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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2539/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6924/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2015
- sul ricorso n. 10645/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12666/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di r.g. 10645/2024 di questa Corte, la Sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto di dichiarare nulla o annullare l'ingiunzione di pagamento n. 10/2023 datata 27.12.2023, notificata in data 09.01.2024 dal Comune di Palestrina - Città Metropolitana di Roma Capitale, per il pagamento della complessiva somma di € 3.869,84 a titolo di imposta municipale propria non versata per gli anni dal 2012 al 2016, oltre agli interessi, sanzioni ed aggi per la riscossione. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale ingiunzione, derivante dal fatto che non le erano mai stati notificati gli Avvisi di accertamento presupposti indicati nell'atto impugnato, e che, comunque, per il credito vantato era maturata la prescrizione sicché, la pretesa creditoria era da ritenersi assolutamente infondata, considerato altresì che l'imposta non era dovuta, riguardando immobili censiti al Catasto Fabbricati in cat. F/2 in quanto dichiarati inagibili a seguito di un incendio in data 20.07.2006, dalla quale si era verificata la variazione della destinazione da residenziale a unità collabente, insuscettibile come tale di produrre reddito e perciò non tassabile. Si è costituito in giudizio il Comune anzidetto per resistere al ricorso, del quale ha chiesto dichiararsi l'infondatezza. All'udienza del 5.12.2025, previa riunione al presente giudizio di altro giudizio iscritto sub n. r.g. Ricorrente_16924/2024, a seguito di identico ricorso proposto dalla sig.a , la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato nei termini di seguito indicati. Il Comune resistente ha documento di aver notificato in data 7.11.2026 gli avvisi di accertamento presupposti alla ingiunzione impugnata, sicché la contraria deduzione svolta in ricorso deve ritenersi infondata. Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo di impugnazione, atteso che deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del credito applicabile al caso di specie. In proposito deve concordarsi con il Comune laddove questi ha affermato l'applicabilità dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 - come più volte modificato, da ultimo con l'art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - le cui previsioni vanno lette sistematicamente alla luce delle disposizioni di carattere generale in materia di sospensione dei termini di versamento, richiamate dallo stesso art. 68, dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, il cui secondo comma stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …. per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". La norma dispone quindi che i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno in cui è prevista la sospensione dei pagamenti, sono prorogati al secondo anno successivo (così v. pure Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. VII, Sent., 08/01/2025, n. 87), e quindi, nel caso di specie al 31 dicembre 2023, scadendo i termini di pagamento dell'Imu anzidetta entro il 2021, in ragione della prescrizione quinquennale applicabile per effetto della suddetta notifica effettuata il 7.11.2016. Alla luce di tali considerazioni il termine di prescrizione quinquennale che ha ripreso a decorrere dal 7.11.2016 deve ritenersi integralmente decorso, in quanto la notifica dell'ingiunzione impugnata è avvenuta il 9.01.2024, e ad essa non può attribuirsi efficacia interruttiva, non potendosi applicare in materia di prescrizione dei diritti derivanti da atti tributari il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, applicabile invece solo in materia di decadenza. Nel caso della prescrizione, infatti, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del relativo termine occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine, come affermato proprio in riferimento all'Imu da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33681 del 16/11/2022, che ha richiamato a sostegno di tale conclusione i principi enunciati da Cass. Sez. Unite n.24822 del 2015. Alla luce di tali dirimenti considerazioni, assorbenti dell'ulteriore motivo di impugnazione, i ricorsi riuniti possono essere accolti. Le spese di giudizio possono integralmente compensarsi, in considerazione dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e compensa tra le parti integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
Il giudice monocratico
RI De RI
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6924/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10 DEL 2023 IMU 2015
- sul ricorso n. 10645/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102023 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12666/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di r.g. 10645/2024 di questa Corte, la Sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto di dichiarare nulla o annullare l'ingiunzione di pagamento n. 10/2023 datata 27.12.2023, notificata in data 09.01.2024 dal Comune di Palestrina - Città Metropolitana di Roma Capitale, per il pagamento della complessiva somma di € 3.869,84 a titolo di imposta municipale propria non versata per gli anni dal 2012 al 2016, oltre agli interessi, sanzioni ed aggi per la riscossione. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale ingiunzione, derivante dal fatto che non le erano mai stati notificati gli Avvisi di accertamento presupposti indicati nell'atto impugnato, e che, comunque, per il credito vantato era maturata la prescrizione sicché, la pretesa creditoria era da ritenersi assolutamente infondata, considerato altresì che l'imposta non era dovuta, riguardando immobili censiti al Catasto Fabbricati in cat. F/2 in quanto dichiarati inagibili a seguito di un incendio in data 20.07.2006, dalla quale si era verificata la variazione della destinazione da residenziale a unità collabente, insuscettibile come tale di produrre reddito e perciò non tassabile. Si è costituito in giudizio il Comune anzidetto per resistere al ricorso, del quale ha chiesto dichiararsi l'infondatezza. All'udienza del 5.12.2025, previa riunione al presente giudizio di altro giudizio iscritto sub n. r.g. Ricorrente_16924/2024, a seguito di identico ricorso proposto dalla sig.a , la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato nei termini di seguito indicati. Il Comune resistente ha documento di aver notificato in data 7.11.2026 gli avvisi di accertamento presupposti alla ingiunzione impugnata, sicché la contraria deduzione svolta in ricorso deve ritenersi infondata. Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo di impugnazione, atteso che deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del credito applicabile al caso di specie. In proposito deve concordarsi con il Comune laddove questi ha affermato l'applicabilità dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 - come più volte modificato, da ultimo con l'art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - le cui previsioni vanno lette sistematicamente alla luce delle disposizioni di carattere generale in materia di sospensione dei termini di versamento, richiamate dallo stesso art. 68, dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, il cui secondo comma stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …. per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". La norma dispone quindi che i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno in cui è prevista la sospensione dei pagamenti, sono prorogati al secondo anno successivo (così v. pure Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. VII, Sent., 08/01/2025, n. 87), e quindi, nel caso di specie al 31 dicembre 2023, scadendo i termini di pagamento dell'Imu anzidetta entro il 2021, in ragione della prescrizione quinquennale applicabile per effetto della suddetta notifica effettuata il 7.11.2016. Alla luce di tali considerazioni il termine di prescrizione quinquennale che ha ripreso a decorrere dal 7.11.2016 deve ritenersi integralmente decorso, in quanto la notifica dell'ingiunzione impugnata è avvenuta il 9.01.2024, e ad essa non può attribuirsi efficacia interruttiva, non potendosi applicare in materia di prescrizione dei diritti derivanti da atti tributari il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, applicabile invece solo in materia di decadenza. Nel caso della prescrizione, infatti, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del relativo termine occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine, come affermato proprio in riferimento all'Imu da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33681 del 16/11/2022, che ha richiamato a sostegno di tale conclusione i principi enunciati da Cass. Sez. Unite n.24822 del 2015. Alla luce di tali dirimenti considerazioni, assorbenti dell'ulteriore motivo di impugnazione, i ricorsi riuniti possono essere accolti. Le spese di giudizio possono integralmente compensarsi, in considerazione dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e compensa tra le parti integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
Il giudice monocratico
RI De RI