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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3253/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CIOFFI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIERLUIGI GIORDANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
FATTO
Con ricorso del 10/07/2024, ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di San Giorgio La Molara (atto n. 13, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1984); che dal matrimonio nascevano due figlie, economicamente autonome e indipendenti;
che l'intestato Tribunale omologava la separazione tra i coniugi e che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
ha dedotto, inoltre, di essere esclusiva proprietaria della casa coniugale, ove attualmente vive con il resistente e la famiglia della figlia ma che, dopo la separazione, la coabitazione con il resistente diveniva intollerabile a causa dei continui alterchi e degli atteggiamenti ingiuriosi di quest'ultimo.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con obbligo di controparte di trasferire altrove la propria residenza.
In data 24/03/2025 si è costituito il resistente, il quale ha dedotto di aver sostenuto i costi degli interventi di consolidamento strutturale della casa coniugale;
di disporre di una modesta pensione e di essere cagionevole di salute, oltre che in età avanzata;
ha dedotto, inoltre, di versare in una situazione di indigenza economica e ha contestato le deduzioni di controparte in ordine agli atteggiamenti asseritamente ingiuriosi e minacciosi del resistente, dovuti -tutt'al più- ai disturbi umorali di quest'ultimo, affetto da Alzheimer.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e confermare il provvedimento di coabitazione dei coniugi;
in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso anche in ordine all'obbligo di rilascio della casa coniugale, ha chiesto di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, equitativamente determinato dal
Giudice nel quantum.
All'udienza del 28/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale, con conseguente statuizione unicamente sullo status.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 28/06/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n.
1556/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Di comune accordo le parti hanno richiesto di statuire unicamente sullo status, sicché non vi sono ulteriori condizioni da recepire nella presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 13, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1984); C.F._2
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giorgio La Molara (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3253/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CIOFFI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIERLUIGI GIORDANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
FATTO
Con ricorso del 10/07/2024, ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di San Giorgio La Molara (atto n. 13, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1984); che dal matrimonio nascevano due figlie, economicamente autonome e indipendenti;
che l'intestato Tribunale omologava la separazione tra i coniugi e che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
ha dedotto, inoltre, di essere esclusiva proprietaria della casa coniugale, ove attualmente vive con il resistente e la famiglia della figlia ma che, dopo la separazione, la coabitazione con il resistente diveniva intollerabile a causa dei continui alterchi e degli atteggiamenti ingiuriosi di quest'ultimo.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con obbligo di controparte di trasferire altrove la propria residenza.
In data 24/03/2025 si è costituito il resistente, il quale ha dedotto di aver sostenuto i costi degli interventi di consolidamento strutturale della casa coniugale;
di disporre di una modesta pensione e di essere cagionevole di salute, oltre che in età avanzata;
ha dedotto, inoltre, di versare in una situazione di indigenza economica e ha contestato le deduzioni di controparte in ordine agli atteggiamenti asseritamente ingiuriosi e minacciosi del resistente, dovuti -tutt'al più- ai disturbi umorali di quest'ultimo, affetto da Alzheimer.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e confermare il provvedimento di coabitazione dei coniugi;
in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso anche in ordine all'obbligo di rilascio della casa coniugale, ha chiesto di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, equitativamente determinato dal
Giudice nel quantum.
All'udienza del 28/03/2025 le parti hanno concordemente chiesto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale, con conseguente statuizione unicamente sullo status.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 28/06/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n.
1556/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Di comune accordo le parti hanno richiesto di statuire unicamente sullo status, sicché non vi sono ulteriori condizioni da recepire nella presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 13, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1984); C.F._2
II. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giorgio La Molara (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
III. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano