Art. 4.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e' stabilita, per l'esercizio 1951-52, come alle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e' stabilita, per l'esercizio 1951-52, come alle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.