Art. 47.
L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai quattro quinti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente articolo 46, calcolato mediante la applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento.
L'indennita' dovuta alla vedova e agli orfani e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante a norma del precedente comma nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 35.
L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai quattro quinti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente articolo 46, calcolato mediante la applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento.
L'indennita' dovuta alla vedova e agli orfani e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante a norma del precedente comma nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 35.