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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. Giuseppe Di sabato - P resident e
1. Val eri a Guaragnel la - Giudi ce rel .
2. Sara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4981,
T R A
(avv. V. A. Al farano) Parte_1
E
(avv. V. A. Al farano) Parte_2
N O N C H É
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I.
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ri corso congiunto rit ualment e deposit ato i ri correnti in epi grafe, coniugi ent rambi albanesi -che si sono uniti in mat rimonio in dat a 04.09.2013 i n Albania, hanno trascorso l'intera vita coniugale in Italia e da diversi anni sono resi denti in
Conversano (BA), insiem e al figli o minore, nat o in It ali a - hanno chi esto di chi arars i lo scioglimento del matrimonio, secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese (art 562125 s s. Del Cod. di famigli a del la R epubblica di Al bani a, L. n.
9.062 approvat a in dat a 8 m aggio 2003) che prevede l 'isti tut o del di vorzio senza richi edere un pregres so periodo di separazione, consent endo l a pronunci a di di vorzio anche su com une accordo dei coniugi, det erm inandone l e condizioni.
All'udienza camerale “in assenza” il Giudice Delegato dott.ssa Valeria Guaragnella ha rim esso l a caus a al Coll egi o per l a deci sione.
Il P.M., con nota del 11.10.2024, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della dom anda.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E La presenza di n umerosi elementi di estraneit à (citt adi nanza strani era dell e parti ) impone al Coll egi o di verifi care s e sussi sta la gi uri sdi zione del giudi ce it ali ano e, com piuto t al e accert am ento con esito positivo, quale si a la l egge appli cabil e all e dom ande formul at e d all e parti.
Ebbene, con ri ferim ento all a giurisdizi one dell a dom anda di divorzi o, l a disci plina
è dettata dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003 il quale prevede il crit eri o general e dell a residenza e i n parti colare indivi dua, t ra l e varie ipotesi, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giurisdi zionale dell o Stato membro nel cui t errit orio si trova la resi denza abitual e di uno dei coni ugi.
Posto che ent rambi i coniugi risi edono a Conversano (B A), sussist e l a giurisdi zione del giudice it aliano.
Deve inoltre osservarsi che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe citt adi ni st rani eri, anche s e non t rascritt o nei regi stri dello st at o civil e it ali ano, ha piena ri levanza nel nostro ordinam ento. C iò i n appl icazione dell'art . 28 l . n. 218/95, secondo il qual e “il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità̀ di un atto già̀ di per sé valido” (C ass. Civ., 18 lugli o 2013, ordinanza n. 17620) .
Quanto all'individuazione della legge applicabile al divorzio, il Regolamento n.
1259/2010 prevede all'art. 5 lettera c) che “i coniu gi possono designare di comune accordo l a l egge appl icabil e all a s eparazione personal e e al di vorzio purché si t ratti di una delle seguenti leggi: …. la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.. .”
Nel caso i n esam e le parti, ess endo entrambe di citt adi nanza albanese, hanno invocato l'applicazione della legge albanese, che prevede il divorzio “su comune accordo dei coniugi” senza che sia necessario un precedente periodo di separazione personal e (L . n.
9.062 approvat a i n dat a 08.05.2003).
Ciò posto, all a luce dei principi affermati dalla gi uri sprudenza di l egit timit à,
l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regol a il rapport o, non preclu de l a pronunci a di divorzio i n applicazione di t al e disciplina – i cui effetti non possono qui ndi ritenersi cont rari all'ordine pubblico, in riferimento sia all'art. 16 L. 218/95, sia all'art. 12 del
Regolam ento n. 1259/ 2010 – risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (Cass.
n. 16978/2006).
Pert anto, va pronunci ato il di vorzio, i n appl icazione dell a legge albanese, com e richi esto dall e parti.
Con riferim ent o all a giurisdi zi one sul l e dom ande rel ative all a responsabi lit à genitoriale , la discipl ina è dett ata dall 'art. 8 del R egol am ent o C EE n. 2201/2003 che attribuisce la competenza giurisdizionale all'autorità dello Stato membro nel cui territ ori o il minore ri siede abitualm ent e al la d at a di proposizi one della domanda.
Quanto al la indi vi duazi one dell a discipli na appli cabil e all a responsabili t à genitoriale, gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata in It ali a con l egge n. 101/2015, ri nvi ano all a legge dello S t ato di residenza abitual e di minori .
