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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr Contro R E A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9036 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Via delle Fornaci n. 61/A, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Cantarano del Foro di Latina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, contumace
OPPOSTO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace Controparte_4
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.3.2024 ed iscritto a ruolo il 5.3.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di avere ricevuto il 24.1.2024 a mezzo raccomandata avviso di addebito – Sede di Roma Flaminio n. 39720230022450731000 di euro 15.258,59, formato CP_5 il 09/12/2023, in riferimento a presunti contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata /
Liberi professionisti per il periodo dal 01/2014 al 12/2014; che la pretesa è inammissibile per l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 9° comma, l. n. 335/1995, nonché dell'art. 2948 c.c.; che il suddetto termine prescrizionale quinquennale è maturato poiché la data prevista per il pagamento del saldo dovuto a livello contributivo per l'anno 2014 era fissata al 16
Giugno 2015, come previsto dalla circolare n. 120 del 12/06/2015 della Direzione Centrale delle CP_ Entrate / che non vi sono stati successivi atti interruttivi della prescrizione;
che, quanto al dies
a quo, anche volendo prendere in considerazione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, la prescrizione è comunque maturata atteso che il Modello Unico 2015 (anno di imposta 2014) dell'opponente veniva presentato telematicamente il 28/09/2015; di eccepire altresì l'intervenuta decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' ex CP_5 art. 25, 1° comma, del d.lgs. n. 46/1999; che nel caso di specie il termine per il versamento del saldo dei contributi per l'anno 2014 era fissato al 16/06/2015 e, pertanto, l'avviso di addebito doveva essere formato entro e non oltre il 31/12/2016, mentre l'avviso di addebito opposto veniva formato il 09/12/2023 e comunicato a mezzo raccomandata a.r. il 24/01/2024;
Esposte alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1) IN
VIA PRELIMINARE: A-sospendere inaudita altera parte, l'esecutività dell'avviso di addebito
– Sede di Roma Flaminio n. 397 2023 00224507 31 000 (all. n. 1) opposto, per tutte le CP_5 argomentazioni anzidette;
B) sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive ex adverso avanzate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 9° comma, l. n.
335/1995 e 2948 c.c.; C) in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza (avente valenza sostanziale e procedurale) dal termine per l'iscrizione a ruolo dei pretesi crediti vantati dall con avviso di addebito – Sede di Roma Flaminio n. 397 CP_5 CP_5
2023 00224507 31 000 per l'anno 2014 (all. n. 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 46/1999, in quanto non avvenuta entro le tempistiche di legge;
D)-sempre in via preliminare, accogliere tutte le ulteriori eccezioni dianzi analiticamente esposte;
2) NEL
MERITO: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza in fatto ed in diritto, dell'avviso di addebito – Sede di Roma CP_5
Flaminio n. 397 2023 00224507 31 000 (all. n. 1) per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché tutti gli atti preordinati, presupposti, preparatori e consequenziali, comunque connessi;
IN VIA
SUBORDINATA: in caso di rigetto del presente ricorso, accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo dei contributi dovuti e delle sanzioni applicate nell'avviso di addebito opposto, rimodulandoli secondo i minimi di legge;
4) PER L'EFFETTO: condannare l' a restituire CP_5 alla ricorrente tutte le somme che la medesima fosse costretta a pagare, nella denegata ipotesi di mancata sospensione dell'esecuzione degli avvisi di addebito impugnati, oltre gli interessi di mora al tasso legale e l'ulteriore ristoro di ogni danno subito, di cui si riserva la relativa quantificazione ed accertamento giudiziale;
5) SPESE LEGALI: con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore dello scrivente procuratore antistatario”. L' e la rimanevano contumaci. CP_5 CP_4
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto la causa veniva rinviata per la discussione, concesso termine per eventuali note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna in questa sede l'avviso di addebito n.39720230022450731000, formato il
9.12.2023, notificato al ricorrente il 24.1.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 15.258,59 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata: Liberi professionisti”, periodo da 01/2014 a 12/2014. Risulta fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal ricorrente. Si osserva che la Cassazione ha stabilito che “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. sez. lav., Sentenza n. 10273 del 19/04/2021). E ancora:”“In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” Cass. sez. lav. , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018). Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs n. 241/1997 “ I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Il termine per il versamento delle imposte, e quindi anche dei contributi, relativo al 2014 scadeva il 16.6.2015.
Dal 16.6.2015, quindi, è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, relativo ai contributi 2014.
Alla data di notifica al ricorrente dell'avviso di addebito opposto (24.1.2024), in assenza di atti interruttivi, era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per le considerazioni che precedono l'avviso di addebito opposto deve essere annullato per prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi di cui in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) annulla per prescrizione l'avviso di addebito opposto n.39720230022450731000 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è tenuto a pagare alla Gestione Separata per l'anno 2014 le CP_5 somme ivi indicate;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui € CP_5
1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi