Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2539
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento presupposti

    Il Comune resistente ha documentato la notifica degli avvisi di accertamento presupposti in data 7.11.2016, ritenendo infondata la deduzione della ricorrente.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione quinquennale. Ha applicato l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 e l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, che prorogano i termini di prescrizione e decadenza. Ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 7.11.2016, si è integralmente maturato prima della notifica dell'ingiunzione avvenuta il 9.01.2024. Non ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica ai fini interruttivi della prescrizione.

  • Altro
    Inesistenza del presupposto impositivo

    Questo motivo è assorbito dalla decisione sulla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2539
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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