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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1136/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Evangelisti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Marini
APPELLATA con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 18 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 879/2024 pubblicata in data 23.10.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE che: “ … in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna alle spese di lite….– in via principale e nel merito, accogliere
….il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 879/2024 pubbl. il 23/10/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, , nell'ambito del giudizio N.R.G. 3330/2019, notificata il 30/10/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi in riforma della impugnata sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Macerata ferma la pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], confermare la disposizione a carico CP_1 di di versare a entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 CP_1
l'importo di € 300,00 quale assegno di mantenimento per la coniuge separata con rivalutazione istat annuale;
ed in revoca della sentenza di primo grado respingere la richiesta di addebito della separazione in capo al e compensare le spese Pt_1 di giudizio del primo grado.In via subordinata in riforma della sentenza impugnata si chiede la riduzione alla condanna alle spese nella misura del 30% delle stesse, stante l'accoglimento delle due domande del ricorrente, odierno appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relative al giudizio di secondo grado in caso di ingiustificata opposizione.”
DELL'APPELLATA:”…., previa reiezione della istanza volta ad ottenere
l'inibitoria, respingere l'appello così come proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- con refusione delle spese e dei compensi legali del grado”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede l'accoglimento dell'appello limitatamente alla censura relativa alla statuizione di condanna alle spese di lite, con compensazione delle stesse.
pagina 2 di 18 FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 879/2024, emessa all'esito del giudizio di separazione personale tra e , il Tribunale di Macerata, rilevata Parte_1 CP_1
l'irreversibile frattura familiare e la concorde volontà delle parti di separarsi, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, considerando che nulla doveva disporre in merito alla casa coniugale e ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha statuito sulle domande proposte da la quale aveva chiesto l'addebito della separazione al CP_1 marito ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore di
€. 500,00 mensili.
Il primo giudice ha quindi esaminato le questioni accogliendo sia la domanda di addebito, essendo emersa la prova della violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte di e del nesso causale tra Parte_1 detta violazione e l'irreversibilità della crisi familiare, sia la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento che, sulla base della disparità economico-reddituale tra le parti, ha determinato in € 300,00 mensili;
in ragione dell'esito del giudizio, ha infine condannato il a rifondere alla Pt_1 controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori dovuti per legge.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione rilevando l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito della separazione e contestando la condanna al pagamento delle spese processuali.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, CP_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
IV) Con atto del 16.12.2024 è intervenuto il Procuratore Generale che ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all'addebito della separazione mentre, in punto di spese di lite, considerando che la “domanda dell'appellata di maggiore assegno di mantenimento è stata rigettata dal Tribunale”, ha ritenuto potersi pagina 3 di 18 accogliere la censura avanzata “con statuizione di compensazione delle stesse”; ha dunque concluso chiedendo, in tali limiti, l'accoglimento dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 15 gennaio 2025 assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con un primo ed articolato motivo di gravame l'appellante contesta la declaratoria di addebito della separazione lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie sotto diversi profili (anteriorità della crisi del coniugio;
inattendibilità della relazione investigativa;
mancata considerazione della deposizione testimoniale di;
inattendibilità della testimonianza Testimone_1 resa dai figli delle parti), con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, ritenuta sussistente dal primo giudice.
In particolare, deduce, anzitutto, l'omessa considerazione dell'anteriorità della crisi evidenziando che il aveva manifestato la volontà di separarsi dalla Pt_1 moglie esprimendo tale intenzione alla famiglia già nel mese di giugno del 2019 e che tale circostanza è stata riconosciuta da entrambi i figli in sede di prova testimoniale.
Osserva, a tale riguardo, che egli, non riscontrando considerazione da parte dei familiari rispetto a quanto aveva loro confidato, si è visto costretto a rivolgersi al proprio difensore per comunicare ufficialmente - con lettera raccomandata del 28.8.2019 - la decisione di separarsi dalla moglie la quale, secondo l'appellante, anziché cercare di raggiungere un accordo transattivo - considerando l'età del le sue condizioni di salute e le limitate risorse Pt_1 economiche - ha conferito mandato ad un'agenzia investigativa per “seguire” il marito, nonostante questi avesse già chiesto la separazione.
pagina 4 di 18 L'appellante contesta la validità e l'attendibilità della relazione investigativa - prodotta dalla controparte per dimostrare l'infedeltà coniugale del con la Pt_1 sig.ra e tenuta in considerazione dal Tribunale - lamentando Testimone_1 che le fotografie allegate non recano una data certa, che i soggetti raffigurati in alcune fotografie non sono riconoscibili mentre altre fotografie ritraggono soltanto il e la sig.ra a cena in un ristorante. Pt_1 Testimone_1
Evidenzia in particolare che dalla relazione investigativa risulta una
“discrepanza tra quanto scritto in relazione agli asseriti pedinamenti avvenuti tra il 1° settembre del 2019 e il 24 settembre del 2019“ e “le date apposte digitalmente in calce alle foto che recano la data del 2 gennaio 2017” e insiste per l'inattendibilità del documento, rilevando che il pedinamento risulta effettuato nel mese di settembre 2019, mentre le fotografie (che dovrebbero riprodurre quando riscontrato) recano una data diversa.
Sempre con riferimento alla relazione investigativa, l'appellante solleva altri profili di inattendibilità osservando che la descrizione degli incontri del mese di settembre 2019 tra i presunti amanti risulta priva dell'indicazione degli orari
(“sono tornati dopo un paio d'ore” ) e, con riguardo all'incontro del 1° settembre
(durante il quale, secondo le risultanze investigative, i due si sarebbero intrattenuti all'interno del parcheggio di Villa Potenza “scambiandosi effusioni e carezze”), ritiene che di questa circostanza non vi sia un riscontro probatorio in quanto le uniche fotografie comprensibili allegate alla relazione sono quelle relative ad una cena tra il e la entre le altre fotografie risultano Pt_1 Tes_1 sfuocate tanto da rendere indistinguibili i volti delle persone ritratte e, per tale ragione, riferibili a chiunque.
L'appellante censura poi la sentenza impugnata poiché il primo giudice non ha tenuto in considerazione la deposizione testimoniale della sig.ra
[...]
, unica testimone attendibile e consapevole del rapporto intercorrente Tes_1 con il la quale ha riferito che con quest'ultimo aveva una relazione di Pt_1 amicizia “ma non sentimentale”, che uscivano con altre persone o a volte da soli, ma solo per scattare fotografie dei paesaggi marchigiani da pubblicare nel gruppo di facebook e che fra loro non c'era mai stato uno scambio di effusioni.
pagina 5 di 18 In ordine alle prove testimoniali, il contesta, inoltre, la valutazione di Pt_1 attendibilità della testimonianza resa dai figli degli ex coniugi, (40 anni) e _1
(35 anni), sulla quale il primo giudice ha erroneamente fondato il Per_2 proprio convincimento circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, senza considerare i sentimenti di rabbia e acredine dei due fratelli nei confronti del padre che, ad avviso dell'appellante, li avrebbe “indotti ad avere una visione univoca della vicenda”.
A tale riguardo, deduce, in particolare, la mancanza di interesse da parte di e in relazione allo stato di salute del padre e, quindi, la _1 Per_2 mancanza di assistenza da parte degli stessi, lamentando che, in occasione dei tre ricoveri in ospedale per la necessità di effettuare interventi chirurgici (nello specifico: un'operazione a seguito della diagnosi di un tumore alla prostata nel mese di giugno 2019; un'operazione per un lipoma parotideo nel 2021 e un'altra al tendine del braccio sinistro nel settembre 2022), non ha ricevuto neanche una telefonata da parte dei figli e che, durante la malattia, non disponendo di un'autovettura, è stato aiutato dal difensore sia per reperire un alloggio vicino all'Ospedale sia per effettuare il trasloco.
Lamenta che il comportamento tenuto da e dimostra la gravità _1 Per_2 dell'acredine e della rabbia che i medesimi nutrono nei confronti del padre e che tali sentimenti costituiscono la prova dell'inattendibilità delle loro dichiarazioni testimoniali unitamente al fatto entrambi hanno riferito una circostanza (ovvero lo scambio di effusioni tra il e la sig.ra , che “avrebbero visto di Pt_1 Tes_1 notte e in lontananza, completamente assorbiti dalla rabbia e dal sospetto”.
Asserisce, inoltre, che l'improvviso e mutato atteggiamento del Pt_1 descritto dai figli come incline a trattenersi a lungo fuori casa e ad isolarsi quando era in casa, sia da ricondurre ad una sopravvenuta insofferenza legata alla malattia comparsa a ridosso della domanda di separazione e non ad “amori extraconiugali”, in considerazione anche dell'età e della specifica patologia che consentono di ritenere difficilmente ipotizzabile una attività sessuale coniugale o extraconiugale.
pagina 6 di 18 L'appellante, infine, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di addebito della separazione personale, deduce che il manifestando la Pt_1 volontà di separarsi già nel giugno 2019, come dichiarato dai figli, ha dimostrato l'esistenza di una preesistente condizione di crisi , essendo per lui divenuta intollerabile la coabitazione con la moglie anche a causa della mala gestio dei beni comuni da parte della donna.
1.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente anche la violazione del dovere di assistenza morale e materiale, contestando l'assunto secondo cui egli si sarebbe disinteressato delle esigenze della famiglia ed evidenziando di avere provveduto ad estinguere tutti i debiti relativi ai finanziamenti richiesti per far fronte alle esigenze della famiglia che avrebbero dovuto essere sostenuti da entrambi coniugi al 50%, di aver rinunciato all'uso di un'autovettura, intestandola alla nonostante fosse stata pagata dal e di aver provveduto al CP_1 Pt_1 pagamento delle bollette del metano, relative al periodo in cui ancora viveva nella casa coniugale oltre all'importo relativo alla TARI degli anni 2016,2017,2018,
2019.
L'appellante lamenta altresì che il primo giudice ha erroneamente valutato il fatto che, nell'estate del 2019, il ha tolto alla la delega ad Pt_1 CP_1 operare sul conto corrente intestato al medesimo: invero, interpretando tale condotta come mancata assistenza materiale alla coniuge, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, ha omesso di considerare che tale la decisione era scaturita dalla mala gestio del denaro da parte della moglie la quale effettuava continui prelievi creando scoperti di conto che l'istituto di credito aveva segnalato al Pt_1 come del resto non contestato dalla controparte;
l'appellante deduce di essere stato costretto a togliere la delega alla moglie al fine attuare una gestione più adeguata del denaro rispetto ai redditi percepiti e per tutelarsi dalle responsabilità economiche posto che egli era titolare del conto corrente, del contratto di affitto dell'abitazione coniugale e delle utenze oltre che intestatario delle autovetture con le annesse polizze assicurative e relativi bolli.
pagina 7 di 18 Il deduce altresì di avere subito il pignoramento della pensione per Pt_1 omesso pagamento dei canoni di locazione a causa dello scoperto di conto determinato dai continui prelievi della e lamenta il fatto che, mentre la CP_1 coniuge ha potuto separarsi senza il pensiero di dover pagare i debiti familiari, rifiutando anche la proposta di vendere il camper (bene comune), al fine di agevolare detti pagamenti, egli ha dovuto saldare i conti in sospeso e, nonostante abbia estinto tutte le obbligazioni, si è visto condannare ingiustamente, anche sotto il profilo dell'omessa assistenza materiale alla famiglia.
2.) Le doglianze articolate con i primi due motivi di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, volte a contestare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito a carico dell'odierno appellante, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondate.
Invero gli elementi emersi nel corso del giudizio, valutati complessivamente, inducono a ritenere dimostrata la riconducibilità della crisi coniugale al comportamento del posto in essere in violazione dei doveri nei confronti Pt_1 della coniuge e tale da influire in via esclusiva ed in modo irreversibile sul vincolo matrimoniale.
2.1) Al riguardo va evidenziato l'episodio accaduto il 28.8.2019 quando la insieme ai figli - all'epoca convivente con i genitori - e - CP_1 Per_2 _1 che non abitava più con loro dal 2015, ma che spesso si recava a fare visita al padre e alla madre - decidono di perlustrare la zona di Macerata-Villa Potenza in cerca del LE perché insospettiti in seguito al mutato atteggiamento del congiunto che, negli ultimi mesi, era solito uscire nel pomeriggio e rientrare la sera senza dare spiegazioni.
A tale episodio hanno fatto riferimento entrambi i figli delle parti i quali, sentiti quali testimoni, hanno evidenziato che:
-dal mese di marzo 2019 il ha cominciato a uscire di casa per interi Pt_1 pomeriggi fino alla sera senza dare giustificazioni alla moglie e, dal mese di giugno 2019, queste assenze si sono intensificate tanto che il usciva di Pt_1 casa tutti i pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e talvolta si tratteneva fuori pagina 8 di 18 casa oltre le ore 21:00 (circostanza confermata dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale del 23.2.2023);
- nello stesso periodo, quando si trovava in casa, il si isolava dal resto Pt_1 della famiglia, trascorrendo molto tempo chiuso in camera o davanti al computer e rispondeva in maniera vaga alla richiesta di spiegazioni da parte moglie
(circostanza confermata dal;
Pt_1
- prima di questo cambiamento, i coniugi condividevano la quotidianità
(uscivano insieme per fare la spesa, per vedere negozi, per fare una vacanza in camper durante il fine settimana o per frequentare gli amici) e le responsabilità economiche della famiglia.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale, ha ammesso dette Pt_1 circostanze e si è giustificato dichiarando che in quel periodo non si sentiva bene
“a livello di salute” , che sentiva la necessità di isolarsi per non far preoccupare la famiglia e che utilizzava il computer per effettuare ricerche sul suo malessere.
2.2) Orbene, può ritenersi plausibile che, nel corso del 2019, il Pt_1 iniziasse a non sentirsi bene a causa della patologia, diagnosticata l'anno dopo
(cfr. memoria del 13.9.2020 laddove la difesa del allegando i certificati Pt_1 medici – doc. n.
9 - riferisce del “tumore alla prostata diagnosticato negli ultimi mesi“) e che avvertisse la necessità isolarsi per le ragioni dal medesimo indicate, ma resta il fatto che la sera del 28 agosto 2019, verso le ore 20:30 (cfr. teste
“(…) all'incirca verso le ore 20.30, comunque era sera”) la Testimone_2 moglie e i figli, insospettiti dalle inusuali “uscite” dell'uomo, si sono appostati nel parcheggio davanti alla Chiesa in località Villa Potenza – avendo riconosciuto il motociclo (modello Vespa), lì parcheggiato, con cui il era solito spostarsi Pt_1
– e, dopo aver atteso un po' di tempo, lo hanno visto arrivare alla guida di un'autovettura Panda di colore bianco, in compagnia della sig.ra e Tes_1 hanno visto, altresì, la coppia scambiarsi effusioni, abbracciarsi e baciarsi (cfr. teste : “(…) abbiamo parcheggiato anche noi nel parcheggio e Testimone_2 abbiamo visto che sono tornati con la macchina , era una Panda bianca, guidava mio padre, la sig.ra era sul lato passeggero;
io non conoscevo questa Tes_1 signora;
hanno scambiato delle effusioni in macchina, credo si siano abbracciati
pagina 9 di 18 da dentro la macchina, poi sono scesi dalla macchina e quando si sono incrociati si sono abbracciati e baciati , poi mio padre ha ripreso la Vespa e lei la macchina”- cfr. teste : “mio padre è arrivato dopo diverse ore con Testimone_3 una donna che ho poi scoperto essere la sig.ra ( è uscito fuori dopo dal Tes_1 rapporto della Fox Investigazioni) ; prima di scendere hanno parlato in macchina, poi sono scesi e si sono abbracciati e baciati sia sulle guance che sulle labbra, certe immagini restano impresse quindi le ricordo bene;
mi è rimasto impresso
(perché era caldo) anche che la indossava un giubbetto 100grammi a Tes_1 fantasia floreale (…)” ).
2.3) La descrizione del rapporto tra i genitori prima della scoperta dell'infedeltà coniugale, la chiara narrazione delle vicissitudini che hanno indotto i familiari a nutrire sospetti circa la sussistenza di una relazione extraconiugale da parte dell'uomo, l'univoca collocazione temporale degli eventi e la dettagliata e coerente descrizione dell'incontro tra il e la sig.ra del 28.8.2019, Pt_1 Tes_1 superano il vaglio di attendibilità e inducono ad escludere la dedotta parzialità della testimonianza, tenuto conto anche che le deposizioni testimoniali trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal il quale, in sede di interrogatorio Pt_1 formale del 9.2.2023, ha ammesso di essersi volontariamente isolato dai familiari nel mese di giugno 2019, pur mantenendo un rapporto di dialogo con entrambi i figli ( cfr. : “(…) con i figli ho sempre mantenuto un rapporto di Parte_1 dialogo, specialmente con il figlio che era in casa (…) ; parlavo anche con l'altro figlio, forse un po' di meno perché non era in casa(…)”) con i quali non c'erano quindi situazione di contrasto.
Peraltro la reazione del figlio di fronte alla dichiarazione del padre di _1 volersi separare dalla madre non evidenzia alcun risentimento nei suoi confronti, atteso che il testimone ha riferito di avere risposto al padre esprimendogli la sua disponibilità a supportare entrambi i genitori nel loro percorso e di rispettare la loro volontà di separarsi dopo quarant'anni vissuti insieme, riconoscendo di non potere fare nulla.
Nel contesto delineato, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le deposizioni non appaiono suggestionate da sentimenti di rancore nei confronti pagina 10 di 18 del padre: né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è decisivo l'atteggiamento dei figli in occasione delle malattie e dei ricoveri del padre, lamentato dall'appellante, sia perché non vi è prova del fatto che i familiari fossero a conoscenza dello stato di salute del prima della separazione, Pt_1 sia perché – e in ogni caso – quanto dedotto dall'appellante denota una situazione di disinteresse dei figli che, tuttavia, non appare sufficiente per sostenere che essi avessero sentimenti di acredine tali da indurli a riferire circostanze di fatto non corrispondenti alla realità.
Nè il fatto che, secondo l'appellante, i due figli hanno “visto di notte e in lontananza” quanto riferito è sufficiente ad inficiare la deposizione dei testi, atteso che la dettagliata narrazione dell'accaduto induce invece a ritenere che essi avessero una chiara la visibilità della zona in cui si trovava il padre, tale da permettere di vedere gli atteggiamenti descritti, avuto riguardo anche a quanto precisato dal teste il quale ha specificato di ricordare bene quanto Testimone_3 riferito, perché “certe immagini rimangono impresse”.
2.4) Nel quadro probatorio sopra delineato assumono rilievo anche gli elementi indiziari desumibili dalla relazione investigativa del 24.9.2019 prodotta da parte appellata.
Al riguardo va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione investigativa rientra tra “le prove atipiche, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova” (Cass. civ. n. 4038/2024 ed altre citate in motivazione); con riferimento al materiale fotografico è stato altresì precisato che l'utilizzabilità “a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art.
2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, è stato chiarito …..che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi
pagina 11 di 18 effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 4038/2024 cit.).
Nel caso di specie, la relazione investigativa può quindi essere valutata come prova atipica avente valore indiziario unitamente ad altri elementi di prova acquisiti, nella specie, mediante testimonianza resa dai figli delle parti.
Ciò posto si ritiene in primo luogo che la indicazione, in calce alle fotografie, di una data (2.1.2017) che non rientra nel periodo in cui è stata effettuata l'indagine da parte dell'investigatore privato (dal 1 al 24 settembre 2019) è verosimilmente ricollegabile ad mero errore di impostazione dello strumento, tenuto conto del fatto che l'odierno appellante non ha comunque escluso che i soggetti raffigurati, in alcune fotografie (quelle non sfuocate), allegate alla relazione siano proprio il medesimo e la sig.ra (a cena Pt_1 Parte_2 in un ristorante) né ha contestato quanto accertato e documentato tramite dette fotografie, allegate alla relazione redatta in seguito all'incarico conferito nel
2019.
Inoltre le circostanze di fatto riprodotte nelle fotografie e descritte nella relazione, con riferimento al luogo degli incontri (parcheggio di una Chiesa a Villa
Potenza, frazione di Macerata) e alle modalità di spostamento (il Per_3 raggiungeva la con un ciclomotore Vespa e poi saliva nel veicolo Panda Tes_1
a bordo del quale era arrivata la trovano conferma nella deposizione Tes_1 della stessa la quale ha riferito di aver conosciuto il Parte_2 Pt_1 tramite il gruppo facebook “Ricordi di Macerata “, che a volte uscivano da soli e altre volte con altre persone e che talvolta si incontravano nel parcheggio davanti alla Chiesa dove il lasciava la “Vespa” e si spostavano insieme con l'auto Pt_1
(cfr. teste la quale ha anche confermato che la targa del Testimone_1 veicolo Panda indicato nel capitolo di prova articolato dal ricorrente nel giudizio di primo grado – EX 300 NH, coincidente con quella riportata nella relazione investigativa – è quella del veicolo di sua proprietà).
pagina 12 di 18 Il medesimo luogo di incontro e le stesse modalità di spostamento sono state poi riferite dai testi e con riferimento all'episodio Testimone_2 Testimone_3 del 28.8.2019, di cui si è detto in precedenza.
2.5) Anche a voler prescindere dalle fotografie sfuocate, peraltro genericamente contestate dal il quale – come rilevato dal primo giudice - Pt_1 si è limitato ad asserire la mancanza di prova della identità delle persone ritratte, senza negare esplicitamente che esse corrispondano al medesimo ed alla si osserva che gli elementi di prova, anche indiziari, sopra illustrati, Tes_1 valutati complessivamente, denotano che il ha instaurato, in costanza di Pt_1 matrimonio, una relazione con la sig.ra più che amicale, a differenza di Tes_1 quanto sostenuto dall'appellante sulla base della deposizione della teste Tes_1 che ha qualificato la frequentazione come “un rapporto di amicizia, ma non sentimentale”: invero, i diversi incontri tra i due, anche da soli, desumibili dalla relazione e dalla documentazione fotografica, non contestata, che li ritrae a cena insieme in un ristorante mentre si tengono la mano (a settembre 2019), il contestuale e progressivo distacco del dalla moglie (che si è intensificato Pt_1 durante l'estate del 2019), riferito dai testimoni, e la descrizione circostanziata dell'episodio del 28.8.2019, quando l'appellante e la sig.ra sono stati Tes_1 visti mentre si scambiavano effusioni, abbracciandosi e baciandosi anche sulle labbra, evidenziano un rapporto personale in grado di escludere quello coniugale e familiare e quindi come tale rilevante ai fini della pronuncia di addebito;
né decisive, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, sono le circostanze dedotte dall'appellante il quale rilevato che era difficile da ipotizzare una attività sessuale o extraconiugale in considerazione della età e della patologia che lo affliggeva, atteso che ciò che assume rilievo nel caso – come quello di specie – di soggetti in età matura è il coinvolgimento personale nella nuova relazione ed il disinteresse per il rapporto con la moglie, rappresentando l'aspetto della sessualità solo una componente del rapporto di coniugio che deve contraddistinguersi anche per la reciproca fiducia e comunione spirituale tra i coniugi.
pagina 13 di 18 2.6) Nel caso di specie, il quadro probatorio sopra delineato evidenzia dati oggettivi idonei a dimostrare l'insorgenza della crisi coniugale riconducibile alla relazione extraconiugale del e l'efficienza causale della condotta dell'uomo Pt_1 nella determinazione della fine dell'unione.
