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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il 04/06/2024,
DA
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore dott. (in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 Parte_3
con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 20 Persona_1
febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Magenta 84, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 24, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il
04/06/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per Parte_4
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 5664/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 4.06.24 nel giudizio RG 40944/20, Part limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna del (“ ) al pagamento dei seguenti Controparte_1 CP_1
crediti:
• € 17.987,57 per sorte capitale, portati dalle 5 fatture, riepilogate nell'elenco prodotto con la Part citazione sub doc. 3, da essa cedute a e da essa cedute a Controparte_2
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per l'omesso pagamento della fattura
• € 2.236,76 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati
e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti
Part denominati Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato
a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: importo Part corrispondente alla differenza tra l'importo di € 4.606,84 richiesto in pagamento da e quello di € 2.370,08 riconosciuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai
pagina 2 di 12 sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui alle Note Debito
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del condannare il al relativo Parte_1 CP_1 CP_1
pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1
Part a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1
di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.
231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, dato atto che l'Appellato dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove:
➢ in via principale: rigettare, per le ragioni indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
➢sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dal
[...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, CP_1
pubblicata in data 4 giugno 2024, nella causa R.G. n. 40944/2020, non notificata, nella parte in cui condanna il al pagamento la somma di € 228,35 (oltre interessi Controparte_1
di mora e anatocistici, ex art. 1283 c.c.) oltre a € 40 ex art. 6, comma 2 D.Lgs n. 231/02 e a quella di € 2.060,28 e di € 309,80 e dell'ulteriore somma non riportata nel dispositivo pari a €
382,61;
➢ in via istruttoria:
pagina 3 di 12 - si ribadiscono, anche in questa sede, le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, e, in particolare, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, già indicati al paragrafo III^ della comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio:
1. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014, documento 7 di parte convenuta che mi rammostra, è stata emessa da Edison Energia a seguito di ricalcoli effettuati dalla stessa nel 2014;
2. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014, come da documenti 9 di parte convenuta che mi viene rammostrato, ha ad oggetto il credito indicato nella fattura n.
230200069355 del 10 ottobre 2013;
3. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014 è stata parzialmente saldata dal
come da mandato di pagamento n. 1602 dell'11 dicembre 2014, documento n. 8 di CP_1
parte convenuta, che si rammostra;
4. Vero che con comunicazione del 30 ottobre 2014, documento 9 di parte convenuta che mi rammostra, il ha contestato l'importo della fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014 CP_1
emessa da Edison Energia;
5. Vero che Credit Management & Co., quale gestore dei crediti di Edison Energia, con mail del 17 settembre 2014, documenti 9 e 10 di parte convenuta che mi rammostrano, ha ritenuto non dovuto l'importo di € 10.374,80 a titolo di interessi di mora;
6. Vero che il Comune ha già liquidato tutte le somme dovute a Edison Energia, come da riepilogo contenuto al documento 11 di parte convenuta che mi si rammostra;
7. Vero che la somma di € 2.060,18, inclusa nel contratto di cessione di credito di Edison
Energia, è stata contestata dal come da nota del 6 novembre 2014, documento 12 di CP_1
parte convenuta, che mi si rammostra;
8. Vero che, rispetto alla cessione di credito di Edison Energia, il ha già provveduto CP_1
al saldo delle somme dovute;
9. Vero che le fatture emesse da di cui all'allegato 3 di parte attrice che mi si CP_2
rammostra, risultano non essere state ricevute dal Comune
10. Vero che la fattura n. M137231912 del 17 ottobre 2013 per € 12.818,14, emessa da CP_2
è stata contestata dal Comune per prescrizione del credito, come da documento n. 13 di
[...]
