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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11152 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6314/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile
sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il Giudice, dott. IP Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 27/11/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione. rilevato che parte convenuta ha depositato note scritte ed ha chiesto, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità della domanda per le causali esposte nei precedenti atti difensivi;
sempre in via principale, dichiarare l'infondatezza della domanda anche in ragione della violazione dell'obbligo di salvataggio (art. 1914 e 1915 c.c.), ovvero ridurre l'indennità in ragione del profilo di colpa grave dell'assicurato; ed ancora, in via principale, dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda per le ulteriori causali esposte in atti;
subordinatamente, accertare e dichiarare, incidenter tantum, la nullità della perizia di stima illecitamente ed illegittimamente qualificata come arbitrato irrituale e con essa il provvedimento conclusivo, illecitamente ed illegittimamente qualificato lodo,
e ciò sulla scorta delle ragioni esposte in atti ovvero per errore giuridico essenziale su di un fatto decisivo della quaestio ed in ogni caso per abuso di potere in quanto inopponibile alla in via gradata ed in caso di CP_1 accoglimento della domanda, seppur parzialmente, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, avendo la stessa appunto natura indennitaria, accertare che il veicolo di proprietà del sig. era CP_2 assicurato con un massimale di € 11.500,00 e quindi rideterminare la somma indennizzabile (se non esclusa totalmente) al netto delle violazioni lamentate
(violazione obbligo di salvataggio art. 1914 c.c.) con uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 250,00 cui devesi aggiungere un ulteriore scoperto del
25% per come previsto alla pagina 35 delle CGA;
con il favore delle spese e competenze di giudizio. esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
n. 6314/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
IP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6314/23 R.G.A.C. riservata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025, e vertente
TRA
- 2 -
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1995, elett.te dom.to a Giugliano in Campania (NA) al Viale Dei Pini
Nord n. 28, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Bisogni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, elett.te dom.ta a
Napoli in Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Vaiana, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI: per l'attore, accertare i fatti di causa, dichiarando l'esclusiva responsabilità della convenuta, o di chi per legge, per le circostanze esposte in atti;
per l'effetto, accogliere la domanda attorea, e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 12.816,00 quale indennizzo per il furto del veicolo modello Peugeot 208 tg. FE252PL, così come quantificata nel Lodo Arbitrale del 26/4/2018; in subordine, concedere l'esecutorietà del Lodo Arbitrale;
con vittoria di spese, competenze professionali e con il riconoscimento del rimborso forfettario, con attribuzione.
Per la convenuta, in via principale dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità della domanda per le causali esposte in narrativa;
sempre in via principale dichiarare l'infondatezza della domanda anche in ragione della violazione dell'obbligo di salvataggio (artt. 1914 e 1915 c.c.) ovvero ridurre l'indennità in ragione del profilo di colpa grave dell'assicurato; ancora in via principale dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda per le ulteriori causali esposte in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare, incidenter tantum, la nullità della perizia di stima, illecitamente ed illegittimamente qualificata come arbitrato irrituale e con essa il provvedimento conclusivo,
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illecitamente ed illegittimamente qualificato lodo, e ciò sulla scorta delle ragioni esposte in atti, ovvero per errore giuridico essenziale su di un fatto decisivo della quaestio ed in ogni caso per abuso di potere in quanto inopponibile alla in via gradata, ed in caso di accoglimento CP_1 della domanda, seppur parzialmente, tenuto conto che l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione avendo la stessa natura indennitaria, accertare che il veicolo di proprietà del sig. era assicurato con un massimale di € CP_2
11.500,00 e quindi rideterminare la somma indennizzabile (se non esclusa totalmente) al netto delle violazioni lamentate (obbligo di salvataggio art. 1915 c.c.) con uno scoperto del 10%, una franchigia di € 250,00, cui devesi aggiungere un ulteriore scoperto del 25% per come previsto alla pagina 35 delle CGA;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa in seguito all'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
- 4 -
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve
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consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, con atto ritualmente notificato il sig. Parte_1
(d'ora in avanti solo “l'attore”) conveniva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti solo “la società convenuta”) al fine di Controparte_3 sentirne dichiarare l'inadempimento contrattuale con la condanna al pagamento dell'importo di € 12.816,00 a titolo di indennizzo per il furto totale dell'autovettura Peugeot 208 tg. FE252PL, così come quantificata nel Lodo
Arbitrale del 26/04/2018.
