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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12639/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024 da
, con gli avv.ti SIMONATO MICHELA e PAVANELLO Parte_1
ELISA;
e
, con l'avv. DANIELETTO ALBERTO;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più
opportuno con obbligo al rispetto reciproco ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche nei confronti dei figli, impegnandosi reciprocamente a notiziarsi in caso di cambio di residenza. La signora entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso previo appuntamento concordato col Pt_1
marito ritirerà presso la casa familiare gli oggetti di cui all'allegato elenco (doc.6). Decorso 2
tale termine la casa familiare si intenderà assegnata in via definitiva al sig.re e Pt_2
rilasciata ad ogni effetto dalla sig.ra avendo la stessa ritirato i suoi beni. Pt_1
2) I figli minori e vengono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza presso la madre. Il padre avrà la più ampia facoltà di sentire, vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi degli stessi, potendo liberamente contattarli telefonicamente. I
figli trascorreranno due sere la settimana – attualmente il martedì ed giovedì - con il sig.
dalle ore 19,00, che li dovrà portare la mattina successiva a scuola il più piccolo ed Pt_2
ai mezzi di trasporto il maggiore. I genitori terranno i figli un fine settimana a settimane alterne. Nel fine settimana di sua competenza il signor terrà i figli dalle ore 15,00 Pt_2
del sabato fino al lunedì successivo allorché li porterà a scuola ovvero ai mezzi pubblici come sopra precisato. Qualora dovessero sopraggiungere improrogabili impegni lavorativi dei genitori o di altri impegni dei figli, in via eccezionale, saranno possibili variazioni al predetto regime;
i coniugi si dovranno comunicare detti impedimenti - con almeno 24 ore di preavviso - per iscritto, anche attraverso messaggi telefonici, tipo WhatsApp o e.mail.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i coniugi potranno concordare eventuali variazioni di calendario sui giorni infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre. In tutti i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche in concomitanza delle festività Natalizie, Pasquali e le ferie estive continuerà a mantenersi il regime di frequentazione con i figli di cui sopra con la precisazione che i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre ed il pranzo del giorno di Natale con il padre. Le rimanenti Festività saranno in ogni anno solare San
Silvestro alternato con l'Epifania e la Pasqua con il Lunedì in Albis. Per l'anno in corso, S.
Silvestro con la madre, l'epifania col padre, Pasqua con la madre e lunedì in Albis con il padre, il contrario per l'anno successivo e così di seguito ogni anno;
ma saranno possibili modifiche concordate per tempo tra i genitori.
Durante la pausa scolastica estiva, ciascun genitore potrà e dovrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 3
maggio di ogni anno. Nel corso delle tre settimane di ferie con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro genitore s'intenderà sospeso come pure quello di pernotto.
In caso di malattia dei figli il padre avrà facoltà di far loro visita previo accordo con la madre;
analogo diritto avrà la madre qualora il figlio avesse ad ammalarsi allorché si trovasse presso il padre.
3) il sig. verserà alla sig.ra dalla data del deposito del ricorso la somma Pt_2 Pt_1
mensile di € 400,00 (euro quattrocento//00) per ciascun figlio, quale contributo al loro mantenimento, per un totale di € 800,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 08 di ogni mese (varrà la data di esecuzione dell'ordine di bonifico) a mezzo bonifico bancario nel conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui sono note le coordinate. Pt_1
L'importo del contributo al mantenimento sarà aggiornato annualmente al 100% dell'indice istat per le famiglie medie degli operai e degli impiegati, se di segno positivo, a decorrere dall'anno successivo al decreto di omologazione. Inoltre ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro le spese straordinarie sostenute per i figli per una quota pari ad un mezzo richiamandosi integralmente al riguardo il protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale che si allega (doc. 9) ed il cui contenuto si deve intendere qui di seguito interamente riprodotto;
nella stessa misura verranno portate in detrazione da ciascun coniuge. Entro l'ultimo giorno del mese in cui saranno state anticipate da un coniuge, le predette spese verranno contabilizzate all'altro unitamente alla presentazione di adeguate pezze giustificative ove possibile, e l'altro coniuge provvederà al saldo entro il giorno 10 del mese immediatamente successivo;