Dalle risultanze istruttorie non emerge, invece, la sussistenza di una preesistente situazione di crisi della coppia (rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà) che, secondo l'appellante, avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: la mera manifestazione della volontà di separarsi dalla moglie che il ha espresso nel mese di giugno 2019, in mancanza di ulteriori Pt_1 riscontri oggettivi idonei a comprovare che il rapporto di coniugio era già da tempo irrimediabilmente compromesso, non appare sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contesto familiare già disgregato cui ascrivere il fallimento del matrimonio.
2.7) Né a tal fine appare decisiva la circostanza secondo cui sarebbe stata la mala gestio del denaro da parte della a indurre il coniuge a distaccarsi CP_1 dalla moglie, determinando la fine dell'affectio coniugalis: invero la situazione dedotta dall'appellante secondo cui il nel mese di luglio 2019 era talmente Pt_1 esasperato dai prelievi che la moglie effettuava tanto da vedersi costretto a sottrarle la delega ad operare nel conto corrente destinato al pagamento delle spese familiari - conto corrente a lui intestato, ma (pacificamente) alimentato anche dalla - risulta di per sé insufficiente a dimostrare la preesistenza di CP_1 una condizione di grave ed irrimediabile crisi coniugale.
Infatti, anche volendo considerare provato il disappunto del per la Pt_1 gestione del conto corrente da parte della moglie e pur ammettendo la sussistenza di discussioni tra i coniugi per tale questione, ciò non appare tale da evidenziare un contesto di disgregazione familiare idoneo a causare la fine del rapporto coniugale soprattutto a fronte del quadro probatorio, sopra descritto, dal quale, invece, emerge l'insorgenza di una relazione extraconiugale da parte del nel periodo in cui egli ha iniziato ad isolarsi dai familiari. Pt_1
In tale contesto, pur dando atto dei pagamenti effettuati dal dallo Pt_1 stesso valorizzati, la decisione improvvisa di togliere alla moglie la delega ad pagina 14 di 18 operare sull'unico conto corrente della famiglia nel quale confluivano anche i guadagni della donna (pacifico è infatti il versamento dello stipendio della CP_1 fino al mese di luglio 2019) - comportamento che, di fatto, ha privato l'appellata dell'accesso alle risorse economiche - non può non assumere rilevanza in termini mancata assistenza, anche materiale, nell'interesse della famiglia, avendo l'appellante lasciato la moglie nella condizione di dover far fronte all'omesso pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione coniugale rimasti insoluti per oltre un anno, senza considerare le conseguenze della situazione venutasi a creare (cfr. lettera racc. del 16.7.2020: “(…) La sottoscritta risulta creditrice nei
Suoi confronti della somma di Euro 8.516,00, dovuti in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in oggetto, relativamente a n. 7 mensilità, da Agosto 2018 a Febbraio 2019, dovute in forza del precedente canone di locazione, vigente fino a Marzo 2019, nonché di ulteriori 16 mensilità, da Marzo 2019 ad oggi, dovute in forza del nuovo contratto di locazione, registrato in data 27.03.2019).
2.8) Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che i primi due motivi di appello debbano essere respinti, confermando, conseguentemente, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la separazione è addebitabile in via esclusiva al Pt_1
3.1) Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Sul punto lamenta l'omessa considerazione della condotta processuale della controparte deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto della mancata collaborazione della che, da un lato, ha accusato il marito di non CP_1 contribuire ai bisogni della famiglia, ma dall'altro si è rifiutata di accettare la proposta formulata dal di vendere un bene acquistato in regime di Pt_1 comunione dei beni, anche se formalmente intestato al (il camper) per Pt_1 pagare gli arretrati dei canoni locatizi della casa familiare, rimasti bloccati dalla normativa “COVID” .
Deduce analoga doglianza quanto al rifiuto della di accettare la CP_1 proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado e conclude chiedendo,
pagina 15 di 18 in caso di conferma dell'addebito, la riduzione del quantum delle spese del giudizio in considerazione dell'accoglimento della domanda di separazione che il ha dovuto proporre in via giudiziale, stante il rifiuto della moglie di Pt_1 addivenire ad un accordo di separazione consensuale, e del mancato accoglimento della domanda dell'assegno di mantenimento nella misura di
€.500,00, avendo il primo giudice stabilito un importo inferiore pari a € 300,00 come richiesto dall'odierno appellante.
3.2) Anche tale motivo non è fondato.
3.2.1) Invero l'esito del giudizio, caratterizzato dalla soccombenza del ricorrente (ricollegabile alla dichiarazione di inammissibilità di alcune domande – stante l'assenza della connessione “forte” ex art. 40 cpc con le domande aventi causa nella separazione, all'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla alla quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di €. CP_1
300,00 mensili), giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite in mancanza di ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., tenuto conto anche degli aspetti illustrati dall'appellante atteso che questi non sono inquadrabili tra le fattispecie di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né evidenziano le “gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
Infatti la questione relativa alla mancata vendita del camper, evidenziata dall'appellante, esula dall'oggetto della presente controversia e non assume quindi rilievo ai fini di una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla mancata adesione alla proposta conciliativa si rileva che detta proposta prevedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della in €. 300,00 e, contestualmente, la rinuncia alla domanda di CP_1 addebito da parte della stessa: pertanto, la mancata accettazione dell'accordo da parte della resistente, odierna appellata, non può essere valorizzata per disporre una compensazione, anche solo parziale, delle spese, tenuto presente che l'accordo avrebbe comportato la rinunzia alla domanda di addebito poi dimostratasi fondata e conseguentemente accolta.
pagina 16 di 18 3.2.2) Sotto diverso profilo si osserva che non sussistono i presupposti per modificare la entità dell'importo liquidato a titolo di spese in complessivi €.
6.000,00.
La Cassazione ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”. (Cass., 05/05/2022, n. 14198).
Ebbene, il Tribunale di Macerata ha liquidato le spese del grado attenendosi ai valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.: infatti la somma stabilita dal primo giudice è superiore ai valori minimi (pari a complessivi €. 3.809,00) e inferiore a quelli medi (pari a complessivi €. 7.616,00) - previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (tra le quali rientra quella in esame)
– ed è stata quindi determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, tenuto anche conto che, nella specie, in base ai principi sopra illustrati, non sussisteva
(e non sussiste) alcun obbligo di motivazione specifica.
D'altra parte, avuto riguardo alle attività concretamente espletate mediante la redazione della comparsa di costituzione, delle memorie previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., all'escussione dei testimoni e allo svolgimento della ulteriore attività processuale nel corso di diverse udienze, si ritiene che l'importo liquidato sia congruo anche in considerazione degli aspetti valorizzati dall'appellante che giustificano la liquidazione in misura inferiore ai valori medi, ma non anche una ulteriore riduzione, richiesta dal medesimo.
4.) In conclusione, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata: tale decisione rende superfluo l'esame della istanza di inibitoria.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura pagina 17 di 18 delle questioni trattate (concernenti l'addebito e la spese di lite) e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
6.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 879/2024 pubblicata il
23.10.2024;
-condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del presente grado che si liquidano in € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1136/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Evangelisti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Sergio Marini
APPELLATA con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 18 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 879/2024 pubblicata in data 23.10.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE che: “ … in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna alle spese di lite….– in via principale e nel merito, accogliere
….il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 879/2024 pubbl. il 23/10/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, , nell'ambito del giudizio N.R.G. 3330/2019, notificata il 30/10/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi in riforma della impugnata sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Macerata ferma la pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], confermare la disposizione a carico CP_1 di di versare a entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 CP_1
l'importo di € 300,00 quale assegno di mantenimento per la coniuge separata con rivalutazione istat annuale;
ed in revoca della sentenza di primo grado respingere la richiesta di addebito della separazione in capo al e compensare le spese Pt_1 di giudizio del primo grado.In via subordinata in riforma della sentenza impugnata si chiede la riduzione alla condanna alle spese nella misura del 30% delle stesse, stante l'accoglimento delle due domande del ricorrente, odierno appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relative al giudizio di secondo grado in caso di ingiustificata opposizione.”
DELL'APPELLATA:”…., previa reiezione della istanza volta ad ottenere
l'inibitoria, respingere l'appello così come proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- con refusione delle spese e dei compensi legali del grado”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede l'accoglimento dell'appello limitatamente alla censura relativa alla statuizione di condanna alle spese di lite, con compensazione delle stesse.
pagina 2 di 18 FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 879/2024, emessa all'esito del giudizio di separazione personale tra e , il Tribunale di Macerata, rilevata Parte_1 CP_1
l'irreversibile frattura familiare e la concorde volontà delle parti di separarsi, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, considerando che nulla doveva disporre in merito alla casa coniugale e ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha statuito sulle domande proposte da la quale aveva chiesto l'addebito della separazione al CP_1 marito ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore di
€. 500,00 mensili.
Il primo giudice ha quindi esaminato le questioni accogliendo sia la domanda di addebito, essendo emersa la prova della violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte di e del nesso causale tra Parte_1 detta violazione e l'irreversibilità della crisi familiare, sia la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento che, sulla base della disparità economico-reddituale tra le parti, ha determinato in € 300,00 mensili;
in ragione dell'esito del giudizio, ha infine condannato il a rifondere alla Pt_1 controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori dovuti per legge.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione rilevando l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito della separazione e contestando la condanna al pagamento delle spese processuali.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, CP_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
IV) Con atto del 16.12.2024 è intervenuto il Procuratore Generale che ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all'addebito della separazione mentre, in punto di spese di lite, considerando che la “domanda dell'appellata di maggiore assegno di mantenimento è stata rigettata dal Tribunale”, ha ritenuto potersi pagina 3 di 18 accogliere la censura avanzata “con statuizione di compensazione delle stesse”; ha dunque concluso chiedendo, in tali limiti, l'accoglimento dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 15 gennaio 2025 assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con un primo ed articolato motivo di gravame l'appellante contesta la declaratoria di addebito della separazione lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie sotto diversi profili (anteriorità della crisi del coniugio;
inattendibilità della relazione investigativa;
mancata considerazione della deposizione testimoniale di;
inattendibilità della testimonianza Testimone_1 resa dai figli delle parti), con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, ritenuta sussistente dal primo giudice.
In particolare, deduce, anzitutto, l'omessa considerazione dell'anteriorità della crisi evidenziando che il aveva manifestato la volontà di separarsi dalla Pt_1 moglie esprimendo tale intenzione alla famiglia già nel mese di giugno del 2019 e che tale circostanza è stata riconosciuta da entrambi i figli in sede di prova testimoniale.
Osserva, a tale riguardo, che egli, non riscontrando considerazione da parte dei familiari rispetto a quanto aveva loro confidato, si è visto costretto a rivolgersi al proprio difensore per comunicare ufficialmente - con lettera raccomandata del 28.8.2019 - la decisione di separarsi dalla moglie la quale, secondo l'appellante, anziché cercare di raggiungere un accordo transattivo - considerando l'età del le sue condizioni di salute e le limitate risorse Pt_1 economiche - ha conferito mandato ad un'agenzia investigativa per “seguire” il marito, nonostante questi avesse già chiesto la separazione.
pagina 4 di 18 L'appellante contesta la validità e l'attendibilità della relazione investigativa - prodotta dalla controparte per dimostrare l'infedeltà coniugale del con la Pt_1 sig.ra e tenuta in considerazione dal Tribunale - lamentando Testimone_1 che le fotografie allegate non recano una data certa, che i soggetti raffigurati in alcune fotografie non sono riconoscibili mentre altre fotografie ritraggono soltanto il e la sig.ra a cena in un ristorante. Pt_1 Testimone_1
Evidenzia in particolare che dalla relazione investigativa risulta una
“discrepanza tra quanto scritto in relazione agli asseriti pedinamenti avvenuti tra il 1° settembre del 2019 e il 24 settembre del 2019“ e “le date apposte digitalmente in calce alle foto che recano la data del 2 gennaio 2017” e insiste per l'inattendibilità del documento, rilevando che il pedinamento risulta effettuato nel mese di settembre 2019, mentre le fotografie (che dovrebbero riprodurre quando riscontrato) recano una data diversa.
Sempre con riferimento alla relazione investigativa, l'appellante solleva altri profili di inattendibilità osservando che la descrizione degli incontri del mese di settembre 2019 tra i presunti amanti risulta priva dell'indicazione degli orari
(“sono tornati dopo un paio d'ore” ) e, con riguardo all'incontro del 1° settembre
(durante il quale, secondo le risultanze investigative, i due si sarebbero intrattenuti all'interno del parcheggio di Villa Potenza “scambiandosi effusioni e carezze”), ritiene che di questa circostanza non vi sia un riscontro probatorio in quanto le uniche fotografie comprensibili allegate alla relazione sono quelle relative ad una cena tra il e la entre le altre fotografie risultano Pt_1 Tes_1 sfuocate tanto da rendere indistinguibili i volti delle persone ritratte e, per tale ragione, riferibili a chiunque.
L'appellante censura poi la sentenza impugnata poiché il primo giudice non ha tenuto in considerazione la deposizione testimoniale della sig.ra
[...]
, unica testimone attendibile e consapevole del rapporto intercorrente Tes_1 con il la quale ha riferito che con quest'ultimo aveva una relazione di Pt_1 amicizia “ma non sentimentale”, che uscivano con altre persone o a volte da soli, ma solo per scattare fotografie dei paesaggi marchigiani da pubblicare nel gruppo di facebook e che fra loro non c'era mai stato uno scambio di effusioni.
pagina 5 di 18 In ordine alle prove testimoniali, il contesta, inoltre, la valutazione di Pt_1 attendibilità della testimonianza resa dai figli degli ex coniugi, (40 anni) e _1
(35 anni), sulla quale il primo giudice ha erroneamente fondato il Per_2 proprio convincimento circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, senza considerare i sentimenti di rabbia e acredine dei due fratelli nei confronti del padre che, ad avviso dell'appellante, li avrebbe “indotti ad avere una visione univoca della vicenda”.
A tale riguardo, deduce, in particolare, la mancanza di interesse da parte di e in relazione allo stato di salute del padre e, quindi, la _1 Per_2 mancanza di assistenza da parte degli stessi, lamentando che, in occasione dei tre ricoveri in ospedale per la necessità di effettuare interventi chirurgici (nello specifico: un'operazione a seguito della diagnosi di un tumore alla prostata nel mese di giugno 2019; un'operazione per un lipoma parotideo nel 2021 e un'altra al tendine del braccio sinistro nel settembre 2022), non ha ricevuto neanche una telefonata da parte dei figli e che, durante la malattia, non disponendo di un'autovettura, è stato aiutato dal difensore sia per reperire un alloggio vicino all'Ospedale sia per effettuare il trasloco.
