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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BRUSATI STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, LA
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2023 depositato il 31/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. THBCODF00314/2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene proposto avverso atto di contestazione per IRPEF redditi di capitale per omessa indicazione nel quadro RW di investimenti ed attività estere di natura finanziaria sulla base dello scambio automatico di informazioni fra le Amministrazioni fiscali degli Stati Membri.
Nel 2017 nel quadro RW il contribuente aveva riportato solo due attività finanziarie, ed aveva omesso le altre attività finanziarie, pertanto, veniva comminata la sanzione del 3% sulle attività estere di Euro 613.892,00 per un sanzione di euro 18.416,76, e sanzione del 6% sulle attività estere detenute in Paesi fiscalità privilegiata di Euro 174.636,00 per una sanzione di Euro 10.478,16, con un cumulo giuridico ex art. 12 D.LGS n. 472/97 di Euro 23.020,95.
Il ricorrente non ha contestato i conti all'estero con sanzioni per 3% e 6%, pertanto le sanzioni di Euro
10.628,64 non sono state contestate.
Il ricorrente eccepisce che in relazione alla somma di Euro 608.869,00 detenuta all'estero sul conto
7121966, "trattasi in realtà di investimento fatto in Italia con la formula "Polizza investimento e risparmio
(Unit Linked) c/o Società 1 tramite Banca_1. II
Il ricorrente, pertanto, non eccepisce che sul c/c Conto_Corrente_1 detenuto in Irlanda vi fossero attività finanziarie per Euro 608.869 ma che si trattasse di investimento fatto in Italia.
Non è stato esibito il contratto con la Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, in quanto gli investimenti finanziari in oggetto sono stati effettuati all'estero presso Società 1, non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se effettuati tramite Banca_1.
Gli investimenti non sono contestati, e l'effettuazione all'estero non pare in discussione, anche se avvenuta tramite Banca 1.
Le spese vanno compensate per la particolare difficoltà della materia trattata e per la buona fede del contribuente.
P.Q.M.
Rigetto ricorso;
spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BRUSATI STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, LA
MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2023 depositato il 31/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. THBCODF00314/2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene proposto avverso atto di contestazione per IRPEF redditi di capitale per omessa indicazione nel quadro RW di investimenti ed attività estere di natura finanziaria sulla base dello scambio automatico di informazioni fra le Amministrazioni fiscali degli Stati Membri.
Nel 2017 nel quadro RW il contribuente aveva riportato solo due attività finanziarie, ed aveva omesso le altre attività finanziarie, pertanto, veniva comminata la sanzione del 3% sulle attività estere di Euro 613.892,00 per un sanzione di euro 18.416,76, e sanzione del 6% sulle attività estere detenute in Paesi fiscalità privilegiata di Euro 174.636,00 per una sanzione di Euro 10.478,16, con un cumulo giuridico ex art. 12 D.LGS n. 472/97 di Euro 23.020,95.
Il ricorrente non ha contestato i conti all'estero con sanzioni per 3% e 6%, pertanto le sanzioni di Euro
10.628,64 non sono state contestate.
Il ricorrente eccepisce che in relazione alla somma di Euro 608.869,00 detenuta all'estero sul conto
7121966, "trattasi in realtà di investimento fatto in Italia con la formula "Polizza investimento e risparmio
(Unit Linked) c/o Società 1 tramite Banca_1. II
Il ricorrente, pertanto, non eccepisce che sul c/c Conto_Corrente_1 detenuto in Irlanda vi fossero attività finanziarie per Euro 608.869 ma che si trattasse di investimento fatto in Italia.
Non è stato esibito il contratto con la Società_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, in quanto gli investimenti finanziari in oggetto sono stati effettuati all'estero presso Società 1, non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se effettuati tramite Banca_1.
Gli investimenti non sono contestati, e l'effettuazione all'estero non pare in discussione, anche se avvenuta tramite Banca 1.
Le spese vanno compensate per la particolare difficoltà della materia trattata e per la buona fede del contribuente.
P.Q.M.
Rigetto ricorso;
spese compensate