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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE
COSTANZA TETI GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8346/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. VEZZOLI MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ghisalba (BG), via Alcide De Gasperi, n.
1/A
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.2.2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B, della Legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 03.09.1988 in OR (Bs), trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 33, Parte II, Serie A, tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...] 1) disporre che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento Istat;
2) disporre che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di rimborso del canone di locazione dell'immobile ove la sig.ra si è trasferita, oltre aggiornamento Istat se contrattualmente pattuito.» CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 4.7.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario con in Controparte_1
OR (BS), il 3.9.1988, dalla cui unione sono nati i figli il 24.3.1990 e Persona_1 Per_2
il 26.7.1992, dando atto che in data 10.5.2022 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente
[...]
del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza emessa in data
14.6.2022, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
All'udienza presidenziale del 25.2.2025, assente il convenuto e verificata la regolarità della notifica a lui effettuata, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione e la mancata ricostituzione dell'unione tra le parti.
Quanto alla richiesta di versamento di un assegno divorzile di € 700 in favore dell'ex coniuge, non vi sono motivi per non accoglierla, essendo essa espressione del principio di solidarietà post- matrimoniale. Diversamente, la domanda di versamento in favore dell'ex coniuge della somma di €
500 a titolo di rimborso per il pagamento del canone di locazione, rappresentando una pattuizione di carattere negoziale e non essenziale, non può che essere oggetto di una mera presa d'atto da parte del
Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in OR (BS), il 3.9.1988 trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di OR, per l'anno 1988, parte II, n. 33, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento Istat;
4) prende atto che verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1
la somma di € 500 a titolo di rimborso per il pagamento del canone di Controparte_1
locazione dell'immobile ove la sig.ra si è trasferita, oltre aggiornamento Istat se CP_1
contrattualmente pattuito;
5) nulla sulle spese
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10.4.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE
COSTANZA TETI GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8346/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. VEZZOLI MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ghisalba (BG), via Alcide De Gasperi, n.
1/A
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.2.2025 la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B, della Legge n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 03.09.1988 in OR (Bs), trascritto nel registro di Stato Civile di detto Comune al n. 33, Parte II, Serie A, tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni:
[...] 1) disporre che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento Istat;
2) disporre che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di rimborso del canone di locazione dell'immobile ove la sig.ra si è trasferita, oltre aggiornamento Istat se contrattualmente pattuito.» CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 4.7.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario con in Controparte_1
OR (BS), il 3.9.1988, dalla cui unione sono nati i figli il 24.3.1990 e Persona_1 Per_2
il 26.7.1992, dando atto che in data 10.5.2022 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente
[...]
del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza emessa in data
14.6.2022, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
All'udienza presidenziale del 25.2.2025, assente il convenuto e verificata la regolarità della notifica a lui effettuata, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione e la mancata ricostituzione dell'unione tra le parti.
Quanto alla richiesta di versamento di un assegno divorzile di € 700 in favore dell'ex coniuge, non vi sono motivi per non accoglierla, essendo essa espressione del principio di solidarietà post- matrimoniale. Diversamente, la domanda di versamento in favore dell'ex coniuge della somma di €
500 a titolo di rimborso per il pagamento del canone di locazione, rappresentando una pattuizione di carattere negoziale e non essenziale, non può che essere oggetto di una mera presa d'atto da parte del
Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in OR (BS), il 3.9.1988 trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di OR, per l'anno 1988, parte II, n. 33, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che versi, entro il giorno 15 di ogni mese, a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00) oltre aggiornamento Istat;
4) prende atto che verserà entro il giorno 15 di ogni mese in favore di Parte_1
la somma di € 500 a titolo di rimborso per il pagamento del canone di Controparte_1
locazione dell'immobile ove la sig.ra si è trasferita, oltre aggiornamento Istat se CP_1
contrattualmente pattuito;
5) nulla sulle spese
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10.4.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni