Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno - Prefettura di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
della comunicazione in data 28 gennaio 2026 con la quale la Prefettura di-OMISSIS- ha rigettato l’istanza di concessione delle misure di accoglienza ex d. lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 9 gennaio 2026;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza del ricorrente di concessione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015
e, in subordine, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS- sull’istanza medesima;
e, in ogni caso, per la condanna
del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS- a pronunciarsi sulla predetta istanza e riconoscere al ricorrente le tutele di cui al d. lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AN De OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. In fatto, il ricorrente espone:
– di essere giunto in Italia in data 20 dicembre 2025 e di aver manifestato in data 29 dicembre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale e di accedere al sistema di accoglienza, versando in condizioni di assoluta indigenza;
– di aver reiterato tramite il proprio difensore, con comunicazione PEC del 9 gennaio 2026, l’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza;
– che la Prefettura di-OMISSIS-, con la comunicazione del 28 gennaio 2026, ha riscontrato l’istanza nei seguenti termini: «Ai sensi dell’art. 14 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le misure di accoglienza sono assicurate al cittadino straniero che ha formalizzato la domanda […] ed è privo di mezzi di sussistenza. Com’è noto, per consentirne l’accesso al circuito di prima accoglienza è altresì necessario che le procedure identificative svolte dalla competente Questura siano concluse, ciò al fine di consentire una puntuale verifica circa la sussistenza di eventuali cause di esclusione - quali ad esempio l’adozione di pregressi provvedimenti di cessazione o revoca delle misure - nonché di garantire la sicurezza dello stesso sistema di accoglienza. Nel caso di specie, corre l’obbligo di segnalare che l’appuntamento per lo svolgimento dei predetti accertamenti presso gli uffici della Questura di-OMISSIS- è previsto per il prossimo 24/02/2026». Secondo la Prefettura inoltre: A) « a norma dell’art 1 comma 2-bis decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che ha presentato la domanda oltre il termine di 90 giorni dal suo ingresso in Italia» ; B) «ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis, del citato decreto legislativo, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che son giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza ad esse connesse. Considerato che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha comunicato, da ultimo con nota del 15 gennaio u.s., il nuovo piano di redistribuzione territoriale per un totale di 5.000 migranti giunti sul territorio nazionale attraverso soccorsi SAR, sbarchi autonomi e soccorsi da navi ONG, questo Ufficio -al fine di far fronte a tale significativo afflusso- sta provvedendo ad assegnare i posti disponibili all’interno del circuito di prima accoglienza, conformemente al dato normativo, con priorità ai predetti richiedenti asilo» . La Prefettura ha quindi concluso che «disporrà l’accesso alle misure di accoglienza dell’odierno istante solamente una volta espletate le indefettibili attività di identificazione e concluse le procedure predisposte in ottemperanza al predetto riparto ministeriale» ;
– di aver successivamente formalizzato la domanda di protezione internazionale, senza tuttavia essere stato ammesso alle misure di accoglienza, permanendo in condizioni di grave indigenza.
2. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento della suddetta comunicazione, deducendone l’illegittimità: A) per violazione del d.lgs. n. 142/2015, nella parte in cui subordina l’accesso alle misure di accoglienza alla previa formalizzazione della domanda di protezione internazionale, in contrasto con l’art. 1, comma 2, del citato decreto, che riconosce tale diritto già al momento della mera manifestazione di volontà, ove accompagnata dalla condizione di indigenza; B) per violazione dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, per avere l’Amministrazione introdotto un requisito non previsto dalla legge, subordinando l’accesso alle misure di accoglienza alla previa conclusione delle procedure identificative presso la Questura, così incidendo illegittimamente sull’ an e sul quando dell’erogazione delle prestazioni dovute; C) per violazione dell’art. 1, comma 2- bis , del medesimo decreto, nella parte in cui l’Amministrazione richiama il limite dei novanta giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, ritenuto inconferente nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha tempestivamente manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, dovendosi tale manifestazione equiparare alla presentazione della domanda; D) per l’erroneo riferimento all’art. 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 142/2015 e al piano di redistribuzione territoriale dei richiedenti asilo, ritenendo illegittima la pretesa di differire l’accesso all’accoglienza sulla base di criteri di priorità, i quali non possono comprimere il diritto soggettivo all’accoglienza, da garantire comunque mediante le misure ordinarie e straordinarie previste dall’ordinamento; E) per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, fondato su un generico richiamo a un piano ministeriale non conosciuto né reso disponibile al ricorrente, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
In via subordinata - per il caso in cui si ritenesse che l’impugnata comunicazione non integra un provvedimento di rigetto, ma si configura piuttosto come atto soprassessorio, in quanto si limita a rinviare la conclusione del procedimento ad un momento futuro e incerto, senza assumere alcuna determinazione definitiva - il ricorrente chiede al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, deducendo che è decorso il termine per provvedere.
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente la causa è stata trattenuta indecisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Preliminarmente il OLlegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
6. Il OLlegio ritiene che la domanda formulata in via principale dal ricorrente sia inammissibile, in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale, dovendo essere qualificato come un atto soprassessorio.
Premesso che deve qualificarsi come soprassessorio l’atto che «solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere» ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 1° aprile 2026, n. 703), dalla lettura dell’avversata comunicazione emerge che l’Amministrazione non ha provveduto in via definitiva sull’istanza del ricorrente, limitandosi a rinviare la decisione ad eventi futuri ed incerti (completamento delle procedure identificative e attuazione del piano di riparto), senza fissare un termine certo per la conclusione del procedimento.
Secondo un orientamento consolidato, condiviso dal OLlegio,
Ne consegue che l’avversata comunicazione non è idonea a produrre effetti lesivi immediati e definitivi, né a interrompere l’inerzia dell’Amministrazione, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento della comunicazione stessa.
7. A diverse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la domanda proposta, in via subordinat,a ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..
Non è controverso che il ricorrente abbia chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, così come non può dubitarsi che si sia formato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in violazione degli articoli 2 della l. n. 241/1990 e14 del d.lgs. n. 142/2015.
In particolare - come più volte ribadito da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 17 febbraio 2026, n. 416) - il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Ebbene, nel caso di specie, tale termine è inutilmente decorso, perché, come appena detto, con l’impugnata nota in data 28 gennaio 2026 la Prefettura di-OMISSIS- si è espressa in modo interlocutorio, senza procedere al definitivo esame dell’istanza presentata dal ricorrente e senza neppure individuare un’adeguata soluzione provvisoria per il ricorrente medesimo. Difatti - come già evidenziato da questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) - la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può certo giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2- bis , del d.lgs. n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
8. Né giova all’Amministrazione invocare la novella di cui all’art. 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 142/2015 (comma inserito dal decreto l. n.145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024), perché questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, ord. 16 ottobre 2025, n. 490) ha già evidenziato che tale novella - mirata a garantire «con priorità» l’accoglienza «a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare» - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Difatti non è stato abrogato l’art. 11del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede “misure straordinarie” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto; per l’effetto, si deve ordinare all’ Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
10. Non sussistono, invece, i presupposti per accertare la fondatezza della domanda presentata dal ricorrente e, quindi, ordinare l’immediata erogazione delle misure di accoglienza. Difatti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a ., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’ amministrazione posto che compete all’Amministrazione”.
Dunque - come più volte ribadito da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1994) - compete alla Prefettura di-OMISSIS- porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se la ricorrente sia in possesso, o meno, di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza e, in particolare, se la ricorrente effettivamente lavori, o meno, per una società che si occupa di assistenza domiciliare.
11. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, ma essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con il decreto della competente Commissione n. 54 del 2026), l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” .
Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 20 aprile 2026 dall’avvocato Valentina Menegatti, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il OLlegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € 1.500,00, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza di ammissione della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Liquida in favore dell’avvocato Valentina Menegatti, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
AN De OL, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN De OL | Carlo OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.