Esponeva l'attore che a Napoli, in Via M. Gigante, nella notte del 4/10/2016 tra le ore 23.00 e le ore 23.55 aveva subito, ad opera di ignoti, il furto dell'autovettura Peugeot tg. FE252PL; che era stato denunciato il furto presso la Questura di Napoli, Commissariato P.S. San Paolo;
che, in applicazione della polizza assicurativa al punto F.9.6, stante la mancata nomina dell'arbitro da parte della aveva azionato ricorso ex art. 810 c.p.c. innanzi al CP_3
Tribunale di Napoli (R.G.V.G. n. 930/18) per la nomina di un arbitro al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per il furto;
che, all'esito delle operazioni, il Collegio Arbitrale in data 26/4/2018 rilasciava il lodo arbitrale;
che nessun esito avevano avuto le richieste di pagamento rivolte alla sulla base del lodo arbitrale. CP_3
- 6 -
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva l'inammissibilità della CP_3 domanda per nullità dell'atto introduttivo;
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs n.
28/2010; la prescrizione del diritto all'indennizzo; l'infondatezza della domanda nel merito;
la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c..
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatorio disposto dall'originario istruttore, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 15/2/2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 285sexies c.p.c..
Nel merito la domanda proposta da parte attrice è risultata infondata in quanto inopponibile alla convenuta la perizia contrattuale, impropriamente qualificata quale lodo arbitrale del 26/04/2018, e va, quindi, rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E, invero, posto che parte attrice con l'atto di citazione ha chiesto dichiararsi l'inadempimento contrattuale in relazione alla mancata esecuzione del verbale del 26/04/2018 denominato lodo arbitrale, dalle risultanze di cui all'istruttoria documentale è risultato provato come la compagnia di assicurazioni convenuta, con nota del 23/01/2017 inviata all'attore (doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta), comunicava l'impossibilità della liquidazione del sinistro sulla base degli accertamenti svolti e degli elementi contraddittori scaturiti dall'istruttoria del sinistro.
Analoga comunicazione veniva inviata dalla compagnia di assicurazioni convenuta in data 5/4/2017 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta) all'Avv. Claudio Ferrero, all'epoca procuratore dell'attore; altra comunicazione, dello stesso tenore, veniva reiterata il 18/9/2017, con l'ulteriore specificazione che la compagnia di assicurazioni non avrebbe ammesso il danno al beneficio dell'indennizzo, né partecipato al collegio arbitrale.
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L'attore, ciò nonostante, in data 17/3/2017, chiedeva alla convenuta la nomina del perito contrattuale e, in seguito, a mezzo del patrocinio dell'Avv.
CE NO, faceva istanza al Tribunale di Napoli per la nomina di un perito in nome e per conto della da cui scaturiva il decreto di CP_3 nomina del 16/2/2018 e la successiva attività culminata con il verbale del
26/4/2018.
Orbene, fatta la necessaria premessa, occorre rilevare che a norma delle condizioni generali di polizza (doc. 2 allegato al Controparte_4 fascicolo di parte convenuta) in base all'art. 20 rubricato “Perizia contrattuale e arbitrato” l'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la
Società e l'assicurato. Il contratto prevede … che la Società ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici, mentre la norma richiamata dall'attore, ovvero il capo F.
9.6 rubricato “Procedure per l'accertamento del danno e relative controversie” così recita: “L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato. In caso di mancato accordo, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato”.
Per cui entrambe le norme indicate e presenti nelle condizioni generali di polizza, richiamate dalle parti, presuppongono, per l'applicazione della procedura descritta, che non vi siano state contestazioni circa l'”an debeatur”, ovvero che sia pacifico ed incontestato il sinistro per come descritto e denunciato da parte dell'assicurato, ciò che, invece, non è stato per il caso de quo in base alle superiori considerazioni.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo (importo minimo dello scaglione di valore fino ad €
26.000,00) conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
Sentenza esecutiva ex lege.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. IP Peluso
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile
sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il Giudice, dott. IP Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 27/11/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione. rilevato che parte convenuta ha depositato note scritte ed ha chiesto, in via principale, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità della domanda per le causali esposte nei precedenti atti difensivi;
sempre in via principale, dichiarare l'infondatezza della domanda anche in ragione della violazione dell'obbligo di salvataggio (art. 1914 e 1915 c.c.), ovvero ridurre l'indennità in ragione del profilo di colpa grave dell'assicurato; ed ancora, in via principale, dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda per le ulteriori causali esposte in atti;
subordinatamente, accertare e dichiarare, incidenter tantum, la nullità della perizia di stima illecitamente ed illegittimamente qualificata come arbitrato irrituale e con essa il provvedimento conclusivo, illecitamente ed illegittimamente qualificato lodo,
e ciò sulla scorta delle ragioni esposte in atti ovvero per errore giuridico essenziale su di un fatto decisivo della quaestio ed in ogni caso per abuso di potere in quanto inopponibile alla in via gradata ed in caso di CP_1 accoglimento della domanda, seppur parzialmente, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, avendo la stessa appunto natura indennitaria, accertare che il veicolo di proprietà del sig. era CP_2 assicurato con un massimale di € 11.500,00 e quindi rideterminare la somma indennizzabile (se non esclusa totalmente) al netto delle violazioni lamentate
(violazione obbligo di salvataggio art. 1914 c.c.) con uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 250,00 cui devesi aggiungere un ulteriore scoperto del
25% per come previsto alla pagina 35 delle CGA;
con il favore delle spese e competenze di giudizio. esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
n. 6314/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott.
IP Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6314/23 R.G.A.C. riservata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025, e vertente
TRA
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(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1995, elett.te dom.to a Giugliano in Campania (NA) al Viale Dei Pini
Nord n. 28, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Bisogni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, elett.te dom.ta a
Napoli in Via Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Vaiana, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI: per l'attore, accertare i fatti di causa, dichiarando l'esclusiva responsabilità della convenuta, o di chi per legge, per le circostanze esposte in atti;
per l'effetto, accogliere la domanda attorea, e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 12.816,00 quale indennizzo per il furto del veicolo modello Peugeot 208 tg. FE252PL, così come quantificata nel Lodo Arbitrale del 26/4/2018; in subordine, concedere l'esecutorietà del Lodo Arbitrale;
con vittoria di spese, competenze professionali e con il riconoscimento del rimborso forfettario, con attribuzione.
Per la convenuta, in via principale dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità della domanda per le causali esposte in narrativa;
sempre in via principale dichiarare l'infondatezza della domanda anche in ragione della violazione dell'obbligo di salvataggio (artt. 1914 e 1915 c.c.) ovvero ridurre l'indennità in ragione del profilo di colpa grave dell'assicurato; ancora in via principale dichiarare ed accertare l'infondatezza della domanda per le ulteriori causali esposte in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare, incidenter tantum, la nullità della perizia di stima, illecitamente ed illegittimamente qualificata come arbitrato irrituale e con essa il provvedimento conclusivo,
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illecitamente ed illegittimamente qualificato lodo, e ciò sulla scorta delle ragioni esposte in atti, ovvero per errore giuridico essenziale su di un fatto decisivo della quaestio ed in ogni caso per abuso di potere in quanto inopponibile alla in via gradata, ed in caso di accoglimento CP_1 della domanda, seppur parzialmente, tenuto conto che l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione avendo la stessa natura indennitaria, accertare che il veicolo di proprietà del sig. era assicurato con un massimale di € CP_2
11.500,00 e quindi rideterminare la somma indennizzabile (se non esclusa totalmente) al netto delle violazioni lamentate (obbligo di salvataggio art. 1915 c.c.) con uno scoperto del 10%, una franchigia di € 250,00, cui devesi aggiungere un ulteriore scoperto del 25% per come previsto alla pagina 35 delle CGA;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa in seguito all'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa F. Vollero, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
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Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve
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consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, con atto ritualmente notificato il sig. Parte_1
(d'ora in avanti solo “l'attore”) conveniva in giudizio la
[...]
