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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.21033 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 31, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Fabio Pulsoni, Claudia Corsi e Gianluca Gemma che lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata a margine del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante Cav. Emilio Candiani elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.39 presso lo studio legale degli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa Pavanello, Emiliano
Pellegrino, Marcello Giordani, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.6.2023 ed iscritto a ruolo il 23.6.2023 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che con contratto stipulato in data 6.10.1999 il ricorrente ha avviato un rapporto di agenzia con la ex art. 1742 Cod. Civ., quale agente CP_1 monomandatario senza rappresentanza a tempo determinato per mesi 12, con vincolo di esclusività, per lo sviluppo delle vendite dei prodotti oggetto dell'attività commerciale quali: CP_1
“Coniazioni artistiche, medaglie, oggetti d'arte, smalti, incisioni, targhe, stemmi, oggettistica aziendale, portachiavi, distintivi sia in metallo prezioso che in metallo comune”; che ii fini della durata del contratto, le parti convenivano che lo stesso, salvo eventuale disdetta comunicata con preavviso di tre mesi, si sarebbe rinnovato automaticamente per un egual periodo;
che il contratto prevedeva come zona assegnata il Lazio e il riconoscimento di un compenso provvigionale pari al
3% per oggetti in oro, 5% per oggetti in argento, 10% per oggetti in metallo comune;
che a fini della liquidazione delle provvigioni, le parti stabilivano che la provvigione sarebbe stata liquidata alla fine di ogni trimestre in base alle fatture incassate nel trimestre stesso al lordo delle trattenute e dei contributi posti a carico dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie;
che a far data dal
2.1.2010 il compenso provvigionale è stato convenuto in 4% per oggetti in oro, 5% in parte in oro e parte in argento, 6% per oggetti in argento, 11% per oggetti in metallo comune;
che nel giugno
2022 il ricorrente è stato costretto a disdettare il rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 8 del contratto di agenzia allora in essere con lettera del 27.6.2022, nel rispetto del preavviso di tre mesi previsto;
che nella medesima missiva del 27.6.2022 il ricorrente evidenziava le motivazioni per le quali era stato costretto a comunicare la risoluzione del contratto ovvero l'inadempimento della CP_1 tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario per “il mancato versamento delle provvigioni che lo hanno costretto a nominare un legale per il relativo versamento, modifiche peggiorative al contratto di agenzia, incapacità della società a dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente, l'obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza”; che con lettera dell'8.7.2022, la dichiarava cessato con effetto CP_1 immediato il rapporto di agenzia, contestando genericamente la sussistenza degli inadempimenti alla stessa addebitati dal che la convenuta disattivava con effetto immediato l'account Parte_1 di posta aziendale in uso al che la convenuta ha omesso di versare al ricorrente Parte_1
l'indennità suppletiva di clientela per un importo pari ad € 12.067,18; che il mancato versamento delle provvigioni alle scadenze pattuite deve ritenersi documentalmente provato sia dalle reiterate richieste avanzate nel tempo dal sia per espresso riconoscimento di cui alle Parte_1 comunicazioni della che è pacifico che il è stato costretto ad intimare, anche a CP_1 Parte_1 mezzo di un legale, a ad adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti in ragione del CP_1 rapporto contrattuale intercorso e nello specifico la liquidazione delle provvigioni maturate;
che nell'ultimo periodo, risultano i seguenti bonifici e quindi non versate alle scadenze pattuite le seguenti fatture: a. in data 19 gennaio 2021 bonifico per € 1.013,81 su fatt. n. 3/2020 di € CP_1
4.713,81 del 30 settembre 2020 (ritardo n. 111gg.) b. in data 10 marzo 2021 bonifico per € CP_1
804,58 su fatt. n. 4/2020 di € 804,58 del 31 dicembre 2020 (ritardo n. 69 gg.) c. in data 14 maggio 2021 bonifico per € 1.500,00 quale acconto fatt. n. 01/2021 di € 3.222,99 del 31 marzo CP_1
2021 (ritardo n. 44 gg.) d. in data 23 giugno 2021 bonifico per € 1.722,99 quale saldo fatt. CP_1
n. 01/2021 del 31 marzo 2021 (ritardo n. 84 gg.), e. in data 3 agosto 2021 bonifico per € CP_1
785,95 su fatt. n. 2/2021 di € 785,95 del 30 giugno 2021 (ritardo n. 34 gg.), f. in data 3 novembre 2021 bonifico per € 1.367,32 su fatt. n. 3/2021 di € 1.367,32 del 30 settembre 2021 (ritardo CP_1
n. 34 gg.), g. in data 3 marzo 2022 bonifico per € 2.909,66 saldo fatt. n. 4/2021 di € CP_1
4.509,66 del 22 dicembre 2021 (ritardo n. 62 gg.), h. in data 28 aprile 2022 bonifico per € CP_1
1.044,63 su fatt. n. 1/2022 di € 1.044,63 del 31 marzo 2022 (ritardo n. 28 gg.), i. in data 8 agosto 2022 bonifico per € 2.087,52 su fatt. n. 3/2022 di € 2.087,52 del 30 giugno 2022 (ritardo n. CP_1
39 gg.); che la richiesta di chiusura dell'ufficio di Roma era stata effettuata al
Parte_1 direttamente dal Cavalier Candiani, Vice-Presidente di e svolta dal ricorrente nel periodo CP_1 gennaio -maggio 2021 e per le spese e compenso afferenti tale attività il ricorrente ha emesso la fattura n. 2 del 5.5.2022 per un importo di € 2.440,00 con pagamento immediato;
che anche in tale ipotesi, il è stato costretto a richiederne il pagamento in più occasioni e soltanto a seguito
Parte_1 dell'intervento dell'allora legale del ricorrente la ha saldato il dovuto in data 19.5.2022; che CP_1 dalla stessa lettera dell'8.7.2022 risulta il tentativo di imporre al modifiche peggiorative
Parte_1 al contratto di agenzia;
che dalla documentazione allegata al ricorso si evince una crescente incapacità della società a dare regolare seguito agli affari procurati dal e una progressiva
Parte_1 obsolescenza della qualità dei prodotti della rispetto a quelli della concorrenza;
che il CP_1 ricorrente ha diritto, quale indennità per lo scioglimento del contratto, al riconoscimento della cd. Indennità suppletiva di clientela, riconosciuto ed erogato all'agente secondo le modalità previste dall'AEC applicabile;
che tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
che l'art. 10 capo II AEC rapporti di agenzia nel settore industria così dispone: II) Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, un'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro
45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
conseguenti ad invalidità permanente e totale;
dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata;
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Pt_2
sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.Il CP_2 trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine…”; che quindi se il contratto a tempo determinato - come nel caso di specie - si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, o comunque per fatto imputabile (gravi inadempimenti) alla Preponente, l'Agente ha diritto, ex art. 10, capo II AEC ad una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, peraltro anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto;
che anche a voler ritenere la sussistenza di una volontà abdicativa del ricorrente, quest'ultimo ha comunque diritto a vedersi riconoscere l'indennità suppletiva di clientela stante la sussistenza di inadempimenti contrattuali di integranti giusta causa di risoluzione del contratto;
CP_1
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: " Nel merito, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia, dalla data del 6 ottobre 1999 alla data del 8 luglio 2022 risolto con effetto immediato dalla con le modalità esposte in CP_1 narrativa ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che la cessazione del suddetto rapporto di agenzia è comunque avvenuta per fatto, colpa e responsabilità da ascriversi alla per CP_1 tutte le motivazioni esposte sempre in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto al riconoscimento delle indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. Parte_1
1751 Cod. Civ. ed Accordo Economico Collettivo del Settore Industria;
In ogni caso, sempre per
l'effetto, condannare in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P. IVA/C.F. CP_1
con sede in 20122 Milano, Via Colonnetta n. 5, a pagare in favore del sig. P.IVA_1
l'Indennità suppletiva di clientela per un importo pari ad € 12.067,18 oltre Parte_1 accessori di legge, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché rivalutazione ed interessi anche ex art. 1284, comma 4°, Cod. Civ. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %”. La parte convenuta si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere: " In rito, in via preliminare: - disporre, ai sensi dell'art. 418, comma
1, c.p.c., un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, a modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c., giusta la previsione dell'art. 416, comma 2; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che competente a conoscere e a decidere sulle domande formulate dalla ditta
Rag. è il Tribunale di Milano (Sezione Lavoro) e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma, con ogni conseguente declaratoria del caso. Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza di una “giusta causa” di recesso dal rapporto di agenzia dedotto in giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla ditta in persona dell'omonimo titolare, nei confronti di Parte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti CP_1 in narrativa. Nel merito, in via riconvenzionale: - accertata e dichiarata l'insussistenza di una
