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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore GENOVESE GIOVANNI, Giudice MOTTES MADDALENA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259003791372000 TRIBUTI VARI
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 02/02/2026.
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_11. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, impugnava l'intimazione di pagamento n.12420259003791372000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Vicenza, notificata il 10.6.2025, riguardante 36 cartelle di pagamento e 12 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 437.019,32. Ricorreva limitatamente a 32 delle sottese cartelle, con esclusione degli atti riguardanti il pagamento di premi assicurativi Inail e sanzioni per violazioni del codice della strada. Eccepiva la prescrizione del carico e/o la decadenza dall'attività di riscossione per le seguenti cartelle di pagamento inerenti imposte dirette erariali, diritti camerali, tasse automobilistiche, imposta comunale sugli immobili: A) n.12420130021683586000, notificata il 29.10.2013, Iva anno imposta 2008, di €.38.791,27; B) n.12420140021492519000, notificata il 14.1.2015, rit.fonte, Irpef anno imposta 2011, di €.6.705,10; C) n.12420150015801912000, notificata il 31,7.2015, anno imposta 2009 e 2011, di €.85.763,07; CA) n.12420150018975131000, notificata il 17.9.2015, Iva anno imposta 2010, di €.42.268,33; D) n.12420160026179778000, notificata il 01.8.2016, Iva anno imposta 2012, di €.71.270,35; E) n.12420160027862472000, notificata il 14.10.2016, Irap anno imposta 2013, di €.3.490,04; F) n. 12420160030046659000, notificata il 25.1.2017, tassa automobilistica anno imposta 2012, di €.360,42. G) n.12420170028315226000, notificata il 15.9.2017, rit. fonte anno imposta 2013, di €.35.761,46. H) n.12420170028315327000, notificata il 15.9.2017, tassa automobilistica anno imposta 2013, di €.89,95. I) n.12420170032560167000, notificata il 23.1.2018, Irap anno imposta 2014, di €.1.645,54. L) n.12420170034101745000, notificata il 18.1.2018, Inail e diritti camerali anni imposta 2014 e 2015, di €.143,95. M) n.12420180001091071000, notificata il 13.2.2018, Iva anno imposta 2014, di €.19.594,65. N) n.12420180001897545000, notificata il 15.3.2018, Imu anni imposta 2012 e 2015, di €.269,84. O) n.12420180024380804000, notificata il 19.11.2018, Irap anno imposta 2015, di €.920,52. P) n.12420180024380905000, notificata il 19.11.2018, tassa automobilistica anno imposta 2015, di €.660,05. Q) n.12420190000747560000, notificata il 24.1.2019, Rit fonte anno imposta 2014, di €.4.257,51. R) n.12420190003152624000, notificata il 1°.3.2019, diritto camerale anno imposta 2016, di €.132,34. S) n.12420190023919120000, notificata l'8.5.2019, Irpef- rit fonte- Iva anno imposta 2015, di €.34.949,67. T) n.12420190026826578000, notificata il 31.10.2019, Iva anno imposta 2016, di €.20.173,90.U) n.12420190027694617000, notificata il 14.3.2022, Irap anno imposta 2016, di €.871,01. V) n.12420190036456328000, notificata il 2016, tassa automobilistica anno imposta 2016, di €.573,96. Nonché la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi per le seguenti cartelle di pagamento: Z) n.12420190040383049000, notificata il 14.3.2022, diritto camerale anno imposta 2017, di
€.95,67. Y) n.12420200001593035000, notificata il 14.3.2022, Iva anno imposta 2018, di €.3.645,79. J) n.12420200005734161000, notificata il 10.11.2022, Irpef anno imposta 2016, di €.71,54. K) n.124202200015790600000, notificata il 10.11.2022, Iva anno imposta 2017, di €.6.565,53. X) n.12420200018256716000, notificata il 12.3.2022, diritto camerale e Inail anno imposta 2018, di €.89,72. W) n.12420210002125643000, notificata il 14.5.2022, tassa automobilistica anno imposta 2017, di €.466,79. AB) n.12420210025119384000, notificata il 3.9.2022, Irap anno imposta 2017, di €.61,18. AC)
2 n.12420210026202232000, notificata il 13.10.2022, Irpef anno imposta 2017, di €.5.705,37. AD) n.12420220015786013000, notificata l'8.12.2022, rit fonte anno imposta 2017, di €.137,77. AE) n.12420220019512982000, notificata il 17.1.2023, Iva anni imposta 2017 e 2018, di €.11.481,84. AF) n.12420220019513083000, notificata il 17.1.2023, tassa automobilistica anno imposta 2017, di €.273,25 Con ulteriori e separati motivi di ricorso, in sintesi, il contribuente eccepiva: il difetto di proporzionalità delle sanzioni applicate, con violazione dei principi di ragionevolezza, nonché la incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. n. 87/2024), in quanto in contrasto con il principio del favor rei;
la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del funzionario firmatario dell'atto; il difetto di motivazione;
la carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto; la omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti e la loro omessa allegazione alla intimazione di pagamento;
la violazione del principio di autotutela da parte dell'AdER; la inidoneità dell'intimazione di pagamento come atto inidoneo all'interruzione dei termini prescrizionali. Concludeva, eventualmente sollevando questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. n. 87/2024, per l'annullamento dell'atto e delle pretese tributarie, con la condanna dell'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, per sentire dichiarare non dovute e/o errate e/o inapplicabili le sanzioni e gli interessi irrogati. Con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui contestava, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti le attività prodromiche alla consegna dei ruoli, quali la decadenza e/o l'entità delle sanzioni di competenza dell'ente impositore, nel caso di specie Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Vicenza - Uff. territoriale di Valdagno, della Regione Veneto, della Camera di Commercio di Vicenza e, per una sola cartella, del Comune di Arsiero (VI). Deduceva la inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli art. 19, comma 3, ed art. 21 del d.lgs. n. 546/92 e resisteva all'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica degli atti interruttivi analiticamente riportati in memoria e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid 19. Aggiungeva che era stato correttamente indicato sulla intimazione di pagamento il nominativo del responsabile della sua emissione e notifica e che dallo stesso era stata firmata digitalmente. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e condanna del contribuente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione concernente il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, in applicazione del principio condivisibile secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., da ultimo, Cass. 10692 del 19/04/2024). E non risulta necessaria l'allegazione allo stesso delle cartelle prodromiche ivi richiamate. Sull'intimazione di pagamento è, inoltre, riportato il nominativo del responsabile (Nominativo_1 - Direttore
3 Regionale del Veneto) che la ha firmata digitalmente. In ogni caso, va considerato che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. n. 19327 del 15/07/2024). Ne consegue che vanno disattese le eccezioni formali sollevate dal contribuente.
Per quanto attiene al merito, va condiviso l'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (cfr. Cass. n. 20476/2025). Il che consente di superare anche il motivo di ricorso secondo cui l'intimazione di pagamento non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Va, comunque, rigettata la generica eccezione riguardante la omessa notifica degli atti prodromici, avendo l'agente della riscossione documentato la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali riportate nella intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso. Una volta dimostrata la regolare notifica al contribuente delle cartelle, è inammissibile ogni eccezione circa il merito della pretesa tributaria, l'importo delle sanzioni applicate e la decadenza dall'attività di iscrizione a ruolo sollevate;
ciò in ragione della cristallizzazione del credito portato in atti che non sono stati tempestivamente impugnati dal contribuente nel termine di legge.
Residua, evidentemente, l'esame del motivo di ricorso della prescrizione successiva del credito tributario, o quantomeno degli accessori;
prescrizione che, tuttavia, non è maturata alla luce degli atti interruttivi depositati. L'agente della riscossione ha specificamente dedotto e documentato con riferimento alle cartelle nn. 12420130021683586 000, notificata il 29/10/2013; 12420140021492519 000, notificata il 14/01/2015; 12420150015801912 000, notificata il 31/07/2015; 12420150018975131 000, notificata il 17/09/2015; 12420160026179778 000, notificata il 01/08/2016; 12420160026544607 000, notificata il 29/08/2016; e 12420160027862472 000, notificata il 14/10/2016. Per la prima cartella, in data 27.06.2014, la notifica di preavviso di fermo 12480201400001169. Per questa cartella e per le altre appena elencate la notifica in data 26.08.2016 di avviso di iscrizione ipotecaria 12476201600000567; in data 19/10/2016 il ricorrente ha presentato piano di rateazione n. 114457; in data 07/12/2016 il contribuente ha aderito all'istanza di definizione agevolata;
in data 05/09/2018 la notifica di avviso di intimazione n. 12420189005248973; in data 17/06/2019 la notifica di avviso di intimazione 12420199002788706; in data 17/01/2023 la notifica di intimazione di pagamento 12420229006107838; in data 08/07/2023 la notifica di 4 intimazione n 12420229003134767000; in data 09/06/2025 la notifica di intimazione di pagamento 12420259003791372000. Per le cartelle nn. 12420160030046659 000, notificata il 25/01/2017; 12420170028315226 000, notificata il 15/09/2017; 12420170028315327 000, notificata il 15/09/2017. In data 05/09/2018 è stato notificato avviso di intimazione 12420189005248973000; in data 17/06/2019 è stato notificato avviso di intimazione 12420199002788706000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione nr 12420229003134767000. Per le cartelle 12420170032560167 000, notificata il 23/01/2018; 12420170034101745 000, notificata il 18/01/2018; 12420180001091071 000, notificata il 13/02/2018; 12420180001897545 000, notificata il 15/03/2018. In data 17/06/2019 è stato notificato avviso di intimazione 12420199002788706000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione n 12420229003134767000. Per le cartelle nn. 12420180024380804 000, notificata il 19/11/2018; 12420180024380905 000, notificata il 19/11/2018. In data 15/07/2019 è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201900000222000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione n 12420229003134767000. Per le cartelle nn 12420180026160033 000, notificata il 10/01/2019; 12420190000747560 000, notificata il 24/01/2019; 12420190003152624 000, notificata il 01/03/2019; 12420190023919120 000, notificata il 08/05/2019; 12420190026826578 000, notificata il 31/10/2019. In data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000. Per le cartelle nn. 12420190027694617 000 , notificata il 14/03/2022; 12420190036456328 000, notificata il 14/03/2022; 12420190040383049 000, notificata il 14/03/2022; 12420200001593035 000, notificata il 14/03/2022; 12420200005734161 000, notificata il 10/11/2022; 12420200015790600 000, notificata il 10/11/2022; 12420200018256716 000, notificata il 12/03/2022; 12420210002125643 000 , notificata il 14/05/2022; 12420210025119384 000, notificata il 03/09/2022; 12420210026202232 000, notificata il 13/10/2022; 12420220015786013 000, notificata il 08/12/2022; 12420220019512982 000, notificata il 17/01/2023; 12420220019513083 000, notificata il 17/01/2023. In data 28/10/2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300001080.
Sul punto il contribuente non ha sollevate specifiche contestazioni e trova applicazione il condivisibile principio per cui “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (cfr. Cass. n. 9221/2024). Va, altresì, considerata la sospensione dei termini durante il periodo di emergenza pandemica, come interpretata dalla Corte di Cassazione a partire dalla ordinanza n. 960/2025, secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Pertanto, tenuto conto della natura dei tributi, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito, rispettivamente decennale per le imposte dirette e del diritto camerale, quinquennale dell'imposta 5 comunale e triennale della tassa automobilistica.
Analogamente, non risulta maturata la eccepita prescrizione quinquennale prevista, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Infine, va considerato che la Suprema Corte, a partire dalla decisione n. 1274/2025, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 87/2024.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, nei limiti della giurisdizione della Corte tributaria adita, il ricorso va rigettato.
3. A parere della Corte, tuttavia, non sono ravvisabili i presupposti di cui alla invocata responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ossia l'aver il contribuente, sebbene totalmente soccombente, agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tale istituto è diretto ad assicurare l'effettiva attuazione del diritto costituzionale di agire o difendersi in un giusto processo, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano, per ciò stesso, l'accesso alla giurisdizione, che è una risorsa limitata. In tale prospettiva i sopra richiamati presupposti della mala fede o colpa grave vanno interpretati come espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo. Il che non si configura qualora sia necessario accertare in giudizio la regolarità della notifica, peraltro avvenuta anni addietro, degli atti prodromici a quello impugnato e di quelli interruttivi della prescrizione.
4. In applicazione della soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.170,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Vicenza, 30.1.2026.
Il Presidente relatore
6
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore GENOVESE GIOVANNI, Giudice MOTTES MADDALENA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259003791372000 TRIBUTI VARI
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 02/02/2026.
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_11. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, impugnava l'intimazione di pagamento n.12420259003791372000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Vicenza, notificata il 10.6.2025, riguardante 36 cartelle di pagamento e 12 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 437.019,32. Ricorreva limitatamente a 32 delle sottese cartelle, con esclusione degli atti riguardanti il pagamento di premi assicurativi Inail e sanzioni per violazioni del codice della strada. Eccepiva la prescrizione del carico e/o la decadenza dall'attività di riscossione per le seguenti cartelle di pagamento inerenti imposte dirette erariali, diritti camerali, tasse automobilistiche, imposta comunale sugli immobili: A) n.12420130021683586000, notificata il 29.10.2013, Iva anno imposta 2008, di €.38.791,27; B) n.12420140021492519000, notificata il 14.1.2015, rit.fonte, Irpef anno imposta 2011, di €.6.705,10; C) n.12420150015801912000, notificata il 31,7.2015, anno imposta 2009 e 2011, di €.85.763,07; CA) n.12420150018975131000, notificata il 17.9.2015, Iva anno imposta 2010, di €.42.268,33; D) n.12420160026179778000, notificata il 01.8.2016, Iva anno imposta 2012, di €.71.270,35; E) n.12420160027862472000, notificata il 14.10.2016, Irap anno imposta 2013, di €.3.490,04; F) n. 12420160030046659000, notificata il 25.1.2017, tassa automobilistica anno imposta 2012, di €.360,42. G) n.12420170028315226000, notificata il 15.9.2017, rit. fonte anno imposta 2013, di €.35.761,46. H) n.12420170028315327000, notificata il 15.9.2017, tassa automobilistica anno imposta 2013, di €.89,95. I) n.12420170032560167000, notificata il 23.1.2018, Irap anno imposta 2014, di €.1.645,54. L) n.12420170034101745000, notificata il 18.1.2018, Inail e diritti camerali anni imposta 2014 e 2015, di €.143,95. M) n.12420180001091071000, notificata il 13.2.2018, Iva anno imposta 2014, di €.19.594,65. N) n.12420180001897545000, notificata il 15.3.2018, Imu anni imposta 2012 e 2015, di €.269,84. O) n.12420180024380804000, notificata il 19.11.2018, Irap anno imposta 2015, di €.920,52. P) n.12420180024380905000, notificata il 19.11.2018, tassa automobilistica anno imposta 2015, di €.660,05. Q) n.12420190000747560000, notificata il 24.1.2019, Rit fonte anno imposta 2014, di €.4.257,51. R) n.12420190003152624000, notificata il 1°.3.2019, diritto camerale anno imposta 2016, di €.132,34. S) n.12420190023919120000, notificata l'8.5.2019, Irpef- rit fonte- Iva anno imposta 2015, di €.34.949,67. T) n.12420190026826578000, notificata il 31.10.2019, Iva anno imposta 2016, di €.20.173,90.U) n.12420190027694617000, notificata il 14.3.2022, Irap anno imposta 2016, di €.871,01. V) n.12420190036456328000, notificata il 2016, tassa automobilistica anno imposta 2016, di €.573,96. Nonché la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi per le seguenti cartelle di pagamento: Z) n.12420190040383049000, notificata il 14.3.2022, diritto camerale anno imposta 2017, di
€.95,67. Y) n.12420200001593035000, notificata il 14.3.2022, Iva anno imposta 2018, di €.3.645,79. J) n.12420200005734161000, notificata il 10.11.2022, Irpef anno imposta 2016, di €.71,54. K) n.124202200015790600000, notificata il 10.11.2022, Iva anno imposta 2017, di €.6.565,53. X) n.12420200018256716000, notificata il 12.3.2022, diritto camerale e Inail anno imposta 2018, di €.89,72. W) n.12420210002125643000, notificata il 14.5.2022, tassa automobilistica anno imposta 2017, di €.466,79. AB) n.12420210025119384000, notificata il 3.9.2022, Irap anno imposta 2017, di €.61,18. AC)
2 n.12420210026202232000, notificata il 13.10.2022, Irpef anno imposta 2017, di €.5.705,37. AD) n.12420220015786013000, notificata l'8.12.2022, rit fonte anno imposta 2017, di €.137,77. AE) n.12420220019512982000, notificata il 17.1.2023, Iva anni imposta 2017 e 2018, di €.11.481,84. AF) n.12420220019513083000, notificata il 17.1.2023, tassa automobilistica anno imposta 2017, di €.273,25 Con ulteriori e separati motivi di ricorso, in sintesi, il contribuente eccepiva: il difetto di proporzionalità delle sanzioni applicate, con violazione dei principi di ragionevolezza, nonché la incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. n. 87/2024), in quanto in contrasto con il principio del favor rei;
la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del funzionario firmatario dell'atto; il difetto di motivazione;
la carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto; la omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti e la loro omessa allegazione alla intimazione di pagamento;
la violazione del principio di autotutela da parte dell'AdER; la inidoneità dell'intimazione di pagamento come atto inidoneo all'interruzione dei termini prescrizionali. Concludeva, eventualmente sollevando questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. n. 87/2024, per l'annullamento dell'atto e delle pretese tributarie, con la condanna dell'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, per sentire dichiarare non dovute e/o errate e/o inapplicabili le sanzioni e gli interessi irrogati. Con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui contestava, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti le attività prodromiche alla consegna dei ruoli, quali la decadenza e/o l'entità delle sanzioni di competenza dell'ente impositore, nel caso di specie Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Vicenza - Uff. territoriale di Valdagno, della Regione Veneto, della Camera di Commercio di Vicenza e, per una sola cartella, del Comune di Arsiero (VI). Deduceva la inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli art. 19, comma 3, ed art. 21 del d.lgs. n. 546/92 e resisteva all'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica degli atti interruttivi analiticamente riportati in memoria e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid 19. Aggiungeva che era stato correttamente indicato sulla intimazione di pagamento il nominativo del responsabile della sua emissione e notifica e che dallo stesso era stata firmata digitalmente. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e condanna del contribuente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione concernente il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, in applicazione del principio condivisibile secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr., da ultimo, Cass. 10692 del 19/04/2024). E non risulta necessaria l'allegazione allo stesso delle cartelle prodromiche ivi richiamate. Sull'intimazione di pagamento è, inoltre, riportato il nominativo del responsabile (Nominativo_1 - Direttore
3 Regionale del Veneto) che la ha firmata digitalmente. In ogni caso, va considerato che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr. Cass. n. 19327 del 15/07/2024). Ne consegue che vanno disattese le eccezioni formali sollevate dal contribuente.
Per quanto attiene al merito, va condiviso l'orientamento di legittimità in base al quale “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (cfr. Cass. n. 20476/2025). Il che consente di superare anche il motivo di ricorso secondo cui l'intimazione di pagamento non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Va, comunque, rigettata la generica eccezione riguardante la omessa notifica degli atti prodromici, avendo l'agente della riscossione documentato la rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali riportate nella intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso. Una volta dimostrata la regolare notifica al contribuente delle cartelle, è inammissibile ogni eccezione circa il merito della pretesa tributaria, l'importo delle sanzioni applicate e la decadenza dall'attività di iscrizione a ruolo sollevate;
ciò in ragione della cristallizzazione del credito portato in atti che non sono stati tempestivamente impugnati dal contribuente nel termine di legge.
Residua, evidentemente, l'esame del motivo di ricorso della prescrizione successiva del credito tributario, o quantomeno degli accessori;
prescrizione che, tuttavia, non è maturata alla luce degli atti interruttivi depositati. L'agente della riscossione ha specificamente dedotto e documentato con riferimento alle cartelle nn. 12420130021683586 000, notificata il 29/10/2013; 12420140021492519 000, notificata il 14/01/2015; 12420150015801912 000, notificata il 31/07/2015; 12420150018975131 000, notificata il 17/09/2015; 12420160026179778 000, notificata il 01/08/2016; 12420160026544607 000, notificata il 29/08/2016; e 12420160027862472 000, notificata il 14/10/2016. Per la prima cartella, in data 27.06.2014, la notifica di preavviso di fermo 12480201400001169. Per questa cartella e per le altre appena elencate la notifica in data 26.08.2016 di avviso di iscrizione ipotecaria 12476201600000567; in data 19/10/2016 il ricorrente ha presentato piano di rateazione n. 114457; in data 07/12/2016 il contribuente ha aderito all'istanza di definizione agevolata;
in data 05/09/2018 la notifica di avviso di intimazione n. 12420189005248973; in data 17/06/2019 la notifica di avviso di intimazione 12420199002788706; in data 17/01/2023 la notifica di intimazione di pagamento 12420229006107838; in data 08/07/2023 la notifica di 4 intimazione n 12420229003134767000; in data 09/06/2025 la notifica di intimazione di pagamento 12420259003791372000. Per le cartelle nn. 12420160030046659 000, notificata il 25/01/2017; 12420170028315226 000, notificata il 15/09/2017; 12420170028315327 000, notificata il 15/09/2017. In data 05/09/2018 è stato notificato avviso di intimazione 12420189005248973000; in data 17/06/2019 è stato notificato avviso di intimazione 12420199002788706000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione nr 12420229003134767000. Per le cartelle 12420170032560167 000, notificata il 23/01/2018; 12420170034101745 000, notificata il 18/01/2018; 12420180001091071 000, notificata il 13/02/2018; 12420180001897545 000, notificata il 15/03/2018. In data 17/06/2019 è stato notificato avviso di intimazione 12420199002788706000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione n 12420229003134767000. Per le cartelle nn. 12420180024380804 000, notificata il 19/11/2018; 12420180024380905 000, notificata il 19/11/2018. In data 15/07/2019 è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201900000222000; in data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000; in data 08/07/2023 è stata notificata intimazione n 12420229003134767000. Per le cartelle nn 12420180026160033 000, notificata il 10/01/2019; 12420190000747560 000, notificata il 24/01/2019; 12420190003152624 000, notificata il 01/03/2019; 12420190023919120 000, notificata il 08/05/2019; 12420190026826578 000, notificata il 31/10/2019. In data 07/01/2023 è stata notificata intimazione di pagamento 12420229006107838000. Per le cartelle nn. 12420190027694617 000 , notificata il 14/03/2022; 12420190036456328 000, notificata il 14/03/2022; 12420190040383049 000, notificata il 14/03/2022; 12420200001593035 000, notificata il 14/03/2022; 12420200005734161 000, notificata il 10/11/2022; 12420200015790600 000, notificata il 10/11/2022; 12420200018256716 000, notificata il 12/03/2022; 12420210002125643 000 , notificata il 14/05/2022; 12420210025119384 000, notificata il 03/09/2022; 12420210026202232 000, notificata il 13/10/2022; 12420220015786013 000, notificata il 08/12/2022; 12420220019512982 000, notificata il 17/01/2023; 12420220019513083 000, notificata il 17/01/2023. In data 28/10/2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202300001080.
Sul punto il contribuente non ha sollevate specifiche contestazioni e trova applicazione il condivisibile principio per cui “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (cfr. Cass. n. 9221/2024). Va, altresì, considerata la sospensione dei termini durante il periodo di emergenza pandemica, come interpretata dalla Corte di Cassazione a partire dalla ordinanza n. 960/2025, secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Pertanto, tenuto conto della natura dei tributi, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito, rispettivamente decennale per le imposte dirette e del diritto camerale, quinquennale dell'imposta 5 comunale e triennale della tassa automobilistica.
Analogamente, non risulta maturata la eccepita prescrizione quinquennale prevista, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Infine, va considerato che la Suprema Corte, a partire dalla decisione n. 1274/2025, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 87/2024.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, nei limiti della giurisdizione della Corte tributaria adita, il ricorso va rigettato.
3. A parere della Corte, tuttavia, non sono ravvisabili i presupposti di cui alla invocata responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ossia l'aver il contribuente, sebbene totalmente soccombente, agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tale istituto è diretto ad assicurare l'effettiva attuazione del diritto costituzionale di agire o difendersi in un giusto processo, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano, per ciò stesso, l'accesso alla giurisdizione, che è una risorsa limitata. In tale prospettiva i sopra richiamati presupposti della mala fede o colpa grave vanno interpretati come espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo. Il che non si configura qualora sia necessario accertare in giudizio la regolarità della notifica, peraltro avvenuta anni addietro, degli atti prodromici a quello impugnato e di quelli interruttivi della prescrizione.
4. In applicazione della soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.170,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Vicenza, 30.1.2026.
Il Presidente relatore
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