Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSETTI MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALBERTI SILVIA
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del 28 maggio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
rispettivamente il 17.2.2022 e 13.10.2023 dal rapporto sentimentale avuto con il sig. CP_1
[...] rilevato che quest'ultimo si costituiva domandando una differente regolamentazione;
rilevato che, dopo ampia discussione in udienza, le parti sono addivenute ai seguenti accordi che regolamentano i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale:
1) affido condiviso dei minori e collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare,
2) per quanto riguarda i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed i figli, il padre terrà con sé i minori: fino al compimento dei 3 anni di (13.10.2026) Parte_2
- un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle 10,00 circa fino alle 18,30 circa e dalla domenica mattina alle 10,00 fino alle 18,30 circa;
- durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli anche due giorni (da concordarsi) dall'uscita da scuola alle 20,00, ovvero, quando è il fine settimana di sua competenza, un giorno (da concordarsi) dall'uscita da scuola alle 20,00;
- la scelta dei giorni e degli orari potrà subire eventuali modifiche, previo accordo telefonico tra i genitori. I giorni, però, dovranno essere concordati in modo che coincidano con i turni materni, che la madre trasmetterà al padre entro il giorno 22 del mese precedente;
- il giorno della Vigilia di Natale o quello di Natale, ad anni alterni con la madre, dalle 9,30 circa alle
20,00;
- il 31 dicembre o il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre, dalle 9,30 circa alle 20,00;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni con la madre, dalle 9,30 circa alle 20,00;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
a partire dal compimento dei 3 anni di (13.10.2026) e previa indicazione del luogo del Parte_2
pernotto
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola circa sino alle ore 18,00 circa della domenica;
pagina 2 di 4 - durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli anche due giorni (da concordarsi) dall'uscita da scuola alle 20,00, ovvero, quando è il fine settimana di sua competenza, un giorno (da concordarsi) dall'uscita da scuola alle 20,00;
- la scelta dei giorni e degli orari potrà subire eventuali modifiche, previo accordo telefonico tra i genitori. I giorni, però, dovranno essere concordati in modo che coincidano con i turni materni, che la madre trasmetterà al padre entro il giorno 22 del mese precedente;
- vacanze estive: due settimane nei mesi di giugno/luglio/agosto (anche non consecutive ma sempre a settimane intere) con pernottamenti, da concordare preventivamente tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, in cui i minori potranno recarsi con il genitore anche fuori dalla residenza abituale. Nel caso in cui le ferie vengano scelte o concesse nel mese di agosto ad entrambi, il mese verrà ripartito in due parti ossia la prima e la seconda settimana sarà di competenza di un genitore e la terza e la quarta dell'altro;
- vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, ad anni alterni;
- vacanze pasquali: 3 giorni (anche non consecutivi) per comprendere o la Domenica di Pasqua o il
Lunedì in Albis, ad anni alterni;
- qualora vi fossero problemi di sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie, negli anni dispari verrà applicato il periodo indicato dal padre e negli anni pari quello indicato dalla madre;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Durante i periodi di spettanza esclusiva dei figli, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale i figli saranno raggiungibili.
Disporre che entrambi i genitori si impegnino fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra i bambini ed il genitore che in quel momento non sono con loro e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative ai figli: il padre o la madre potranno contattare quotidianamente i bambini che in quel momento si trovino con l'altro genitore attraverso una telefonata tra le 18,30 e le
19,30.
Il padre, inoltre, si impegnava ad evitare manifestazioni d'affetto con la propria compagna e il consumo di alcol in presenza dei minori;
3) mensilmente ed a partire dal deposito del ricorso, entro il 18 di ogni mese, il padre verserà alla madre € 150 per figlio per mantenimento ordinario ed € 40,00 per figlio come acconto spese pagina 3 di 4 straordinarie, salvo conguaglio ogni sei mesi. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% e regolate coma da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) l'AUU continuerà ad essere percepito dalla madre;
5) compensazione delle spese di lite;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ed Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_2
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio, camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
pagina 4 di 4