4) in ragione del progetto educativo dei coniugi, gli stessi si impegnano a condividere le scelte concernenti la crescita dei minori anche in ragione delle naturali inclinazioni degli stessi, ed a rispettare e a far rispettare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
4
5) l'assegno unico (ovvero altre erogazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione
eventualmente previste in sostituzione del predetto) sarà lasciato in favore della sig.ra Pt_1
al 100%;
6) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il sig.re si obbliga a far pervenire Pt_2
alla sig.ra l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e ogni altro documento idoneo Pt_1
per consentirle di predisporre la dichiarazione Isee e ciò sino a quando i figli ne avranno necessità; inoltre il sig. entro la medesima scadenza s'impegna, su richiesta della Pt_2
moglie per WhatsApp o e-mail, di eseguire ogni altra attività utile, di sua competenza, per l'inoltro della pratica completa all'istituto previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio spid);
7) I coniugi allo stato dichiarano reciprocamente di godere di redditi sufficienti al proprio mantenimento;
8) Al fine di liberare la signora dall'obbligazione assunta con la sottoscrizione del Pt_1
contratto di mutuo in occasione dell'acquisto della casa di abitazione di OD (PD), via
Vittorio Emanuele III, 58, int.1 ed ottenere l'integrale liberazione della stessa da ogni obbligo anche verso l'istituto di credito e terzi, quest'ultima, a condizione che detto debito sia integralmente e contestualmente estinto, trasferirà al sig. il diritto di Parte_2
proprietà ed ogni diritto a sé spettante sul predetto immobile accettando per la differenza la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) da pagare alla stessa entro e non oltre la data del rogito predetto.
Il sig. , alla data del rogito, restituirà ad ogni effetto di legge alla signora Pt_2 Pt_1
l'autovettura Audi A6 targata ET962SH consegnandone personalmente le chiavi in doppia copia nonché il libretto di circolazione affinché ella possa venderla e pagare, con il ricavato,
le somme dovute all'Erario a titolo di bolli, superbolli e sanzioni amministrative già scadute.
Nell'ipotesi che la cifra realizzata dalla vendita dell'Audi A6 suddetta fosse superiore all'importo di tutte (nessuna esclusa) le poste economiche verso la Pubblica
Amministrazione di cui sopra, la sig.ra si impegna a restituire la differenza al sig. Pt_1
entro un mese dal pagamento andato a buon fine e completamente quietanzato da Pt_2 5
parte della P.A. Resta inteso che, qualora prima della vendita della vettura, il signor dovesse procurare la provvista per ottenere l'estinzione di tutti gli arretrati Parte_2
per Bolli e superbolli, sanzioni ed interessi, previa corresponsione del loro controvalore la signora trasferirà al predetto od a persona da esso designata, la proprietà della vettura Pt_1
con spese a carico del signor o del terzo designato, sempre previa estinzione del Pt_2
debito e cancellazione dei pregiudizievoli iscritti al PRA e comunque dovuti alla pubblica amministrazione. Le spese condominiali di natura ordinaria saranno a carico anche per il passato del sig. , mentre quelle straordinarie deliberate prima del trasferimento Pt_2
saranno a carico delle parti nella misura della metà ciascuno. La stessa sig.ra inoltre, Pt_1
si impegna a trasferire in capo al sig. : a) la proprietà del motociclo Honda CB 125 Pt_2
targata PD 119432;
b) la proprietà del quadriciclo Quoad targato BP35240. I predetti trasferimenti saranno eseguiti con esonero da ogni responsabilità in capo al Competente Conservatore dei RR.II. e del Conservatore del P.R.A..
Il signor , che continuerà ad utilizzare in via esclusiva i predetti ultimi due beni Pt_2
garantisce e si obbliga a tenere indenne la signora da qualunque obbligazione per spese Pt_1
straordinarie ed ordinarie relative ai beni trasferiti, fatta esclusione per la vettura Audi
impegnandosi a saldare a propria cura e spese ogni arretrato di qualunque specie e/o natura
(tari etc.).
Il presente procedimento è a spese interamente compensate tra le parti.
Il contributo unificato, pari ad € 43,00, è saldato a metà tra le parti.”
Per il P.M: “conclude per l'omologa della separazione”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario il 20.07.2014 in CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) e 6
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOLONGO
MAGGIORE (VE), Atto n. 5, parte II, serie A, Anno 2014.
Dalla loro unione sono nati i figli il 2.03.2010, e il 6.08.2015. Per_1 Per_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della prole minore;
le condizioni di cui ai nn. 5, 6, 8, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato di obbligarsi al trasferimento immobiliare di cui al n. 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al n. 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
5) spese di lite al definitivo;
6) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente
dr.ssa Alina Rossato