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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2581/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Greta Parte_1 C.F._1
Orsini
- ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Stella Controparte_1 C.F._2
Montemagni
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 9/9/2025, il Sig. ha agito al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore (15/8/2015), nato dalla relazione intrattenuta con la Sig.ra ormai Per_1 Controparte_1 conclusa.
2. Contestualmente alla spiegata domanda di modifica, in ragione della lamentata pregiudizievole situazione in essere per il minore, il ricorrente ha chiesto concedersi provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.
3. Con decreto del 12/9/2025, il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 25/9/2025, durante la quale le parti, comparse personalmente, hanno dato atto della possibilità di raggiungere un accordo, chiedendo un rinvio dell'udienza per la relativa formalizzazione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dal Sig. in merito alla Pt_1 richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui alle note congiunte depositate.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , in quanto garantiscono una Per_1 maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori.
Sotto il profilo economico, in considerazione del regime di collocamento e di visita del minore, risultano equi e congrui il regime di mantenimento di e di ripartizione delle spese Per_1 straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento del minore possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
2 - dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso il padre in Cascina, via Arquata n. 8/a, e collocamento secondo un calendario di tipo paritetico 2+2+3 articolato su due settimane, come di seguito specificato, e così in alternanza per le settimane seguenti:
▪ I settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, da venerdì a domenica con il padre;
▪ II settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, da venerdì a domenica con la madre.
Nel periodo scolastico, il genitore andrà a prendere all'uscita di scuola nel giorno di sua Per_1 competenza e lo riaccompagnerà a scuola il giorno in cui il minore resterà con l'altro genitore.
Nel periodo extrascolastico o nelle giornate in cui non ci sarà scuola, il genitore andrà a prendere presso l'abitazione dell'altro, orientativamente verso le 9:30; Per_1
- dispone che nel periodo estivo il minore trascorra con ciascun genitore due settimane, Per_1 anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori, mentre le festività religiose e civili dovranno essere regolate secondo il criterio dell'alternanza in accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni, le esigenze e le richieste del minore;
- dispone che le parti provvedano al mantenimento ordinario diretto di , oltre alle spese Per_1 straordinarie, individuate secondo quanto previsto dal protocollo del CNF, da ripartirsi per il 70% a carico di per il 30% a carico di;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dà atto che:
▪ ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si impegna a far proseguire e ad accompagnare alle attività sportive e, in generale, alle attività extrascolastiche Per_1 frequentate dal figlio;
▪ si impegna a sostenere in via integrale il costo relativo alla mensa Parte_1 scolastica del figlio;
▪ quando sarà con la mamma, il minore pernotterà presso l'abitazione della nonna Per_1 materna in Pisa, vicolo del Ruschi n. 7; la madre si impegna a garantire al figlio Per_1 una sistemazione adeguata alle sue necessità e a comunicare al padre eventuali cambiamenti o circostanze che riguardino, anche indirettamente, il minore;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2581/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Greta Parte_1 C.F._1
Orsini
- ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Stella Controparte_1 C.F._2
Montemagni
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 9/9/2025, il Sig. ha agito al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore (15/8/2015), nato dalla relazione intrattenuta con la Sig.ra ormai Per_1 Controparte_1 conclusa.
2. Contestualmente alla spiegata domanda di modifica, in ragione della lamentata pregiudizievole situazione in essere per il minore, il ricorrente ha chiesto concedersi provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.
3. Con decreto del 12/9/2025, il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 25/9/2025, durante la quale le parti, comparse personalmente, hanno dato atto della possibilità di raggiungere un accordo, chiedendo un rinvio dell'udienza per la relativa formalizzazione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dal Sig. in merito alla Pt_1 richiesta di modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui alle note congiunte depositate.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , in quanto garantiscono una Per_1 maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori.
Sotto il profilo economico, in considerazione del regime di collocamento e di visita del minore, risultano equi e congrui il regime di mantenimento di e di ripartizione delle spese Per_1 straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento del minore possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
2 - dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso il padre in Cascina, via Arquata n. 8/a, e collocamento secondo un calendario di tipo paritetico 2+2+3 articolato su due settimane, come di seguito specificato, e così in alternanza per le settimane seguenti:
▪ I settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, da venerdì a domenica con il padre;
▪ II settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, da venerdì a domenica con la madre.
Nel periodo scolastico, il genitore andrà a prendere all'uscita di scuola nel giorno di sua Per_1 competenza e lo riaccompagnerà a scuola il giorno in cui il minore resterà con l'altro genitore.
Nel periodo extrascolastico o nelle giornate in cui non ci sarà scuola, il genitore andrà a prendere presso l'abitazione dell'altro, orientativamente verso le 9:30; Per_1
- dispone che nel periodo estivo il minore trascorra con ciascun genitore due settimane, Per_1 anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori, mentre le festività religiose e civili dovranno essere regolate secondo il criterio dell'alternanza in accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni, le esigenze e le richieste del minore;
- dispone che le parti provvedano al mantenimento ordinario diretto di , oltre alle spese Per_1 straordinarie, individuate secondo quanto previsto dal protocollo del CNF, da ripartirsi per il 70% a carico di per il 30% a carico di;
Parte_1 Controparte_1
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dà atto che:
▪ ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si impegna a far proseguire e ad accompagnare alle attività sportive e, in generale, alle attività extrascolastiche Per_1 frequentate dal figlio;
▪ si impegna a sostenere in via integrale il costo relativo alla mensa Parte_1 scolastica del figlio;
▪ quando sarà con la mamma, il minore pernotterà presso l'abitazione della nonna Per_1 materna in Pisa, vicolo del Ruschi n. 7; la madre si impegna a garantire al figlio Per_1 una sistemazione adeguata alle sue necessità e a comunicare al padre eventuali cambiamenti o circostanze che riguardino, anche indirettamente, il minore;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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