TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 973
TAR
Sentenza breve 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione d.lgs. n. 142/2015

    L'atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma è un atto soprassessorio che elude l'obbligo di provvedere, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti.

  • Rigettato
    Violazione art. 4, comma 4, d.lgs. n. 142/2015

    L'atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma è un atto soprassessorio che elude l'obbligo di provvedere, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    L'atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma è un atto soprassessorio che elude l'obbligo di provvedere, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti.

  • Rigettato
    Erroneo riferimento all'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    L'atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma è un atto soprassessorio che elude l'obbligo di provvedere, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato non ha natura provvedimentale, ma è un atto soprassessorio che elude l'obbligo di provvedere, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti.

  • Accolto
    Silenzio-inadempimento dell'Amministrazione

    Non è controverso che il ricorrente abbia chiesto l'attivazione di misure di accoglienza e che si sia formato il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, in violazione degli articoli 2 della l. n. 241/1990 e 14 del d.lgs. n. 142/2015. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura si è espressa in modo interlocutorio, senza procedere al definitivo esame dell'istanza e senza individuare una soluzione provvisoria. La mancanza di posti disponibili non giustifica l'inadempimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di accoglienza

    Il Tribunale ordina all'Amministrazione di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 10 giorni. Non sussistono i presupposti per ordinare l'immediata erogazione delle misure di accoglienza, poiché compete alla Prefettura porre in essere gli adempimenti istruttori necessari per accertare i requisiti richiesti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 973
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 973
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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