato che la pronuncia della Corte di Giustizia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente resta circoscritta a quest'ultimo, atteso che per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario non trova applicazione la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, restando esclusa la possibilità della discriminazione alla rovescia nei confronti del personale a tempo indeterminato per effetto del riconoscimento in favore del personale precario dell'anzianità di servizio virtuale, essendo riconosciuto esclusivamente il servizio effettivamente prestato e retribuito. Di conseguenza, in merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31150/2019, ha chiarito che non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al
12 precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, poiché la giustificazione – alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia – deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato" (causa . Per_4
Tuttavia, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, emerge in modo chiaro dalla disciplina dettata dalle parti collettive – atteso che tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 CCNL 1995). Di conseguenza, rilevata l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, va disapplicata la normativa interna che prevede, dal terzo anno in poi, l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31150/2019, nella quale è stato formulato il seguente principio di diritto “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”. Nella vicenda in esame, risulta dagli atti (cfr. decreti ricostruzione di carriera) che il ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo in scuole statali in virtù di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati
13 con il convenuto nei seguenti periodi: dal 23 al 28 ottobre 2000, CP_1 dal 9.3.2001 al 31.8.2001, dal 3.9.2001 al 16.11.2001, dal 17.11.2001 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al 31.8.2006, dall'1.9.2006 al 31.8.2007 e dall'1.9.2007 al 31.8.2008, per un totale di 7 anni, 5 mesi e 28 giorni; sulla base di tali contratti alla data dell'1.9.2008 (nomina in ruolo), ha maturato un'anzianità complessiva di servizio Parte_1 preruolo, ai fini giuridici ed economici, pari appunto a 7 anni, 5 mesi e 28 giorni; viceversa, applicando il criterio della temporizzazione (ex art. 485 del D.lgs. 297/1994), come si evince dai decreti di ricostruzione carriera, l'anzianità di servizio preruolo riconosciuta dal convenuto al CP_1 ricorrente risulta pari a 6 anni, 3 mesi e 28 giorni. Nel caso in specie, quindi, , alla data dell'1.9.2008 Parte_1
(nomina in ruolo) non ha avuto riconosciuti correttamente gli scatti di anzianità per il periodo precedente. Sulla base di ciò, va dichiarato il diritto di al Parte_1 riconoscimento a decorrere dall'1.9.2008 (nomina in ruolo di un'anzianità di 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, del conseguente correlativo inquadramento nelle fasce stipendiali, nella correlativa progressione nelle successive fasce stipendiali sulla base dell'anzianità di servizio effettivamente maturata;
e, per l'effetto, il diritto alle differenze retributive maturate nei confronti dell'amministrazione scolastica in conseguenza dell'errata applicazione degli scatti stipendiali. Quanto rilevato ha anche conseguenze sul trattamento economico riconosciuto al ricorrente, considerato che lo stesso ha percepito una retribuzione inferiore a quella a lui spettante. Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi contenuti in ricorso, redatti in base alla documentazione allegata agli atti. L'Amministrazione, come detto, si è costituita tardivamente, e quindi la produzione documentale è inammissibile ed inutilizzabile - comprese, pertanto, anche le tabelle allegate;
a ciò consegue la genericità della contestazione dei conteggi. Si osserva, infatti, che essa, infatti, articolata nella seguente locuzione << si contestano i conteggi operati da controparte, in quanto non aderenti a quanto previsto dal CCNL-comparto scuola applicabile ratione temporis>> e si concretizza, nei fatti, nei conteggi alternativi;
i conteggi alternativi sono irrilevanti, per come detto, perché basati su
14 documentazione inutilizzabile (peraltro, parte resistente non spende una sola parola per spiegare cosa siano tali “tabelle STANIZZI”, la loro funzione e la loro attendibilità); a ci si aggiunga che i calcoli di parte ricorrente sono basati su tabelle allegate al ricorso, tabelle relativamente alle quali nessun rilievo si rinviene in memoria responsiva. Per l'effetto, il va condannato al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 2.285,37 a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate fino al 31.03.2023; al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 916/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, in disapplicazione dei decreti di ricostruzione di carriera dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione di carriera e degli Parte_1 scatti di anzianità considerando, a decorrere dall'1.09.2008 (data di immissione a ruolo), un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di 7 anni, 5 mesi e 28 giorni, e condanna l'Amministrazione Scolastica al relativo conseguente inquadramento, nonché al pagamento in favore di della somma di € 2.285,37 a titolo di differenze Parte_1 retributive maturate fino al 31.03.2023, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore degli avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano. Siracusa, 24/10/2025 Il Giudice
15 dott. Luca Gurrieri
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