TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/04/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa EL NC ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2579 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025, ai sensi dell'art.281 quinquies co.1
c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ,in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 20.1.2025
OPPONENTE
E
(C.f. e P.Iva ), oggi incorporata in (Codice Fiscale e P. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli P.IVA_3
avv. Francesco Pisenti e Giustino Di Cecco
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione
Conclusioni per l'opponente : “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la pendenza della procedura di Mediazione e per
l'effetto dichiarare improcedibile la domanda proposta con Ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dopo l'avvio della Mediazione ed in pendenza della stessa;
1 - in via pregiudiziale, accertato l'effetto preclusivo del giudicato per le ragioni sopra esposte, dichiarare il procedimento monitorio R.G.N. 47842/2023 inammissibile e/o improcedibile per violazione del principio del bis in idem;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia ab initio del subentro del
[...]
nel contratto di fornitura stipulato nel 2013 tra ed il Fondo Upside, in Parte_1 CP_1
forza del verbale di mediazione ADR TIBER Proc. 764/2024 del 28.10.2024, con conseguente insussistenza di qualsiasi vincolo contrattuale opponibile all'odierno opponente e, per l'effetto, nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il Decreto Ingiuntivo
Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023, R.G.N. 47842/2023, pubblicato in data 24.11.2023
e notificato in data 01.12.2023, per i seguenti motivi: nullità e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo per mancanza di legittimazione attiva in capo a ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c., non CP_1
risultando la stessa titolare di alcun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell'odierno opponente;
infondatezza della pretesa monitoria, essendo venuta meno la causa giuridica alla base del credito azionato, in ragione dell'accertata inefficacia originaria del subentro del Parte_1
nel contratto di fornitura, da cui il presunto credito dovrebbe derivare;
[...]
- sempre in via preliminare, disporre immediatamente, anche inaudita altera parte, e/o disponendo udienza per la discussione, stante i presupposti di legge e le motivazioni di cui sopra e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati ricorrendone i requisiti ex art. 649 c.p.c., la sospensione della esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023 provvisoriamente esecutivo, R.G.N. 47842/2023, pubblicato in data 24.11.2023 e notificato in data
01.12.2023;
- nel merito in via principale, revocare e/o annullare per le ragioni esposte il Decreto Ingiuntivo
Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023 provvisoriamente esecutivo, R.G.N.
47842/2023,pubblicato in data 24.11.2023 e notificato in data 01.12.2023 e dichiarare che nulla è dovuto alla da parte del CP_1 Parte_1
- sempre nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, infondatezza, invalidità, infondatezza del D.I. opposto per inesistenza dell'asserito credito e/o dichiarare che il credito non è certo e/o liquido e/o esigibile per uno o più motivi di cui sopra;
- nel merito in via subordinata, ridurre le pretese economiche della alle sole somme CP_1
che saranno provate in corso di causa;
- condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- condannare al rimborso CP_1
2 integrale delle spese di lite in favore del liquidandone l'ammontare Parte_1 insieme con gli onorari di difesa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché condannare al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96. Comma 3 c.p.c., e quindi al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, per aver posto in essere condotte dolose e contrarie alla correttezza e alla buona fede processuale, nonché per aver dolosamente abusato del mezzo processuale, come meglio sopra argomentato.Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali ex art.
15 D.M. n.127/2004 ed IVA e C.A. accessori come per legge.”
Conclusioni per l'opposta : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via preliminare: a) confermare il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 17952/2023 per tutti i motivi suesposti, per l'intero importo dallo stesso portato;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto,
c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, d) accertare l'esistenza e
l'ammontare del credito vantato da nei confronti del di CP_1 Parte_1 Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, e) condannare l'opponente al pagamento del credito a favore di , il tutto per CP_1
le causali meglio indicate in narrativa;
in ogni caso: f) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. del
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma che verrà equitativamente determinata da codesto Ill.mo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 24.11.2023 del decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo , recante n. 17952/2023 (RG 47842/2023) nei confronti del per la somma di € 342.687,96 oltre interessi e spese di procedura Parte_1
derivante dal mancato pagamento di forniture di servizi energetici. Più precisamente ha CP_1
allegato che i servizi erano prestati in forza di Contratto di fornitura di servizi energetici concluso il
6 marzo 2013 con BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. - la quale agiva
3 “per conto del fondo comune di investimento immobiliare “Upside”- (doc. n. 1) , contratto ceduto al predetto OM in data 24 novembre 2015, come indicato nella comunicazione di cessione del
Contratto di Fornitura di Servizi Energetici sottoscritto tra e BNP Paribas REIM SGR CP_3
S.p.A. per conto del Fondo comune di investimento immobiliare denominato Upside del 23 novembre
2015 (doc. n. 2).
Avverso tale decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione ha proposto opposizione il esponendo : Parte_1
- che tra e il OM era ancora pendente la Mediazione n. 23728 del 2023 presso CP_1
l'Istituto Ius-Mind di per analisi delle questioni giuridiche e vaglio da parte dei rispettivi Pt_1
tecnici di parte di tutte le fatture di cui aveva richiesto il pagamento coattivo mediante CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la condotta aggressiva e commercialmente scorretta di nonché ingiusta anche sotto CP_1
il profilo giuridico e contabile, era stata sanzionata dal Tribunale, mediante ordinanza esecutiva di riattivazione del servizio, pubblicata in data 05/09/2023, RG 338292/2023 (all. 3), e fondata in parte sull'errato conteggio del credito azionato dalla controparte, dimostrato nell'allegata perizia (all. 4);
-che pendeva Reclamo proposto dalla stessa avverso detta ordinanza esecutiva, RG CP_1
42490/2023 (all. 5),
-che il credito precettato non era né certo, né liquido, né esigibile, in quanto tutte le fatture di cui era stato richiesto il pagamento erano oggetto del detto pendente procedimento di mediazione.
Sulla base di tali premesse in fatto ha eccepito la improcedibilità della domanda avversaria per essere pendente la procedura di mediazione;
indi la inammissibilità della stessa per violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo al giudizio cautelare di primo grado e del successivo reclamo pendente tra le parti;
ed infine la infondatezza nel merito della domanda in quanto la documentazione prodotta a fondamento del credito sarebbe stata inidonea ad integrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso.
E' stata , altresì, avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettata in data
16.5.2024 all'esito di fissazione di apposita udienza.
Costituitasi indi tempestivamente parte opposta nel giudizio di merito, ha contestato gli assunti della opponente e chiesto il rigetto della opposizione deducendo:
-che non vi era sovrapposizione tra le fatture oggetto del procedimento di mediazione e quelle poste a sostegno della procedura monitoria , che erano state riconosciute come dovute dal , il Parte_1
4 quale aveva sottoscritto un piano di rientro in data 28.10.2022 ( fatture relative al periodo gennaio
2021 -agosto 2022);
-che la struttura stessa del procedimento cautelare ex art. 700 cpc (e del successivo giudizio di reclamo) è del tutto inidonea a fare assumere al relativo provvedimento conclusivo l'invocata consistenza di giudicato e in ogni caso quei procedimenti avevano ad oggetto, unicamente, la legittimità dell'interruzione di fornitura disposta da a seguito dei gravi inadempimenti del CP_1
nel pagamento delle forniture ricevute;
Parte_1
-che il Tribunale di Roma in data 17.11.2023 aveva peraltro accolto il reclamo proposto da CP_1 avverso l'ordinanza ex art.700 c.pc.( doc. 4);
- che vi era un espresso riconoscimento degli importi dovuti ad da parte del OM. CP_1
2. Emesso decreto ex art.171 bis c.p.c. con il quale è stata differita all'11.7.2024 la prima udienza di comparizione, sono state depositate le memorie integrative .
Con la prima memoria a firma dei nuovi legali del OM ,avv.ti. Marco Passalacqua,
[...]
ha introdotto il tema della nullità delle clausole del contratto di CP_4 Controparte_5 CP_1
fornitura di servizi energetici, stipulato tra e BNP Paribas Real Estate Investment CP_1
Management Italy SGR S.p.A. in data 6 marzo 2013 , sulle quali si fonda la fatturazione sottesa al
, vale a dire l'art. 5 sulla “Rilevazione dei consumi” e l'art. 6 sul “Corrispettivo”, nullità Pt_2
derivante dalla loro vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il quale deve ritenersi applicabile al in virtù della consolidata giurisprudenza, sia di merito Parte_1
che di legittimità, che qualifica il condominio quale consumatore.
In particolare l'art. 5 del Contratto sarebbe vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. b, del Codice del Consumo2, laddove contempla la possibilità per di “determinare induttivamente il CP_1
consumo: a) in caso di guasto o erroneo funzionamento del o dei misuratori/contabilizzatori; [...] c) per dimostrare esigenze di natura tecnica o amministrativa”; nonché laddove prevede che “in caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del/dei misuratori/contabilizzatori dell'Edificio,
l'Ente Erogatore [i.e., ] sostituità lo strumento ed il consumo durante il periodo di CP_1 sostituzione sarà determinato in modo induttivo”. L'art. 6 del Contratto sarebbe , invece, vessatorio:
(i) ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. b, del Codice del Consumo, laddove prevede l'applicazione di
“tariffe a consumo” determinate sulla base del meccanismo previsto dall'art. 5 sopra citato;
e (ii) ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. o, del Codice del Consumo, laddove prevede che “i corrispettivi come sopra dei costi di mercato”, senza contestualmente attribuire al la facoltà determinati Parte_1
saranno oggetto di revisione periodica trimestrale, sia in aumento che in diminuzione, per
5 l'adeguamento degli stessi all'andamento di recedere dal Contratto (al contrario, espressamente esclusa dall'art. 10) (anche) qualora “il prezzo finale [fosse] eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”. Dalla vessatorietà e conseguente nullità delle summenzionate clausole deriverebbe dunque l'assoluta mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità con riferimento al Credito e, conseguentemente, l'illegittimità del d.i. opposto.
Sempre con la prima memoria integrativa è stato dedotto dal opponente il parziale Parte_1
pagamento del credito portato dal Decreto Ingiuntivo.
Con le propria seconda memoria integrativa ha replicato alle difese di controparte deducendo CP_1
che il non avrebbe negoziato né sottoscritto il Contratto, il quale gli sarebbe stato ceduto Parte_1 da BNP Paribas REIM, di talché l'unico contratto di cui potrebbe censurare l'invalidità sarebbe il relativo contratto di cessione;
che il OM non rientrerebbe nella definizione di “consumatore” data dal Codice del Consumo e dalla direttiva europea n. 93/13, anche considerata l'asserita prevalenza di persone giuridiche nella compagine condominiale;
che le ragioni di tutela sottese alla sanzione di nullità delle clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo verrebbero meno in ragione del fatto che il OM ha agito, subentrando nel Contratto, e agisce tutt'ora, tramite un amministratore particolarmente qualificato.
All'esito della udienza di trattazione , il giudice non ha ammesso la CTU richiesta dall'opponente ed ha rinviato la causa per la assunzione in decisione assegnando i termini ex art.189 c.p.c. .
3. In allegato alle note di precisazione delle conclusioni parte opponente, a seguito di costituzione di nuovo difensore, avv. Luigi Parenti, in sostituzione dei precedenti, ha depositato verbale di mediazione del 28.09.2024 con il quale è stata annullata la delibera dell'assemblea condominiale
28.10.2015 ed ha eccepito in forza di tali sopravvenienze il difetto di legittimazione attiva di rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_1
Parte opposta ha depositato nel termine assegnato del 24.1.2025 note scritte contenenti le conclusioni in epigrafe riportate.
In comparsa conclusionale l'opponente, oltre ad insistere nel dedotto -per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni - difetto di legittimazione attiva della opposta per effetto dell'intervenuto annullamento della delibera 28.10.2015 , ha eccepito altresì il difetto di legitimatio ad causam di in ragione della intervenuta fusione per incorporazione della stessa in CP_1 CP_2
con progetto iscritto al registro imprese in data 31.10.2024 e, con effetto dal 1° gennaio 2025 ,
[...]
sicchè sarebbe stata priva di titolarità nel riscuotere il credito. CP_1
6 Nel terzo termine assegnato ex art.189 c.p.c. , i difensori di allegando anche procura alle CP_1
liti conferita da hanno depositato atto contenente le repliche alla conclusionale Controparte_2 avversaria nell'interesse di , denominato “memoria di replica con contestuale comparsa di CP_1
costituzione di , dando atto della intervenuta incorporazione per fusione. CP_2
Con le memorie di replica parte opponente ha eccepito per la prima volta la improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della mediazione e la nullità per violazione del
D.lgs. 115/2008, del contratto di fornitura di servizi energetici stipulato il 06/03/2013 tra CP_1
e “Fondo Upside”, oggetto di domanda proposta con citazione notificata ad (già
[...] Controparte_6
in data 07/03/2025 con conseguente ulteriore profilo di carenza di legittimazione attiva CP_1
da parte di e quindi ha insistito nelle ulteriori difese già progressivamente introdotte Controparte_1
in giudizio.
All'udienza del 27.3.2025 , a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
4. Preliminarmente giova precisare che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da nel novembre CP_1
2023 quindi ben prima della iscrizione , in data 31.10.2024 , al Registro delle imprese del progetto di fusione con effetti a far data dal 1°.1. 2025 , onde non può porsi in discussione la sua legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del credito. Risulta peraltro notificata la opposizione a d.i. in data
1°.12. 2023 e costituitasi il successivo 13.2.2024, ne consegue che la fusione per CP_1
incorporazione, intervenuta in corso di giudizio , stante la sua natura di vicenda meramente evolutivo- modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo , oramai costantemente affermata dalla Suprema Corte a far data da Cass. SU n.
