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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 12.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3217 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vittorio Esposito
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.05.2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_2
01/04/2009 con mansioni di operaio ed inquadramento nel IV livello del CCNL metalmeccanici;
che, cessato il rapporto in data 10/12/2014 a seguito di licenziamento collettivo, aveva percepito dal 18/12/2014 al 26/11/2018 il trattamento di mobilità; di essere regolarmente iscritta dal 15/12/2014 nelle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego di Caserta e di aver sottoscritto, in data 28/02/2018, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015, il Patto di Servizio Personalizzato con il Centro per l'Impiego di
Caserta; di aver prestato attività lavorativa dipendente a tempo determinato dal 27/11/2018 al 21/12/2018 presso la società e lavoro part-time a tempo determinato dal Controparte_3
19/04/2019 al 18/05/2019 presso la società di aver quindi sottoscritto, Controparte_4
dapprima in data 06/05/2020 e di nuovo in data 11/05/2021, sempre ai sensi delle disposizioni normative del D.Lgs. n. 150/2015, ulteriori Patti di Servizio Personalizzato con il Centro;
che con decreto dirigenziale n. 372 del 07/07/2021 della Controparte_5
Regione Campania era stata autorizzata la concessione del trattamento di mobilità in deroga per ulteriori dodici mesi, “per n. 589 lavoratori inseriti nell'apposito allegato n. 1 che risultano in possesso dei previsti requisiti”, tra i quali figura il nominativo della ricorrente “al n. 511 per il periodo dal 19/12/2020 al 18/12/2021”; di avere, pertanto, presentato telematicamente alla sede di Caserta in data 14/07/2021 la richiesta di pagamento CP_1
del trattamento di mobilità in deroga prorogato, rimasta senza esito così come il successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale. Su tali premesse, ha chiesto di
“Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'erogazione del Parte_1 trattamento di mobilità in deroga con decorrenza dal 19/12/2020 e fino al 18/12/2021 …
Per l'effetto condannare l , in persona del suo Controparte_6
legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme dovute alla ricorrente a titolo di trattamento di mobilità in deroga pari a complessivi Euro 6.066,12 (seimilasessantasei/12) al netto, oltre accessori …”.
CP_ Per parte sua, l ha chiesto il rigetto della domanda sulla base della seguente motivazione: “La ricorrente non ha i requisiti costitutivi del diritto preteso. Infatti, dal
27/11/2018 al 21/12/2018 la stessa ha svolto lavoro a tempo determinato per la ditta
Si fa presenta che trattandosi di mobilità in deroga come previsto Controparte_3
dalla circolare 90/2018 punto 2 il lavoratore decade dal trattamento, qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo”.
Ciò posto – pacifiche le circostanze di fatto dedotte in ricorso – sulla questione oggetto di causa si condividono e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni adottate dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 1129/2025 del
26.03.2025 (in atti). Come osservato dalla Corte d'Appello, “l'indennità di mobilità in deroga nasce per far fronte ad una situazione di crisi occupazionale che ha interessato varie Regioni del nostro
Paese: essa è stata prevista proprio per prolungare l'indennità di mobilità prevista dalla L.
n. 223/1991 (di cui – del resto – la stessa odierna appellante ha goduto) e, dunque, ne conserva inevitabilmente la finalità, quella cioè di facilitare la rioccupazione del lavoratore collocato in mobilità.
Partendo da questo assunto, non si può non considerare che la stessa L. 223 cit. prevede due evenienze diverse: l'assunzione a tempo determinato (e con l'art. 8 prevede delle specifiche agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro), e l'assunzione a tempo indeterminato (in relazione alla quale sono previste ulteriori e maggiori agevolazioni).
Solo con l'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore esce definitivamente dalle liste di mobilità e così dal diritto di percepire l'indennità di mobilità (oltre che, ovviamente, nei casi in cui si sia ingiustificatamente rifiutato di accettare le offerte di lavoro o l'avviamento a corsi di formazione professionale). E lo stesso art. 8 prevede che “Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista”.
Nell'ottica del legislatore è indubitabile che l'assunzione a termine costituisca solo un temporaneo rimedio allo stato di inoccupazione del lavoratore in mobilità, ma non certo l'obiettivo cardine, individuato, invece, nel definitivo reinserimento nel mondo del lavoro.
Tanto ciò è vero che per un verso l'assunzione a termine non può comunque superare i dodici mesi, così impedendosi all'imprenditore di riutilizzare in forma precaria lo stesso lavoratore oltre tale limite;
per altro verso che in caso di trasformazione del contratto entro la sua scadenza (Cass. sez. lav. n. 25315/2007) il beneficio contributivo prosegue per ulteriori dodici mesi.
Se ciò è vero, l'attività lavorativa temporanea – tanto più quando essa ha una durata veramente limitata e sia addirittura part-time (come avvenuto nel caso di specie) – non può comportare la decadenza dal beneficio in questione.
D'altro canto, anche la normazione successiva, nonché le circolari richiamate dall'appellante muovono nella stessa direzione.
L'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 prevede che “1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, ….. , la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
(omissis)
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
E sul punto appare assolutamente chiarificatrice e condivisibile la Circolare n. 34 del
(richiamata dall'appellante) secondo cui: “… La norma, con Controparte_7
l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione. Allo scopo di precisare la nozione di ““non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.
22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgono attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al redito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.0000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n.
917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l'attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo”.
Parimenti, l con circolare n. 1 del Controparte_8
23/07/2019 (agli atti) “avente ad oggetto: Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)” ha dedotto <<
2.1.1 Conservazione dello stato di disoccupazione …… Come si è ricordato in apertura della presente circolare, l'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione
(rilasciando al dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui. La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaura-to, a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento.
Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata ai sensi dell'articolo 9-bis, coma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n.
608, scomputandone i contributi a carico del lavoratore…… Sospensione dello stato di disoccupazione. L'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che “Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”. Con riferimento al rapporto tra l'istituto della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato si specifica che, al momento dell'avvio di un rapporto di lavoro di-pendente, la sospensione scatta unicamente se non vi
è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato.>>.
Ciò che si vuole dire, in altri termini, è che la legislazione nazionale in materia di sostegno al reddito ha la finalità, da un lato, di garantire una entrata a quei lavoratori che si trovino in uno stato di disoccupazione involontaria, dall'altro lato, comunque e soprattutto di favorire un loro reinserimento nel mondo del lavoro. Ritenere che l'essersi mostrati disponibili ad una nuova occupazione, quando la stessa abbia avuto una durata più che limitata anche sotto il profilo dell'orario di lavoro, debba portare alla decadenza dalla prestazione comporterebbe il paradossale effetto di parificare che si è totalmente e radicalmente rifiutato di essere reimmesso nel mondo del lavoro a chi abbia manifestato una tale intenzione anche di fronte a proposte lavorative non allettanti in quanto del tutto residuali…”.
CP_ Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e l' va condannato al pagamento della complessiva somma di € 6.066,12 (in mancanza di specifiche contestazioni sul punto), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
CP_ 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 6.066,12 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
CP_ 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
950,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 28.07.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino