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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R303901/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R303901/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R304147/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R304147/2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Difensore_1, giusta delega in calce al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Area Legale.
Avverso gli avvisi di accertamento T9D03R303901/2024, anno 2018, IRES, IVA, IRAP e avviso di accertamento T9D03R304147/2024, anno 2019, IRES, IVA, IRAP nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
La ricorrente ritiene infondati gli accertamenti per i seguenti motivi.
-Illegittimità e contraddittorietà del metodo accertativo che contraddistingue il caso di specie, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate, nel formalizzare le proprie contestazioni, non tiene comunque in considerazione – acquisendoli d'ufficio – dei dati (anche favorevoli al contribuente) conosciuti o comunque conoscibili dallo stesso Ente attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche.- Il riferimento è nello specifico, alla consultazione/acquisizione in autonomia di tutte le fatture elettroniche attive e passive (solo parzialmente richiamate negli atti impugnati), così come dei contratti di locazione registrati e dell'altra documentazione utile allo scopo.
-Difetto di Motivazione degli Atti Impugnati. La loro genericità e contraddittorietà non permette alla società di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
-Illegittimità dell'avviso di Accertamento Anno 2018. L'ufficio aveva accesso alle fatture elettroniche attive e passive riconducibili alla contribuente, così come alle dichiarazioni IVA presentate dalla stessa Ricorrente_1 S.r.l.. Ai fini IRES, errata valorizzazione dei redditi percepiti dalla società per la locazione dei propri immobili nell'anno 2018.
-Illegittimità dell'avviso di Accertamento Anno 2019 - Ai fini IVA, si contesta l'avviso di accertamento anno 2019, nella parte in cui l'Ufficio – rispetto alla vendita intercorsa tra Ricorrente_1 S.r.l. e Società_1 soc. Agricola a resp. limitata, in forza di atto a rogito del notaio Nominativo_1 in data 29 luglio 2019 (Rep. n. 174.347 Racc. n. 56.345) – recupera l'IVA al 22% sul fabbricato insistente sul Dati catastali_1 , qualificato in atti come collabente- Ai fini IRES, si contesta l'atto impugnato nella parte in cui l'Ufficio parrebbe recuperare a tassazione – come ricavo – l'intero importo oggetto della vendita del compendio immobiliare alla società Società_1, pari ad euro 3.398.500,00, senza l'adeguata valorizzazione di tutti i relativi componenti negativi di reddito, nel rispetto del principio di correlazione tra ricavi e costi.
In subordine – Rideterminazione della base imponibile e in ogni caso sulla disapplicazione delle sanzioni.
Conclude nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'invalidità/nullità/ illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.- In subordine, rideterminare per le ragioni esposte in atti l'eventuale imposta dovuta da Ricorrente_1 S.r.l. per gli anni 2018-2019, e, in ogni caso, disapplicare le sanzioni in capo alla contribuente. La DP II di Milano, ritualmente costituitasi precisa quanto segue: Gli accertamenti traggono origine dall'inserimento della Ricorrente_1 nel piano annuale dei controlli dell'Ufficio, per entrambi i periodi di imposta richiamati, in quanto, pur avendo esposto nelle proprie dichiarazioni (RF 10 del Modello Unico) redditi derivanti dal possesso dei cc.dd. immobili patrimonio (cioè immobili non costituenti beni strumentali o beni merce), non operava alcuna variazione in aumento del reddito imponibile, commisurata alle spese relative ai suddetti immobili (rigo RF del Modello Unico).
Ai fini istruttori l'Ufficio notificava a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot. 236816 del 26 luglio
2024) con il quale veniva richiesta una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività di impresa nonché la documentazione utile a esplicare le incongruenze derivanti da quanto (non) esposto in dichiarazione per i due anni di imposta oggetto della ripresa. A dette richieste la Ricorrente non forniva alcun riscontro documentale: né al questionario già menzionato né ai successivi due schemi d'atto – il n.
T9DQ3R303901/2024 e il n. T9DQ3R304147/2024, inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019, e pertanto l'Ufficio provvedeva alla emissione dei due avvisi di accertamento, oggi impugnati.
Ritiene infondati le doglianze dedotte, in merito ai primi due motivi, osserva che ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettera d-bis) del d.p.r. 29 settembre 1973, quando il contribuente non produce in tutto o in parte la documentazione richiesta dagli Uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4) del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, e 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare induttivamente il reddito d'impresa ovvero il volume d'affari e l'aliquota da applicare, nei modi e nei termini previsti rispettivamente dagli art. 39 del d.p.r. n. 600/1973 e 55 del d.p.r. n. 633/1972, sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.- Ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. n. 600/73, integrato dall'art. 25 della Legge n. 28 del 18/02/1999, le notizie e i dati non addotti e agli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Conclude l'ufficio per tutto quanto riportato nei motivi deli accertamenti e quanto dedotto nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nella memoria depositata il 29/12/25, la ricorrente ritiene del tutto pretestuosa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in causa dalla contribuente ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Sul punto, infatti, oltre a ribadire che nelle more della verifica era deceduto il legale rappresentante della società. Il divieto di utilizzo in contenzioso dei documenti non esibiti nel corso della verifica deve considerarsi norma di carattere eccezionale e utilizzabile solamente qualora la mancata esibizione degli stessi celi un atteggiamento doloso e/o ingannevole da parte del contribuente. In altri casi, quando il documento non è esibito per ragioni ascrivibili a colpa, caso fortuito o forza maggiore, la preclusione non opera. Nel resto si richiama a quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze della ricorrente risultano fragili e infondate, l'operato dell'ufficio non risulta scalfito.
Non sussiste carenza di motivazione, gli avvisi di accertamento risultano ampiamente e puntualmente motivati. Come si evince dai motivi dei ricorso introduttivo la ricorrente ha individuato i motivi della rettifica, proposto ampiamene e puntualmente le proprie difese in diritto e nel merito, nessun diritto risulta leso.
Nel resto, dai motivi degli accertamenti risulta quanto segue.-Ai fini istruttori veniva notificato a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot. 236816 del 26 luglio 2024) con il quale veniva richiesta una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività di impresa nonché la documentazione utile a esplicare le incongruenze derivanti da quanto (non) esposto in dichiarazione per i due anni di imposta oggetto della ripresa. Veniva richiesta specificamente la seguente documentazione per le annualità 2018 e 2019.
1.Relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività d'impresa ed esplicativa dell'incoerenza derivante dal fatto che pur avendo esposto nelle proprie dichiarazioni (Rigo RF10modello Unico) redditi derivanti dal possesso dei cc.dd immobili patrimonio (cioè immobili non costituenti beni strumentali o beni merce), non
è stata operata la variazione in aumento del reddito imponibile commisurata alle spese relative ai suddetti immobili (rigo RF11 del modello unico);
2) Registri IVA acquisti e vendite;
3)fatture di acquisto e di vendita;
4)Bilancio di verifica a 4 colonne (saldo iniziale, dare, avere, saldo finale), comprendente tutti i conti movimentati nell'esercizio riconciliato con le variazioni fiscali , compreso i conti con saldo a zero ma movimentato nel corso dell'esercizio , preferibilmente in formato elettronico;
5) schede contabili;
6) prospetto di riconciliazione dei dati contabili con il Modello Unico SC 2019 (P.I.2018)e modello IVA 2019
(P.I.2018);
7)prospetto di dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione apportate nel Mod. Unico 2019 (P.I.2018); con indicazione dei conti a cui si riferiscono;
8)copia di contratti di locazione in essere nell'anno di imposta 2018;
9)registro dei beni ammortizzabili e fatture di acquisto dei cespiti.
Considerato che la società non ha fornito alcun riscontro documentale: né al questionario già menzionato né ai successivi due schemi d'atto – il n. T9DQ3R303901/2024 e il n. T9DQ3R304147/2024, notificati alla stessa a mezzo pec in data 15/11/24 (prot. 357102) inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019. L'ufficio procedeva alla emissione degli avvisi in contestazione, determinando induttivamente l'imponibile ai fini IVA nonché il reddito complessivo e il valore della produzione netta, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni , ai sensi dell'art 55 del
DPR 633/1972 e dell'art 39, comma 2 lett d bis DPR 600/1973.
Osserva il collegio, in presenza di mancata risposta al questionario e allo schema d'atto, l'accertamento induttivo (art 39 comma 2 lett d bis) risulta legittimo.
Conferma che viene dalla Corte di Legittimità (cass. n. 17968/13)” In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32,
n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell'Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all'attendibilità di quelle scritture, rendendo "grave" la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Si osserva che l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 (cass. 22745/16). “L'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.
R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta;
detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio. (cass. n.3442/21).- Sempre la Corte di Legittimità, ha statuito (cass. n. 26133/24) che,
“la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
Nel caso in esame la ricorrente ha ricevuto la notifica a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot.
236816 del 26 luglio 2024), e successivamente due schemi d'atto – il n. T9DQ3R303901/2024 e il n.
T9DQ3R304147/2024, notificati alla stessa a mezzo pec in data 15/11/24 (prot. 357102) inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019.
E' di tutta evidenza che la mancata risposta e produzione documentale all'ufficio è imputabile alla ricorrente, nella specie non sussiste alcuna causa di forza maggiore in relazione alle mancate risposte. - Priva di pregio risulta quanto dedotto al punto 3 del ricorso introduttivo, “ a fine 2023 decedeva il legale rappresentante della Società_2 srl”. il questionario e lo schema d'atto è stato notificato nel novembre 2024 a distanza di un anno dalla morte del legale rappresentante. Peraltro, il questionario contiene l'espresso avvertimento dell'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione richiesta e non prodotta in risposta ad esso.