19698/2010 , non incide sulla legittimazione al processo della società incorporata e si palesa dunque la infondatezza della eccezione sollevata dalla opponente.
Peraltro la incorporante ha rilasciato nuova procura ai difensori già costituiti per , procura CP_1
che può addirittura considerarsi ultronea , posto che in tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché
l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al
7 compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (Cass. Sez. 1, 19/07/2021, n. 20621).
5.Venendo alla opposizione , deve evidenziarsi che gli originari motivi di opposizione si sono nel corso del giudizio via via arricchiti in coincidenza con le successive nomine, ad opera del opponente, di nuovi difensori ed occorre ,quindi, vagliarne innanzitutto la ammissibilità, Parte_1
ed indi la fondatezza .
5.1. Ebbene deve in primo luogo rilevarsi la tardività della eccepita -con le memorie di replica- improcedibilità del ricorso monitorio per mancata incardinazione del tentativo di mediazione da parte della società opposta L'art.5 del d.lgs 2010 n. 28 dispone che “L'improcedibilità è eccepita CP_1
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” , sicchè la parte è decaduta dalla possibilità di sollevare la relativa eccezione. L'art. 5 bis d.lgs.2010
n.28 in tema di opposizione a d.i. dispone : “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”
Dal combinato disposto delle due norme emerge che il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame è costituito dalla prima udienza, senza che si configuri l'onere a carico dell'opposta di attivare il relativo procedimento, prima della pronuncia sulle istanze ex artt.648-649 c.p.c..
5.2. Ancora inammissibile è la difesa concernente la assunta nullità per violazione del D.lgs.
115/2008, del contratto di fornitura di servizi energetici stipulato il 06/03/2013 tra e CP_1
“Fondo Upside” proposta per la prima volta in sede di memorie di replica per palese violazione del principio del contraddittorio, essendo destinati gli scritti conclusivi ad illustrare le conclusioni già fissate nel primo termine concesso ex art.189 c.p.c. .
Deduce l'opponente che l'intero contratto del 2013 si fonda su obblighi derivanti da accordi che non sarebbero stati posti a disposizione del OM, pur subentrato nel 2015 nella posizione del
Fondo Upside, e quindi vi sarebbe una indeterminatezza dell'oggetto del contratto . Ancora il contratto del 2013 si autoqualifica come Contratto di Fornitura di Servizi Energetici, richiamando espressamente il D.lgs. 115/2008 e il DPR 412/1993 quale normativa applicabile, ciononostante esso
8 sarebbe privo di numerosi requisiti inderogabili stabiliti dall'Allegato 2, paragrafo 4, del D.lgs.
115/2008.
Trattasi di nullità , che la parte prospetta essere oggetto di altro giudizio di recente introdotto dal nei confronti della incorporante ( citazione notificata il 7.3.2025) , fondata Parte_1 Controparte_6
su circostanze in fatto mai introdotte in lite se non con la memoria di replica, onde se ne deve predicare la assoluta inammissibilità , risultando pregiudicato il diritto di difesa sul punto della controparte.
5.3. Infine occorre vagliare la ammissibilità e fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva introdotta dalla opponente con le note di precisazione delle conclusioni in data 24.1.2025 , cui ha allegato verbale di mediazione del 28.09.2024, con il quale è stata annullata la delibera condominiale del 28.10.2015 ( che aveva approvato il subentro nel Contratto di fornitura di servizi energetici tra ed BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. che CP_1
agiva per il Fondo Upside ) e con il quale sarebbe stata accertata, con effetti ex tunc, l'inefficacia ab initio del subingresso del nel contratto di fornitura . Parte_1
Giova evidenziare che l'iniziativa di cui al verbale di mediazione è stata assunta da alcuni condomini nei confronti del e finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità della Parte_1 Parte_1
delibera 28.10.2015 che ha approvato il subentro nel contratto. Nel verbale di mediazione l'amministratore del dà atto che l'assemblea , con delibera in data Parte_1
25.10.2024, ha dichiarato di aderire alla dichiarazione di annullamento della delibera 28.10.2015 con riferimento al punto 1 dell'OdG relativo al subentro nel contratto . Secondo l'opponente l'annullamento della delibera condominiale ( al verbale di mediazione assume doversi attribuire quale titolo esecutivo lo stesso valore di una sentenza di merito) e la conseguente inefficacia del subentro del contratto di fornitura in capo al comporterebbero il venir meno dei Parte_1 Parte_1
presupposti giuridici per l'azione monitoria intrapresa da in quanto quest'ultima non CP_1
risulta più titolare, ab initio e quindi fin dal 2015, di alcun diritto nei confronti del OM opponente in relazione alla pretesa dedotta in giudizio.
Ora la produzione su cui si fonda l'eccezione è senz'altro tardiva ed inammissibile.
Ed infatti la formazione successiva del documento non appare dirimente in quanto il contenuto della mediazione , i soggetti che l'hanno promossa aventi interessi convergenti e la tempistica , depongono nel senso di un documento “autoprodotto” dal onde non paiono sussistere le condizioni Parte_1
che ne giustifichino una tardiva produzione, in definitiva individuabili pur sempre nella non imputabilità dei fatti che ne abbiano impedito la tempestiva produzione.
9 In ogni caso poi non si vede come il preteso annullamento di una delibera Condominiale a distanza di svariati anni dalla sua adozione , con buona pace del principio di residualità della nullità delle delibere assembleari ( la categoria della nullità è rinvenibile soltanto nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume” ), possa in ipotesi essere opponibile e produrre effetti in danno del terzo contraente, addirittura con effetto ex tunc .
6. Venendo quindi al thema decidendum per come si è ammissibilmente delineato all'esito del deposito delle memorie integrative ex art.171 ter n.1 c.p.c. , deve in primo luogo rilevarsi che CP_1
ha fondato il proprio ricorso monitorio su piano di rientro accettato dal OM con il quale quest'ultimo, in persona del suo amministratore, ha dichiarato di riconoscere come esistente e dovuto anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. il debito di euro 895.405,01 alla data del 28.10.2022 per i servizi erogati nel periodo compreso tra gennaio 2021 e agosto 2022 e , detratti importi già pagati, ha concordato il pagamento di euro 779.345,16 in 10 rate mensili.
E', dunque, parte opponente a dover dimostrare, per effetto della relevatio ab onere probandi che discende dal disposto dell'art. 1988 c.c., che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido,
o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. n.
2091 del 25/01/2022).
Il OM con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha eccepito la nullità delle clausole del contratto di fornitura di servizi energetici, stipulato tra e BNP Paribas REIM in data 6 marzo CP_1
2013, sulle quali si fonda la fatturazione sottesa al , vale a dire l'art. 5 sulla “Rilevazione dei Pt_2 consumi” e l'art. 6 sul “Corrispettivo”, per il loro carattere vessatorio ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), applicabile al OM in virtù della consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che qualifica il condominio quale consumatore. Le dedotte ragioni di vessatorietà della clausola sono state descritte al paragrafo 2, cui qui si rinvia.
Può sicuramente convenirsi sulla qualifica di consumatore del OM , indimostrata la allegata
-da parte opposta- prevalenza di persone giuridiche nella compagine sociale del OM ed irrilevanti le qualità personali dell'amministratore ( vedi da ultimo Cass.2024 n. 14410 , secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli
10 condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale) . E neppure rileva che il non fosse Parte_1
parte ab origine del Contratto (secondo non avendo né negoziato né sottoscritto il Contratto, CP_1
cedutogli da BNP Paribas REIM, potrebbe censurare l'invalidità del solo contratto di cessione) , in quanto il dato significativo è che , nel momento del subentro, il soggetto sia venuto a trovarsi in una situazione di sostanziale squilibrio per effetto della mancata espressa accettazione di determinate clausole vessatorie.
Tuttavia è rimasta indimostrata la incidenza della dedotta vessatorietà dell'art.5 e 6 del contratto , sulla consistenza del credito azionato , posto che il non ha mai specificamente allegato , Parte_1
né tanto meno provato che gli importi di cui alle fatture oggetto del piano di rientro siano state emesse in forza di determinazione induttiva ( circostanza categoricamente negata da ). L'unica CP_1
fattura prodotta ( peraltro con la terza memoria sub doc. 20 ) , a sostegno dell'asserto che si sia applicato il criterio induttivo perché i contatori non funzionavano, è relativa ad un bimestre del 2020 quindi estranea alle fatture cui si riferisce il piano di rientro con ricognizione di debito .
Si ribadisce che avendo prodotto, a sostegno del proprio credito , contratto , delibera di CP_1
approvazione del subentro , estratto delle scritture con annotazione delle fatture e piano di rientro recante ricognizione di debito , era onere della opponente che contestava la validità dei criteri di determinazione degli importi di cui alle fatture oggetto del piano , produrle in giudizio e dimostrare che fosse stata fatta applicazione del criterio induttivo . Di qui anche il carattere esplorativo della richiesta CTU.
D'altronde mentre è stato attivato un confronto tra ed per la verifica di alcune Parte_1 CP_1
fatture mediante ricorso al procedimento di mediazione avviato nel luglio 2023 (mediazione n. 23728 del 2023 avente ad oggetto fatture da ottobre 2018-ad aprile 2019 ;luglio e agosto 2019 ;luglio e agosto 2020 , da settembre a dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023), una identica iniziativa non ha interessato le fatture oggi azionate ed oggetto della ricognizione sottoscritta dal in Parte_1
data 28.10.2022 , in relazione alle quali le attuali censure del di palesano generiche e Parte_1
tardive.
Infine è appena il caso di rilevare la infondatezza degli originari motivi di opposizione concernenti la improcedibilità per la pendenza del procedimento di mediazione , che come visto riguardava altre fatture, e di violazione del ne bis in idem per la pendenza del procedimento cautelare, che aveva oggetto affatto diverso ed il cui provvedimento definitorio non ha, in ogni caso, attitudine al giudicato
( vedi Cass.10840 /2016).
11 7 . In ordine ai parziali pagamenti si osserva quanto segue .
Il con la prima memoria integrativa ha dedotto che mentre la somma portata dal Decreto Parte_1
Ingiuntivo è pari ad Euro 342.687,96 in sorte capitale, il che residua al netto dei pagamenti Pt_2
medio tempore effettuati dal sarebbe pari ad Euro 278.838,86, ed ha indicato in analitico Parte_1
prospetto i singoli pagamenti effettuati .
Assume parte opposta che i pagamenti correttamente effettuati dall'opponente sono stati tutti regolarmente imputati a deconto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto, indicandosi nella causale il riferimento al piano di rientro o pdr . ( vedi doc. da 29 a 36 prodotti dal Parte_1
Al contrario, gli ulteriori pagamenti richiamati dal non sarebbero in alcun modo Parte_1
riconducibili al piano di rientro del 28 ottobre 2022 e, tale circostanza, sarebbe facilmente desumibile dalla causale dei pagamenti stessi, ossia: • € 10.000,00, effettuato il 26 marzo 2024 con la generica causale “acconto” (cfr. doc. n. 37 depositato dall'opponente); • € 20.000,00, effettuato il 29 marzo
2024 con la generica causale “acconto” (cfr. doc. n. 38 depositato dall'opponente); • € 50.000,00, effettuato il 7 maggio 2024 con la generica causale “acconto su fatture” (cfr. doc. n. 39 depositato dall'opponente).
Ebbene la genericità della causale indicata dal debitore- che non consente quindi la imputazione ed equivale quindi a mancata dichiarazione di imputazione- , determina ai sensi dell'art.1193 c.c. lo spostamento sul creditore dell'onere di provare la imputazione a credito diverso o più antico , onere nella specie non specificamente assolto, posto che si è limitata a negare la imputabilità al CP_1
piano di rientro.
I pagamenti non contabilizzati dalla opposta sono tutti successivi al deposito del ricorso monitorio e alla notifica del decreto (intervenuta il 1°.12.2023) e di ciò dovrà tenersi conto in sede di regolamento delle spese di lite .
Ciò posto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato il al Parte_1
pagamento in favore di incorporante di del minor importo di euro 262.687,96 Controparte_6 CP_1
( euro € 342.687,96 - 80.000,00).
Sulle somma sopra determinata sono dovuti interessi legali -ex art. 1284, comma 1, c.c.- dalle scadenze al deposito del ricorso monitorio (26/10/2023) e successivamente gli interessi al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dal 27/10/2023 fino al saldo effettivo.
8.Non ricorrono le condizioni per la condanne dell'opponente ex art.96 c.p.c. richiesta dalla opposta, in quanto la responsabilità aggravata esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa
12 grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass.
Sez. Un. 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
9. Le spese di lite del procedimento monitorio ( tenuto conto che il parziale pagamento è stato eseguito dopo la notifica del decreto ) nonché quelle del presente giudizio seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, in base all'importo riconosciuto dovuto, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in misura più prossima ai minimi in quanto il valore della causa è prossimo al minimo di fascia . Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c ( Cass n. 18036 del 06/06/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento in Parte_1 favore di incorporante di dell'importo di euro 262.687,96 oltre interessi Controparte_2 CP_1
legali -ex art. 1284, comma 1, c.c.- dalle scadenze al deposito del ricorso monitorio (26/10/2023) e successivamente gli interessi al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dal
27/10/2023 fino al saldo effettivo;
2)rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla opposta;
3) Condanna il al rimborso, in favore della opposta delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano, per il giudizio monitorio, in euro 3000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese, oltre iva ,cpa e spese generali al 15% e , per il giudizio di opposizione, in € 13.500 ,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge .
Roma, 12.4.2025
Il Giudice
dott.ssa EL NC
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa EL NC ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2579 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025, ai sensi dell'art.281 quinquies co.1
c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ,in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 20.1.2025
OPPONENTE
E
(C.f. e P.Iva ), oggi incorporata in (Codice Fiscale e P. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli P.IVA_3
avv. Francesco Pisenti e Giustino Di Cecco
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione
Conclusioni per l'opponente : “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la pendenza della procedura di Mediazione e per
l'effetto dichiarare improcedibile la domanda proposta con Ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dopo l'avvio della Mediazione ed in pendenza della stessa;
1 - in via pregiudiziale, accertato l'effetto preclusivo del giudicato per le ragioni sopra esposte, dichiarare il procedimento monitorio R.G.N. 47842/2023 inammissibile e/o improcedibile per violazione del principio del bis in idem;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia ab initio del subentro del
[...]
nel contratto di fornitura stipulato nel 2013 tra ed il Fondo Upside, in Parte_1 CP_1
forza del verbale di mediazione ADR TIBER Proc. 764/2024 del 28.10.2024, con conseguente insussistenza di qualsiasi vincolo contrattuale opponibile all'odierno opponente e, per l'effetto, nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il Decreto Ingiuntivo
Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023, R.G.N. 47842/2023, pubblicato in data 24.11.2023
e notificato in data 01.12.2023, per i seguenti motivi: nullità e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo per mancanza di legittimazione attiva in capo a ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c., non CP_1
risultando la stessa titolare di alcun diritto giuridicamente azionabile nei confronti dell'odierno opponente;
infondatezza della pretesa monitoria, essendo venuta meno la causa giuridica alla base del credito azionato, in ragione dell'accertata inefficacia originaria del subentro del Parte_1
nel contratto di fornitura, da cui il presunto credito dovrebbe derivare;
[...]
- sempre in via preliminare, disporre immediatamente, anche inaudita altera parte, e/o disponendo udienza per la discussione, stante i presupposti di legge e le motivazioni di cui sopra e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati ricorrendone i requisiti ex art. 649 c.p.c., la sospensione della esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023 provvisoriamente esecutivo, R.G.N. 47842/2023, pubblicato in data 24.11.2023 e notificato in data
01.12.2023;
- nel merito in via principale, revocare e/o annullare per le ragioni esposte il Decreto Ingiuntivo
Telematico del Tribunale di Roma n. 17952/2023 provvisoriamente esecutivo, R.G.N.
47842/2023,pubblicato in data 24.11.2023 e notificato in data 01.12.2023 e dichiarare che nulla è dovuto alla da parte del CP_1 Parte_1
- sempre nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, infondatezza, invalidità, infondatezza del D.I. opposto per inesistenza dell'asserito credito e/o dichiarare che il credito non è certo e/o liquido e/o esigibile per uno o più motivi di cui sopra;
- nel merito in via subordinata, ridurre le pretese economiche della alle sole somme CP_1
che saranno provate in corso di causa;
- condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- condannare al rimborso CP_1
2 integrale delle spese di lite in favore del liquidandone l'ammontare Parte_1 insieme con gli onorari di difesa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché condannare al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96. Comma 3 c.p.c., e quindi al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, per aver posto in essere condotte dolose e contrarie alla correttezza e alla buona fede processuale, nonché per aver dolosamente abusato del mezzo processuale, come meglio sopra argomentato.Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali ex art.
15 D.M. n.127/2004 ed IVA e C.A. accessori come per legge.”
Conclusioni per l'opposta : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via preliminare: a) confermare il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo n. 17952/2023 per tutti i motivi suesposti, per l'intero importo dallo stesso portato;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto,
c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, d) accertare l'esistenza e
l'ammontare del credito vantato da nei confronti del di CP_1 Parte_1 Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, e) condannare l'opponente al pagamento del credito a favore di , il tutto per CP_1
le causali meglio indicate in narrativa;
in ogni caso: f) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. del
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma che verrà equitativamente determinata da codesto Ill.mo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 24.11.2023 del decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo , recante n. 17952/2023 (RG 47842/2023) nei confronti del per la somma di € 342.687,96 oltre interessi e spese di procedura Parte_1
derivante dal mancato pagamento di forniture di servizi energetici. Più precisamente ha CP_1
allegato che i servizi erano prestati in forza di Contratto di fornitura di servizi energetici concluso il
6 marzo 2013 con BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. - la quale agiva
3 “per conto del fondo comune di investimento immobiliare “Upside”- (doc. n. 1) , contratto ceduto al predetto OM in data 24 novembre 2015, come indicato nella comunicazione di cessione del
Contratto di Fornitura di Servizi Energetici sottoscritto tra e BNP Paribas REIM SGR CP_3
S.p.A. per conto del Fondo comune di investimento immobiliare denominato Upside del 23 novembre
2015 (doc. n. 2).
Avverso tale decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione ha proposto opposizione il esponendo : Parte_1
- che tra e il OM era ancora pendente la Mediazione n. 23728 del 2023 presso CP_1
l'Istituto Ius-Mind di per analisi delle questioni giuridiche e vaglio da parte dei rispettivi Pt_1
tecnici di parte di tutte le fatture di cui aveva richiesto il pagamento coattivo mediante CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la condotta aggressiva e commercialmente scorretta di nonché ingiusta anche sotto CP_1
il profilo giuridico e contabile, era stata sanzionata dal Tribunale, mediante ordinanza esecutiva di riattivazione del servizio, pubblicata in data 05/09/2023, RG 338292/2023 (all. 3), e fondata in parte sull'errato conteggio del credito azionato dalla controparte, dimostrato nell'allegata perizia (all. 4);
-che pendeva Reclamo proposto dalla stessa avverso detta ordinanza esecutiva, RG CP_1
42490/2023 (all. 5),
-che il credito precettato non era né certo, né liquido, né esigibile, in quanto tutte le fatture di cui era stato richiesto il pagamento erano oggetto del detto pendente procedimento di mediazione.
Sulla base di tali premesse in fatto ha eccepito la improcedibilità della domanda avversaria per essere pendente la procedura di mediazione;
indi la inammissibilità della stessa per violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo al giudizio cautelare di primo grado e del successivo reclamo pendente tra le parti;
ed infine la infondatezza nel merito della domanda in quanto la documentazione prodotta a fondamento del credito sarebbe stata inidonea ad integrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso.
E' stata , altresì, avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettata in data
16.5.2024 all'esito di fissazione di apposita udienza.
Costituitasi indi tempestivamente parte opposta nel giudizio di merito, ha contestato gli assunti della opponente e chiesto il rigetto della opposizione deducendo:
-che non vi era sovrapposizione tra le fatture oggetto del procedimento di mediazione e quelle poste a sostegno della procedura monitoria , che erano state riconosciute come dovute dal , il Parte_1
4 quale aveva sottoscritto un piano di rientro in data 28.10.2022 ( fatture relative al periodo gennaio
2021 -agosto 2022);
-che la struttura stessa del procedimento cautelare ex art. 700 cpc (e del successivo giudizio di reclamo) è del tutto inidonea a fare assumere al relativo provvedimento conclusivo l'invocata consistenza di giudicato e in ogni caso quei procedimenti avevano ad oggetto, unicamente, la legittimità dell'interruzione di fornitura disposta da a seguito dei gravi inadempimenti del CP_1
nel pagamento delle forniture ricevute;
Parte_1
-che il Tribunale di Roma in data 17.11.2023 aveva peraltro accolto il reclamo proposto da CP_1 avverso l'ordinanza ex art.700 c.pc.( doc. 4);
- che vi era un espresso riconoscimento degli importi dovuti ad da parte del OM. CP_1
2. Emesso decreto ex art.171 bis c.p.c. con il quale è stata differita all'11.7.2024 la prima udienza di comparizione, sono state depositate le memorie integrative .
Con la prima memoria a firma dei nuovi legali del OM ,avv.ti. Marco Passalacqua,
[...]
ha introdotto il tema della nullità delle clausole del contratto di CP_4 Controparte_5 CP_1
fornitura di servizi energetici, stipulato tra e BNP Paribas Real Estate Investment CP_1
Management Italy SGR S.p.A. in data 6 marzo 2013 , sulle quali si fonda la fatturazione sottesa al
, vale a dire l'art. 5 sulla “Rilevazione dei consumi” e l'art. 6 sul “Corrispettivo”, nullità Pt_2
derivante dalla loro vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il quale deve ritenersi applicabile al in virtù della consolidata giurisprudenza, sia di merito Parte_1
che di legittimità, che qualifica il condominio quale consumatore.
In particolare l'art. 5 del Contratto sarebbe vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. b, del Codice del Consumo2, laddove contempla la possibilità per di “determinare induttivamente il CP_1
consumo: a) in caso di guasto o erroneo funzionamento del o dei misuratori/contabilizzatori; [...] c) per dimostrare esigenze di natura tecnica o amministrativa”; nonché laddove prevede che “in caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del/dei misuratori/contabilizzatori dell'Edificio,
l'Ente Erogatore [i.e., ] sostituità lo strumento ed il consumo durante il periodo di CP_1 sostituzione sarà determinato in modo induttivo”. L'art. 6 del Contratto sarebbe , invece, vessatorio:
(i) ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. b, del Codice del Consumo, laddove prevede l'applicazione di
“tariffe a consumo” determinate sulla base del meccanismo previsto dall'art. 5 sopra citato;
e (ii) ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. o, del Codice del Consumo, laddove prevede che “i corrispettivi come sopra dei costi di mercato”, senza contestualmente attribuire al la facoltà determinati Parte_1
saranno oggetto di revisione periodica trimestrale, sia in aumento che in diminuzione, per
5 l'adeguamento degli stessi all'andamento di recedere dal Contratto (al contrario, espressamente esclusa dall'art. 10) (anche) qualora “il prezzo finale [fosse] eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”. Dalla vessatorietà e conseguente nullità delle summenzionate clausole deriverebbe dunque l'assoluta mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità con riferimento al Credito e, conseguentemente, l'illegittimità del d.i. opposto.
Sempre con la prima memoria integrativa è stato dedotto dal opponente il parziale Parte_1
pagamento del credito portato dal Decreto Ingiuntivo.
Con le propria seconda memoria integrativa ha replicato alle difese di controparte deducendo CP_1
che il non avrebbe negoziato né sottoscritto il Contratto, il quale gli sarebbe stato ceduto Parte_1 da BNP Paribas REIM, di talché l'unico contratto di cui potrebbe censurare l'invalidità sarebbe il relativo contratto di cessione;
che il OM non rientrerebbe nella definizione di “consumatore” data dal Codice del Consumo e dalla direttiva europea n. 93/13, anche considerata l'asserita prevalenza di persone giuridiche nella compagine condominiale;
che le ragioni di tutela sottese alla sanzione di nullità delle clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo verrebbero meno in ragione del fatto che il OM ha agito, subentrando nel Contratto, e agisce tutt'ora, tramite un amministratore particolarmente qualificato.
All'esito della udienza di trattazione , il giudice non ha ammesso la CTU richiesta dall'opponente ed ha rinviato la causa per la assunzione in decisione assegnando i termini ex art.189 c.p.c. .
3. In allegato alle note di precisazione delle conclusioni parte opponente, a seguito di costituzione di nuovo difensore, avv. Luigi Parenti, in sostituzione dei precedenti, ha depositato verbale di mediazione del 28.09.2024 con il quale è stata annullata la delibera dell'assemblea condominiale
28.10.2015 ed ha eccepito in forza di tali sopravvenienze il difetto di legittimazione attiva di rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_1
Parte opposta ha depositato nel termine assegnato del 24.1.2025 note scritte contenenti le conclusioni in epigrafe riportate.
In comparsa conclusionale l'opponente, oltre ad insistere nel dedotto -per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni - difetto di legittimazione attiva della opposta per effetto dell'intervenuto annullamento della delibera 28.10.2015 , ha eccepito altresì il difetto di legitimatio ad causam di in ragione della intervenuta fusione per incorporazione della stessa in CP_1 CP_2
con progetto iscritto al registro imprese in data 31.10.2024 e, con effetto dal 1° gennaio 2025 ,
[...]
sicchè sarebbe stata priva di titolarità nel riscuotere il credito. CP_1
6 Nel terzo termine assegnato ex art.189 c.p.c. , i difensori di allegando anche procura alle CP_1
liti conferita da hanno depositato atto contenente le repliche alla conclusionale Controparte_2 avversaria nell'interesse di , denominato “memoria di replica con contestuale comparsa di CP_1
costituzione di , dando atto della intervenuta incorporazione per fusione. CP_2
Con le memorie di replica parte opponente ha eccepito per la prima volta la improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della mediazione e la nullità per violazione del
D.lgs. 115/2008, del contratto di fornitura di servizi energetici stipulato il 06/03/2013 tra CP_1
e “Fondo Upside”, oggetto di domanda proposta con citazione notificata ad (già
[...] Controparte_6
in data 07/03/2025 con conseguente ulteriore profilo di carenza di legittimazione attiva CP_1
da parte di e quindi ha insistito nelle ulteriori difese già progressivamente introdotte Controparte_1
in giudizio.
All'udienza del 27.3.2025 , a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
4. Preliminarmente giova precisare che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da nel novembre CP_1
2023 quindi ben prima della iscrizione , in data 31.10.2024 , al Registro delle imprese del progetto di fusione con effetti a far data dal 1°.1. 2025 , onde non può porsi in discussione la sua legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del credito. Risulta peraltro notificata la opposizione a d.i. in data
1°.12. 2023 e costituitasi il successivo 13.2.2024, ne consegue che la fusione per CP_1
incorporazione, intervenuta in corso di giudizio , stante la sua natura di vicenda meramente evolutivo- modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo , oramai costantemente affermata dalla Suprema Corte a far data da Cass. SU n.
19698/2010 , non incide sulla legittimazione al processo della società incorporata e si palesa dunque la infondatezza della eccezione sollevata dalla opponente.
Peraltro la incorporante ha rilasciato nuova procura ai difensori già costituiti per , procura CP_1
che può addirittura considerarsi ultronea , posto che in tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché
l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al
7 compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione. (Cass. Sez. 1, 19/07/2021, n. 20621).
5.Venendo alla opposizione , deve evidenziarsi che gli originari motivi di opposizione si sono nel corso del giudizio via via arricchiti in coincidenza con le successive nomine, ad opera del opponente, di nuovi difensori ed occorre ,quindi, vagliarne innanzitutto la ammissibilità, Parte_1
ed indi la fondatezza .
5.1. Ebbene deve in primo luogo rilevarsi la tardività della eccepita -con le memorie di replica- improcedibilità del ricorso monitorio per mancata incardinazione del tentativo di mediazione da parte della società opposta L'art.5 del d.lgs 2010 n. 28 dispone che “L'improcedibilità è eccepita CP_1
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” , sicchè la parte è decaduta dalla possibilità di sollevare la relativa eccezione. L'art. 5 bis d.lgs.2010
n.28 in tema di opposizione a d.i. dispone : “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”
Dal combinato disposto delle due norme emerge che il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame è costituito dalla prima udienza, senza che si configuri l'onere a carico dell'opposta di attivare il relativo procedimento, prima della pronuncia sulle istanze ex artt.648-649 c.p.c..
5.2. Ancora inammissibile è la difesa concernente la assunta nullità per violazione del D.lgs.
115/2008, del contratto di fornitura di servizi energetici stipulato il 06/03/2013 tra e CP_1
“Fondo Upside” proposta per la prima volta in sede di memorie di replica per palese violazione del principio del contraddittorio, essendo destinati gli scritti conclusivi ad illustrare le conclusioni già fissate nel primo termine concesso ex art.189 c.p.c. .
Deduce l'opponente che l'intero contratto del 2013 si fonda su obblighi derivanti da accordi che non sarebbero stati posti a disposizione del OM, pur subentrato nel 2015 nella posizione del
Fondo Upside, e quindi vi sarebbe una indeterminatezza dell'oggetto del contratto . Ancora il contratto del 2013 si autoqualifica come Contratto di Fornitura di Servizi Energetici, richiamando espressamente il D.lgs. 115/2008 e il DPR 412/1993 quale normativa applicabile, ciononostante esso
8 sarebbe privo di numerosi requisiti inderogabili stabiliti dall'Allegato 2, paragrafo 4, del D.lgs.
115/2008.
Trattasi di nullità , che la parte prospetta essere oggetto di altro giudizio di recente introdotto dal nei confronti della incorporante ( citazione notificata il 7.3.2025) , fondata Parte_1 Controparte_6
su circostanze in fatto mai introdotte in lite se non con la memoria di replica, onde se ne deve predicare la assoluta inammissibilità , risultando pregiudicato il diritto di difesa sul punto della controparte.
5.3. Infine occorre vagliare la ammissibilità e fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva introdotta dalla opponente con le note di precisazione delle conclusioni in data 24.1.2025 , cui ha allegato verbale di mediazione del 28.09.2024, con il quale è stata annullata la delibera condominiale del 28.10.2015 ( che aveva approvato il subentro nel Contratto di fornitura di servizi energetici tra ed BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. che CP_1
agiva per il Fondo Upside ) e con il quale sarebbe stata accertata, con effetti ex tunc, l'inefficacia ab initio del subingresso del nel contratto di fornitura . Parte_1
Giova evidenziare che l'iniziativa di cui al verbale di mediazione è stata assunta da alcuni condomini nei confronti del e finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità della Parte_1 Parte_1
delibera 28.10.2015 che ha approvato il subentro nel contratto. Nel verbale di mediazione l'amministratore del dà atto che l'assemblea , con delibera in data Parte_1
25.10.2024, ha dichiarato di aderire alla dichiarazione di annullamento della delibera 28.10.2015 con riferimento al punto 1 dell'OdG relativo al subentro nel contratto . Secondo l'opponente l'annullamento della delibera condominiale ( al verbale di mediazione assume doversi attribuire quale titolo esecutivo lo stesso valore di una sentenza di merito) e la conseguente inefficacia del subentro del contratto di fornitura in capo al comporterebbero il venir meno dei Parte_1 Parte_1
presupposti giuridici per l'azione monitoria intrapresa da in quanto quest'ultima non CP_1
risulta più titolare, ab initio e quindi fin dal 2015, di alcun diritto nei confronti del OM opponente in relazione alla pretesa dedotta in giudizio.
Ora la produzione su cui si fonda l'eccezione è senz'altro tardiva ed inammissibile.
Ed infatti la formazione successiva del documento non appare dirimente in quanto il contenuto della mediazione , i soggetti che l'hanno promossa aventi interessi convergenti e la tempistica , depongono nel senso di un documento “autoprodotto” dal onde non paiono sussistere le condizioni Parte_1
che ne giustifichino una tardiva produzione, in definitiva individuabili pur sempre nella non imputabilità dei fatti che ne abbiano impedito la tempestiva produzione.
9 In ogni caso poi non si vede come il preteso annullamento di una delibera Condominiale a distanza di svariati anni dalla sua adozione , con buona pace del principio di residualità della nullità delle delibere assembleari ( la categoria della nullità è rinvenibile soltanto nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume” ), possa in ipotesi essere opponibile e produrre effetti in danno del terzo contraente, addirittura con effetto ex tunc .
6. Venendo quindi al thema decidendum per come si è ammissibilmente delineato all'esito del deposito delle memorie integrative ex art.171 ter n.1 c.p.c. , deve in primo luogo rilevarsi che CP_1
ha fondato il proprio ricorso monitorio su piano di rientro accettato dal OM con il quale quest'ultimo, in persona del suo amministratore, ha dichiarato di riconoscere come esistente e dovuto anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. il debito di euro 895.405,01 alla data del 28.10.2022 per i servizi erogati nel periodo compreso tra gennaio 2021 e agosto 2022 e , detratti importi già pagati, ha concordato il pagamento di euro 779.345,16 in 10 rate mensili.
E', dunque, parte opponente a dover dimostrare, per effetto della relevatio ab onere probandi che discende dal disposto dell'art. 1988 c.c., che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido,
o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. n.
2091 del 25/01/2022).
Il OM con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha eccepito la nullità delle clausole del contratto di fornitura di servizi energetici, stipulato tra e BNP Paribas REIM in data 6 marzo CP_1
2013, sulle quali si fonda la fatturazione sottesa al , vale a dire l'art. 5 sulla “Rilevazione dei Pt_2 consumi” e l'art. 6 sul “Corrispettivo”, per il loro carattere vessatorio ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), applicabile al OM in virtù della consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che qualifica il condominio quale consumatore. Le dedotte ragioni di vessatorietà della clausola sono state descritte al paragrafo 2, cui qui si rinvia.
Può sicuramente convenirsi sulla qualifica di consumatore del OM , indimostrata la allegata
-da parte opposta- prevalenza di persone giuridiche nella compagine sociale del OM ed irrilevanti le qualità personali dell'amministratore ( vedi da ultimo Cass.2024 n. 14410 , secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli
10 condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale) . E neppure rileva che il non fosse Parte_1
parte ab origine del Contratto (secondo non avendo né negoziato né sottoscritto il Contratto, CP_1
cedutogli da BNP Paribas REIM, potrebbe censurare l'invalidità del solo contratto di cessione) , in quanto il dato significativo è che , nel momento del subentro, il soggetto sia venuto a trovarsi in una situazione di sostanziale squilibrio per effetto della mancata espressa accettazione di determinate clausole vessatorie.
Tuttavia è rimasta indimostrata la incidenza della dedotta vessatorietà dell'art.5 e 6 del contratto , sulla consistenza del credito azionato , posto che il non ha mai specificamente allegato , Parte_1
né tanto meno provato che gli importi di cui alle fatture oggetto del piano di rientro siano state emesse in forza di determinazione induttiva ( circostanza categoricamente negata da ). L'unica CP_1
fattura prodotta ( peraltro con la terza memoria sub doc. 20 ) , a sostegno dell'asserto che si sia applicato il criterio induttivo perché i contatori non funzionavano, è relativa ad un bimestre del 2020 quindi estranea alle fatture cui si riferisce il piano di rientro con ricognizione di debito .
Si ribadisce che avendo prodotto, a sostegno del proprio credito , contratto , delibera di CP_1
approvazione del subentro , estratto delle scritture con annotazione delle fatture e piano di rientro recante ricognizione di debito , era onere della opponente che contestava la validità dei criteri di determinazione degli importi di cui alle fatture oggetto del piano , produrle in giudizio e dimostrare che fosse stata fatta applicazione del criterio induttivo . Di qui anche il carattere esplorativo della richiesta CTU.
D'altronde mentre è stato attivato un confronto tra ed per la verifica di alcune Parte_1 CP_1
fatture mediante ricorso al procedimento di mediazione avviato nel luglio 2023 (mediazione n. 23728 del 2023 avente ad oggetto fatture da ottobre 2018-ad aprile 2019 ;luglio e agosto 2019 ;luglio e agosto 2020 , da settembre a dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023), una identica iniziativa non ha interessato le fatture oggi azionate ed oggetto della ricognizione sottoscritta dal in Parte_1
data 28.10.2022 , in relazione alle quali le attuali censure del di palesano generiche e Parte_1
tardive.
Infine è appena il caso di rilevare la infondatezza degli originari motivi di opposizione concernenti la improcedibilità per la pendenza del procedimento di mediazione , che come visto riguardava altre fatture, e di violazione del ne bis in idem per la pendenza del procedimento cautelare, che aveva oggetto affatto diverso ed il cui provvedimento definitorio non ha, in ogni caso, attitudine al giudicato
( vedi Cass.10840 /2016).
11 7 . In ordine ai parziali pagamenti si osserva quanto segue .
Il con la prima memoria integrativa ha dedotto che mentre la somma portata dal Decreto Parte_1
Ingiuntivo è pari ad Euro 342.687,96 in sorte capitale, il che residua al netto dei pagamenti Pt_2
medio tempore effettuati dal sarebbe pari ad Euro 278.838,86, ed ha indicato in analitico Parte_1
prospetto i singoli pagamenti effettuati .
Assume parte opposta che i pagamenti correttamente effettuati dall'opponente sono stati tutti regolarmente imputati a deconto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto, indicandosi nella causale il riferimento al piano di rientro o pdr . ( vedi doc. da 29 a 36 prodotti dal Parte_1
Al contrario, gli ulteriori pagamenti richiamati dal non sarebbero in alcun modo Parte_1
riconducibili al piano di rientro del 28 ottobre 2022 e, tale circostanza, sarebbe facilmente desumibile dalla causale dei pagamenti stessi, ossia: • € 10.000,00, effettuato il 26 marzo 2024 con la generica causale “acconto” (cfr. doc. n. 37 depositato dall'opponente); • € 20.000,00, effettuato il 29 marzo
2024 con la generica causale “acconto” (cfr. doc. n. 38 depositato dall'opponente); • € 50.000,00, effettuato il 7 maggio 2024 con la generica causale “acconto su fatture” (cfr. doc. n. 39 depositato dall'opponente).
Ebbene la genericità della causale indicata dal debitore- che non consente quindi la imputazione ed equivale quindi a mancata dichiarazione di imputazione- , determina ai sensi dell'art.1193 c.c. lo spostamento sul creditore dell'onere di provare la imputazione a credito diverso o più antico , onere nella specie non specificamente assolto, posto che si è limitata a negare la imputabilità al CP_1
piano di rientro.
I pagamenti non contabilizzati dalla opposta sono tutti successivi al deposito del ricorso monitorio e alla notifica del decreto (intervenuta il 1°.12.2023) e di ciò dovrà tenersi conto in sede di regolamento delle spese di lite .
Ciò posto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato il al Parte_1
pagamento in favore di incorporante di del minor importo di euro 262.687,96 Controparte_6 CP_1
( euro € 342.687,96 - 80.000,00).
Sulle somma sopra determinata sono dovuti interessi legali -ex art. 1284, comma 1, c.c.- dalle scadenze al deposito del ricorso monitorio (26/10/2023) e successivamente gli interessi al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dal 27/10/2023 fino al saldo effettivo.
8.Non ricorrono le condizioni per la condanne dell'opponente ex art.96 c.p.c. richiesta dalla opposta, in quanto la responsabilità aggravata esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa
12 grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass.
Sez. Un. 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
9. Le spese di lite del procedimento monitorio ( tenuto conto che il parziale pagamento è stato eseguito dopo la notifica del decreto ) nonché quelle del presente giudizio seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come da dispositivo, in base all'importo riconosciuto dovuto, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in misura più prossima ai minimi in quanto il valore della causa è prossimo al minimo di fascia . Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c ( Cass n. 18036 del 06/06/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento in Parte_1 favore di incorporante di dell'importo di euro 262.687,96 oltre interessi Controparte_2 CP_1
legali -ex art. 1284, comma 1, c.c.- dalle scadenze al deposito del ricorso monitorio (26/10/2023) e successivamente gli interessi al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dal
27/10/2023 fino al saldo effettivo;
2)rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla opposta;
3) Condanna il al rimborso, in favore della opposta delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano, per il giudizio monitorio, in euro 3000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese, oltre iva ,cpa e spese generali al 15% e , per il giudizio di opposizione, in € 13.500 ,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge .
Roma, 12.4.2025
Il Giudice
dott.ssa EL NC
13