(d'ora in avanti solo “la società convenuta”) al fine di Controparte_3 sentirne dichiarare l'inadempimento contrattuale con la condanna al pagamento dell'importo di € 12.816,00 a titolo di indennizzo per il furto totale dell'autovettura Peugeot 208 tg. FE252PL, così come quantificata nel Lodo
Arbitrale del 26/04/2018.
Esponeva l'attore che a Napoli, in Via M. Gigante, nella notte del 4/10/2016 tra le ore 23.00 e le ore 23.55 aveva subito, ad opera di ignoti, il furto dell'autovettura Peugeot tg. FE252PL; che era stato denunciato il furto presso la Questura di Napoli, Commissariato P.S. San Paolo;
che, in applicazione della polizza assicurativa al punto F.9.6, stante la mancata nomina dell'arbitro da parte della aveva azionato ricorso ex art. 810 c.p.c. innanzi al CP_3
Tribunale di Napoli (R.G.V.G. n. 930/18) per la nomina di un arbitro al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per il furto;
che, all'esito delle operazioni, il Collegio Arbitrale in data 26/4/2018 rilasciava il lodo arbitrale;
che nessun esito avevano avuto le richieste di pagamento rivolte alla sulla base del lodo arbitrale. CP_3
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Si costituiva in giudizio la , che eccepiva l'inammissibilità della CP_3 domanda per nullità dell'atto introduttivo;
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs n.
28/2010; la prescrizione del diritto all'indennizzo; l'infondatezza della domanda nel merito;
la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c..
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatorio disposto dall'originario istruttore, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 15/2/2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 285sexies c.p.c..
Nel merito la domanda proposta da parte attrice è risultata infondata in quanto inopponibile alla convenuta la perizia contrattuale, impropriamente qualificata quale lodo arbitrale del 26/04/2018, e va, quindi, rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
E, invero, posto che parte attrice con l'atto di citazione ha chiesto dichiararsi l'inadempimento contrattuale in relazione alla mancata esecuzione del verbale del 26/04/2018 denominato lodo arbitrale, dalle risultanze di cui all'istruttoria documentale è risultato provato come la compagnia di assicurazioni convenuta, con nota del 23/01/2017 inviata all'attore (doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta), comunicava l'impossibilità della liquidazione del sinistro sulla base degli accertamenti svolti e degli elementi contraddittori scaturiti dall'istruttoria del sinistro.
Analoga comunicazione veniva inviata dalla compagnia di assicurazioni convenuta in data 5/4/2017 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta) all'Avv. Claudio Ferrero, all'epoca procuratore dell'attore; altra comunicazione, dello stesso tenore, veniva reiterata il 18/9/2017, con l'ulteriore specificazione che la compagnia di assicurazioni non avrebbe ammesso il danno al beneficio dell'indennizzo, né partecipato al collegio arbitrale.
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L'attore, ciò nonostante, in data 17/3/2017, chiedeva alla convenuta la nomina del perito contrattuale e, in seguito, a mezzo del patrocinio dell'Avv.
CE NO, faceva istanza al Tribunale di Napoli per la nomina di un perito in nome e per conto della da cui scaturiva il decreto di CP_3 nomina del 16/2/2018 e la successiva attività culminata con il verbale del
26/4/2018.
Orbene, fatta la necessaria premessa, occorre rilevare che a norma delle condizioni generali di polizza (doc. 2 allegato al Controparte_4 fascicolo di parte convenuta) in base all'art. 20 rubricato “Perizia contrattuale e arbitrato” l'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la
Società e l'assicurato. Il contratto prevede … che la Società ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici, mentre la norma richiamata dall'attore, ovvero il capo F.
9.6 rubricato “Procedure per l'accertamento del danno e relative controversie” così recita: “L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'assicurato. In caso di mancato accordo, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato”.
Per cui entrambe le norme indicate e presenti nelle condizioni generali di polizza, richiamate dalle parti, presuppongono, per l'applicazione della procedura descritta, che non vi siano state contestazioni circa l'”an debeatur”, ovvero che sia pacifico ed incontestato il sinistro per come descritto e denunciato da parte dell'assicurato, ciò che, invece, non è stato per il caso de quo in base alle superiori considerazioni.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo (importo minimo dello scaglione di valore fino ad €
26.000,00) conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
Sentenza esecutiva ex lege.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. IP Peluso
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