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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2412/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11581/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina N.39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55572500000019 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22170/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22/05/2025 al Comune di Ercolano (di seguito Comune) e a Publiservizi s.
r.l., Ricorrente_1 impugnava una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento, alla stessa notificata in data 16/04/2025, con la quale si chiedeva il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2016, giusto avviso di accertamento esecutivo asseritamente notificato in data 30/11/2021.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la mancata allegazione dell'avviso di accertamento esecutivo alla comunicazione impugnata e, comunque, la mancata notificazione dell'atto impositivo (censure di cui sub 1
e 2); 2) la nullità della comunicazione per violazione del principio di autosufficienza dell'atto impositivo
(censura di cui sub 3); 3) la decadenza dalla riscossione e/o la prescrizione del tributo (censure sub 4 e 5).
2. Si costituiva in giudizio unicamente il Comune, il quale evidenziava la regolare notificazione dell'atto impositivo, per compiuta giacenza, agli eredi di Nominativo_1 e chiedeva il rigetto del ricorso.
3. La ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. A seguito del decesso del contribuente, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile analogicamente anche ai tributi locali, l'avviso di accertamento va notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi all'ultimo domicilio del defunto, a meno che gli eredi non abbiano comunicato all'ente impositore la loro qualità. In tale ultima ipotesi, l'atto impositivo o riscossivo va necessariamente notificato personalmente al singolo erede (ex multis, Cass. n. 13760 del 22/05/2019).
1.2. Peraltro, differentemente da quanto accade con i tributi diretti, gli eredi del contribuente rispondono nei limiti della rispettiva quota e non in solido, operando la solidarietà solo laddove espressamente previsto
(Cass. n. 22426 del 22/10/2014).
1.3. Ciò premesso, nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del contribuente defunto, posto che: a) non risulta che la sig.ra Ricorrente_1 abbia comunicato il proprio domicilio all'ente impositore;
b) non trova applicazione, al di fuori del processo, il limite annuale per la notifica degli atti presso l'ultimo domicilio del defunto;
c) non è previsto dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 alcun limite temporale alla predetta modalità di notificazione, fatta salva la comunicazione da parte degli eredi.
1.4. Ciò nondimeno la notificazione dell'avviso di accertamento è nulla perché effettuata a mezzo posta senza l'inoltro (del quale non v'è prova) della comunicazione di avvenuto deposito, necessaria per la validità della notificazione a soggetto irreperibile (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021).
1.5. La nullità della notifica dell'avviso di accertamento implica la nullità della successiva comunicazione di presa in carico, che va, pertanto, annullata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
2. Il terzo motivo è altresì fondato.
2.1. Poiché l'IMU riguarda l'anno 2016, dal 01/01/2017 al 16/04/2025 sono decorsi oltre otto anni, sicché, da un lato, il Comune è decaduto dalla possibilità di procedere alla contestazione del mancato pagamento e, dall'altro, il tributo deve ritenersi prescritto per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
2.2. Né è in grado di incidere sulla decorrenza di detti termini la sospensione conseguente alla pandemia
Covid-19.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della comunicazione impugnata.
3.1. Il rilievo officioso dell'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento e la peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensale spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11581/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina N.39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55572500000019 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22170/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22/05/2025 al Comune di Ercolano (di seguito Comune) e a Publiservizi s.
r.l., Ricorrente_1 impugnava una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento, alla stessa notificata in data 16/04/2025, con la quale si chiedeva il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2016, giusto avviso di accertamento esecutivo asseritamente notificato in data 30/11/2021.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la mancata allegazione dell'avviso di accertamento esecutivo alla comunicazione impugnata e, comunque, la mancata notificazione dell'atto impositivo (censure di cui sub 1
e 2); 2) la nullità della comunicazione per violazione del principio di autosufficienza dell'atto impositivo
(censura di cui sub 3); 3) la decadenza dalla riscossione e/o la prescrizione del tributo (censure sub 4 e 5).
2. Si costituiva in giudizio unicamente il Comune, il quale evidenziava la regolare notificazione dell'atto impositivo, per compiuta giacenza, agli eredi di Nominativo_1 e chiedeva il rigetto del ricorso.
3. La ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. A seguito del decesso del contribuente, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile analogicamente anche ai tributi locali, l'avviso di accertamento va notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi all'ultimo domicilio del defunto, a meno che gli eredi non abbiano comunicato all'ente impositore la loro qualità. In tale ultima ipotesi, l'atto impositivo o riscossivo va necessariamente notificato personalmente al singolo erede (ex multis, Cass. n. 13760 del 22/05/2019).
1.2. Peraltro, differentemente da quanto accade con i tributi diretti, gli eredi del contribuente rispondono nei limiti della rispettiva quota e non in solido, operando la solidarietà solo laddove espressamente previsto
(Cass. n. 22426 del 22/10/2014).
1.3. Ciò premesso, nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del contribuente defunto, posto che: a) non risulta che la sig.ra Ricorrente_1 abbia comunicato il proprio domicilio all'ente impositore;
b) non trova applicazione, al di fuori del processo, il limite annuale per la notifica degli atti presso l'ultimo domicilio del defunto;
c) non è previsto dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 alcun limite temporale alla predetta modalità di notificazione, fatta salva la comunicazione da parte degli eredi.
1.4. Ciò nondimeno la notificazione dell'avviso di accertamento è nulla perché effettuata a mezzo posta senza l'inoltro (del quale non v'è prova) della comunicazione di avvenuto deposito, necessaria per la validità della notificazione a soggetto irreperibile (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021).
1.5. La nullità della notifica dell'avviso di accertamento implica la nullità della successiva comunicazione di presa in carico, che va, pertanto, annullata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
2. Il terzo motivo è altresì fondato.
2.1. Poiché l'IMU riguarda l'anno 2016, dal 01/01/2017 al 16/04/2025 sono decorsi oltre otto anni, sicché, da un lato, il Comune è decaduto dalla possibilità di procedere alla contestazione del mancato pagamento e, dall'altro, il tributo deve ritenersi prescritto per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
2.2. Né è in grado di incidere sulla decorrenza di detti termini la sospensione conseguente alla pandemia
Covid-19.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della comunicazione impugnata.
3.1. Il rilievo officioso dell'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento e la peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensale spese.