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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1936/2021 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mazzella Parte_1 C.F._1
( ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Luigi Manzi C.F._2
12/b - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Zurino ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano, Napoli, alla via Alveo Palomba n. 10 -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.3.2021 del Tribunale di Napoli nel procedimento r.g.n. 9158/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 30 aprile 2020, convenne in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' , chiedendo accertarsi il Controparte_1 proprio diritto di accesso ai dati in possesso dell'agenzia e, per l'effetto, condannarsi l'ente all'esibizione della documentazione concernente la propria posizione debitoria, ivi inclusi estratti di ruolo, cartelle esattoriali, relate di notifica, estratti riepilogativi, e ogni ulteriore atto riferibile alla procedura di riscossione, oltre al risarcimento del danno asseritamente patito per la mancata ostensione.
Esponeva di avere inoltrato l'istanza di accesso agli atti ai sensi della normativa sulla privacy in data
19.03.2020, e che non aveva fornito riscontro, di fatto negando illegittimamente l'accesso. CP_2
Chiedeva condannarsi al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. CP_2
30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice della Privacy), e formulava istanza cautelare urgente per conseguire anticipatamente gli effetti della pronuncia di merito.
Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e deducendo, nel merito, l'assenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 2.9.2020 il Tribunale rigettava la domanda cautelare “in quanto la controversia sembra rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, e con successiva ordinanza del 25.3.2021, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione, confermava la statuizione di rigetto della domanda “in quanto la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice richiamava la natura di ente pubblico economico, incaricato dello svolgimento di attività di interesse nazionale, dell' , sottoposto, Controparte_1
2 in quanto tale, anche in materia di accesso agli atti, alle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguente giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative, ai sensi dell'art. 25 L. citata.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza, ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
26.04.2021, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'erronea affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'erronea individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie;
in subordine, ha chiesto riformarsi l'ordinanza nel senso della compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si è costituita con comparsa del 23.6.2021 (per l'udienza del 30.9.2021, differita di ufficio al CP_2
5.10.2021), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell' appellata, CP_1 sollevata dall'appellante sul presupposto che l'ente non ha prodotto la delibera dell'ente di autorizzazione al conferimento dell'incarico all'avv. Zurino, professionista del libero Foro.
3 Rileva, in senso contrario, la Corte che la procura alle liti all'avv. Zurino, rilasciata in data 29/04/2021 per la rappresentanza e difesa dell'ente “in ogni fase” del giudizio, è stata conferita da
[...]
, responsabile del contenzioso regionale, costituito procuratore speciale dell'ente dal Per_1
Presidente in carica in virtù di atto per Notar - Rep. 44953 del 25.07.2019 - Racc. Persona_2
25857, versato agli atti del giudizio di primo grado, e a tutti gli effetti equipollente di qualsivoglia delibera autorizzativa.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'appellante censura l'ordinanza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure non abbia correttamente inquadrato la fattispecie e la disciplina ad essa applicabile.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che il diniego di accesso agli atti fosse riconducibile alla disciplina dell'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss.
L. 241/1990 e, dunque, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990 e dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
Assume, in senso contrario, l'appellante di aver esercitato il diritto di accesso ai propri dati personali, garantito dalla normativa nazionale vigente nella materia, e tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex artt. 152 del D.Lgs. 196/2003 e 10 del D.Lgs. 150/2011.
Sostiene, in ogni caso, che, anche ove si volesse ritenere corretta la devoluzione della controversia al
GA, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, certamente di competenza del giudice ordinario.
Le doglianze sono infondate.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, verificato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, alla stregua del petitum sostanziale, vale a dire di quanto sia stato effettivamente domandato, al di là della mera prospettazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5292 del 28/05/1998).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto giudizialmente che l'ente convenuto fosse condannato al rilascio degli atti che aveva domandato senza esito con istanza del 19.3.2020; ha chiesto, cioè, il rilascio di copia di atti amministrativi (estratti di ruolo, cartelle, relate, estratto riepilogativo della posizione debitoria, comunicazione del titolare del trattamento dei dati personali).
4 Orbene, l' quale ente pubblico economico incaricato dello Controparte_1 svolgimento di attività di interesse pubblico (riscossione esattoriale), soggiace, al pari delle altre pubbliche amministrazioni, alle norme in materia di accesso ai documenti e atti amministrativi ai sensi della legge del 1990, n. 241.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (artt. 22, primo comma, l. n. 241, cit. e 2, primo comma, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); e situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge (artt. 24, secondo comma, l. n. 241 cit. e 8 d.P.R. n. 352, cit.), nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli "per curare o per difendere i loro interessi" (Cass. 5292/1998 citata).
La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi - diritto riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e succ. modif. - è riservata (stante l'espressa previsione dell'art. 25, quinto comma, della stessa legge, non modificato, "in parte qua", dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi la distinzione, ai fini della giurisdizione, tra accesso
"partecipativo" ed accesso "informativo" (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13832 del 28/06/2005).
La giurisdizione amministrativa attiene tipicamente alla risoluzione delle controversie relative al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in ipotesi ove quest'ultima è tenuta all'esercizio di un potere, e non può ritenersi derogabile nell'ipotesi in cui la documentazione oggetto di richiesta attenga al rapporto debitorio del singolo contribuente.
È in questi termini che, anche se si guarda la questione dal punto di vista della disciplina in materia di dati personali, come precisato dall'appellante, la conclusione non cambia.
Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione.
Né il Tribunale avrebbe potuto positivamente pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi elemento utile a ritenere effettivamente integrato un danno in conseguenza del silenzio dell'ente.
Non va sottaciuto, infatti, che a fondamento della richiesta, il aveva manifestato un Parte_1 generico “interesse al fine di poter tutelare i propri diritti ed interessi, costituzionalmente garantiti”,
5 senza riferimento alcuno ad un contenzioso attuale o futuro con il concessionario per la riscossione, cui potesse ritenersi strumentale il conseguimento della chiesta documentazione.
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata è immune da censure.
Infondato è, infine, il motivo inerente il governo delle spese di lite, avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del principio di soccombenza e correttamente individuato lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), e liquidato, per compensi, importi addirittura inferiori ai minimi della tariffa.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), attestandosi sui valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 15.12.2025
6 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1936/2021 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 28.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mazzella Parte_1 C.F._1
( ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Luigi Manzi C.F._2
12/b - Email_1
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Zurino ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano, Napoli, alla via Alveo Palomba n. 10 -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.3.2021 del Tribunale di Napoli nel procedimento r.g.n. 9158/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 30 aprile 2020, convenne in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' , chiedendo accertarsi il Controparte_1 proprio diritto di accesso ai dati in possesso dell'agenzia e, per l'effetto, condannarsi l'ente all'esibizione della documentazione concernente la propria posizione debitoria, ivi inclusi estratti di ruolo, cartelle esattoriali, relate di notifica, estratti riepilogativi, e ogni ulteriore atto riferibile alla procedura di riscossione, oltre al risarcimento del danno asseritamente patito per la mancata ostensione.
Esponeva di avere inoltrato l'istanza di accesso agli atti ai sensi della normativa sulla privacy in data
19.03.2020, e che non aveva fornito riscontro, di fatto negando illegittimamente l'accesso. CP_2
Chiedeva condannarsi al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. CP_2
30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice della Privacy), e formulava istanza cautelare urgente per conseguire anticipatamente gli effetti della pronuncia di merito.
Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e deducendo, nel merito, l'assenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 2.9.2020 il Tribunale rigettava la domanda cautelare “in quanto la controversia sembra rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, e con successiva ordinanza del 25.3.2021, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione, confermava la statuizione di rigetto della domanda “in quanto la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice richiamava la natura di ente pubblico economico, incaricato dello svolgimento di attività di interesse nazionale, dell' , sottoposto, Controparte_1
2 in quanto tale, anche in materia di accesso agli atti, alle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguente giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative, ai sensi dell'art. 25 L. citata.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza, ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
26.04.2021, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'erronea affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'erronea individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie;
in subordine, ha chiesto riformarsi l'ordinanza nel senso della compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si è costituita con comparsa del 23.6.2021 (per l'udienza del 30.9.2021, differita di ufficio al CP_2
5.10.2021), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell' appellata, CP_1 sollevata dall'appellante sul presupposto che l'ente non ha prodotto la delibera dell'ente di autorizzazione al conferimento dell'incarico all'avv. Zurino, professionista del libero Foro.