Lamenta che il comportamento tenuto da e dimostra la gravità _1 Per_2 dell'acredine e della rabbia che i medesimi nutrono nei confronti del padre e che tali sentimenti costituiscono la prova dell'inattendibilità delle loro dichiarazioni testimoniali unitamente al fatto entrambi hanno riferito una circostanza (ovvero lo scambio di effusioni tra il e la sig.ra , che “avrebbero visto di Pt_1 Tes_1 notte e in lontananza, completamente assorbiti dalla rabbia e dal sospetto”.
Asserisce, inoltre, che l'improvviso e mutato atteggiamento del Pt_1 descritto dai figli come incline a trattenersi a lungo fuori casa e ad isolarsi quando era in casa, sia da ricondurre ad una sopravvenuta insofferenza legata alla malattia comparsa a ridosso della domanda di separazione e non ad “amori extraconiugali”, in considerazione anche dell'età e della specifica patologia che consentono di ritenere difficilmente ipotizzabile una attività sessuale coniugale o extraconiugale.
pagina 6 di 18 L'appellante, infine, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di addebito della separazione personale, deduce che il manifestando la Pt_1 volontà di separarsi già nel giugno 2019, come dichiarato dai figli, ha dimostrato l'esistenza di una preesistente condizione di crisi , essendo per lui divenuta intollerabile la coabitazione con la moglie anche a causa della mala gestio dei beni comuni da parte della donna.
1.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente anche la violazione del dovere di assistenza morale e materiale, contestando l'assunto secondo cui egli si sarebbe disinteressato delle esigenze della famiglia ed evidenziando di avere provveduto ad estinguere tutti i debiti relativi ai finanziamenti richiesti per far fronte alle esigenze della famiglia che avrebbero dovuto essere sostenuti da entrambi coniugi al 50%, di aver rinunciato all'uso di un'autovettura, intestandola alla nonostante fosse stata pagata dal e di aver provveduto al CP_1 Pt_1 pagamento delle bollette del metano, relative al periodo in cui ancora viveva nella casa coniugale oltre all'importo relativo alla TARI degli anni 2016,2017,2018,
2019.
L'appellante lamenta altresì che il primo giudice ha erroneamente valutato il fatto che, nell'estate del 2019, il ha tolto alla la delega ad Pt_1 CP_1 operare sul conto corrente intestato al medesimo: invero, interpretando tale condotta come mancata assistenza materiale alla coniuge, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, ha omesso di considerare che tale la decisione era scaturita dalla mala gestio del denaro da parte della moglie la quale effettuava continui prelievi creando scoperti di conto che l'istituto di credito aveva segnalato al Pt_1 come del resto non contestato dalla controparte;
l'appellante deduce di essere stato costretto a togliere la delega alla moglie al fine attuare una gestione più adeguata del denaro rispetto ai redditi percepiti e per tutelarsi dalle responsabilità economiche posto che egli era titolare del conto corrente, del contratto di affitto dell'abitazione coniugale e delle utenze oltre che intestatario delle autovetture con le annesse polizze assicurative e relativi bolli.
pagina 7 di 18 Il deduce altresì di avere subito il pignoramento della pensione per Pt_1 omesso pagamento dei canoni di locazione a causa dello scoperto di conto determinato dai continui prelievi della e lamenta il fatto che, mentre la CP_1 coniuge ha potuto separarsi senza il pensiero di dover pagare i debiti familiari, rifiutando anche la proposta di vendere il camper (bene comune), al fine di agevolare detti pagamenti, egli ha dovuto saldare i conti in sospeso e, nonostante abbia estinto tutte le obbligazioni, si è visto condannare ingiustamente, anche sotto il profilo dell'omessa assistenza materiale alla famiglia.
2.) Le doglianze articolate con i primi due motivi di appello – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, volte a contestare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito a carico dell'odierno appellante, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondate.
Invero gli elementi emersi nel corso del giudizio, valutati complessivamente, inducono a ritenere dimostrata la riconducibilità della crisi coniugale al comportamento del posto in essere in violazione dei doveri nei confronti Pt_1 della coniuge e tale da influire in via esclusiva ed in modo irreversibile sul vincolo matrimoniale.
2.1) Al riguardo va evidenziato l'episodio accaduto il 28.8.2019 quando la insieme ai figli - all'epoca convivente con i genitori - e - CP_1 Per_2 _1 che non abitava più con loro dal 2015, ma che spesso si recava a fare visita al padre e alla madre - decidono di perlustrare la zona di Macerata-Villa Potenza in cerca del LE perché insospettiti in seguito al mutato atteggiamento del congiunto che, negli ultimi mesi, era solito uscire nel pomeriggio e rientrare la sera senza dare spiegazioni.
A tale episodio hanno fatto riferimento entrambi i figli delle parti i quali, sentiti quali testimoni, hanno evidenziato che:
-dal mese di marzo 2019 il ha cominciato a uscire di casa per interi Pt_1 pomeriggi fino alla sera senza dare giustificazioni alla moglie e, dal mese di giugno 2019, queste assenze si sono intensificate tanto che il usciva di Pt_1 casa tutti i pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e talvolta si tratteneva fuori pagina 8 di 18 casa oltre le ore 21:00 (circostanza confermata dal in sede di Pt_1 interrogatorio formale del 23.2.2023);
- nello stesso periodo, quando si trovava in casa, il si isolava dal resto Pt_1 della famiglia, trascorrendo molto tempo chiuso in camera o davanti al computer e rispondeva in maniera vaga alla richiesta di spiegazioni da parte moglie
(circostanza confermata dal;
Pt_1
- prima di questo cambiamento, i coniugi condividevano la quotidianità
(uscivano insieme per fare la spesa, per vedere negozi, per fare una vacanza in camper durante il fine settimana o per frequentare gli amici) e le responsabilità economiche della famiglia.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale, ha ammesso dette Pt_1 circostanze e si è giustificato dichiarando che in quel periodo non si sentiva bene
“a livello di salute” , che sentiva la necessità di isolarsi per non far preoccupare la famiglia e che utilizzava il computer per effettuare ricerche sul suo malessere.
2.2) Orbene, può ritenersi plausibile che, nel corso del 2019, il Pt_1 iniziasse a non sentirsi bene a causa della patologia, diagnosticata l'anno dopo
(cfr. memoria del 13.9.2020 laddove la difesa del allegando i certificati Pt_1 medici – doc. n.
9 - riferisce del “tumore alla prostata diagnosticato negli ultimi mesi“) e che avvertisse la necessità isolarsi per le ragioni dal medesimo indicate, ma resta il fatto che la sera del 28 agosto 2019, verso le ore 20:30 (cfr. teste
“(…) all'incirca verso le ore 20.30, comunque era sera”) la Testimone_2 moglie e i figli, insospettiti dalle inusuali “uscite” dell'uomo, si sono appostati nel parcheggio davanti alla Chiesa in località Villa Potenza – avendo riconosciuto il motociclo (modello Vespa), lì parcheggiato, con cui il era solito spostarsi Pt_1
– e, dopo aver atteso un po' di tempo, lo hanno visto arrivare alla guida di un'autovettura Panda di colore bianco, in compagnia della sig.ra e Tes_1 hanno visto, altresì, la coppia scambiarsi effusioni, abbracciarsi e baciarsi (cfr. teste : “(…) abbiamo parcheggiato anche noi nel parcheggio e Testimone_2 abbiamo visto che sono tornati con la macchina , era una Panda bianca, guidava mio padre, la sig.ra era sul lato passeggero;
io non conoscevo questa Tes_1 signora;
hanno scambiato delle effusioni in macchina, credo si siano abbracciati
pagina 9 di 18 da dentro la macchina, poi sono scesi dalla macchina e quando si sono incrociati si sono abbracciati e baciati , poi mio padre ha ripreso la Vespa e lei la macchina”- cfr. teste : “mio padre è arrivato dopo diverse ore con Testimone_3 una donna che ho poi scoperto essere la sig.ra ( è uscito fuori dopo dal Tes_1 rapporto della Fox Investigazioni) ; prima di scendere hanno parlato in macchina, poi sono scesi e si sono abbracciati e baciati sia sulle guance che sulle labbra, certe immagini restano impresse quindi le ricordo bene;
mi è rimasto impresso
(perché era caldo) anche che la indossava un giubbetto 100grammi a Tes_1 fantasia floreale (…)” ).
2.3) La descrizione del rapporto tra i genitori prima della scoperta dell'infedeltà coniugale, la chiara narrazione delle vicissitudini che hanno indotto i familiari a nutrire sospetti circa la sussistenza di una relazione extraconiugale da parte dell'uomo, l'univoca collocazione temporale degli eventi e la dettagliata e coerente descrizione dell'incontro tra il e la sig.ra del 28.8.2019, Pt_1 Tes_1 superano il vaglio di attendibilità e inducono ad escludere la dedotta parzialità della testimonianza, tenuto conto anche che le deposizioni testimoniali trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal il quale, in sede di interrogatorio Pt_1 formale del 9.2.2023, ha ammesso di essersi volontariamente isolato dai familiari nel mese di giugno 2019, pur mantenendo un rapporto di dialogo con entrambi i figli ( cfr. : “(…) con i figli ho sempre mantenuto un rapporto di Parte_1 dialogo, specialmente con il figlio che era in casa (…) ; parlavo anche con l'altro figlio, forse un po' di meno perché non era in casa(…)”) con i quali non c'erano quindi situazione di contrasto.
Peraltro la reazione del figlio di fronte alla dichiarazione del padre di _1 volersi separare dalla madre non evidenzia alcun risentimento nei suoi confronti, atteso che il testimone ha riferito di avere risposto al padre esprimendogli la sua disponibilità a supportare entrambi i genitori nel loro percorso e di rispettare la loro volontà di separarsi dopo quarant'anni vissuti insieme, riconoscendo di non potere fare nulla.
Nel contesto delineato, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le deposizioni non appaiono suggestionate da sentimenti di rancore nei confronti pagina 10 di 18 del padre: né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è decisivo l'atteggiamento dei figli in occasione delle malattie e dei ricoveri del padre, lamentato dall'appellante, sia perché non vi è prova del fatto che i familiari fossero a conoscenza dello stato di salute del prima della separazione, Pt_1 sia perché – e in ogni caso – quanto dedotto dall'appellante denota una situazione di disinteresse dei figli che, tuttavia, non appare sufficiente per sostenere che essi avessero sentimenti di acredine tali da indurli a riferire circostanze di fatto non corrispondenti alla realità.
Nè il fatto che, secondo l'appellante, i due figli hanno “visto di notte e in lontananza” quanto riferito è sufficiente ad inficiare la deposizione dei testi, atteso che la dettagliata narrazione dell'accaduto induce invece a ritenere che essi avessero una chiara la visibilità della zona in cui si trovava il padre, tale da permettere di vedere gli atteggiamenti descritti, avuto riguardo anche a quanto precisato dal teste il quale ha specificato di ricordare bene quanto Testimone_3 riferito, perché “certe immagini rimangono impresse”.
2.4) Nel quadro probatorio sopra delineato assumono rilievo anche gli elementi indiziari desumibili dalla relazione investigativa del 24.9.2019 prodotta da parte appellata.
Al riguardo va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione investigativa rientra tra “le prove atipiche, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova” (Cass. civ. n. 4038/2024 ed altre citate in motivazione); con riferimento al materiale fotografico è stato altresì precisato che l'utilizzabilità “a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art.
2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, è stato chiarito …..che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi
pagina 11 di 18 effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 4038/2024 cit.).
Nel caso di specie, la relazione investigativa può quindi essere valutata come prova atipica avente valore indiziario unitamente ad altri elementi di prova acquisiti, nella specie, mediante testimonianza resa dai figli delle parti.
Ciò posto si ritiene in primo luogo che la indicazione, in calce alle fotografie, di una data (2.1.2017) che non rientra nel periodo in cui è stata effettuata l'indagine da parte dell'investigatore privato (dal 1 al 24 settembre 2019) è verosimilmente ricollegabile ad mero errore di impostazione dello strumento, tenuto conto del fatto che l'odierno appellante non ha comunque escluso che i soggetti raffigurati, in alcune fotografie (quelle non sfuocate), allegate alla relazione siano proprio il medesimo e la sig.ra (a cena Pt_1 Parte_2 in un ristorante) né ha contestato quanto accertato e documentato tramite dette fotografie, allegate alla relazione redatta in seguito all'incarico conferito nel
2019.
Inoltre le circostanze di fatto riprodotte nelle fotografie e descritte nella relazione, con riferimento al luogo degli incontri (parcheggio di una Chiesa a Villa
Potenza, frazione di Macerata) e alle modalità di spostamento (il Per_3 raggiungeva la con un ciclomotore Vespa e poi saliva nel veicolo Panda Tes_1
a bordo del quale era arrivata la trovano conferma nella deposizione Tes_1 della stessa la quale ha riferito di aver conosciuto il Parte_2 Pt_1 tramite il gruppo facebook “Ricordi di Macerata “, che a volte uscivano da soli e altre volte con altre persone e che talvolta si incontravano nel parcheggio davanti alla Chiesa dove il lasciava la “Vespa” e si spostavano insieme con l'auto Pt_1
(cfr. teste la quale ha anche confermato che la targa del Testimone_1 veicolo Panda indicato nel capitolo di prova articolato dal ricorrente nel giudizio di primo grado – EX 300 NH, coincidente con quella riportata nella relazione investigativa – è quella del veicolo di sua proprietà).
pagina 12 di 18 Il medesimo luogo di incontro e le stesse modalità di spostamento sono state poi riferite dai testi e con riferimento all'episodio Testimone_2 Testimone_3 del 28.8.2019, di cui si è detto in precedenza.
2.5) Anche a voler prescindere dalle fotografie sfuocate, peraltro genericamente contestate dal il quale – come rilevato dal primo giudice - Pt_1 si è limitato ad asserire la mancanza di prova della identità delle persone ritratte, senza negare esplicitamente che esse corrispondano al medesimo ed alla si osserva che gli elementi di prova, anche indiziari, sopra illustrati, Tes_1 valutati complessivamente, denotano che il ha instaurato, in costanza di Pt_1 matrimonio, una relazione con la sig.ra più che amicale, a differenza di Tes_1 quanto sostenuto dall'appellante sulla base della deposizione della teste Tes_1 che ha qualificato la frequentazione come “un rapporto di amicizia, ma non sentimentale”: invero, i diversi incontri tra i due, anche da soli, desumibili dalla relazione e dalla documentazione fotografica, non contestata, che li ritrae a cena insieme in un ristorante mentre si tengono la mano (a settembre 2019), il contestuale e progressivo distacco del dalla moglie (che si è intensificato Pt_1 durante l'estate del 2019), riferito dai testimoni, e la descrizione circostanziata dell'episodio del 28.8.2019, quando l'appellante e la sig.ra sono stati Tes_1 visti mentre si scambiavano effusioni, abbracciandosi e baciandosi anche sulle labbra, evidenziano un rapporto personale in grado di escludere quello coniugale e familiare e quindi come tale rilevante ai fini della pronuncia di addebito;
né decisive, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, sono le circostanze dedotte dall'appellante il quale rilevato che era difficile da ipotizzare una attività sessuale o extraconiugale in considerazione della età e della patologia che lo affliggeva, atteso che ciò che assume rilievo nel caso – come quello di specie – di soggetti in età matura è il coinvolgimento personale nella nuova relazione ed il disinteresse per il rapporto con la moglie, rappresentando l'aspetto della sessualità solo una componente del rapporto di coniugio che deve contraddistinguersi anche per la reciproca fiducia e comunione spirituale tra i coniugi.
pagina 13 di 18 2.6) Nel caso di specie, il quadro probatorio sopra delineato evidenzia dati oggettivi idonei a dimostrare l'insorgenza della crisi coniugale riconducibile alla relazione extraconiugale del e l'efficienza causale della condotta dell'uomo Pt_1 nella determinazione della fine dell'unione.
Dalle risultanze istruttorie non emerge, invece, la sussistenza di una preesistente situazione di crisi della coppia (rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà) che, secondo l'appellante, avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: la mera manifestazione della volontà di separarsi dalla moglie che il ha espresso nel mese di giugno 2019, in mancanza di ulteriori Pt_1 riscontri oggettivi idonei a comprovare che il rapporto di coniugio era già da tempo irrimediabilmente compromesso, non appare sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contesto familiare già disgregato cui ascrivere il fallimento del matrimonio.
2.7) Né a tal fine appare decisiva la circostanza secondo cui sarebbe stata la mala gestio del denaro da parte della a indurre il coniuge a distaccarsi CP_1 dalla moglie, determinando la fine dell'affectio coniugalis: invero la situazione dedotta dall'appellante secondo cui il nel mese di luglio 2019 era talmente Pt_1 esasperato dai prelievi che la moglie effettuava tanto da vedersi costretto a sottrarle la delega ad operare nel conto corrente destinato al pagamento delle spese familiari - conto corrente a lui intestato, ma (pacificamente) alimentato anche dalla - risulta di per sé insufficiente a dimostrare la preesistenza di CP_1 una condizione di grave ed irrimediabile crisi coniugale.
Infatti, anche volendo considerare provato il disappunto del per la Pt_1 gestione del conto corrente da parte della moglie e pur ammettendo la sussistenza di discussioni tra i coniugi per tale questione, ciò non appare tale da evidenziare un contesto di disgregazione familiare idoneo a causare la fine del rapporto coniugale soprattutto a fronte del quadro probatorio, sopra descritto, dal quale, invece, emerge l'insorgenza di una relazione extraconiugale da parte del nel periodo in cui egli ha iniziato ad isolarsi dai familiari. Pt_1
In tale contesto, pur dando atto dei pagamenti effettuati dal dallo Pt_1 stesso valorizzati, la decisione improvvisa di togliere alla moglie la delega ad pagina 14 di 18 operare sull'unico conto corrente della famiglia nel quale confluivano anche i guadagni della donna (pacifico è infatti il versamento dello stipendio della CP_1 fino al mese di luglio 2019) - comportamento che, di fatto, ha privato l'appellata dell'accesso alle risorse economiche - non può non assumere rilevanza in termini mancata assistenza, anche materiale, nell'interesse della famiglia, avendo l'appellante lasciato la moglie nella condizione di dover far fronte all'omesso pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione coniugale rimasti insoluti per oltre un anno, senza considerare le conseguenze della situazione venutasi a creare (cfr. lettera racc. del 16.7.2020: “(…) La sottoscritta risulta creditrice nei
Suoi confronti della somma di Euro 8.516,00, dovuti in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in oggetto, relativamente a n. 7 mensilità, da Agosto 2018 a Febbraio 2019, dovute in forza del precedente canone di locazione, vigente fino a Marzo 2019, nonché di ulteriori 16 mensilità, da Marzo 2019 ad oggi, dovute in forza del nuovo contratto di locazione, registrato in data 27.03.2019).
2.8) Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che i primi due motivi di appello debbano essere respinti, confermando, conseguentemente, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la separazione è addebitabile in via esclusiva al Pt_1
3.1) Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
Sul punto lamenta l'omessa considerazione della condotta processuale della controparte deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto della mancata collaborazione della che, da un lato, ha accusato il marito di non CP_1 contribuire ai bisogni della famiglia, ma dall'altro si è rifiutata di accettare la proposta formulata dal di vendere un bene acquistato in regime di Pt_1 comunione dei beni, anche se formalmente intestato al (il camper) per Pt_1 pagare gli arretrati dei canoni locatizi della casa familiare, rimasti bloccati dalla normativa “COVID” .
Deduce analoga doglianza quanto al rifiuto della di accettare la CP_1 proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado e conclude chiedendo,
pagina 15 di 18 in caso di conferma dell'addebito, la riduzione del quantum delle spese del giudizio in considerazione dell'accoglimento della domanda di separazione che il ha dovuto proporre in via giudiziale, stante il rifiuto della moglie di Pt_1 addivenire ad un accordo di separazione consensuale, e del mancato accoglimento della domanda dell'assegno di mantenimento nella misura di
€.500,00, avendo il primo giudice stabilito un importo inferiore pari a € 300,00 come richiesto dall'odierno appellante.
3.2) Anche tale motivo non è fondato.
3.2.1) Invero l'esito del giudizio, caratterizzato dalla soccombenza del ricorrente (ricollegabile alla dichiarazione di inammissibilità di alcune domande – stante l'assenza della connessione “forte” ex art. 40 cpc con le domande aventi causa nella separazione, all'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla alla quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di €. CP_1
300,00 mensili), giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite in mancanza di ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., tenuto conto anche degli aspetti illustrati dall'appellante atteso che questi non sono inquadrabili tra le fattispecie di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né evidenziano le “gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
Infatti la questione relativa alla mancata vendita del camper, evidenziata dall'appellante, esula dall'oggetto della presente controversia e non assume quindi rilievo ai fini di una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla mancata adesione alla proposta conciliativa si rileva che detta proposta prevedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della in €. 300,00 e, contestualmente, la rinuncia alla domanda di CP_1 addebito da parte della stessa: pertanto, la mancata accettazione dell'accordo da parte della resistente, odierna appellata, non può essere valorizzata per disporre una compensazione, anche solo parziale, delle spese, tenuto presente che l'accordo avrebbe comportato la rinunzia alla domanda di addebito poi dimostratasi fondata e conseguentemente accolta.
pagina 16 di 18 3.2.2) Sotto diverso profilo si osserva che non sussistono i presupposti per modificare la entità dell'importo liquidato a titolo di spese in complessivi €.
6.000,00.
La Cassazione ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”. (Cass., 05/05/2022, n. 14198).
Ebbene, il Tribunale di Macerata ha liquidato le spese del grado attenendosi ai valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.: infatti la somma stabilita dal primo giudice è superiore ai valori minimi (pari a complessivi €. 3.809,00) e inferiore a quelli medi (pari a complessivi €. 7.616,00) - previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (tra le quali rientra quella in esame)
– ed è stata quindi determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, tenuto anche conto che, nella specie, in base ai principi sopra illustrati, non sussisteva
(e non sussiste) alcun obbligo di motivazione specifica.
D'altra parte, avuto riguardo alle attività concretamente espletate mediante la redazione della comparsa di costituzione, delle memorie previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., all'escussione dei testimoni e allo svolgimento della ulteriore attività processuale nel corso di diverse udienze, si ritiene che l'importo liquidato sia congruo anche in considerazione degli aspetti valorizzati dall'appellante che giustificano la liquidazione in misura inferiore ai valori medi, ma non anche una ulteriore riduzione, richiesta dal medesimo.
4.) In conclusione, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata: tale decisione rende superfluo l'esame della istanza di inibitoria.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura pagina 17 di 18 delle questioni trattate (concernenti l'addebito e la spese di lite) e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
6.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 879/2024 pubblicata il
23.10.2024;
-condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del presente grado che si liquidano in € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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