CASS
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 28169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28169 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE AN RI Sent. n. sez. 1070/2025 UP - 02/07/2025 R.G.N. 16255/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Mariapaola Borio;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28169 Anno 2025 Presidente: RI AN Relatore: BO OL Data Udienza: 02/07/2025 Dai filmati in atti emerge che, esaurita la fase di sottrazione e di consolidamento dell’impossessamento dei biglietti gratta e vinci, l’imputato era uscito dal locale senza che gli venisse contestato alcunchè; all’esterno del bar si era poi verificato un “parapiglia”, originato da un rimprovero per comportamenti non consoni del gestore nei confronti di El TE e dei tre soggetti che si trovavano in sua compagnia, solo in tale diverso contesto era avvenuta la sottrazione del cellulare.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta atteso che, all’epoca dei fatti, l’imputato non aveva compiuto gli anni ventuno e sussistendo gli ulteriori presupposti di cui all’art. 164 cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. La ricostruzione materiale della vicenda operata da entrambi i giudici di merito – ed aderente a quella descritta in fatto nel corpo dell’imputazione -impone di riqualificare le condotte ascritte all’odierno ricorrente nel reato di furto con riferimento ai biglietti gratta e vinci di cui egli, pacificamente, si è impossessato dopo averli asportati dalla vetrina del locale gestito da HO JI e nel delitto di rapina propria, aggravato dall’uso di arma e dal concorso di più persone riunite, in relazione al telefono cellulare sottratto a quest’ultimo. La sentenza impugnata illustra la sequenza degli avvenimenti avvenuti la mattina del 3 dicembre 2023 allorquando El TH, unitamente ad altri tre giovani, si recava presso il bar tabaccheria AB Bar serbando una condotta molesta (consistita nel gridare e nell’infastidire gli avventori presenti nel locale) alla quale seguiva l’asportazione, da lui stesso materialmente realizzata, di due gratta e vinci dalla vetrina del reparto tabacchi e la successiva uscita dal locale. Poco dopo il gruppo rientrava nel bar e proseguiva nello stesso comportamento foriero di confusione e disturbo, cercando anche di appropriarsi di alcuni alimenti;
i quattro venivano pertanto bloccati ed invitatati ad allontanarsi dal gestore HO JI che, a sua volta, si portava all’esterno dell’esercizio per redarguirli del comportamento non consono tenuto poco prima. In tale frangente, HO veniva aggredito dal gruppo con calci e pugni, uno dei quattro componenti (DA RA) recuperava una bottiglia e cercava anche di colpirlo (non riuscendovi per l’intervento dell’addetto alla sicurezza), mentre l’odierno ricorrente gli sfilava dalla tasca dei pantaloni il telefono cellulare per poi darsi alla fuga, venendo successivamente intercettato dalle forze dell’ordine intervenute su chiamata. Alla luce di tale ricostruzione, non contestata dalla difesa, i fatti si svolgevano, dunque, in due distinte fasi: la prima, all’interno del bar tabaccheria ove l’odierno ricorrente asportava due biglietti gratta e vinci e poi usciva dal locale per successivamente rientrare tentando di impossessarsi, unitamente al resto del gruppo, anche di generi alimentari;
la seconda, all’esterno dell’esercizio, ove i quattro reagivano con violenza all’invito del gestore di astenersi da simili comportamenti e, in tale contesto aggressivo, El TE si impossessava del telefono cellulare. Tale sequenza testimonia l’assenza di collegamento tra la condotta di sottrazione dei due biglietti gratta e vinci e la successiva violenza nei confronti del titolare della tabaccheria che non era diretta ad assicurarsi l’impossessamento di tali beni o a procurarsi l’impunità, bensì costituiva l’inusitata reazione alle rimostranze di costui il quale non aveva rivendicato la restituzione deibiglietti asportati poco prima, ma semplicemente redarguito l’intero gruppo per il comportamento non consono serbato all’interno del locale. Mancando pertanto un rapporto di strumentalità e di consequenzialità tra la condotta violenta e la sottrazione, va ravvisato il reato di furto per il quale vi è rituale e tempestiva 3 querela in atti sporta da HO JI e che va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen. in ragione della tempestiva ed integrale azione riparatoria (documento n. 6 allegato al presente ricorso) intervenuta con la corresponsione alla persona offesa della somma di euro 1.000,00, perfezionata in epoca antecedente alla ammissione al rito abbreviato. Quanto alla sottrazione del cellulare, si deve dissentire sia dall’impostazione dei giudici di appello che hanno ravvisato la fattispecie di rapina impropria, che dagli assunti della difesa la quale vorrebbe sussumere anche tale condotta nello schema legale del furto con destrezza. La ricostruzione fattuale, come già sopra richiamata, restituisce un quadro di violenza adoperata nei confronti di HO JI da un gruppo di quattro persone del quale faceva parte anche l’odierno ricorrente che, proprio in quel contesto spazio- temporale, sfilava il cellulare dalla tasca dei pantaloni della vittima per poi darsi a repentina fuga portando con sé la refurtiva, con conseguente impossessamento della stessa. Ne deriva che la condotta dell’imputato (contestata in fatto nel capo di imputazione) va riqualificata in rapina propria, essendo palesemente errata la contestazione, avallata da entrambi i giudici di merito, di rapina impropria la quale si compone degli stessi elementi che caratterizzano quella propria con la sola differenza che essi si realizzano in una sequenza inversa, nel senso che la violenza o minaccia, anzichè precedere il furto (come avvenuto nella specie), è esercita successivamente alla sottrazione della cosa allo scopo di assicurarsene il possesso ovvero di conseguire l’impunità. In replica alle deduzioni della difesa ricorrente secondo la quale si configurerebbe il furto in quanto la condotta violenta non era stata finalizzata all’impossessamento del telefono ma scaturita da altre ragioni ed era stata l’occasione di cui l’imputato aveva approfittato, sfruttando la concitazione del momento, va ricordato che, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano, sin dall’origine, finalizzate all'impossessamento potendo tale intento insorgere in un secondo momento, durante il compimento di tali atti (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644). Sulla scorta della ricostruzione fattuale, si configurano anche le aggravanti dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e con l’uso di arma. Con riferimento alla ricorrenza di quest’ultima le doglianze difensive compendiate nel secondo motivo di ricorso non sono consentite sia perché non dedotte nell’atto di appello, sia perché sul punto vi è carenza di interesse avendo già il giudice di primo grado riconosciuto le attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti le quali, pertanto, non hanno avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena (Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, Scalia, Rv. 286222; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309). La riqualificazione del fatto, così come complessivamente operata, impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che procederà a valutare la congruità della pena inflitta ( sebbene quantificata, con riferimento alla sanzione base, nel minimo edittale previsto anche per la rapina propria, essa è stata calcolata operando una diminuzione non piena per le concesse attenuanti), la ricorrenza della diminuente della lieve entità e dei presupposti per la concessione dei benefici della sospensione condizionale (l’imputato era infraventunenne, al momento dei fatti) e della non menzione della condanna. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatammente alla rapina dei biglietti gratta e vinci perchè, riqualificato il fatto ai sensi 624 cod. pen., il reato è estinto ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen e, riqualificata la sottrazione del telefono cellulare ai sensi dell'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO AN RI 5
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28169 Anno 2025 Presidente: RI AN Relatore: BO OL Data Udienza: 02/07/2025 Dai filmati in atti emerge che, esaurita la fase di sottrazione e di consolidamento dell’impossessamento dei biglietti gratta e vinci, l’imputato era uscito dal locale senza che gli venisse contestato alcunchè; all’esterno del bar si era poi verificato un “parapiglia”, originato da un rimprovero per comportamenti non consoni del gestore nei confronti di El TE e dei tre soggetti che si trovavano in sua compagnia, solo in tale diverso contesto era avvenuta la sottrazione del cellulare.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta atteso che, all’epoca dei fatti, l’imputato non aveva compiuto gli anni ventuno e sussistendo gli ulteriori presupposti di cui all’art. 164 cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. La ricostruzione materiale della vicenda operata da entrambi i giudici di merito – ed aderente a quella descritta in fatto nel corpo dell’imputazione -impone di riqualificare le condotte ascritte all’odierno ricorrente nel reato di furto con riferimento ai biglietti gratta e vinci di cui egli, pacificamente, si è impossessato dopo averli asportati dalla vetrina del locale gestito da HO JI e nel delitto di rapina propria, aggravato dall’uso di arma e dal concorso di più persone riunite, in relazione al telefono cellulare sottratto a quest’ultimo. La sentenza impugnata illustra la sequenza degli avvenimenti avvenuti la mattina del 3 dicembre 2023 allorquando El TH, unitamente ad altri tre giovani, si recava presso il bar tabaccheria AB Bar serbando una condotta molesta (consistita nel gridare e nell’infastidire gli avventori presenti nel locale) alla quale seguiva l’asportazione, da lui stesso materialmente realizzata, di due gratta e vinci dalla vetrina del reparto tabacchi e la successiva uscita dal locale. Poco dopo il gruppo rientrava nel bar e proseguiva nello stesso comportamento foriero di confusione e disturbo, cercando anche di appropriarsi di alcuni alimenti;
i quattro venivano pertanto bloccati ed invitatati ad allontanarsi dal gestore HO JI che, a sua volta, si portava all’esterno dell’esercizio per redarguirli del comportamento non consono tenuto poco prima. In tale frangente, HO veniva aggredito dal gruppo con calci e pugni, uno dei quattro componenti (DA RA) recuperava una bottiglia e cercava anche di colpirlo (non riuscendovi per l’intervento dell’addetto alla sicurezza), mentre l’odierno ricorrente gli sfilava dalla tasca dei pantaloni il telefono cellulare per poi darsi alla fuga, venendo successivamente intercettato dalle forze dell’ordine intervenute su chiamata. Alla luce di tale ricostruzione, non contestata dalla difesa, i fatti si svolgevano, dunque, in due distinte fasi: la prima, all’interno del bar tabaccheria ove l’odierno ricorrente asportava due biglietti gratta e vinci e poi usciva dal locale per successivamente rientrare tentando di impossessarsi, unitamente al resto del gruppo, anche di generi alimentari;
la seconda, all’esterno dell’esercizio, ove i quattro reagivano con violenza all’invito del gestore di astenersi da simili comportamenti e, in tale contesto aggressivo, El TE si impossessava del telefono cellulare. Tale sequenza testimonia l’assenza di collegamento tra la condotta di sottrazione dei due biglietti gratta e vinci e la successiva violenza nei confronti del titolare della tabaccheria che non era diretta ad assicurarsi l’impossessamento di tali beni o a procurarsi l’impunità, bensì costituiva l’inusitata reazione alle rimostranze di costui il quale non aveva rivendicato la restituzione deibiglietti asportati poco prima, ma semplicemente redarguito l’intero gruppo per il comportamento non consono serbato all’interno del locale. Mancando pertanto un rapporto di strumentalità e di consequenzialità tra la condotta violenta e la sottrazione, va ravvisato il reato di furto per il quale vi è rituale e tempestiva 3 querela in atti sporta da HO JI e che va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen. in ragione della tempestiva ed integrale azione riparatoria (documento n. 6 allegato al presente ricorso) intervenuta con la corresponsione alla persona offesa della somma di euro 1.000,00, perfezionata in epoca antecedente alla ammissione al rito abbreviato. Quanto alla sottrazione del cellulare, si deve dissentire sia dall’impostazione dei giudici di appello che hanno ravvisato la fattispecie di rapina impropria, che dagli assunti della difesa la quale vorrebbe sussumere anche tale condotta nello schema legale del furto con destrezza. La ricostruzione fattuale, come già sopra richiamata, restituisce un quadro di violenza adoperata nei confronti di HO JI da un gruppo di quattro persone del quale faceva parte anche l’odierno ricorrente che, proprio in quel contesto spazio- temporale, sfilava il cellulare dalla tasca dei pantaloni della vittima per poi darsi a repentina fuga portando con sé la refurtiva, con conseguente impossessamento della stessa. Ne deriva che la condotta dell’imputato (contestata in fatto nel capo di imputazione) va riqualificata in rapina propria, essendo palesemente errata la contestazione, avallata da entrambi i giudici di merito, di rapina impropria la quale si compone degli stessi elementi che caratterizzano quella propria con la sola differenza che essi si realizzano in una sequenza inversa, nel senso che la violenza o minaccia, anzichè precedere il furto (come avvenuto nella specie), è esercita successivamente alla sottrazione della cosa allo scopo di assicurarsene il possesso ovvero di conseguire l’impunità. In replica alle deduzioni della difesa ricorrente secondo la quale si configurerebbe il furto in quanto la condotta violenta non era stata finalizzata all’impossessamento del telefono ma scaturita da altre ragioni ed era stata l’occasione di cui l’imputato aveva approfittato, sfruttando la concitazione del momento, va ricordato che, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano, sin dall’origine, finalizzate all'impossessamento potendo tale intento insorgere in un secondo momento, durante il compimento di tali atti (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644). Sulla scorta della ricostruzione fattuale, si configurano anche le aggravanti dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e con l’uso di arma. Con riferimento alla ricorrenza di quest’ultima le doglianze difensive compendiate nel secondo motivo di ricorso non sono consentite sia perché non dedotte nell’atto di appello, sia perché sul punto vi è carenza di interesse avendo già il giudice di primo grado riconosciuto le attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti le quali, pertanto, non hanno avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena (Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, Scalia, Rv. 286222; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309). La riqualificazione del fatto, così come complessivamente operata, impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che procederà a valutare la congruità della pena inflitta ( sebbene quantificata, con riferimento alla sanzione base, nel minimo edittale previsto anche per la rapina propria, essa è stata calcolata operando una diminuzione non piena per le concesse attenuanti), la ricorrenza della diminuente della lieve entità e dei presupposti per la concessione dei benefici della sospensione condizionale (l’imputato era infraventunenne, al momento dei fatti) e della non menzione della condanna. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatammente alla rapina dei biglietti gratta e vinci perchè, riqualificato il fatto ai sensi 624 cod. pen., il reato è estinto ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen e, riqualificata la sottrazione del telefono cellulare ai sensi dell'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO AN RI 5