3 Rileva, in senso contrario, la Corte che la procura alle liti all'avv. Zurino, rilasciata in data 29/04/2021 per la rappresentanza e difesa dell'ente “in ogni fase” del giudizio, è stata conferita da
[...]
, responsabile del contenzioso regionale, costituito procuratore speciale dell'ente dal Per_1
Presidente in carica in virtù di atto per Notar - Rep. 44953 del 25.07.2019 - Racc. Persona_2
25857, versato agli atti del giudizio di primo grado, e a tutti gli effetti equipollente di qualsivoglia delibera autorizzativa.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'appellante censura l'ordinanza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure non abbia correttamente inquadrato la fattispecie e la disciplina ad essa applicabile.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che il diniego di accesso agli atti fosse riconducibile alla disciplina dell'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss.
L. 241/1990 e, dunque, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990 e dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
Assume, in senso contrario, l'appellante di aver esercitato il diritto di accesso ai propri dati personali, garantito dalla normativa nazionale vigente nella materia, e tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex artt. 152 del D.Lgs. 196/2003 e 10 del D.Lgs. 150/2011.
Sostiene, in ogni caso, che, anche ove si volesse ritenere corretta la devoluzione della controversia al
GA, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, certamente di competenza del giudice ordinario.
Le doglianze sono infondate.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, verificato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, alla stregua del petitum sostanziale, vale a dire di quanto sia stato effettivamente domandato, al di là della mera prospettazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5292 del 28/05/1998).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto giudizialmente che l'ente convenuto fosse condannato al rilascio degli atti che aveva domandato senza esito con istanza del 19.3.2020; ha chiesto, cioè, il rilascio di copia di atti amministrativi (estratti di ruolo, cartelle, relate, estratto riepilogativo della posizione debitoria, comunicazione del titolare del trattamento dei dati personali).
4 Orbene, l' quale ente pubblico economico incaricato dello Controparte_1 svolgimento di attività di interesse pubblico (riscossione esattoriale), soggiace, al pari delle altre pubbliche amministrazioni, alle norme in materia di accesso ai documenti e atti amministrativi ai sensi della legge del 1990, n. 241.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (artt. 22, primo comma, l. n. 241, cit. e 2, primo comma, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); e situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge (artt. 24, secondo comma, l. n. 241 cit. e 8 d.P.R. n. 352, cit.), nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli "per curare o per difendere i loro interessi" (Cass. 5292/1998 citata).
La materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi - diritto riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e succ. modif. - è riservata (stante l'espressa previsione dell'art. 25, quinto comma, della stessa legge, non modificato, "in parte qua", dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi la distinzione, ai fini della giurisdizione, tra accesso
"partecipativo" ed accesso "informativo" (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13832 del 28/06/2005).
La giurisdizione amministrativa attiene tipicamente alla risoluzione delle controversie relative al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in ipotesi ove quest'ultima è tenuta all'esercizio di un potere, e non può ritenersi derogabile nell'ipotesi in cui la documentazione oggetto di richiesta attenga al rapporto debitorio del singolo contribuente.
È in questi termini che, anche se si guarda la questione dal punto di vista della disciplina in materia di dati personali, come precisato dall'appellante, la conclusione non cambia.
Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione.
Né il Tribunale avrebbe potuto positivamente pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi elemento utile a ritenere effettivamente integrato un danno in conseguenza del silenzio dell'ente.
Non va sottaciuto, infatti, che a fondamento della richiesta, il aveva manifestato un Parte_1 generico “interesse al fine di poter tutelare i propri diritti ed interessi, costituzionalmente garantiti”,
5 senza riferimento alcuno ad un contenzioso attuale o futuro con il concessionario per la riscossione, cui potesse ritenersi strumentale il conseguimento della chiesta documentazione.
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata è immune da censure.
Infondato è, infine, il motivo inerente il governo delle spese di lite, avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del principio di soccombenza e correttamente individuato lo scaglione di valore di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), e liquidato, per compensi, importi addirittura inferiori ai minimi della tariffa.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), attestandosi sui valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 15.12.2025
6 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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