Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03587/2025REG.PROV.COLL.
N. 04429/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4429 del 2023, proposto da
EO UO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Rocco Fusco, EO Merolla, Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agerola (Na), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6594/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 7 aprile 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante ha chiesto l’annullamento:
-del silenzio - rigetto formatosi sulla richiesta, acquisita al protocollo generale del Comune di Agerola il 31 ottobre 2017 al prot. 10017, per l'accertamento della conformità urbanistico – edilizia ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/01, e per l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/04 per la realizzazione di opere edili in assenza di titoli autorizzativi.
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente originario, odierno appellante, proprietario di un fabbricato ad uso civile abitazione, realizzava due corpi di fabbrica (un locale in muratura ad uso cucina per una superfice di mq 25 e volumetria mc 75 e altro manufatto in muratura adibito a deposito legna con forno, per una superfice di mq 36 e volumetria mc 98).
Presentava istanza per accertamento di conformità, sulla quale si formava un provvedimento di silenzio-diniego.
Ha osservato il TAR, preliminarmente, che la natura di atto tacito di rigetto va attribuita, in forza dell'art. 36, comma 3, ultima parte del d.P.R. n. 380/2001 al silenzio del Comune protratto per oltre sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, e la correlativa impossibilità che l'interessato possa dedurre avverso di esso vizi di procedura e motivazionali.
Il giudice di prime cure ha poi rilevato che non sia stato assolto dall’interessato l’onere di fornire elementi di prova circa l'esistenza della doppia conformità delle opere realizzate rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con riguardo cioè sia all'epoca in cui sono state poste in essere che a quella in cui è stata presentata la domanda.
Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato che gli interventi in esame: I) sono stati realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, atteso che l’intero territorio del Comune di Agerola è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreti ministeriali 12.11.1958 e 28.3.1985; II) collidono con le prescrizioni urbanistiche di zona, atteso che l’area risulta classificata B1, zona edificata consolidata.
Nel rilevare, infine, l’infondatezza della dedotta violazione dell’affidamento riposto nella presunta legittimità delle opere realizzate, il TAR ha osservato che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, l’art. 4 della l. reg. n. 19/2009 (c.d. legge “Piano Casa”), non può essere utilizzato in sanatoria.
Infine, il Tar ha evidenziato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma non è possibile per i manufatti oggetto dell’istanza in quanto costituenti volume o superficie, per i quali l’art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42 del 2004 esclude la sanatoria.
Avverso la sentenza impugnata in data 23 maggio 2023 è stato depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- error in iudicando – carenza e difetto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione – ricorrenza della natura pertinenziale dei manufatti - Sussistenza della doppia conformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione delle opere ed al momento di presentazione degli accertamenti di conformità (c.d. istanze di sanatoria) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. Campania 35/87, dell’art. 3 D.P.R.380/01 e dell’art. 80 delle N.T.A. P.R.G. del Comune di Agerola (Na) approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari, Penisola Sorrentina n° 01 del 16.03.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 15 del 27.03.2006
Con il primo motivo, espone l’appellante che i due manufatti di cui è causa possiederebbero tutte le caratteristiche che li collegano, ricomprendono e relegano intangibilmente nel concetto amministrativo della pertinenza edilizia, trattandosi di manufatti strettamente ed oggettivamente connessi, correlati e collegati all’ordinario e connaturale utilizzo dell’edifico principale e posti e collocati in un rapporto di stretta e necessaria simbiosi, interdipendenza e consequenzialità funzionale rispetto a quest’ultimo.
Ciò attesterebbe e confermerebbe, secondo l’appellante, la ricorrenza e sussistenza della doppia conformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione delle opere ed al momento di presentazione dell’accertamento di conformità (c.d. istanza di sanatoria).
-error in iudicando – erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 167 d.lgs. 42/2004
Con il secondo motivo, argomenta l’appellante che la sentenza impugnata perviene ulteriormente a negare la possibilità anche del conseguimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, per come configurato dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/200, mentre nel caso di specie non si tratterebbe di opere di completamento o additive.
Secondo l’appellante, tal genere di interventi non potrebbero essere scissi, già sul piano logico- funzionale, dal titolo in sanatoria, che anzi viene rilasciato solo a condizione che detti interventi mitigativi siano realizzati, conformemente al progetto presentato e alle prescrizioni recepite e/o imposte.
L’appello è infondato e per questo motivo si prescinde dal rilievo di ufficio di alcuni profili di inammissibilità, oggetto di statuizione in diversa controversia relativa ad abusi edilizi nello stesso comune qui appellato, trattata all’odierna udienza, anche in considerazione di una parziale diversità di tra le due cause.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che ha ragione il primo giudice a rilevare che il ricorrente non ha fornito prova della c.d. doppia conformità, pur avendone piena facoltà ai sensi dell'art. 64 c.p.a, non producendo alcuna relazione tecnica a sostegno della domanda ex art. 36 del T.U. Edilizia.
Tale constatazione esclude la sussistenza di possibili censure, sul punto, alla sentenza impugnata, con la conseguenza che il diniego tacito di accertamento di conformità risulta pienamente legittimo.
Quanto al secondo motivo, si rileva che la natura degli interventi rientra nelle categorie per i quali l’autorizzazione paesaggistica postuma è preclusa dall’art. 167 del d, lgs. n. 42/2004 in quanto si tratta di interventi che comportano nuova volumetria o nuova superficie e ciò esclude la fondatezza della censura proposta.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo la parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO