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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 513/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. MEDICI 8 98057 MILAZZO presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per Parte_2 procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2024 Parte_1 agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che con provvedimento del 21 marzo 2023 l aveva CP_1 rigettato la domanda di riconoscimento del Reddito di Cittadinanza.
Aggiungeva che con successiva comunicazione del 2 giugno 2023
l aveva chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza da giugno 2020 a novembre 2021, a causa della mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
Rilevava di aver sempre risieduto in Italia fin dal 2009 e chiedeva quindi la condanna dell al pagamento della prestazione. Al CP_1 contempo chiedeva che venisse accertata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall CP_1
Nella resistenza dell all'udienza dell'8 maggio 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va evidenziato che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell quale ente che ha CP_1 emesso il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa e che provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza.
Il si è infatti limitato a porre in essere un atto del Controparte_2 procedimento amministrativo che conduce alla concessione o negazione della provvidenza.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019 vigente ratione temporis stabilisce che il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, a condizione che il richiedente sia residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Nel caso in esame dall'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente si evince che quest'ultima ha iniziato a lavorare in Italia dal 2009 e che vi ha lavorato per tuti gli anni a seguire salvo che dall'11 giugno
2015 al 16 maggio 2017 (periodo in cui ha beneficiato dall'indennità
NASPI).
Risulta poi che il 9 giugno 2015 le è stata rilasciata la Carta di
Identità dal Comune di Aci Bonaccorsi e che dal 2017 (data di rilascio del passaporto) non ha lasciato l'Italia (cfr. passaporto allegato privo di timbrature).
Emerge ancora che a far data dal 2017 la ricorrente ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Milazzo.
Le risultanze istruttorie nel loro complesso, in mancanza di elementi di segno contrario non prodotti dall consentono di ritenere CP_1 dimostrato che la ricorrente abbia mantenuto la residenza in Italia nei
10 anni antecedenti alla domanda amministrativa del 28 maggio
2020.
Deve essere quindi riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto alla percezione del Reddito di Cittadinanza.
Al contempo va dichiarata l'infondatezza della pretesa con la quale l ha chiesto la restituzione della somma di € 13.940,01 erogata a CP_1 titolo di Reddito di Cittadinanza da giugno 2020 a novembre 2021.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni controverse, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della percezione del
Reddito di Cittadinanza;
dichiara infondata la pretesa restitutoria avanzata dall nei CP_1 confronti della ricorrente in relazione al Reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra giugno 2020 e novembre 2021; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino