Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1320/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/01/2025, alle ore 13.11, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: nessuno per parte attrice opponente;
per parte convenuta opposta l'Avv. CARDELLI NANNI FRANCESCA, oggi sostituita dall' Avv.
Simone Sarri.
Si dà atto del deposito dell'istanza di trattazione scritta da parte della difesa attorea in data 17 gen- naio 2025 e del fatto che alcun provvedimento di ammissione di tale modalità di trattazione della causa sia mai stato emesso. L'odierna udienza, pertanto, si svolge in presenza.
Il Giudice invita la parte convenuta alla discussione della causa.
La difesa di parte convenuta discute la causa e si riporta agli atti difensivi.
Precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 16 gennaio 2025.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1320/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Parte_1 P.IVA_1
MOLISE, 9 67051 AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. ANGELINI JACOPO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CALLEGHERIE 27 Controparte_1 P.IVA_2
IMOLA presso lo studio dell'Avv. CARDELLI NANNI FRANCESCA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della C.F._2
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE OPPONENTE:
“ Piaccia all'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, considerando che la presente controversia è riconducibile ad una materia ricadente nella procedura di mediazione obbligatoria in quanto trattasi di opposizio- ne a decreto ingiuntivo ed incombendo tale onere alla parte opposta che non vi ha adempiuto, si chiede di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del de- creto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione;
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3) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo op- posto n. 4391/2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 26/10/2023 nella procedura mo- nitoria iscritta al R.G. n. 13256/2023, per carenza di prova dell'ammontare del presunto credito vantato e della prestazione ad esso sottesa. Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibili e/o illegittime;
4) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e spese generali) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procura- tore dichiaratosi antistatario”.
PARTE OPPOSTA:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare, rigettare in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in dirittoper i motivi tutti esposti in narrativa - la richiesta di differimento della prima udienza;
- In via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4391/2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- In via principale, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata - per i motivi tutti esposti in narrativa - l'opposizione proposta da Parte_2
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_1 in Avezzano (Aq), cap 67051, Via Mazzini n.25 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 4391/2023 opposto;
- condannare C.F. in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Avezzano (Aq), cap 67051, Via Mazzini n.25- per i motivi tutti esposti in narrativa - al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese di causa, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, CPA e IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha opposto il decreto ingiuntivo n. 4391/2023 Parte_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Bologna in data in data 26.10.2023, nell'ambito del proc. R.G. n.
13256/2023 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto il pagamen- Controparte_1
to, in favore dell'opposta, della somma di € 13.270,59 (oltre interessi e spese della procedura di in- giunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
1.1. L'opponente, in particolare, ha lamentato il mancato esperimento della procedura di media- zione, obbligatoria in materia di contratti di somministrazione e/o fornitura, il cui onere di attiva-
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zione era in capo all'opposta, motivo per cui ha domandato il differimento della prima udienza al fine di consentire l'instaurazione della relativa procedura.
1.2. Ha contestato, poi, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo pec in data 15.12.2023, in assenza dell'indicazione del numero identificativo dell'atto, il quale peraltro non risulterebbe essere stato estratto dal fascicolo telematico della procedura monito- ria essendo privo della c.d. “coccardina”, della firma digitale apposta nel margine delle pagine e della necessaria attestazione di conformità. Ha evidenziato che l'opposta avrebbe di fatto ricono- sciuto l'errore laddove ha proceduto ad eseguire una seconda notifica a mezzo posta con plico con- segnato in data 23.12.2023 e ricevuto in data 03.01.2024, questa volta estratta dal fascicolo e con attestazione di conformità.
1.3. Ha eccepito, infine, l'assenza di prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa creditoria avversa, in particolare, dei consumi fatturati e del contratto intervenuto tra le parti dal quale evincere le condizioni economiche applicate, non essendo idonee a tale scopo le sole fatture commerciali.
1.4. L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, il differimento della prima udienza per consentire l'instaurazione della procedura di mediazione, nonché il rigetto della richie- sta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto la revo- ca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1 [...]
la quale si è opposta alle avverse deduzioni. CP_1
2.1. In particolare, ha allegato la piena regolarità della notifica effettuata a mezzo pec non neces- sitando, il duplicato informatico del ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiunti- vo, della attestazione di conformità, ed ha evidenziato che l'ulteriore notifica cartacea è stata effet- tuata a titolo personale ai soci accomandatari e che, in quanto tali, Parte_1 Parte_3
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ha esposto che detti soci non hanno effettuato opposizione, sicché nei loro confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo.
2.2. Ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di controparte circa il differimento della prima udienza per consentire l'instaurazione della procedura di mediazione, poiché la relativa normativa non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
2.3. Nel merito, ha esposto che il rapporto intercorso con l'opponente era riconducibile al c.d.
Servizio a Tutele Graduali, la cui attivazione avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto,
e le cui condizioni, anche economiche, sono quelle definite con l'aggiudicazione della gara pubblica da parte di Ha dedotto di aver informato l'opponente, mediante invio di comunicazione a CP_1
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mezzo pec, dell'attivazione del servizio e di aver comunque sollecitato il pagamento delle fatture insolute senza ricevere alcuna contestazione.
2.4. Ha dedotto la correttezza e la legittimità delle fatture azionate in quanto emesse sulla base dei consumi registrati dal distributore locale E-Distribuzione.
2.5. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto della avversa ri- chiesta di differimento della prima udienza e la concessione della provvisoria esecuzione del decre- to ingiuntivo opposto;
in via principale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conseguente con- ferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
3. Preso atto, all'udienza del 24 ottobre 2024, dell'esito negativo della procedura di mediazione e concessa, con ordinanza del 4.11.2024, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 28 gennaio 2024, con concessione di termine alle parti fino al 17 gennaio 2024 per il deposito di note conclusive.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
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4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5. Preliminarmente deve osservarsi che parte opponente, a seguito delle contestazioni sollevate da , non ha coltivato, negli atti successivi alla citazione in opposizione a decreto ingiun- CP_1
tivo, l'eccezione di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo (che peraltro non aveva trovato specifica traduzione nelle conclusioni), sicché essa deve intendersi tacitamente rinunciata.
6. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, così come modifica- ta dall'opponente in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.
6.1. Al riguardo, l'art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010, come invero correttamente rilevato dall'opponente,
è chiaro nello stabilire che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di presen- tare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
allo stesso tempo, però, tale diposizione precisa che se alla prima udienza sia accertato il mancato espe- rimento del tentativo di mediazione, il giudice fissa una udienza successiva al termine stabilito dall'art. 6 del medesimo d.lgs. al fine di consentire l'avvio della procedura;
solo qualora a tale udienza il tentativo di mediazione ancora non sia stato esperito, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Dunque, la parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ha tempo sino alla scadenza del termine fissato dal giudice in sede di prima udienza di comparizione per introdurre la procedura
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di mediazione, sicché il mancato esperimento del tentativo nella fase processuale antecedente non rileva quale motivo di improcedibilità della domanda.
6.2. A ben vedere, nel caso di specie, l'opponente ha dato prova (doc. 18, 19, 24) di aver provve- duto ad avviare la mediazione ancora prima della udienza ex art. 183 c.p.c., motivo per cui non si pone alcuna questione di improcedibilità della domanda;
mediazione che, peraltro, si è conclusa ne- gativamente a causa della mancata comparizione dell'opponente.
7. Passando all'esame del merito, deve osservarsi che l'opponente, seppur genericamente, ha contestato l'assenza di prova in ordine al contratto intercorrente con e in ordine ai con- CP_1
sumi fatturati nelle bollette azionate con la fase monitoria.
7.1. In proposito, occorre rammentare che, secondo l'orientamento consolidato della giurispru- denza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecu- zione del procedimento monitorio” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comun- que alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009). Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazio- ne, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (co- me nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
7.2. Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio
a Tutele Graduali, il quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a ga- rantire la continuità dell'erogazione a quei clienti che si trovano senza un fornitore nel mercato libe- ro ma che continuano a prelevare energia elettrica in quanto connessi alla rete. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizio- ni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
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7.2.1. In particolare, ha dato prova dell'invio, in data 2.11.2021 della comunicazione di at- CP_1
tivazione della fornitura di energia elettrica (doc. 12 parte opposta), la cui ricezione comunque non
è stata contestata, con cui ha informato l'opponente dell'ingresso nel Servizio a Tutele Graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA per la quantificazione, e la conseguente fattura- zione, dei consumi.
7.3. Con specifico riguardo ai consumi, peraltro, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che su di essi vige una presunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in ca- po al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del 6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n.
23699, Cass. civ., ord. n. 18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfetta- mente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fat- tori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
7.3.1. Ebbene, nel rispetto del richiamato principio, nonostante la genericità della contesta- CP_1 zione mossa dall'opponente, ha comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Inte- grato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 13) e le certifica- zioni del distributore locale E-Distribuzione (doc. 15), documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fatturazione.
8. Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 4391/2023 confermato in ogni sua parte.
9. Va rilevato, inoltre, il carattere pretestuoso e temerario dell'azione promossa dall'opponente, come emergente dalla genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni poste alla base delle domande formulate, del tutto prive di supporto probatorio, e comunque agevolmente smentite dal contenuto della documentazione prodotta dall'opposta, che rende evidente l'uso distorto (defatigan- te, disfunzionale e dilatorio) dello strumento processuale.
Corrobora tale conclusione anche la condotta processuale tenuta dalla parte opponente che, dopo aver chiesto il differimento della prima udienza, e successivamente l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione, una vola attivata, del tutto ritual- mente, la procedura ad opera di , senza giustificato motivo non ha presenziato al primo CP_1
incontro (cfr. verbale negativo del 10 luglio 2024 di cui al doc. 24 di parte opposta, dal quale peral-
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tro risulta che l'opposta “Con comunicazione informale a mezzo email senza aver aderito alla me- diazione, nè pagato le spese di avvio la parte chiamata chiedeva un rinvio dell'incontro preceden- temente fissato per il 2 luglio 2024 che veniva concesso dalla parte istante”).
9.1. In conclusione, l'uso pretestuoso dello strumento processuale costituisce obiettivo danno tanto per la opposta, che ha dovuto sopportare una ingiustificata dilazione della propria pretesa cre- ditoria, tanto per la funzionalità del sistema giustizia, pretestuosamente attivato, sanzionabile quale abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con conseguente condanna dell'attore a pagare: alla convenuta una somma che in via equitativa si quantifica in 1/3 delle spese di giudizio liquidate a favore della stessa;
alla cassa delle ammende, considerata la non complessità della vicenda giudi- ziaria e la sua esigua durata (processo instaurato a ottobre 2023), una somma di € 500,00.
9.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazio- ne/istruttoria e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4391/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data in data 26.10.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 13256/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- condanna la società a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 4.227,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la società a pagare in Parte_1 favore di la somma di € 1.409,00, oltre interessi legali dalla presente decisione al Controparte_1
saldo effettivo;
- visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la società a pagare in Parte_1
favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00.
Bologna, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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