“giusta causa” di recesso dal rapporto di agenzia dedotto in giudizio, condannare, per l'effetto, la ditta Rag. in persona dell'omonimo titolare, a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 2.423,02 (duemilaquattrocentoventitre/02), ovvero, laddove accertata la natura monomandataria del rapporto di agenzia, la somma di € 4.038,36 (quattromilatrentotto/36), oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o la diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dal ricorrente, contenere qualsivoglia condanna di nei limiti della prova raggiunta, sia in CP_1 punto an che in punto quantum, in base a rigorosi criteri di accertamento, detraendo, dalle somme
a qualsiasi titolo dovute, quanto l'agente abbia già percepito per i medesimi o altri titoli (es.
FIRR). In ogni caso:- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
In particolare la deduceva: che in data Controparte_1
6.10.1999, il sig. sottoscriveva con un contratto di agenzia plurimandatario con Parte_1 CP_1 assegnazione in esclusiva della regione Lazio e il riconoscimento di provvigioni in misura pari al
3% sugli oggetti in oro, al 5% per gli oggetti in argento e al 10% per quelli in metallo comune;
che detto contratto, originariamente a tempo determinato per la durata di 12 mesi, veniva prorogato negli anni, sino a trasformarsi in contratto a tempo indeterminato;
che l'attività di promozione profusa dall'agente non ha mai generato alcun incremento di clientela e/o di fatturato;
Parte_1 che con PEC del 14.07.2020, il ricorrente, “alla luce dell'emergenza sanitaria, al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale”, chiedeva a il riconoscimento di un fisso mensile di € 800,00; CP_1 che la resistente cercava invano in più occasioni di contattare telefonicamente il proprio agente, proponendogli un incontro presso la propria sede di Milano, così da poterne discutere;
che tali incontri, tuttavia, non ebbero mai luogo, stante il rifiuto del ricorrente a qualsiasi confronto, di tal ché il rapporto di collaborazione proseguiva senza alcuna modifica;
che all'inizio del 2021, causa lo scarso fatturato di vendita generato nella Regione Lazio si vedeva costretta a chiudere CP_1
l'unità locale in Roma, affidando al ricorrente l'incarico di approntare quanto occorresse per spedire i beni ivi presenti;
che a fronte dell'espletamento delle operazioni descritte, il ricorrente, con e-mail del 27.9.2021, chiedeva il pagamento di un compenso forfetario, dallo stesso unilateralmente quantificato, di € 2.000,00, oltre Iva, preannunciando l'emissione della relativa fattura;
che al fine di trovare un accomodamento e dirimere così ogni possibile conflitto, la resistente dava mandato ai propri legali che, con PEC 19.04.2022, indirizzata all'avv. Di Genova, offrivano, in via di bonario componimento, la somma di € 1.200,00, corrispettivo ritenuto congruo per l'attività profusa dal ricorrente nella chiusura dell'ufficio di Roma;
che con la stessa missiva la convenuta, sempre attraverso i propri legali, proponeva il riconoscimento di un fisso mensile di € 500,00, a condizione che l'agente apportasse un fatturato di almeno € 30.000,00 mensili, nonché almeno due nuovi clienti ogni mese;
che con PEC 21.4.2022 il legale del ricorrente rifiutava l'offerta di € 1.200,00, poiché ritenuta non satisfattiva, stigmatizzando l'ulteriore proposta del fisso mensile;
che il
26.4.2022 il legale di comunicava la disponibilità della Società a pagare al ricorrente la CP_1 somma di € 2.000,00, provvedendo al relativo pagamento con bonifico del 18.05.22; che con PEC
27.06.2022, indirizzava alla preponente lettera avente a oggetto “Disdetta contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto” il ricorrente comunicava “…ai sensi dell'art. 8 del contratto in essere, la risoluzione del contratto con espressa richiesta di corresponsione [evidentemente immediata, ndr] della indennità di risoluzione del contratto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica”; che con PEC 8.07.22, la Società preponente dava atto “…di aver ricevuto, in data
27.06.22, la raccomandata con cui [il ricorrente, ndr] manifesta la volontà di risolvere il Suo contratto di agenzia con effetto immediato, pur se espressa con errata terminologia ed improprio riferimento all'istituto giuridico della disdetta”; che con PEC 28.4.2023 la resistente riceveva sollecito di pagamento avente a oggetto l'indennità suppletiva di clientela, per un importo di € 12.417,18, respinto con PEC del 18.5.2023, a firma dell'avv. Rocco Caserta.
In punto di diritto la società convenuta deduceva: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano;
che, nel merito, il ricorrente, con lettera 27.6.2022 ha inteso esercitare un recesso immediato senza preavviso, sul presupposto della sussistenza di un'asserita “giusta causa” di recesso;
che il riferimento fatto dal ricorrente all'art. 8 del contratto è frutto di errore atteso che tale clausola disciplina le modalità e i termini con cui le parti erano tenute a comunicare la disdetta per evitare il rinnovo contrattuale;
che il ricorrente ha inteso esercitare un recesso senza preavviso e in assenza di giusta causa, con relativa perdita del diritto al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, tanto ai sensi dell'art. 1751 c.c., quanto ai sensi dell'art. 10 dell'A.E.C. di settore;
che infatti l'art. 1751 cc prevede che quando l'agente recede dal contratto “L'indennità non è dovuta”, mentre, l'art. 10, capo II), AEC Industria 2014, stabilisce che l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per dimissioni dell'agente, salvo che queste siano “dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente”; che le provvigioni di cui in ricorso si allega il ritardato pagamento sono state saldate prima della comunicazione di recesso da parte dell'agente; che le sole comunicazioni trasmesse dai diversi legali che nel tempo hanno assistito il sig. sono tutte successive al pagamento delle Parte_1 provvigioni e all'intervenuto recesso contrattuale e, in ogni caso, hanno a oggetto esclusivamente la richiesta di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto;
che la società non ha imposto nulla al ricorrente, ma ha proposto allo stesso alcune modifiche al contratto, che non sono state accettate e quindi i termini del contratto sono rimasti invariati;
che non sussistono le ulteriori inadempienze indicate dal ricorrente, non provate dalla documentazione allegata al ricorso;
che il ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità per lo scioglimento del contratto, in quanto il recesso dallo stesso esercitato deve qualificarsi come “recesso per un fatto imputabile all'agente”, rispetto al quale è dovuto il preavviso alla preponente;
di aderire all'orientamento che, con l'entrata in vigore del nuovo art. 1751 c.c.1, considera nulle le clausole contrattuali degli accordi economici collettivi sulla determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto, in quanto in contrasto con una norma inderogabile, quale è l'articolo 1751 cc;
che il ricorrente ha svolto unicamente domanda ai sensi dell'art. 10, capo II), dell'AEC Industria 2014, e pertanto tale domanda deve essere rigettata in quanto formulata sulla base di clausole contrattuali nulle per violazione di legge;
di contestare comunque i conteggi di parte ricorrente poiché affetti da errori metodologici, in quanto sono state conteggiate somme erogate non a titolo di provvigioni, bensì a titolo di attività accessorie e/o premi che devono essere tenute separate dall'imponibile di calcolo;
di chiedere in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, trattandosi di recesso per fatto imputabile all'agente, utilizzando per la quantificazione i criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva a proposito dell'indennità sostitutiva di preavviso prevista in ipotesi di recesso ordinario;
che quindi l'indennità in parola è pari a 3/12 delle provvigioni di competenza del 2021 (pari queste a € 9.692,07), e risulta dunque commisurata in € 2.423,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ovvero € 4.038,36, laddove, come affermato in ricorso, venisse accertata la natura monomandataria del rapporto di agenzia de quo.
Differita l'udienza ex art. 418 cpc , esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sentite le parti liberamente, con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 9.5.2024 veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta e la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per il deposito di note.
All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione versata in atti che le parti il 6.10.1999 hanno sottoscritto un contratto di agenzia della durata di 12 mesi (art.8), avente ad oggetto l'incarico conferito al sig. di “promuovere per nostro conto contratti di vendita dei seguenti prodotti: Parte_4
Coniazioni artistiche- Controparte_3 sia in metallo prezioso che in metallo comune” nella zona LAZIO (art. 1),
[...] con obbligo di esclusiva (art. 3). L'art. 6 disciplina le “Provvigioni”: “A compenso dell'opera da
Voi prestata Vi sarà corrisposta una provvigione pari al 3% per oggetti in oro- 5% per oggetti in argento- 10% per oggetti in metallo comune- degli importi al netto di abbuoni, premi, resi di merce, sconti…La provvigione sarà liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture incassate nel trimestre stesso, al lordo delle trattenute e dei contributi posti a Vostro carico dalla legge o da altre disposizione obbligatorie”. L'art. 8, quanto alla durata dell'incarico, prevede che
“Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di uguale durata di quello iniziale” e quindi per altri 12 mesi. L'art. 10 prevede che “In caso di risoluzione del rapporto, Vi sarà riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall'art. 1751 del Codice Civile. L'importo complessivo di detta indennità, nei limiti del massimale di legge, sarà calcolato secondo i criteri stabiliti dall'accordo collettivo del 30 ottobre 1992, ratificato presso il Ministero del Lavoro in data 26 novembre 1992”. Successivamente le parti hanno concordato un aumento delle percentuali delle provvigioni spettanti al ricorrente a decorrere dal 1° trimestre 2010: 11% per oggetti in metallo comune, 6% per oggetti in argento, 5% per oggetti parte in oro e parte in argento, 4% per oggetti in oro (cfr. doc.1 fasc. ricor.).
E' pacifico ed incontestato che l'incarico di agenzia conferito al ricorrente, in assenza di disdetta, si è rinnovato ogni 12 mesi, sino al 2021.
Invero con comunicazione del 27.6.2022 inviata a mezzo pec, avente ad oggetto “Disdetta contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto”, il ricorrente, premesso che “Risulta essere venuto meno il rapporto fiduciario con questa Società, in ragione delle gravi inadempienze contrattuali che hanno costretto il sottoscritto a nominare un avvocato per il pagamento delle proprie spettanze, più volte richiesto invano. Codesta Società aveva inviato al sottoscritto, a mezzo dei rispettivi avvocati, delle modifiche contrattuali peggiorative rispetto all'attuale situazione lavorativa;
lo stress subito dal sottoscritto per la condotta della Società che, più volte, non ha riconosciuto il lavoro del sottoscritto svolto, sempre con diligenza ed in pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
l'obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza;
l'incapacità della mandante di dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente; il deteriorarsi della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale, nonché il proprio stato di salute hanno “costretto” il sottoscritto a recedere dal contratto”, ha chiesto “ ai sensi dell'art. 8 del contratto in essere, la risoluzione del contratto con espressa richiesta di corresponsione della indennità di risoluzione del contratto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica”, restando in attesa “di ricevere riscontro alla presente, oltre alla corresponsione delle relative spettanze entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente, preavvertendo che, in difetto, mi vedrò costretto a procedere giudizialmente” (doc.2 fasc. ricor.). Con pec dell'8.7.2022 ha così risposto:” Egregio Sig. la presente per CP_1 Parte_1 comunicarLe di aver ricevuto, in data 26.06.22, la raccomandata con cui manifesta la volontà di risolvere il Suo contratto di agenzia con effetto immediato, pur se espressa con errata terminologia ed improprio riferimento all'istituto giuridico della disdetta. Ciò detto, però, siamo a contestare fermamente la validità delle motivazioni ivi addotte, ritenendole del tutto infondate e pertanto in alcun modo legittimanti una risoluzione del rapporto per nostra colpa. Invero, per quanto riguarda il pagamento intimato a mezzo dell'avv. Marilena Di Genova, per l'attività di sgombero effettuata, rileviamo come, prima di allora, mai si fosse determinato e concordato un compenso, di cui si era soltanto genericamente accennato con impegno a discuterne poi di persona. Non avendo Lei, poi, mai dato seguito alle nostre istanze, più volte formulate negli ultimi anni, di poterLa incontrare presso la sede di Milano, non si è più potuto concretamente discutere di tale emolumento. In ogni caso, pervenuta la suddetta richiesta di pagamento, pur ritenendola eccessiva, al solo fine di mantenere tra noi buoni rapporti abbiamo provveduto al relativo versamento ( …). Medesimo discorso vale anche per ciò che concerne il saldo della Sua ultima fattura del 2021, posto che esso risulta essere stato effettuato a prima formale richiesta, senza eccezioni di sorta (…) anche tale pagamento è stato eseguito prima che Lei formulasse risoluzione contrattuale. Quanto poi alla proposta lavorativa formulataLe, riteniamo che la stessa non possa in alcun modo dirsi peggiorativa rispetto alle previgenti condizioni pattuite, laddove, a fronte di un fatturato
“provvigionale” da Lei generato, di solo € 1.000,00 nell'ultimo trimestre, Le abbiamo proposto un fisso mensile di € 500,00, ancorandolo ad un predeterminato obiettivo di risultato, e mantenendo invariata la generosa percentuale del 12% delle provvigioni già garantiteLe. (…) Le ulteriori motivazioni addotte, infine, risultano oltreché generiche e non circostanziate, financo offensive (…)
Per tutte le ragioni sopra specificate si rigetta la richiesta di pagamento dell'indennità meritocratica posto il mai avvenuto ampliamento di clientela e/o di fatturato che, anzi, come detto, nel corso degli anni è calato inesorabilmente fino agli stentati risultati degli ultimi periodi. In ultimo, per quanto concerne il pagamento del FIRR potrà effettuare richiesta all' , a Pt_2 cui provvederemo a comunicare l'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia, per il relativo versamento” (doc. 3 fasc. ricor.).
Si osserva che il ricorrente con la comunicazione del 27.6.2022, pur facendo impropriamente riferimento alla “Disdetta contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto”, da darsi tre mesi prima della scadenza del termine, ha comunicato alla convenuta la immediata “risoluzione del contratto” di agenzia per giusta causa (“ in ragione delle gravi inadempienze contrattuali…”), con contestale richiesta di corresponsione “della indennità di risoluzione del contratto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica”, da corrispondere “entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente”, quest'ultima richiesta, che presuppone la immediata cessazione del rapporto di agenzia, evidentemente incompatibile con il preavviso contrattuale di tre mesi.
Pertanto nessun valore può assumere la successiva pec del ricorrente dell'11.7.2022 con cui precisa, a risoluzione ormai avvenuta il 27.6.2022, “che io ho rassegnato le dimissioni come previsto dal contratto, nel termine previsto dallo stesso e che pertanto il rapporto contrattuale si intenderà cessato alla data di ottobre 2022” (doc.4 fasc. ricor.).
La Cassazione ha precisato che “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.
2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. sez. lav. sent.
n. 11728 del 26/05/2014). E ancora:”L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. sez. lav. sent. n. 29290 del 12/11/2019).
Nel caso di specie il ricorrente nella comunicazione del 27.6.2022 ha motivato la risoluzione dal rapporto di agenzia con:
-“ gravi inadempienze contrattuali che hanno costretto il sottoscritto a nominare un avvocato per il pagamento delle proprie spettanze, più volte richiesto invano”;
- invio al ricorrente “a mezzo dei rispettivi avvocati, delle modifiche contrattuali peggiorative rispetto all'attuale situazione lavorativa;
- l'obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza”;
-“l'incapacità della mandante di dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente”;
-“il deteriorarsi della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale”.
Si osserva che, lungi dall'avere contestato alla convenuta il mancato versamento delle provvigioni alle scadenze pattuite e, quindi, l'avvenuto pagamento in ritardo rispetto a quanto indicato all'art. 6) del contratto di agenzia (“ La provvigione sarà liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture incassate nel trimestre stesso…”), come dedotto in ricorso a pag.7), l'avv. Marilena Di Genova, legale all'epoca del ricorrente, il 28.2.2022 ha inviato a mezzo pec alla convenuta una comunicazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento del residuo della fattura n.4 relativa al quarto trimestre 2021 (successivamente saldata il 3.3.2022), nonché di pagamento di € 2.000,00 per l'opera prestata per la chiusura dell'ufficio di Roma, con invito a raggiungere un accordo bonario rispetto al riconoscimento di una somma mensile a titolo di fisso “corrispondente circa alla metà del risparmio conseguito per la chiusura dell'ufficio”.
Si tratta quindi dell'intervento del legale del ricorrente per il saldo di una sola fattura (la n.4/2021), saldo prontamente avvenuto il 3.3.2022, tre giorni dopo la missiva del 28.2.2022.
Quanto alla richiesta del compenso di € 2.000,00 per l'attività di chiusura dell'ufficio di
Roma, pacificamente svolta dal ricorrente, si osserva che dallo scambio di mail intercorse tra le parti emerge che detta somma non è stata affatto concordata tra le parti ma è stata unilateralmente quantificata dal ricorrente con email del 27.9.2021 in € 2.000,00 (doc.4 fasc. conv.), e che la convenuta, dopo avere proposto un incontro in sede per discutere dell'argomento (cfr. email CP_1 del 29.9.21 doc.5 fasc. conv.), pacificamente mai avvenuto, con pec del 19.4.2022, dopo avere ribadito “il contenuto della precedente PEC del 4.3.20122 e, in particolare, negando la sussistenza di qualsivoglia accordo intercorso tra le parti in ordine alla concessione di un compenso fisso mensile” si è dichiarata disponibile “a valutare la concessione di un fisso mensile pari ad € 500,00 ancorandolo, tuttavia, al raggiungimento di un fatturato mensile predeterminato che si indica in. € 30.000,00, nonché all'apporto di almeno due nuovi clienti nel medesimo arco temporale, purché il signor a fronte del costoso sacrificio che dovrebbe sostenere, accetti la modifica Parte_1 CP_1 dell'art. 3 , comma 2, del contratto di agenzia laddove viene a lui concessa l'esclusiva di zona”, aggiungendo quanto alla “richiesta di pagamento di un importo pari ad € 2.000,00, ad avviso del Suo cliente giustificata con l'attività di chiusura dell'ufficio di Roma, ma priva di qualsivoglia elemento che consenta di individuare i criteri per determinare la suddetta somma” che “
[...] al solo fine di definire bonariamente la controversia, si rende disponibile a corrispondere CP_1
l'importo onnicomprensivo di € 1.200,00 a tacitazione di ogni pretesa” (doc.8 fasc. conv.). Con successiva pec del 26.4.2022 la convenuta, tramite il proprio legale, ha comunicato al legale del ricorrente la disponibilità della società “al fine di definire bonariamente la controversia” “a riconoscere l'importo di 2.000,00, richiesto dal sig. per l'attività di chiusura dell'ufficio Parte_1 di Roma” (doc.10 fasc. conv.), importo bonificato al ricorrente il 18.5.2022 (cfr. doc.11 fasc. conv.).
Pertanto c'è stata una trattativa tra le parti, condotta tramite i rispettivi legali, in merito sia alla quantificazione del compenso da attribuire al ricorrente per l'attività di chiusura dell'ufficio di Roma, sia alla richiesta del ricorrente di un fisso mensile di € 800,00, non accettata dalla convenuta che ha proposto, a determinate condizioni, un fisso mensile di € 500,00, non accettato dal ricorrente, rimanendo pertanto invariate le condizioni contrattuali (cfr. pec del 21.4.2022 dell'avv. Di Genova, doc. 10 fasc. conv.).
Risulta di tutta evidenza che la trattativa intercorsa tra le parti, tramite i rispettivi legali per i suindicati motivi non costituisce in alcun modo l'eccepito grave inadempimento contrattuale. Al riguardo si osserva che “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”” (Cass. sez. lav. sent. n. 1376 del 19/01/2018). Nel caso di specie il contestato mancato pagamento del saldo di una sola fattura, la n.41/2021, pagata dopo solo tre giorni dalla richiesta di pagamento, non integra un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza tale da ledere in misura considerevole l'interesse dell'agente.
Quanto agli ulteriori motivi di risoluzione dedotti dal ricorrente nella missiva del 27.6.2022, trattasi di motivi generici ed apodittici ovvero “l'obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza;
l'incapacità della mandante di dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente; il deteriorarsi della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale”
Per quanto concerne “l'obsolescenza dei prodotti della mandante rispetto a quelli della concorrenza” si osserva che il ricorrente ha prodotto: una email del 10.6.2021 indirizzata al ricorrente, proveniente da soggetto sconosciuto (risulta oscurato il nome), in cui si fa riferimento ad un “rilevante aumento del costo della medaglia rispetto al prezzo corrente dell'argento”
(doc.17);una email del 26.7.2021 indirizzata al ricorrente, proveniente da soggetto sconosciuto
(risulta oscurato il nome), in cui si evidenziano alcune anomalie emerse dalla campionatura fotografica (doc.18); email del 16.9.2021 indirizzata al ricorrente, proveniente da soggetto sconosciuto (risulta oscurato il nome) in cui si evidenziano ulteriori anomalie del bozzetto moneta
SMOM (doc.19).
Premesso che non è chiaro per quali ragioni la presunta obsolescenza dei prodotti della mandante costituirebbe giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, si osserva che dall'esiguo numero di email prodotte (tre) non emerge in alcun modo la dedotta obsolescenza dei prodotti della convenuta.
Quanto alla asserita “incapacità della mandante di dare regolare seguito agli affari procurati dall'agente”, il ricorrente si è limitato ad allegare due email del 21.3.2022 e del 12.4.2022, aventi ad oggetto rispettivamente “richiesta di bozzetti” e “chiarimenti tecnici” provenienti da soggetti sconosciuti, risultando oscurato il nome (doc.13 e 15) e due email dello stesso ricorrente del 29.5.2021 e del 20.4.2022 (doc.14 e 16) che nulla provano in merito a quanto dedotto.
Per quanto attiene al “deteriorarsi della situazione patrimoniale della preponente che possa indurre a ritenere a rischio la continuità aziendale” nulla viene dedotto in ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi non provata la sussistenza di gravi inadempimenti della preponente e, quindi, della giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia. Pertanto il recesso del ricorrente non è giustificato da circostanze attribuibili alla preponente, con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela.
Invero ai sensi dell'art. 1751 cc l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta “quando
l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”, mentre l'art. 10 capo II,
AEC Industria 2014 stabilisce che l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie “per un fatto imputabile all'agente o rappresentante”, mentre “Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni;
dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente (…)”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Deve, altresì, essere respinta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. Invero, la dopo avere sostenuto che il rapporto tra le parti “dopo 23 anni CP_1 ininterrotti di collaborazione tra le Parti, si era ormai trasformato in contratto a tempo indeterminato come prevede l'art. 1750 c.c. (“Il contratto di agenzia a tempo determinato, che continui a essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”) (pag. 14 memoria difensiva), ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della indennità di preavviso.
In realtà nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1750 cc atteso che, ai sensi dell'art.8 del contratto di agenzia “Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di uguale durata di quello iniziale”, sicché il contratto si è automaticamente rinnovato ogni 12 mesi, restando un contratto a tempo determinato.
Al riguardo la Cassazione ha stabilito che la speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di agenzia ed è pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta" del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato;
nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato "ante tempus" di una delle parti dal rapporto, l'altra parte ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso, ma all'eventuale risarcimento del danno derivante da detto recesso (Cass. sez. lav. sent. n. 7426 del 17.6.1992).
Nel caso di specie nessuna domanda di risarcimento del danno è stata avanzata dalla CP_4 convenuta, che ha chiesto esclusivamente l'indennità sostitutiva del preavviso, indennità che non è dovuta.
In considerazione della reciproca soccombenza si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) respinge la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi