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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 592/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”, promossa congiuntamente da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/11/1997 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Iemmolo
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Modica (RG) nella via Indipendenza n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana
Calabrese,
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha apposto il proprio visto in data 27/10/2025) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il giorno 1/4/2025, Parte_1
e chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la
[...] Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...]
Ragusa il 7/5/2021, nel corso della loro relazione more uxorio, e riconosciuta da entrambi i genitori.
I ricorrenti, deducendo l'avvenuta interruzione della loro convivenza presso la casa familiare (condotta in locazione e sita in Modica nella via Risorgimento n. 84), nella quale aveva continuato ad abitare con la figlia, e rappresentando di Parte_1 svolgere entrambi attività lavorativa (la quale commessa, con stipendio mensile di Parte_1
€ 1.200,00 circa, il quale commesso con retribuzione mensile di € 1.300,00 circa), CP_1 chiedevano al Tribunale di omologare le condizioni relative ai rapporti tra gli stessi e la figlia, che di seguito si riportano:
pagina 1 di 5 “A) Affido della figlia minore . ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno – di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita Per_1 del padre. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne Parte_1 notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, essendo lo stesso commesso CP_1 soggetto a turni durante la settimana, tenendo conto della tenera età della minore, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia una volta a settimana secondo i turni di lavoro dalle 15:30 sino alle 20:30 ed un giorno a settimana secondo i turni di lavoro dalle 15:30 con pernotto e sino alle ore 8:00 del giorno successivo accompagnandola a scuola;
ogni giorno la sig.ra garantisce una video chiamata di almeno 5 minuti fra il padre e la minore. A fine Parte_1 settimana alternati la minore potrà pernottare con il padre, in tali fine settimana pertanto la piccola potrà rimanere continuativamente con il padre dalle ore 20:30 del venerdì alle Per_1 ore 20:30 della domenica.
Ogni qualvolta la piccola andrà a casa del padre, sarà cura della madre consegnare al Per_1
un cambio di vestiti puliti scarpe comprese. CP_1
Le parti concordano che il diritto di visita e di frequentazione dei nonni, sia paterni che materni, sarà garantito alla minore in ragione di quanto sopra determinato con riferimento al diritto di visita del padre. Nello specifico, in caso di impedimento da parte di uno dei genitori ad avere con sé la minore, ciascun genitore potrà, liberamente e senza alcun preavviso, concordare con i nonni del genitore avente diritto di visita la permanenza del minore presso gli stessi. I pernottamenti potranno avvenire anche presso l'abitazione dei nonni della minore.
B) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
C) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il 24 oppure il 25 dicembre oppure il 31 dicembre ovvero il 1 gennaio, la domenica di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, in modo tale che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con la figlia, tenuto conto della tenera età della minore, 15 giorni, di cui almeno 3 giorni consecutivi, A partire dal compimento del quinto anno di età da parte della minore, il pagina 2 di 5 padre potrà avere con sé la figlia 15 giorni consecutivi. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora anche la Sig.ra decida di trascorrere un periodo Parte_1 continuativo di 15 giorni di vacanza con la figlia detto periodo dovrà essere concordato con il
, al quale la dovrà darne notizia con congruo preavviso, indicando la CP_1 Parte_1 località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. – a decorrere dal mese di febbraio 2025 - si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di
€ 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L' importo di €. 300,00 dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c Parte_1 bancario e/o postale intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Quanto all'assegno Unico erogato dall' per la figlia verrà percepito da entrambi i CP_2 Per_1 ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
A carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo:
a) le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché
b) le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori). pagina 3 di 5 Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva:
a) le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
b) le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso per le spese di cui al superiore punto 5) dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo – almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di propria spettanza.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei pagina 4 di 5 passaporti. Ogni singolo genitore potrà portare con sé la figlia minore fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro coniuge. F) Con il presente atto la sig.ra riconosce che l'arredamento ad oggi allocato Parte_1 all'interno dell'abitazione sita in via Risorgimento n. 84 (e precisamente camera da letto matrimoniale, cucina –ad eccezione del tavolo e di 6 sedie - n. 3 divani, mobiletto del bagno, tv e porta tv) è stato acquistato interamente dal sig. durante la convivenza, ad Controparte_1 eccezione degli elettrodomestici che sono stati invece acquistati dalla sig.ra . Parte_1
Il sig. nel presente atto dichiara che l'arredamento sopraelencato, ad eccezione degli CP_1 elettrodomestici e di cose di cose di proprietà della , rimane momentaneamente Parte_1 all'interno dell'abitazione sino a quando lo stesso, a semplice richiesta e previo preavviso di almeno 30 giorni, lo ritirerà per trasferirlo altrove con spese di smontaggio e di trasloco a suo carico.”
Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda congiunta di regolamentazione dei rapporti genitori-figlia, confermando, altresì, di rinunciare a comparire all'udienza fissata.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla figlia ed ai relativi Per_1 rapporti economici appaiono conformi all'interesse della minore ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, mentre può prendersi atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le stesse parti, siccome sopra riportati.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 592/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e , Parte_1 Controparte_1
Omologa le condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sulla figlia minore siccome riportate in motivazione. Per_1
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 23.12.2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Sandra Levanti Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti
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