Nel caso i n es ame i l minore risi ede a Conversano, per cui sussist e l a giurisdizione del giudice it aliano e si applica la legge it ali ana.
In ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del fi glio , l a giurisdi zione e l a l egge appli cabil e devono essere det erminat i applicando il regol ament o dell'Unione Europea n. 4/2009 rel ativo all a compet enza, all a legge appli cabil e, al riconos cim ento ed all'esecuzione dell e decisioni ed al l a cooper azione in m at eria di obbligazioni al iment ari.
Lo st rum ent o si appl i ca, tra l 'al tro, alle obbligazi oni alim ent ari derivanti da rapport i di famigli a e, pur non cont enendo una defini zione di obbli gazione alim ent are, in tal e nozione deve s enza dubbio essere c ompreso l 'assegno di mant eni mento dovut o dal geni tore per il figli o. La Corte di Giust izi a dell'Uni one Europea (sentenza
27.3.1979 i n caus a C -143/78; s ent enza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, i nfat ti, afferm at o che un'obbligazi one deve essere qual ifi cat a com e alim ent are quando l a prest azione è di rett a a garanti re il sost entam ento di un sogget to bisognoso. Questa interpretazi one è st ata ribadit a anche dal la Cort e di C assazi one che, i nt erpret ando la locuzi one "in m at eri a di obbligazioni alim ent ari" present e nell a Convenzione di
Bruxell es, ha affermato che l a quali fi cazi one di obbli gazi one alim ent are "deve essere i ntesa i n sens o ampi o" (conf. Cass., sez. unit e, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, C ass., s ez. unite, n. 2105 -3M9009, ord.).
Per det erminare qual e s ia l 'aut orità competent e a pronunci arsi i n m at eria di obbli gazioni alim ent ari negli St ati membri, il R egolam ento i ndividua quattro di vers i fori concorrent i post i in piano di uguagli anza e alternati vit à. Ai sensi dall 'arti col o
3, i nfatti , l a com petenza s petta a d una delle seguenti autorit à giurisdi zionale dello
Stato membro: quell a i n cui i l convenut o ri si eda abit ual mente;
quell a in cui il creditore risi eda abit ualm ent e;
quell a che si a compet ent e secondo la l egge del foro a conoscere di un'azione rel ati va allo S tato dell e persone qualora l a dom anda rel ati va all'obbli gazi one alim ent are sia accessoria rispetto a dett a azione salvo che tal e compet enza sia fondat a uni cam ent e sulla citt adi nanza di una dell e parti); quell a che si a compet ent e s econdo l a l egge del foro a conoscere di un'azi one rel ati va alla responsabilit à genitoriale (per es. una domanda di affidam ent o) qual ora l a dom anda rel ati va all'obbli gazi one al iment are si a accessori a rispett o a detta azione (salvo che tal e com pet enza s ia fondat a unicam ent e sulla ci t tadinanza di una delle parti).
Appli cando il ri chi amato art . 3 R eg. n. 4/2009, nel caso di speci e sussi st e l a giurisdi zione del gi udi ce it aliano si a i n quanto l uogo di residenza abi tuale del convenut o si a i n quanto l uogo di resi denza abit uale del creditor e.
Per determi nare l a l egge appli cabil e all'obbli gazione aliment are, l'art icolo 15 del regol am ent o n. 4/2009 ri nvi a al P rot ocollo dell'Aj a del 23 novembre 2007, vincol ant e per gli Stati Mem bri dell 'Unione (ad eccezione di R egno Unit o e
Danim arca) a s eguit o del la rati fica com piut a dall'Uni one Europea. In parti col are,
l'arti col o 3 del Protocoll o dell'Aj a 2007 prevede – in m ancanza, com e avviene nel caso in esam e, di una specifi ca designazione ad opera dell e part i – che l e obbli gazioni al iment ari si ano dis cipl inat e dalla l egge dell o Stato di residenza del creditore e quindi nel caso concret o dall a legge it ali ana.
Ciò posto, rileva il Collegio che gli accordi t ra le parti non contrast ano con norme inderogabili di l egge.
Null a per l e spes e.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coni ugi anzi det ti in Fierzè (Belsh - Al bani a) in dat a 04.09.2013 ;
2. dichiara effi caci l e condi zioni di cui al ri corso congiunt o deposit ato dai coniugi , che qui s i hanno per riprodott e e trascritt e;
3. null a per l e s pese. Così deciso in B ari, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 18.03.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. Giuseppe Di sabato - P resident e
1. Val eri a Guaragnel la - Giudi ce rel .
2. Sara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4981,
T R A
(avv. V. A. Al farano) Parte_1
E
(avv. V. A. Al farano) Parte_2
N O N C H É
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I.
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Con ri corso congiunto rit ualment e deposit ato i ri correnti in epi grafe, coniugi ent rambi albanesi -che si sono uniti in mat rimonio in dat a 04.09.2013 i n Albania, hanno trascorso l'intera vita coniugale in Italia e da diversi anni sono resi denti in
Conversano (BA), insiem e al figli o minore, nat o in It ali a - hanno chi esto di chi arars i lo scioglimento del matrimonio, secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese (art 562125 s s. Del Cod. di famigli a del la R epubblica di Al bani a, L. n.
9.062 approvat a in dat a 8 m aggio 2003) che prevede l 'isti tut o del di vorzio senza richi edere un pregres so periodo di separazione, consent endo l a pronunci a di di vorzio anche su com une accordo dei coniugi, det erm inandone l e condizioni.
All'udienza camerale “in assenza” il Giudice Delegato dott.ssa Valeria Guaragnella ha rim esso l a caus a al Coll egi o per l a deci sione.
Il P.M., con nota del 11.10.2024, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della dom anda.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E La presenza di n umerosi elementi di estraneit à (citt adi nanza strani era dell e parti ) impone al Coll egi o di verifi care s e sussi sta la gi uri sdi zione del giudi ce it ali ano e, com piuto t al e accert am ento con esito positivo, quale si a la l egge appli cabil e all e dom ande formul at e d all e parti.
Ebbene, con ri ferim ento all a giurisdizi one dell a dom anda di divorzi o, l a disci plina
è dettata dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003 il quale prevede il crit eri o general e dell a residenza e i n parti colare indivi dua, t ra l e varie ipotesi, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giurisdi zionale dell o Stato membro nel cui t errit orio si trova la resi denza abitual e di uno dei coni ugi.
Posto che ent rambi i coniugi risi edono a Conversano (B A), sussist e l a giurisdi zione del giudice it aliano.
Deve inoltre osservarsi che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe citt adi ni st rani eri, anche s e non t rascritt o nei regi stri dello st at o civil e it ali ano, ha piena ri levanza nel nostro ordinam ento. C iò i n appl icazione dell'art . 28 l . n. 218/95, secondo il qual e “il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità̀ di un atto già̀ di per sé valido” (C ass. Civ., 18 lugli o 2013, ordinanza n. 17620) .
Quanto all'individuazione della legge applicabile al divorzio, il Regolamento n.
1259/2010 prevede all'art. 5 lettera c) che “i coniu gi possono designare di comune accordo l a l egge appl icabil e all a s eparazione personal e e al di vorzio purché si t ratti di una delle seguenti leggi: …. la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.. .”
Nel caso i n esam e le parti, ess endo entrambe di citt adi nanza albanese, hanno invocato l'applicazione della legge albanese, che prevede il divorzio “su comune accordo dei coniugi” senza che sia necessario un precedente periodo di separazione personal e (L . n.
9.062 approvat a i n dat a 08.05.2003).
Ciò posto, all a luce dei principi affermati dalla gi uri sprudenza di l egit timit à,
l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regol a il rapport o, non preclu de l a pronunci a di divorzio i n applicazione di t al e disciplina – i cui effetti non possono qui ndi ritenersi cont rari all'ordine pubblico, in riferimento sia all'art. 16 L. 218/95, sia all'art. 12 del
Regolam ento n. 1259/ 2010 – risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (Cass.
n. 16978/2006).
Pert anto, va pronunci ato il di vorzio, i n appl icazione dell a legge albanese, com e richi esto dall e parti.
Con riferim ent o all a giurisdi zi one sul l e dom ande rel ative all a responsabi lit à genitoriale , la discipl ina è dett ata dall 'art. 8 del R egol am ent o C EE n. 2201/2003 che attribuisce la competenza giurisdizionale all'autorità dello Stato membro nel cui territ ori o il minore ri siede abitualm ent e al la d at a di proposizi one della domanda.
Quanto al la indi vi duazi one dell a discipli na appli cabil e all a responsabili t à genitoriale, gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata in It ali a con l egge n. 101/2015, ri nvi ano all a legge dello S t ato di residenza abitual e di minori .
Nel caso i n es ame i l minore risi ede a Conversano, per cui sussist e l a giurisdizione del giudice it aliano e si applica la legge it ali ana.
In ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del fi glio , l a giurisdi zione e l a l egge appli cabil e devono essere det erminat i applicando il regol ament o dell'Unione Europea n. 4/2009 rel ativo all a compet enza, all a legge appli cabil e, al riconos cim ento ed all'esecuzione dell e decisioni ed al l a cooper azione in m at eria di obbligazioni al iment ari.
Lo st rum ent o si appl i ca, tra l 'al tro, alle obbligazi oni alim ent ari derivanti da rapport i di famigli a e, pur non cont enendo una defini zione di obbli gazione alim ent are, in tal e nozione deve s enza dubbio essere c ompreso l 'assegno di mant eni mento dovut o dal geni tore per il figli o. La Corte di Giust izi a dell'Uni one Europea (sentenza
27.3.1979 i n caus a C -143/78; s ent enza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, i nfat ti, afferm at o che un'obbligazi one deve essere qual ifi cat a com e alim ent are quando l a prest azione è di rett a a garanti re il sost entam ento di un sogget to bisognoso. Questa interpretazi one è st ata ribadit a anche dal la Cort e di C assazi one che, i nt erpret ando la locuzi one "in m at eri a di obbligazioni alim ent ari" present e nell a Convenzione di
Bruxell es, ha affermato che l a quali fi cazi one di obbli gazi one alim ent are "deve essere i ntesa i n sens o ampi o" (conf. Cass., sez. unit e, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, C ass., s ez. unite, n. 2105 -3M9009, ord.).
Per det erminare qual e s ia l 'aut orità competent e a pronunci arsi i n m at eria di obbli gazioni alim ent ari negli St ati membri, il R egolam ento i ndividua quattro di vers i fori concorrent i post i in piano di uguagli anza e alternati vit à. Ai sensi dall 'arti col o
3, i nfatti , l a com petenza s petta a d una delle seguenti autorit à giurisdi zionale dello
Stato membro: quell a i n cui i l convenut o ri si eda abit ual mente;
quell a in cui il creditore risi eda abit ualm ent e;
quell a che si a compet ent e secondo la l egge del foro a conoscere di un'azione rel ati va allo S tato dell e persone qualora l a dom anda rel ati va all'obbli gazi one alim ent are sia accessoria rispetto a dett a azione salvo che tal e compet enza sia fondat a uni cam ent e sulla citt adi nanza di una dell e parti); quell a che si a compet ent e s econdo l a l egge del foro a conoscere di un'azi one rel ati va alla responsabilit à genitoriale (per es. una domanda di affidam ent o) qual ora l a dom anda rel ati va all'obbli gazi one al iment are si a accessori a rispett o a detta azione (salvo che tal e com pet enza s ia fondat a unicam ent e sulla ci t tadinanza di una delle parti).
Appli cando il ri chi amato art . 3 R eg. n. 4/2009, nel caso di speci e sussi st e l a giurisdi zione del gi udi ce it aliano si a i n quanto l uogo di residenza abi tuale del convenut o si a i n quanto l uogo di resi denza abit uale del creditor e.
Per determi nare l a l egge appli cabil e all'obbli gazione aliment are, l'art icolo 15 del regol am ent o n. 4/2009 ri nvi a al P rot ocollo dell'Aj a del 23 novembre 2007, vincol ant e per gli Stati Mem bri dell 'Unione (ad eccezione di R egno Unit o e
Danim arca) a s eguit o del la rati fica com piut a dall'Uni one Europea. In parti col are,
l'arti col o 3 del Protocoll o dell'Aj a 2007 prevede – in m ancanza, com e avviene nel caso in esam e, di una specifi ca designazione ad opera dell e part i – che l e obbli gazioni al iment ari si ano dis cipl inat e dalla l egge dell o Stato di residenza del creditore e quindi nel caso concret o dall a legge it ali ana.
Ciò posto, rileva il Collegio che gli accordi t ra le parti non contrast ano con norme inderogabili di l egge.
Null a per l e spes e.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coni ugi anzi det ti in Fierzè (Belsh - Al bani a) in dat a 04.09.2013 ;
2. dichiara effi caci l e condi zioni di cui al ri corso congiunt o deposit ato dai coniugi , che qui s i hanno per riprodott e e trascritt e;
3. null a per l e s pese. Così deciso in B ari, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 18.03.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A GI U S E P P E DI S A B A T O