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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2757 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ) con sede in Rho (MI) al Largo
[...] P.IVA_1
Metropolitana n. 5, in persona del procuratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186
APPELLANTE
E
partita IVA: , con sede in Sorrento alla Via Capo n. CP_1 P.IVA_2
82/84, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Liguori ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piano di Sorrento, Piazza Cota n. 8
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., citava in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Sorrento, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere lo Parte_1
1 storno delle fatture n. W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e n.
W1909142218 del 05.06.2019 per euro 87,02.
La predetta società, a sostegno della domanda, allegava di essere titolare di una utenza telefonica per la quale in data 23.02.2019 aveva comunicato Pt_1 recesso e di aver ricevuto, nonostante ciò, da le fatture n. Parte_1
W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e n. W1909142218 del
05.06.2019 per euro 87,02, successive alla data di recesso nonché alla operatività dello stesso (22.03.2019), con le quali la resistente pretendeva canoni relativi al mese di aprile 2019, nonché i costi di disattivazione del servizio;
sosteneva che tali fatture non erano dovute, pertanto, ne chiedeva lo storno, oltre al risarcimento dei danni ed al riconoscimento di un indennizzo.
Costituitasi in giudizio la in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 preliminarmente, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Sorrento, insistendo nel merito per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice di Pace, con la pronuncia impugnata, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava il diritto della società attorea ad ottenere lo storno nella fattura n. W1909142218 del 05.06.2019 per euro 87,02, mentre dichiarava legittima la fattura n. W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e condannava la società convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice.
La ha, quindi, interposto il presente gravame, chiedendo la riforma Parte_1 parziale della sentenza di primo grado, nella sola parte in cui ha dichiarato non dovuta a la somma di € 65,00 richiesta a titolo di costo per la Pt_1 cessazione del servizio, insistendo sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellante ha, dunque, domandato accogliersi la spiegata impugnazione e, per l'effetto, riformarsi la decisione gravata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Sorrento a favore del Foro di
Roma e/o Rho per quanto contrattualmente stabilito e comunque in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c.; dichiarare la carenza di motivazioni e l'erroneità del provvedimento di primo grado in merito all'accertamento di non debenza ed all'illegittima applicazione dei costi di cessazione da parte di e Pt_1 per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della fattura n. W1909142218 di euro 87,02 nonché la legittimità del costo applicato da per l'importo di € Pt_1
2 65,00 a titolo di contributo costi per attività di cessazione, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
La si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'infondatezza CP_2 CP_1 della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, già rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.3.2025, veniva riservata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (atto di appello notificato il 12.05.2021 e sentenza di primo grado depositata in data
18.11.2020).
L'appello è anche procedibile in quanto la causa è stata iscritta al ruolo in data
14.05.2021.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt.
329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure laddove ha ritenuto illegittima la clausola relativa alla competenza territoriale, disattendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta in primo grado.
3 Il Giudice di Prime Cure ha così motivato la decisione assunta: “La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” come previsto dalle condizioni contrattuali di non è idonea ad Parte_1 identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.”
A sostegno del motivo di impugnazione in esame la deduce che da Parte_1 un attento esame della documentazione in suo possesso il Giudice di Pace, avrebbe dovuto accogliere la predetta eccezione rimettendo le parti innanzi al
Foro di Roma;
di aver prodotto sin dal primo atto difensivo, la copia della proposta in suo possesso, dalla quale, comunque, inequivocabilmente, si poteva rilevare la doppia sottoscrizione della clausola derogativa della competenza per territorio, la quale trova piena e legittima applicazione, soprattutto nei confronti di soggetti, quali la società odierna appellata, che non possono qualificarsi “consumatori”, perché hanno concluso il contratto per scopi esclusivamente professionali;
che, in tali casi, quindi, la competenza territoriale va ricercata in base alle previsioni contrattuali , ovvero in applicazione delle norme processuali civili.
Il motivo di gravame in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono, dovendosi integrare sul punto la motivazione del Giudice di
Prime Cure.
La a sostegno dell'eccezione in esame richiama la clausola di cui Parte_1 all'art. 25 Condizioni generali di contratto la quale prevede che “per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del contratto le parti concordano la competenza esclusiva del foro di
Roma”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta” (ex plurimis Cass. n. 12739/2017; Cassazione civile sez.
4 III, 09/04/1996, n.3261, la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, c.c., non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice).
Nel caso di specie, non vi è prova della predetta doppia sottoscrizione non essendo leggibile, come già evidenziato dal precedente giudice istruttore, la documentazione in atti.
Nè può dirsi ritualmente formulata dall'odierna appellante l'eccezione di incompetenza per territorio in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriale possibili.
All'uopo si osserva che in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo ed a pena di inammissibilità, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c.. Pertanto, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c. 'per le cause relative a diritti di obbligazione', cioè 'forum contractus' e "forum destinatae solutionis".
Nella fattispecie l'odierna appellante ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. che in relazione al forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., avendo rilevato che il contratto si deve ritenere concluso, mediante l'attivazione del servizio in Rho, quale sede legale, nonché in relazione al forum destinatae solutionis in quanto la sede della società coincide con il luogo in cui vengono eseguite tutte le operazioni concernenti i servizi telefonico erogato.
Tuttavia sotto tale profilo si rileva che la società fruitrice del servizio risulta ubicata in Sorrento e l'obbligazione dedotta in giudizio non è quella relativa
“all'erogazione del servizio di telefonia”, ma piuttosto quella di pagamento gravante sul cliente, in particolare avendo il giudizio ad oggetto l'obbligazione di restituzione di ciò che nell'assunto è stato pagato indebitamente, venendo in rilievo sotto tale profilo i criteri di cui all'art. 1182 c.c., in relazione ai quali non viene svolta alcuna deduzione.
5 Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.
Con il secondo motivo di appello la denunzia l'erronea motivazione Parte_1 del provvedimento di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimi i costi dalla stessa applicati e chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta con tale motivazione “ invece, risulta illegittima la fattura W190942218, sia perché relativa al periodo successivo al recesso sia perché all'utente non può essere addebitato ai sensi della legge n.40/2007 alcun costo per l'attività di cessazione del servizio...”.
In merito evidenzia di aver legittimamente chiesto all'utente il solo contributo per la disattivazione, che può essere applicato dall'operatore ai sensi della legge
Bersani n.40 del 2 aprile 2007, deducendo che per consentire il recesso dei propri clienti dai contratti di telefonia fissa e mobile, di tipologia Corporate e Consumer, sostiene sempre diversi costi fissi, che provvede poi legittimamente ad addebitare al cliente nell'ultima fattura emessa, come previsto dalla normativa richiamata e dalle condizioni generali per i servizi . Pt_1
All'uopo l'appellante evidenzia che l'applicazione dei costi di disattivazione è pubblicizzata nelle Condizioni Generali per i Servizi , le quali sono state Pt_1 consegnate all'istante che nella proposta di contratto ha espressamente accettato le stesse, soprattutto la clausola inerente l'applicazione dei contributi, e sono , ad ogni modo, visionabile nei siti internet dedicati ai servizi . Pt_1
Orbene posto che con l'atto di appello, la ha proposto gravame unicamente Pt_1 avverso il capo di sentenza relativo alla condanna alla restituzione dell'importo di euro 65,00 per costi di disattivazione, si osserva che anche il motivo di appello in esame non appare meritevole di accoglimento.
Ciò detto, va richiamato il disposto dell'art. 1, terzo comma, D.L. n. 7/07, convertito nella legge n. 40 del 2007, secondo cui “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia...devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi dell'operatore…Le clausole difformi sono nulle”.
Sebbene la norma in esame sia inserita nel capo primo, rubricato “misure urgenti per la tutela dei consumatori”, la rubrica dell'art. 1 si riferisce testualmente, invece, a “trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici”, e nel testo di legge non vi è alcun richiamo al solo consumatore, bensì un mero riferimento a “contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia”, così
6 potendosi comprendere nel novero dei contraenti anche gli utenti che non siano persone fisiche.
Inoltre, se è vero che l'art. 1 si colloca nel capo primo, rubricato con esplicito richiamo alla tutela del consumatore, deve osservarsi che il d.l. n. 7 del 2007 reca espressamente misure urgenti anche per la promozione della concorrenza, rispetto a cui il corrispettivo per il recesso anticipato – spesso commisurato all'intero importo dovuto all'operatore telefonico per il caso di regolare e pieno compimento del rapporto negoziale- si pone come evidente limitazione;
e non vi ragione alcuna per non estendere i benefici della concorrenza nel mercato delle offerte di telefonia anche a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ciò detto in ordine all'applicabilità dell'art. 1 cit. al caso di specie, si osserva che quanto previsto dalla clausola 15 delle condizioni generali di contratto invocata dall'appellante che sarebbe stata pattuita con riferimento al recesso anticipato dal servizio delle utenze mobili, ma non contempla alcun riferimento ai costi che l'operatore deve sostenere e che giustificherebbero le spese imposte all'utente per il recesso, costi che, per contro, avrebbero dovuto essere specificamente contemplati all'interno della clausola contrattuale, pena la sanzione di nullità prevista dalla norma.
Come si evince dal dato testuale della rubrica dell'art. 1 in esame, e del comma primo del medesimo articolo, la disposizione in questione è infatti finalizzata a
“favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe”, finalità di trasparenza delle tariffe e di concorrenza tra operatori che verrebbero frustrate qualora non fossero esplicitati, all'interno della clausola generale di contratto, quali siano i costi effettivi che giustificano la previsione, da parte dell'operatore telefonico, di una penale per il recesso.
Del resto è lo stesso dato testuale del comma terzo a suggerire che i costi giustificanti le spese di recesso debbano essere esplicitati – pena la nullità della clausola- nella condizione generale che deroga al principio della libertà di recesso senza vincoli di tempo e senza spese: il terzo comma sancisce, infatti, che le condizioni generali debbano “prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi…”: una clausola generale che
– come nel caso di specie – si limiti a stabilire che il recesso libero è possibile solo a condizione di pagare una determinata somma, senza però precisare da quali
7 costi sia giustificata detta somma, è una clausola “vuota” che non rispetta il dato normativo (cfr Tribunale Milano sez. XI, 02/08/2022, n.6737).
In ottemperanza di quanto previsto dalla legge 40/2007 e non può accogliersi la tesi della compagnia telefonica secondo la quale l'importo preteso consiste nel costo che la compagnia telefonica è tenuta a sostenere per procedere alla disattivazione della linea, nel costo delle risorse umane utilizzate nonché nel costo delle attività tecnologiche espletate sui propri apparati.
Tali costi, poiché difficilmente frazionabili, sia per la loro natura che per l'ingente numero di utenti, sono difficilmente calcolabili e, pertanto, si applicano importi forfettari e predeterminati, a discapito dell'utente/consumatore (cfr esattamente in termini Tribunale di Taranto, sentenza 28 settembre 2016, n. 2707, “il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito;
solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso - ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente. (…)
Insomma l'espressione, non tanto felice, usata dal legislatore “e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore…”non può essere interpretata nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso l'espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi dell'operatore”; altrimenti attraverso quest'ultima breccia si farebbe passare di tutto, come faceva l'appellante: anche i costi della Rete Telecom, come se non fossero invece causalmente collegati al canone” (lo stesso principio è affermato, in varie pronunce, dal Tribunale di Trani 225/2021; 172/2021; 2231/2021;
21/2022; 22/2022).
Era onere della compagnia telefonica di provare la misura dell'esborso sostenuto o da sostenere per effetto della disattivazione.
Tale dimostrazione, possibile con tutti i mezzi di prova, non è stata offerta nella fattispecie in esame (Tribunale Napoli sez. XII, 26/09/2022, n.8380).
Peraltro, nella fattispecie, si tratta di clausola delle condizioni generali di contratto della quale non vi è neanche prova di espresso richiamo nella proposta sottoscritta dall'odierna appellata (le clausole previste, ex art. 1341, I co., c.c.:
8 “…sono efficaci se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”).
In caso di contestazione, la conoscenza o la conoscibilità delle clausole generali deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dal predisponente.
Inoltre, non vale a rendere legittima la previsione del costo forfettizzato il fatto che di esso sia stato dato anche pubblicità da AGCOM che ne ha, quindi, sostanzialmente avallato l'applicazione. Si tratta, infatti, di un profilo che attiene al diverso piano dei rapporti con le Autorità Garanti e che non può precludere l'indagine in sede civile sulla legittimità o meno della pretesa di richiedere un determinato importo a titolo di spesa sostenuta senza che, poi, si dia effettivamente prova di averla concretamente sopportata (cfr Tribunale S.Maria
Capua V. sez. I, 05/01/2024, n.23)
Orbene, nel caso in esame tale onere non è stato assolto dalla Compagnia telefonica, pertanto, il motivo di appello in esame risulta non meritevole di accoglimento.
Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00 secondo grado, valori medi esclusa la fase istruttoria non svolta), con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
9 principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: rigetta l'appello;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 04.03.2024
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2757 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ) con sede in Rho (MI) al Largo
[...] P.IVA_1
Metropolitana n. 5, in persona del procuratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186
APPELLANTE
E
partita IVA: , con sede in Sorrento alla Via Capo n. CP_1 P.IVA_2
82/84, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Liguori ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piano di Sorrento, Piazza Cota n. 8
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., citava in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Sorrento, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere lo Parte_1
1 storno delle fatture n. W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e n.
W1909142218 del 05.06.2019 per euro 87,02.
La predetta società, a sostegno della domanda, allegava di essere titolare di una utenza telefonica per la quale in data 23.02.2019 aveva comunicato Pt_1 recesso e di aver ricevuto, nonostante ciò, da le fatture n. Parte_1
W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e n. W1909142218 del
05.06.2019 per euro 87,02, successive alla data di recesso nonché alla operatività dello stesso (22.03.2019), con le quali la resistente pretendeva canoni relativi al mese di aprile 2019, nonché i costi di disattivazione del servizio;
sosteneva che tali fatture non erano dovute, pertanto, ne chiedeva lo storno, oltre al risarcimento dei danni ed al riconoscimento di un indennizzo.
Costituitasi in giudizio la in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 preliminarmente, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Sorrento, insistendo nel merito per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice di Pace, con la pronuncia impugnata, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava il diritto della società attorea ad ottenere lo storno nella fattura n. W1909142218 del 05.06.2019 per euro 87,02, mentre dichiarava legittima la fattura n. W1905813485 del 05.04.2019 per euro 119,43 e condannava la società convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice.
La ha, quindi, interposto il presente gravame, chiedendo la riforma Parte_1 parziale della sentenza di primo grado, nella sola parte in cui ha dichiarato non dovuta a la somma di € 65,00 richiesta a titolo di costo per la Pt_1 cessazione del servizio, insistendo sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellante ha, dunque, domandato accogliersi la spiegata impugnazione e, per l'effetto, riformarsi la decisione gravata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Sorrento a favore del Foro di
Roma e/o Rho per quanto contrattualmente stabilito e comunque in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c.; dichiarare la carenza di motivazioni e l'erroneità del provvedimento di primo grado in merito all'accertamento di non debenza ed all'illegittima applicazione dei costi di cessazione da parte di e Pt_1 per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della fattura n. W1909142218 di euro 87,02 nonché la legittimità del costo applicato da per l'importo di € Pt_1
2 65,00 a titolo di contributo costi per attività di cessazione, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
La si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'infondatezza CP_2 CP_1 della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, già rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.3.2025, veniva riservata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni Preliminari
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (atto di appello notificato il 12.05.2021 e sentenza di primo grado depositata in data
18.11.2020).
L'appello è anche procedibile in quanto la causa è stata iscritta al ruolo in data
14.05.2021.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt.
329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure laddove ha ritenuto illegittima la clausola relativa alla competenza territoriale, disattendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta in primo grado.
3 Il Giudice di Prime Cure ha così motivato la decisione assunta: “La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” come previsto dalle condizioni contrattuali di non è idonea ad Parte_1 identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.”
A sostegno del motivo di impugnazione in esame la deduce che da Parte_1 un attento esame della documentazione in suo possesso il Giudice di Pace, avrebbe dovuto accogliere la predetta eccezione rimettendo le parti innanzi al
Foro di Roma;
di aver prodotto sin dal primo atto difensivo, la copia della proposta in suo possesso, dalla quale, comunque, inequivocabilmente, si poteva rilevare la doppia sottoscrizione della clausola derogativa della competenza per territorio, la quale trova piena e legittima applicazione, soprattutto nei confronti di soggetti, quali la società odierna appellata, che non possono qualificarsi “consumatori”, perché hanno concluso il contratto per scopi esclusivamente professionali;
che, in tali casi, quindi, la competenza territoriale va ricercata in base alle previsioni contrattuali , ovvero in applicazione delle norme processuali civili.
Il motivo di gravame in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono, dovendosi integrare sul punto la motivazione del Giudice di
Prime Cure.
La a sostegno dell'eccezione in esame richiama la clausola di cui Parte_1 all'art. 25 Condizioni generali di contratto la quale prevede che “per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del contratto le parti concordano la competenza esclusiva del foro di
Roma”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta” (ex plurimis Cass. n. 12739/2017; Cassazione civile sez.
4 III, 09/04/1996, n.3261, la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta in un contratto per adesione deve considerarsi particolarmente onerosa e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, capoverso, c.c., non soltanto quando si sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando venga stabilito un foro esclusivo, sia pure coincidente con uno di quelli indicati dalla legge, se in questo caso sia stata eliminata la competenza alternativa di altro giudice).
Nel caso di specie, non vi è prova della predetta doppia sottoscrizione non essendo leggibile, come già evidenziato dal precedente giudice istruttore, la documentazione in atti.
Nè può dirsi ritualmente formulata dall'odierna appellante l'eccezione di incompetenza per territorio in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriale possibili.
All'uopo si osserva che in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo ed a pena di inammissibilità, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c.. Pertanto, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c. 'per le cause relative a diritti di obbligazione', cioè 'forum contractus' e "forum destinatae solutionis".
Nella fattispecie l'odierna appellante ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. che in relazione al forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., avendo rilevato che il contratto si deve ritenere concluso, mediante l'attivazione del servizio in Rho, quale sede legale, nonché in relazione al forum destinatae solutionis in quanto la sede della società coincide con il luogo in cui vengono eseguite tutte le operazioni concernenti i servizi telefonico erogato.
Tuttavia sotto tale profilo si rileva che la società fruitrice del servizio risulta ubicata in Sorrento e l'obbligazione dedotta in giudizio non è quella relativa
“all'erogazione del servizio di telefonia”, ma piuttosto quella di pagamento gravante sul cliente, in particolare avendo il giudizio ad oggetto l'obbligazione di restituzione di ciò che nell'assunto è stato pagato indebitamente, venendo in rilievo sotto tale profilo i criteri di cui all'art. 1182 c.c., in relazione ai quali non viene svolta alcuna deduzione.
5 Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.
Con il secondo motivo di appello la denunzia l'erronea motivazione Parte_1 del provvedimento di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittimi i costi dalla stessa applicati e chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta con tale motivazione “ invece, risulta illegittima la fattura W190942218, sia perché relativa al periodo successivo al recesso sia perché all'utente non può essere addebitato ai sensi della legge n.40/2007 alcun costo per l'attività di cessazione del servizio...”.
In merito evidenzia di aver legittimamente chiesto all'utente il solo contributo per la disattivazione, che può essere applicato dall'operatore ai sensi della legge
Bersani n.40 del 2 aprile 2007, deducendo che per consentire il recesso dei propri clienti dai contratti di telefonia fissa e mobile, di tipologia Corporate e Consumer, sostiene sempre diversi costi fissi, che provvede poi legittimamente ad addebitare al cliente nell'ultima fattura emessa, come previsto dalla normativa richiamata e dalle condizioni generali per i servizi . Pt_1
All'uopo l'appellante evidenzia che l'applicazione dei costi di disattivazione è pubblicizzata nelle Condizioni Generali per i Servizi , le quali sono state Pt_1 consegnate all'istante che nella proposta di contratto ha espressamente accettato le stesse, soprattutto la clausola inerente l'applicazione dei contributi, e sono , ad ogni modo, visionabile nei siti internet dedicati ai servizi . Pt_1
Orbene posto che con l'atto di appello, la ha proposto gravame unicamente Pt_1 avverso il capo di sentenza relativo alla condanna alla restituzione dell'importo di euro 65,00 per costi di disattivazione, si osserva che anche il motivo di appello in esame non appare meritevole di accoglimento.
Ciò detto, va richiamato il disposto dell'art. 1, terzo comma, D.L. n. 7/07, convertito nella legge n. 40 del 2007, secondo cui “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia...devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi dell'operatore…Le clausole difformi sono nulle”.
Sebbene la norma in esame sia inserita nel capo primo, rubricato “misure urgenti per la tutela dei consumatori”, la rubrica dell'art. 1 si riferisce testualmente, invece, a “trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici”, e nel testo di legge non vi è alcun richiamo al solo consumatore, bensì un mero riferimento a “contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia”, così
6 potendosi comprendere nel novero dei contraenti anche gli utenti che non siano persone fisiche.
Inoltre, se è vero che l'art. 1 si colloca nel capo primo, rubricato con esplicito richiamo alla tutela del consumatore, deve osservarsi che il d.l. n. 7 del 2007 reca espressamente misure urgenti anche per la promozione della concorrenza, rispetto a cui il corrispettivo per il recesso anticipato – spesso commisurato all'intero importo dovuto all'operatore telefonico per il caso di regolare e pieno compimento del rapporto negoziale- si pone come evidente limitazione;
e non vi ragione alcuna per non estendere i benefici della concorrenza nel mercato delle offerte di telefonia anche a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ciò detto in ordine all'applicabilità dell'art. 1 cit. al caso di specie, si osserva che quanto previsto dalla clausola 15 delle condizioni generali di contratto invocata dall'appellante che sarebbe stata pattuita con riferimento al recesso anticipato dal servizio delle utenze mobili, ma non contempla alcun riferimento ai costi che l'operatore deve sostenere e che giustificherebbero le spese imposte all'utente per il recesso, costi che, per contro, avrebbero dovuto essere specificamente contemplati all'interno della clausola contrattuale, pena la sanzione di nullità prevista dalla norma.
Come si evince dal dato testuale della rubrica dell'art. 1 in esame, e del comma primo del medesimo articolo, la disposizione in questione è infatti finalizzata a
“favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe”, finalità di trasparenza delle tariffe e di concorrenza tra operatori che verrebbero frustrate qualora non fossero esplicitati, all'interno della clausola generale di contratto, quali siano i costi effettivi che giustificano la previsione, da parte dell'operatore telefonico, di una penale per il recesso.
Del resto è lo stesso dato testuale del comma terzo a suggerire che i costi giustificanti le spese di recesso debbano essere esplicitati – pena la nullità della clausola- nella condizione generale che deroga al principio della libertà di recesso senza vincoli di tempo e senza spese: il terzo comma sancisce, infatti, che le condizioni generali debbano “prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto…senza spese non giustificate da costi…”: una clausola generale che
– come nel caso di specie – si limiti a stabilire che il recesso libero è possibile solo a condizione di pagare una determinata somma, senza però precisare da quali
7 costi sia giustificata detta somma, è una clausola “vuota” che non rispetta il dato normativo (cfr Tribunale Milano sez. XI, 02/08/2022, n.6737).
In ottemperanza di quanto previsto dalla legge 40/2007 e non può accogliersi la tesi della compagnia telefonica secondo la quale l'importo preteso consiste nel costo che la compagnia telefonica è tenuta a sostenere per procedere alla disattivazione della linea, nel costo delle risorse umane utilizzate nonché nel costo delle attività tecnologiche espletate sui propri apparati.
Tali costi, poiché difficilmente frazionabili, sia per la loro natura che per l'ingente numero di utenti, sono difficilmente calcolabili e, pertanto, si applicano importi forfettari e predeterminati, a discapito dell'utente/consumatore (cfr esattamente in termini Tribunale di Taranto, sentenza 28 settembre 2016, n. 2707, “il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest'ultimo caso si ha un passaggio dell'utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito;
solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso - ed all'operazione conseguente della disattivazione - potrebbero essere sopportati dall'utente. (…)
Insomma l'espressione, non tanto felice, usata dal legislatore “e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore…”non può essere interpretata nel senso di privare di contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso l'espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi dell'operatore”; altrimenti attraverso quest'ultima breccia si farebbe passare di tutto, come faceva l'appellante: anche i costi della Rete Telecom, come se non fossero invece causalmente collegati al canone” (lo stesso principio è affermato, in varie pronunce, dal Tribunale di Trani 225/2021; 172/2021; 2231/2021;
21/2022; 22/2022).
Era onere della compagnia telefonica di provare la misura dell'esborso sostenuto o da sostenere per effetto della disattivazione.
Tale dimostrazione, possibile con tutti i mezzi di prova, non è stata offerta nella fattispecie in esame (Tribunale Napoli sez. XII, 26/09/2022, n.8380).
Peraltro, nella fattispecie, si tratta di clausola delle condizioni generali di contratto della quale non vi è neanche prova di espresso richiamo nella proposta sottoscritta dall'odierna appellata (le clausole previste, ex art. 1341, I co., c.c.:
8 “…sono efficaci se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”).
In caso di contestazione, la conoscenza o la conoscibilità delle clausole generali deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dal predisponente.
Inoltre, non vale a rendere legittima la previsione del costo forfettizzato il fatto che di esso sia stato dato anche pubblicità da AGCOM che ne ha, quindi, sostanzialmente avallato l'applicazione. Si tratta, infatti, di un profilo che attiene al diverso piano dei rapporti con le Autorità Garanti e che non può precludere l'indagine in sede civile sulla legittimità o meno della pretesa di richiedere un determinato importo a titolo di spesa sostenuta senza che, poi, si dia effettivamente prova di averla concretamente sopportata (cfr Tribunale S.Maria
Capua V. sez. I, 05/01/2024, n.23)
Orbene, nel caso in esame tale onere non è stato assolto dalla Compagnia telefonica, pertanto, il motivo di appello in esame risulta non meritevole di accoglimento.
Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00 secondo grado, valori medi esclusa la fase istruttoria non svolta), con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
9 principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: rigetta l'appello;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 04.03.2024
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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