Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2024, n. 26875
CASS
Sentenza 6 marzo 2024

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I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2024, n. 26875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26875
    Data del deposito : 6 marzo 2024

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