Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.
Versione
11 marzo 2006
11 marzo 2006