parte convenuta che mi si rammostra;
11. Vero che, rispetto alla cessione di credito di , il Comune ha già provveduto al CP_2
saldo delle somme effettivamente dovute;
pagina 4 di 12 12. Vero che la fattura n. 2019903410 del 31 dicembre 2019, emessa e ceduta da parte di
per € 900,00, è stata stornata con nota di credito n. 2021901033 del 19 aprile 2021, Parte_5
coma da documento 25 di parte convenuta che mi si rammostra;
13. Vero che le fatture n. 1430052202 per € 3.277,12 e n. 1430054849 per € 293,73 emesse da parte di Enel Sole S.r.l. sono già state tutte saldate dal come da documenti n. 14 e 15 CP_1
di parte convenuta che mi si rammostrano;
14. Vero che le fatture n. 1530051957 per € 240,76 e n. 1530051958 per € 2.686,16, emesse da parte di Enel Sole S.r.l., sono già state tutte saldate dal come da documento n. 16 di CP_1
parte convenuta che mi si rammostra;
15. Vero che le fatture oggetto della nota di debito ND 2017 90008884, indicate nel documento di parte attrice “ND 2017 90008884 dettaglio.pdf” che mi si rammostra, sono state tutte saldate dal Comune come da documento 16 di parte convenuta che mi si rimmostra;
16. Vero che le fatture oggetto della nota di debito ND 2018 90008806, indicate nel documento di parte attrice “ND 2018 90008806 dettaglio.pdf” che mi si rammostra, sono state tutte saldate dal Comune come da documenti da 17 a 24 di parte convenuta che mi si rimmostrano;
Part
17. Vero che le somme indicate nelle note di debito prodotte in giudizio da hanno ad oggetto gli interessi maturati su somme già versate da parte del CP_1
Si indicano a testi:
(i) la Sig.ra , c/o ; Testimone_1 Controparte_1
(ii) la Sig.ra c/o ; Testimone_2 Controparte_1
(iii) il Dott. , c/o Provincia di Lodi. CP_3
- si ribadisce la richiesta di disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU depositata agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
➢ in ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado ha adito il Tribunale di Milano in qualità di cessionaria dei Parte_2
crediti vantati nei confronti del dalle società Controparte_1 Controparte_4 [...]
e (quest'ultima a propria volta cessionaria dei crediti di CP_5 Controparte_2 [...]
, al fine di ottenere la condanna del predetto al pagamento: CP_6 CP_1
pagina 5 di 12 - della somma di euro 39.439,56 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oltre alla somma di euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002;
- della somma di euro 4.606,84 per interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto che precede, oltre interessi anatocistici e oltre alla somma di euro 3.360,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
In via subordinata, la società attrice ha chiesto la condanna del al pagamento dei CP_1
medesimi importi ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado, rilevando Controparte_1
l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, essendo i crediti azionati in parte già stati saldati, in parte estinti per prescrizione, in parte insussistenti in quanto non corrispondenti ai consumi effettivi;
inoltre, ha contestato la debenza delle somme pretese a titolo di interessi.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU tecnico-contabile.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5664/2024 del 4 giugno 2024, ha accolto solo parzialmente le domande proposte da condannando il Parte_2 [...]
al pagamento della somma di euro 228,35 per sorte capitale, oltre interessi moratori CP_1
e anatocistici ex art. 1283 c.c. e oltre a euro 40,00 ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02, e della somma di euro 2.752,69 (i.e. euro 2.060,28 + euro 309,80 + euro 382,61) per interessi moratori. Più precisamente, nella motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale ha statuito la debenza da parte del anche dell'importo di euro 382,61, a titolo di interessi come CP_1 quantificati nella nota n. 90008884, ma non ha poi riportato tale importo, per mero errore materiale, nel dispositivo (nel quale, quindi, la condanna al pagamento emessa nei confronti del a CP_1 titolo di interessi moratori è stata limitata all'importo di euro 2.370,08).
2. Il giudizio di secondo grado
(nuova denominazione assunta da ha Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza di primo grado, lamentando:
- con il primo motivo di appello, il mancato riconoscimento del credito complessivo di euro 17.987,57 per sorte capitale e dei correlati interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento forfetario ex art. 6 del D.L.vo n. 231/2002;
pagina 6 di 12 - con il secondo motivo di appello, il mancato riconoscimento del credito complessivo di euro 2.370,08 per interessi di mora e dei correlati interessi anatocistici e risarcimento forfetario ex art. 6 del D.L.vo n. 231/2002.
Il si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato la debenza:
- dell'importo di euro 228,35 a titolo di saldo residuo della fattura n. 1100350713;
- dell'importo di euro 2.060,28 di cui alla nota di debito n. ED90003033;
- dell'importo di euro 309,80 di cui alla nota di debito n. 90008806;
- dell'importo di euro 382,61 di cui alla nota di debito n. 90008884.
***
2.1 L'appello principale
2.1.1 Il primo motivo di appello principale
Il primo motivo di appello principale non è meritevole di accoglimento. ha fondato la propria pretesa sulle cinque fatture – tutte emesse da Parte_1 CP_6
e cedute ad essa appellante da – elencate nel riepilogo di cui al doc. 3 depositato Controparte_2 nel giudizio di primo grado: n. 0110311 dell'11 aprile 2011; n. 20100911 del 20 settembre
2010; n. 20100711 del 19 luglio 2010; n. 100682160 del 9 dicembre 2010; n. 137231912 del
17 ottobre 2013.
Quanto alle prime quattro fatture, recanti complessivamente l'importo di euro 5.169,43, va evidenziato che, a fronte della allegazione del Comune di non averle mai ricevute, Parte_1
non ha provveduto a depositarle in causa, né a svolgere controdeduzioni specifiche, ma
[...]
si è limitata a richiamare il contratto di cessione e il riepilogo di cui al doc. 3, già sopra menzionato.
La società appellante non ha quindi assolto l'onere probatorio del quale era gravata.
Pertanto, è condivisibile la decisione del Tribunale di non riconoscere la fondatezza della pretesa riferita alle suddette fatture.
Con riguardo invece alla quinta fattura (n. 137231912 del 17 ottobre 2013), il
[...]
ha eccepito la prescrizione dei crediti da essa portati ai sensi dell'art. 2948 c.c. CP_1
La suddetta eccezione può ritenersi validamente proposta, giacché dal richiamo all'art. 2948
c.c., contenuto nel doc. 13 al quale rimanda la comparsa di costituzione depositata dal CP_1
nel fascicolo di primo grado, si evince implicitamente l'intento di far valere l'inerzia della società creditrice, senza che sia necessario, a tale fine, indicare il momento iniziale o finale del pagina 7 di 12 termine di prescrizione, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 30303/2021).
Va inoltre rammentato che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (Cass.
6202/1999).
Ciò posto, per il credito relativo alla fattura n. 137231912, risulta maturata la prescrizione quinquennale, poiché tale fattura è stata emessa in data 17 ottobre 2013 e non risultano atti interruttivi sino alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 7 novembre 2020.
Il Tribunale ha quindi correttamente escluso che fosse dovuto da parte del
[...]
l'importo di euro 12.818,14. CP_1
2.1.2 Il secondo motivo di appello principale
Il secondo motivo di appello principale è inammissibile.
a lamentato il mancato accoglimento delle domande riferite alle note di debito Parte_1
n. 90000371 di euro 250,96, n. 9007127 di euro 1.454,97 e n. 90008884 di euro 382,61.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante si è limitata a richiamare le ragioni poste a fondamento della propria pretesa nel giudizio di primo grado senza prendere posizione sulle singole note di debito e sulle specifiche motivazioni della pronuncia di rigetto del Tribunale, in alcuni casi basate sulle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in corso di causa e, in altri casi, difformi da tali conclusioni.
In proposito, è utile richiamare il principio - affermato dalla S.C. con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma applicabile anche al nuovo testo della norma sulla forma dell'appello risultante dalla novella di cui al D. lgs. n. 164/2024 - secondo il quale “gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
pagina 8 di 12 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (v. Cass. n. 18309/2024).
In particolare, ciò che il testo dell'articolo 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'esigenza di specificità delle doglianze inserite nell'atto di appello è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado: “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (si veda sempre Cass. n. 18309/2024).
Nel caso concreto, ha svolto considerazioni difensive generiche e Parte_1
omnicomprensive, omettendo di vagliare la specificità delle singole posizioni debitorie e di argomentare sulla motivazione posta dal Tribunale a sostegno del rigetto delle pretese.
Quanto poi all'importo di euro 382,61 di cui alla nota di debito n. 90008884, deve farsi nuovamente rilevare che il Tribunale l'ha in realtà riconosciuto come dovuto nella motivazione, omettendone tuttavia l'indicazione nel dispositivo.
Infatti, la suddetta nota di debito è stata richiamata dal nel proprio Controparte_1
appello incidentale.
Pertanto, anche a prescindere dall'inammissibilità dell'appello, con riferimento alla nota n.
90008884, manca l'interesse ad impugnare di Parte_1
2.2 L'appello incidentale
2.2.1 Sulla fattura n. n. 1100350713
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della pretesa avanzata da con Parte_1
riguardo alla fattura n. 1100350713 emessa da per euro 13.958,71, Controparte_5 accertando la debenza dell'importo residuo di euro 228,35.
Il ha sostenuto di avere saldato tutti i debiti maturati nei confronti di Controparte_1
e, a supporto di tale deduzione, ha depositato nel fascicolo di primo grado, Controparte_5 sub doc. 10, l'estratto conto inerente alla posizione approvato da Credit Controparte_5
Management & Co. (incaricata di gestire i crediti della suddetta società), nonché, sub doc. 11,
l'elenco dei pagamenti eseguiti. In particolare, dal confronto di tali documenti emergerebbe il pagina 9 di 12 versamento da parte del dell'importo di euro 10.226,78 in eccedenza rispetto al CP_1
dovuto; tale eccedenza deriverebbe dal pagamento della fattura n. 230200069255 recante l'importo di euro 10.374,00 (che sarebbe stata emessa per interessi di mora non dovuti) e sarebbe stata imputata al pagamento della fattura n. 1100350713, la quale, stante il pregresso pagamento incontestato di euro 3.731,71, dovrebbe ritenersi integralmente saldata.
La Corte osserva che la fattura n. 1100350713 è stata emessa il 31 ottobre 2014, successivamente sia alla predisposizione dell'estratto conto di cui al doc. 10 sia alla esecuzione dei pagamenti di cui al doc. 11, sopra richiamati. Conseguentemente, nessuna attestazione di chiusura dei rapporti debitori può essere ricondotta a tali documenti.
Inoltre, il ha correlato il pagamento in eccedenza rispetto al dovuto alla fattura n. CP_1
230200069255 di euro 10.374,00, mentre, dal riepilogo dei pagamenti di cui al doc. 11, tale fattura non risulta contabilizzata come pagata;
dal medesimo documento, emerge, invece, il pagamento di un importo superiore a quello indicato come dovuto con riguardo alla diversa fattura n. 1100348245, sulla quale, però, non sono state svolte deduzioni.
In altri termini, i documenti richiamati dal non sono idonei a dimostrare che il credito CP_1
residuo di cui alla fattura n. 1100350713 si è estinto per compensazione con il controcredito derivante dal pagamento indebito della somma di euro 10.374,00, erroneamente pretesa.
Pertanto, anche tenuto conto della insufficienza del riepilogo dei mandati di pagamento a provare gli esborsi effettivi, si reputano condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU e fatte proprie dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo le quali il con riguardo alla CP_1 fattura n. 1100350713, non ha dato prova “dell'esecuzione degli asseriti bonifici, dell'emissione dei mandati di pagamento e delle origini degli asseriti storni con propri crediti”.
2.2.2 Sulla nota di debito n. ED90003033
Il Tribunale ha respinto le deduzioni svolte dal in ordine alla nota di debito n. CP_1
ED90003033 in quanto generiche e irrilevanti.
In effetti, il ha contestato la debenza degli interessi di cui alla suddetta nota di debito CP_1 limitandosi a richiamare l'estratto conto già sopra menzionato (depositato sub doc. 10 nel fascicolo di primo grado), predisposto dalla società incaricata della gestione dei Crediti di e ad eccepire la mancata produzione in giudizio della nota in discussione. Controparte_5
Dall'esame dei documenti di causa, emerge invece che la nota di debito n. ED 90003033 è stata depositata da sub doc. 14 e che la stessa, come risulta dalla sua causale, è Parte_1
riferita agli interessi moratori maturati a seguito del pagamento tardivo di una serie di fatture elencate nel dettaglio (con l'indicazione, fattura per fattura, dell'ammontare originario, della pagina 10 di 12 data di pagamento e degli interessi di mora) nell'allegato 2 del contratto di cessione di crediti stipulato tra e il 29 settembre 2014 (doc. 9 Parte_2 Controparte_5
allegato al fascicolo di primo grado di . Parte_1
In mancanza di contestazioni specifiche relative alle singole fatture, si ritiene che Parte_1 abbia assolto l'onere probatorio del quale era gravata e, al contrario, che le difese del
[...]
siano state correttamente disattese dal Tribunale. Controparte_1
2.2.3 Sulla nota di debito n. 90008806 e sulla nota di debito n.90008884
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta da con riguardo alle due Parte_1 note n. 90008886 e n.9000884 (recanti, rispettivamente, l'importo di euro 309,80 e di euro
382,61), ritenendo inidonei i soli mandati di pagamento a dimostrare la fondatezza delle eccezioni di adempimento tempestivo (o comunque antecedente) formulate dal
[...]
, in forza del principio consolidato secondo il quale il mandato di pagamento CP_1
“costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. S.U. n. 2627/1989).
Il ha dedotto la valenza di prova presuntiva dei suddetti mandati di Controparte_1
pagamento, tanto più in assenza di contestazioni da parte di Parte_1
La pronuncia del Tribunale merita integrale condivisione, mentre la prospettazione del
[...]
non può trovare accoglimento, atteso il contrasto – e, dunque, la contestazione – CP_1
tra le date di adempimento risultanti dai mandati di pagamento e quelle riportate nelle note di debito azionate da ne deriva l'applicazione delle regole ordinarie in materia Parte_1 di riparto dell'onere probatorio, le quali non consentono di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento sulla base di meri mandati di pagamento sprovvisti di quietanza.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia del , di Parte_1 Controparte_1 un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_4
pagina 11 di 12 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il 04/06/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese della fase di appello;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia del Parte_1 [...]
, di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto CP_1 per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il 04/06/2024,
DA
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore dott. (in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 Parte_3
con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 20 Persona_1
febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Magenta 84, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Durini n. 24, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il
04/06/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per Parte_4
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 5664/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 4.06.24 nel giudizio RG 40944/20, Part limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna del (“ ) al pagamento dei seguenti Controparte_1 CP_1
crediti:
• € 17.987,57 per sorte capitale, portati dalle 5 fatture, riepilogate nell'elenco prodotto con la Part citazione sub doc. 3, da essa cedute a e da essa cedute a Controparte_2
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per l'omesso pagamento della fattura
• € 2.236,76 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati
e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti
Part denominati Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato
a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: importo Part corrispondente alla differenza tra l'importo di € 4.606,84 richiesto in pagamento da e quello di € 2.370,08 riconosciuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai
pagina 2 di 12 sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui alle Note Debito
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del condannare il al relativo Parte_1 CP_1 CP_1
pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1
Part a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1
di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.
231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, dato atto che l'Appellato dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove:
➢ in via principale: rigettare, per le ragioni indicate in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
➢sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dal
[...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, CP_1
pubblicata in data 4 giugno 2024, nella causa R.G. n. 40944/2020, non notificata, nella parte in cui condanna il al pagamento la somma di € 228,35 (oltre interessi Controparte_1
di mora e anatocistici, ex art. 1283 c.c.) oltre a € 40 ex art. 6, comma 2 D.Lgs n. 231/02 e a quella di € 2.060,28 e di € 309,80 e dell'ulteriore somma non riportata nel dispositivo pari a €
382,61;
➢ in via istruttoria:
pagina 3 di 12 - si ribadiscono, anche in questa sede, le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, e, in particolare, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, già indicati al paragrafo III^ della comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio:
1. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014, documento 7 di parte convenuta che mi rammostra, è stata emessa da Edison Energia a seguito di ricalcoli effettuati dalla stessa nel 2014;
2. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014, come da documenti 9 di parte convenuta che mi viene rammostrato, ha ad oggetto il credito indicato nella fattura n.
230200069355 del 10 ottobre 2013;
3. Vero che la fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014 è stata parzialmente saldata dal
come da mandato di pagamento n. 1602 dell'11 dicembre 2014, documento n. 8 di CP_1
parte convenuta, che si rammostra;
4. Vero che con comunicazione del 30 ottobre 2014, documento 9 di parte convenuta che mi rammostra, il ha contestato l'importo della fattura n. 1100350713 del 30 ottobre 2014 CP_1
emessa da Edison Energia;
5. Vero che Credit Management & Co., quale gestore dei crediti di Edison Energia, con mail del 17 settembre 2014, documenti 9 e 10 di parte convenuta che mi rammostrano, ha ritenuto non dovuto l'importo di € 10.374,80 a titolo di interessi di mora;
6. Vero che il Comune ha già liquidato tutte le somme dovute a Edison Energia, come da riepilogo contenuto al documento 11 di parte convenuta che mi si rammostra;
7. Vero che la somma di € 2.060,18, inclusa nel contratto di cessione di credito di Edison
Energia, è stata contestata dal come da nota del 6 novembre 2014, documento 12 di CP_1
parte convenuta, che mi si rammostra;
8. Vero che, rispetto alla cessione di credito di Edison Energia, il ha già provveduto CP_1
al saldo delle somme dovute;
9. Vero che le fatture emesse da di cui all'allegato 3 di parte attrice che mi si CP_2
rammostra, risultano non essere state ricevute dal Comune
10. Vero che la fattura n. M137231912 del 17 ottobre 2013 per € 12.818,14, emessa da CP_2
è stata contestata dal Comune per prescrizione del credito, come da documento n. 13 di
[...]
parte convenuta che mi si rammostra;
11. Vero che, rispetto alla cessione di credito di , il Comune ha già provveduto al CP_2
saldo delle somme effettivamente dovute;
pagina 4 di 12 12. Vero che la fattura n. 2019903410 del 31 dicembre 2019, emessa e ceduta da parte di
per € 900,00, è stata stornata con nota di credito n. 2021901033 del 19 aprile 2021, Parte_5
coma da documento 25 di parte convenuta che mi si rammostra;
13. Vero che le fatture n. 1430052202 per € 3.277,12 e n. 1430054849 per € 293,73 emesse da parte di Enel Sole S.r.l. sono già state tutte saldate dal come da documenti n. 14 e 15 CP_1
di parte convenuta che mi si rammostrano;
14. Vero che le fatture n. 1530051957 per € 240,76 e n. 1530051958 per € 2.686,16, emesse da parte di Enel Sole S.r.l., sono già state tutte saldate dal come da documento n. 16 di CP_1
parte convenuta che mi si rammostra;
15. Vero che le fatture oggetto della nota di debito ND 2017 90008884, indicate nel documento di parte attrice “ND 2017 90008884 dettaglio.pdf” che mi si rammostra, sono state tutte saldate dal Comune come da documento 16 di parte convenuta che mi si rimmostra;
16. Vero che le fatture oggetto della nota di debito ND 2018 90008806, indicate nel documento di parte attrice “ND 2018 90008806 dettaglio.pdf” che mi si rammostra, sono state tutte saldate dal Comune come da documenti da 17 a 24 di parte convenuta che mi si rimmostrano;
Part
17. Vero che le somme indicate nelle note di debito prodotte in giudizio da hanno ad oggetto gli interessi maturati su somme già versate da parte del CP_1
Si indicano a testi:
(i) la Sig.ra , c/o ; Testimone_1 Controparte_1
(ii) la Sig.ra c/o ; Testimone_2 Controparte_1
(iii) il Dott. , c/o Provincia di Lodi. CP_3
- si ribadisce la richiesta di disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU depositata agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
➢ in ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado ha adito il Tribunale di Milano in qualità di cessionaria dei Parte_2
crediti vantati nei confronti del dalle società Controparte_1 Controparte_4 [...]
e (quest'ultima a propria volta cessionaria dei crediti di CP_5 Controparte_2 [...]
, al fine di ottenere la condanna del predetto al pagamento: CP_6 CP_1
pagina 5 di 12 - della somma di euro 39.439,56 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oltre alla somma di euro 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002;
- della somma di euro 4.606,84 per interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto che precede, oltre interessi anatocistici e oltre alla somma di euro 3.360,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
In via subordinata, la società attrice ha chiesto la condanna del al pagamento dei CP_1
medesimi importi ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado, rilevando Controparte_1
l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, essendo i crediti azionati in parte già stati saldati, in parte estinti per prescrizione, in parte insussistenti in quanto non corrispondenti ai consumi effettivi;
inoltre, ha contestato la debenza delle somme pretese a titolo di interessi.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU tecnico-contabile.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5664/2024 del 4 giugno 2024, ha accolto solo parzialmente le domande proposte da condannando il Parte_2 [...]
al pagamento della somma di euro 228,35 per sorte capitale, oltre interessi moratori CP_1
e anatocistici ex art. 1283 c.c. e oltre a euro 40,00 ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/02, e della somma di euro 2.752,69 (i.e. euro 2.060,28 + euro 309,80 + euro 382,61) per interessi moratori. Più precisamente, nella motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale ha statuito la debenza da parte del anche dell'importo di euro 382,61, a titolo di interessi come CP_1 quantificati nella nota n. 90008884, ma non ha poi riportato tale importo, per mero errore materiale, nel dispositivo (nel quale, quindi, la condanna al pagamento emessa nei confronti del a CP_1 titolo di interessi moratori è stata limitata all'importo di euro 2.370,08).
2. Il giudizio di secondo grado
(nuova denominazione assunta da ha Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza di primo grado, lamentando:
- con il primo motivo di appello, il mancato riconoscimento del credito complessivo di euro 17.987,57 per sorte capitale e dei correlati interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento forfetario ex art. 6 del D.L.vo n. 231/2002;
pagina 6 di 12 - con il secondo motivo di appello, il mancato riconoscimento del credito complessivo di euro 2.370,08 per interessi di mora e dei correlati interessi anatocistici e risarcimento forfetario ex art. 6 del D.L.vo n. 231/2002.
Il si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato la debenza:
- dell'importo di euro 228,35 a titolo di saldo residuo della fattura n. 1100350713;
- dell'importo di euro 2.060,28 di cui alla nota di debito n. ED90003033;
- dell'importo di euro 309,80 di cui alla nota di debito n. 90008806;
- dell'importo di euro 382,61 di cui alla nota di debito n. 90008884.
***
2.1 L'appello principale
2.1.1 Il primo motivo di appello principale
Il primo motivo di appello principale non è meritevole di accoglimento. ha fondato la propria pretesa sulle cinque fatture – tutte emesse da Parte_1 CP_6
e cedute ad essa appellante da – elencate nel riepilogo di cui al doc. 3 depositato Controparte_2 nel giudizio di primo grado: n. 0110311 dell'11 aprile 2011; n. 20100911 del 20 settembre
2010; n. 20100711 del 19 luglio 2010; n. 100682160 del 9 dicembre 2010; n. 137231912 del
17 ottobre 2013.
Quanto alle prime quattro fatture, recanti complessivamente l'importo di euro 5.169,43, va evidenziato che, a fronte della allegazione del Comune di non averle mai ricevute, Parte_1
non ha provveduto a depositarle in causa, né a svolgere controdeduzioni specifiche, ma
[...]
si è limitata a richiamare il contratto di cessione e il riepilogo di cui al doc. 3, già sopra menzionato.
La società appellante non ha quindi assolto l'onere probatorio del quale era gravata.
Pertanto, è condivisibile la decisione del Tribunale di non riconoscere la fondatezza della pretesa riferita alle suddette fatture.
Con riguardo invece alla quinta fattura (n. 137231912 del 17 ottobre 2013), il
[...]
ha eccepito la prescrizione dei crediti da essa portati ai sensi dell'art. 2948 c.c. CP_1
La suddetta eccezione può ritenersi validamente proposta, giacché dal richiamo all'art. 2948
c.c., contenuto nel doc. 13 al quale rimanda la comparsa di costituzione depositata dal CP_1
nel fascicolo di primo grado, si evince implicitamente l'intento di far valere l'inerzia della società creditrice, senza che sia necessario, a tale fine, indicare il momento iniziale o finale del pagina 7 di 12 termine di prescrizione, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 30303/2021).
Va inoltre rammentato che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (Cass.
6202/1999).
Ciò posto, per il credito relativo alla fattura n. 137231912, risulta maturata la prescrizione quinquennale, poiché tale fattura è stata emessa in data 17 ottobre 2013 e non risultano atti interruttivi sino alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 7 novembre 2020.
Il Tribunale ha quindi correttamente escluso che fosse dovuto da parte del
[...]
l'importo di euro 12.818,14. CP_1
2.1.2 Il secondo motivo di appello principale
Il secondo motivo di appello principale è inammissibile.
a lamentato il mancato accoglimento delle domande riferite alle note di debito Parte_1
n. 90000371 di euro 250,96, n. 9007127 di euro 1.454,97 e n. 90008884 di euro 382,61.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante si è limitata a richiamare le ragioni poste a fondamento della propria pretesa nel giudizio di primo grado senza prendere posizione sulle singole note di debito e sulle specifiche motivazioni della pronuncia di rigetto del Tribunale, in alcuni casi basate sulle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in corso di causa e, in altri casi, difformi da tali conclusioni.
In proposito, è utile richiamare il principio - affermato dalla S.C. con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma applicabile anche al nuovo testo della norma sulla forma dell'appello risultante dalla novella di cui al D. lgs. n. 164/2024 - secondo il quale “gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
pagina 8 di 12 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (v. Cass. n. 18309/2024).
In particolare, ciò che il testo dell'articolo 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'esigenza di specificità delle doglianze inserite nell'atto di appello è diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado: “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (si veda sempre Cass. n. 18309/2024).
Nel caso concreto, ha svolto considerazioni difensive generiche e Parte_1
omnicomprensive, omettendo di vagliare la specificità delle singole posizioni debitorie e di argomentare sulla motivazione posta dal Tribunale a sostegno del rigetto delle pretese.
Quanto poi all'importo di euro 382,61 di cui alla nota di debito n. 90008884, deve farsi nuovamente rilevare che il Tribunale l'ha in realtà riconosciuto come dovuto nella motivazione, omettendone tuttavia l'indicazione nel dispositivo.
Infatti, la suddetta nota di debito è stata richiamata dal nel proprio Controparte_1
appello incidentale.
Pertanto, anche a prescindere dall'inammissibilità dell'appello, con riferimento alla nota n.
90008884, manca l'interesse ad impugnare di Parte_1
2.2 L'appello incidentale
2.2.1 Sulla fattura n. n. 1100350713
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della pretesa avanzata da con Parte_1
riguardo alla fattura n. 1100350713 emessa da per euro 13.958,71, Controparte_5 accertando la debenza dell'importo residuo di euro 228,35.
Il ha sostenuto di avere saldato tutti i debiti maturati nei confronti di Controparte_1
e, a supporto di tale deduzione, ha depositato nel fascicolo di primo grado, Controparte_5 sub doc. 10, l'estratto conto inerente alla posizione approvato da Credit Controparte_5
Management & Co. (incaricata di gestire i crediti della suddetta società), nonché, sub doc. 11,
l'elenco dei pagamenti eseguiti. In particolare, dal confronto di tali documenti emergerebbe il pagina 9 di 12 versamento da parte del dell'importo di euro 10.226,78 in eccedenza rispetto al CP_1
dovuto; tale eccedenza deriverebbe dal pagamento della fattura n. 230200069255 recante l'importo di euro 10.374,00 (che sarebbe stata emessa per interessi di mora non dovuti) e sarebbe stata imputata al pagamento della fattura n. 1100350713, la quale, stante il pregresso pagamento incontestato di euro 3.731,71, dovrebbe ritenersi integralmente saldata.
La Corte osserva che la fattura n. 1100350713 è stata emessa il 31 ottobre 2014, successivamente sia alla predisposizione dell'estratto conto di cui al doc. 10 sia alla esecuzione dei pagamenti di cui al doc. 11, sopra richiamati. Conseguentemente, nessuna attestazione di chiusura dei rapporti debitori può essere ricondotta a tali documenti.
Inoltre, il ha correlato il pagamento in eccedenza rispetto al dovuto alla fattura n. CP_1
230200069255 di euro 10.374,00, mentre, dal riepilogo dei pagamenti di cui al doc. 11, tale fattura non risulta contabilizzata come pagata;
dal medesimo documento, emerge, invece, il pagamento di un importo superiore a quello indicato come dovuto con riguardo alla diversa fattura n. 1100348245, sulla quale, però, non sono state svolte deduzioni.
In altri termini, i documenti richiamati dal non sono idonei a dimostrare che il credito CP_1
residuo di cui alla fattura n. 1100350713 si è estinto per compensazione con il controcredito derivante dal pagamento indebito della somma di euro 10.374,00, erroneamente pretesa.
Pertanto, anche tenuto conto della insufficienza del riepilogo dei mandati di pagamento a provare gli esborsi effettivi, si reputano condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU e fatte proprie dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo le quali il con riguardo alla CP_1 fattura n. 1100350713, non ha dato prova “dell'esecuzione degli asseriti bonifici, dell'emissione dei mandati di pagamento e delle origini degli asseriti storni con propri crediti”.
2.2.2 Sulla nota di debito n. ED90003033
Il Tribunale ha respinto le deduzioni svolte dal in ordine alla nota di debito n. CP_1
ED90003033 in quanto generiche e irrilevanti.
In effetti, il ha contestato la debenza degli interessi di cui alla suddetta nota di debito CP_1 limitandosi a richiamare l'estratto conto già sopra menzionato (depositato sub doc. 10 nel fascicolo di primo grado), predisposto dalla società incaricata della gestione dei Crediti di e ad eccepire la mancata produzione in giudizio della nota in discussione. Controparte_5
Dall'esame dei documenti di causa, emerge invece che la nota di debito n. ED 90003033 è stata depositata da sub doc. 14 e che la stessa, come risulta dalla sua causale, è Parte_1
riferita agli interessi moratori maturati a seguito del pagamento tardivo di una serie di fatture elencate nel dettaglio (con l'indicazione, fattura per fattura, dell'ammontare originario, della pagina 10 di 12 data di pagamento e degli interessi di mora) nell'allegato 2 del contratto di cessione di crediti stipulato tra e il 29 settembre 2014 (doc. 9 Parte_2 Controparte_5
allegato al fascicolo di primo grado di . Parte_1
In mancanza di contestazioni specifiche relative alle singole fatture, si ritiene che Parte_1 abbia assolto l'onere probatorio del quale era gravata e, al contrario, che le difese del
[...]
siano state correttamente disattese dal Tribunale. Controparte_1
2.2.3 Sulla nota di debito n. 90008806 e sulla nota di debito n.90008884
Il Tribunale ha accolto la domanda proposta da con riguardo alle due Parte_1 note n. 90008886 e n.9000884 (recanti, rispettivamente, l'importo di euro 309,80 e di euro
382,61), ritenendo inidonei i soli mandati di pagamento a dimostrare la fondatezza delle eccezioni di adempimento tempestivo (o comunque antecedente) formulate dal
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, in forza del principio consolidato secondo il quale il mandato di pagamento CP_1
“costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. S.U. n. 2627/1989).
Il ha dedotto la valenza di prova presuntiva dei suddetti mandati di Controparte_1
pagamento, tanto più in assenza di contestazioni da parte di Parte_1
La pronuncia del Tribunale merita integrale condivisione, mentre la prospettazione del
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non può trovare accoglimento, atteso il contrasto – e, dunque, la contestazione – CP_1
tra le date di adempimento risultanti dai mandati di pagamento e quelle riportate nelle note di debito azionate da ne deriva l'applicazione delle regole ordinarie in materia Parte_1 di riparto dell'onere probatorio, le quali non consentono di ritenere dimostrato l'avvenuto pagamento sulla base di meri mandati di pagamento sprovvisti di quietanza.
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Per tutto quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia del , di Parte_1 Controparte_1 un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_4
pagina 11 di 12 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5664/2024, pubblicata il 04/06/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese della fase di appello;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia del Parte_1 [...]
, di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto CP_1 per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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