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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1241/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LL Presidente relatore
NA CI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1241/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 03.07.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
29.10.1972 a AN SE UC (PZ);
e
, (c.f. ), nato il Parte_2 C.F._2
02.05.1970 ad Altomonte (CS), entrambi residenti in [...]
UG (PT), Via Colligiana n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Giusti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso
Roma n.71, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.07.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a AN SE UC (PZ) il 10.08.1991, precisavano che dall'unione erano nati i figli (l'08.07.1992), Per_1
(il 29.06.2001) e (il 29.09.2003), tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 68/2025 del 21.02.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 21.02.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 15.10.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede;
2) assegnare la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi alla moglie che vi abita unitamente ai figli ed;
Per_3 Per_2
3) al fine di regolamentare definitivamente tutti i rapporti patrimoniali con la Sig.ra il Sig. Parte_1 Parte_2
trasferirà alla stessa la sua quota di proprietà, pari al
[...]
50%, della casa coniugale posta in Ponte UG (PT) Via
Colligiana n. 50, meglio identificata: quanto all'abitazione al Catasto
Fabbricati del Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.490, sub.22 CAT A/3, classe 04 e quanto alla rimessa al
Catasto Fabbricati del Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.490, sub.4 CAT C/6, classe 03, al prezzo di €
27.500,00, da corrispondersi contestualmente al separato atto notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 90 giorni
2 dalla annotazione della separazione all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Ponte UG;
4) contestualmente, nel medesimo atto, la Sig.ra Parte_1 trasferirà, senza corrispettivo, al Sig. la sua Parte_2 quota di proprietà pari al 50% sul terreno censito al Catasto del
Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.755, classe 01;
5) la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 dichiarano di accettare le quota di comproprietà sopra dette e sin
d'ora rappresentano che chiederanno che i trasferimenti vengano tassati in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero
27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162, in quanto l'accordo patrimoniale contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) i costi per i trasferimenti delle quote di proprietà immobiliari sopra descritti saranno sostenuti al 50 % da ciascuna parte, sia per quanto riguarda il rogito notarile che per le spese tecniche afferenti la necessaria relazione;
7) i coniugi, godendo di propri redditi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
8) entro e non oltre la data di sottoscrizione del rogito notarile la il
Sig. dovrà trasferire la propria residenza Parte_2 altrove e lasciare la casa coniugale libera da ogni bene personale;
9) per quanto occorrer possa le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
10) con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso le parti dichiarano di avere completamente e transattivamente definito ogni reciproco rapporto e di non avere, pertanto, più nulla 3 a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni aspetto economico/patrimoniale, né per il passato che per il futuro, a qualsiasi ragione e/o titolo anche in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.10.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto AN SE UC (PZ) il 10.08.1991, tra i coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
4 e , nato il [...] ad [...], alle condizioni Parte_2 da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN SE UC (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. II, Serie A, anno 1991);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Presidente relatore
NO LL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LL Presidente relatore
NA CI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1241/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 03.07.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
29.10.1972 a AN SE UC (PZ);
e
, (c.f. ), nato il Parte_2 C.F._2
02.05.1970 ad Altomonte (CS), entrambi residenti in [...]
UG (PT), Via Colligiana n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Giusti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso
Roma n.71, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.07.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a AN SE UC (PZ) il 10.08.1991, precisavano che dall'unione erano nati i figli (l'08.07.1992), Per_1
(il 29.06.2001) e (il 29.09.2003), tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 68/2025 del 21.02.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 21.02.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 15.10.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede;
2) assegnare la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi alla moglie che vi abita unitamente ai figli ed;
Per_3 Per_2
3) al fine di regolamentare definitivamente tutti i rapporti patrimoniali con la Sig.ra il Sig. Parte_1 Parte_2
trasferirà alla stessa la sua quota di proprietà, pari al
[...]
50%, della casa coniugale posta in Ponte UG (PT) Via
Colligiana n. 50, meglio identificata: quanto all'abitazione al Catasto
Fabbricati del Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.490, sub.22 CAT A/3, classe 04 e quanto alla rimessa al
Catasto Fabbricati del Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.490, sub.4 CAT C/6, classe 03, al prezzo di €
27.500,00, da corrispondersi contestualmente al separato atto notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 90 giorni
2 dalla annotazione della separazione all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Ponte UG;
4) contestualmente, nel medesimo atto, la Sig.ra Parte_1 trasferirà, senza corrispettivo, al Sig. la sua Parte_2 quota di proprietà pari al 50% sul terreno censito al Catasto del
Comune di Ponte UG al foglio di mappa n.2, part.755, classe 01;
5) la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 dichiarano di accettare le quota di comproprietà sopra dette e sin
d'ora rappresentano che chiederanno che i trasferimenti vengano tassati in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero
27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162, in quanto l'accordo patrimoniale contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) i costi per i trasferimenti delle quote di proprietà immobiliari sopra descritti saranno sostenuti al 50 % da ciascuna parte, sia per quanto riguarda il rogito notarile che per le spese tecniche afferenti la necessaria relazione;
7) i coniugi, godendo di propri redditi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
8) entro e non oltre la data di sottoscrizione del rogito notarile la il
Sig. dovrà trasferire la propria residenza Parte_2 altrove e lasciare la casa coniugale libera da ogni bene personale;
9) per quanto occorrer possa le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
10) con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso le parti dichiarano di avere completamente e transattivamente definito ogni reciproco rapporto e di non avere, pertanto, più nulla 3 a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni aspetto economico/patrimoniale, né per il passato che per il futuro, a qualsiasi ragione e/o titolo anche in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.10.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto AN SE UC (PZ) il 10.08.1991, tra i coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
4 e , nato il [...] ad [...], alle condizioni Parte_2 da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN SE UC (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. II, Serie A, anno 1991);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Presidente relatore
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