Inoltre detto questionario riporta la specifica elencazione dei documenti richiesti in modo analitico.
Pertanto, la mancata risposta al questionario, e allo schema d'atto regolarmente notificato dall'ufficio, comporta l'inutilizzabilità dei documenti specificatamente richiesti dall'ufficio e se prodotti in sede contenziosa non possono essere valutati dal giudice. Non sussiste l'esimente prevista dal quinto comma dell'art. 32 del
DPR n. 600/73 relativamente ai documenti prodotti quando il contribuente dichiari “contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, non sussistendo alcuna causa di forza maggiore.
La società come già rilevato, ha dedotto di non avere dato esito alle richieste a luglio e novembre 2024, giustificando che nel 2023 era morto il rappresentante legale, dove era specificatamente indicata la richiesta di esibire i documenti inerenti alle spese portate in detrazione e l'indicazione che in caso contrario la loro successiva produzione non poteva essere presa in considerazione. Né , può essere sanata l'omessa produzione delle fatture in sede amministrativa, in quanto sarebbe un espediente per aggirare la valenza dell'art. 32 del DPR n. 600/73. Nel merito le censure della ricorrente risultano infondate.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
l'ufficio ha riconosciuto le fatture elettroniche.
Dalle controdeduzioni risulta: per Mod. IVA 2019 anno 2018. In relazione ai dati dichiarati (rigo VL2 della dichiarazione IVA) questi non coincidono con i dati contenuti nel bilancio d'esercizio, e tenuto conto che la
Parte non ha esibito i registri IVA e le relative fatture, l'Ufficio non è stato messo nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione, potendo quindi solo riconoscere i costi contenuti nelle fatture passive elettroniche effettivamente ricevute.
Per quanto riguarda l'atto di compravendita con riferimento alla cessione del fabbricato collabente, identificato al Dati catastali_1 e di valore pari ad euro 10.000,00, è espressamente esclusa l'agevolazione (agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 4bis del D.L. 194/2009, ovvero la c.d. cessione della piccola proprietà contadina). - L'ufficio ha correttamente rilevato maggiori operazioni attive imponibili, con aliquota ordinaria, per €. 10.000,00 ottenendo così una differenza del volume d'affari pari ad € 61.570 (in luogo di quello dichiarato con il MOD. IVA 2020, anno 2019, prot. n. 00484850155 del 30 giugno 2019 pari ad €.
51.570,00).
Per quanto riguarda, i rilievi fiscali delle imposte dirette, l'ufficio in assenza di documentazione, rilevato che
è la stessa società ad indicare in bilancio componenti positivi annotati nelle scritture contabili” (ISA) riportati nel rigo RF2 della dichiarazione, per un importo pari a euro 3.398.500,00 (ovvero pari al solo valore della compravendita del fondo agricolo) per cui l'ufficio si è limitato ad aggiungere gli ulteriori “utili” scaturenti dalle locazioni per addivenire ad un valore complessivo di ricavi per €. 3.459.680,00 e ad un reddito complessivo di €. 3.358.999,00 alla luce dei costi riconosciuti per €. 100.681,00. A ciò deve aggiungersi il disconoscimento della perdita di €. 42.020,00 che la controparte ha “riportato” dall'anno precedente per scomputarla nel 2019. Tuttavia, la conferma dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2018 comporta la rettifica della perdita per l'anno 2019.
Si osserva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito, ivi compresa la loro inerenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi o compensi incombe sul contribuente come da consolidata giurisprudenza. Nella specie l'ufficio ha riconosciuto come deducibili esclusivamente i costi risultanti dalle fatture elettroniche effettivamente ricevute dal contribuente nel 2019 tramite il sistema di interscambio per un totale pari ad €. 100.68.
La conferma dell'avviso di accertamento dell'anno precedente 2018, determina, il disconoscimento della perdita nonché la conferma delle sanzioni irrogate, come disposto dall'art. 7, comma 3 del D. lgs. 472/1997.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato con conferma integrale digli accertamenti impugnati.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro tremila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 3000 oltre accessori di legge
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R303901/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R303901/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R304147/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R304147/2024 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Difensore_1, giusta delega in calce al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Area Legale.
Avverso gli avvisi di accertamento T9D03R303901/2024, anno 2018, IRES, IVA, IRAP e avviso di accertamento T9D03R304147/2024, anno 2019, IRES, IVA, IRAP nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
La ricorrente ritiene infondati gli accertamenti per i seguenti motivi.
-Illegittimità e contraddittorietà del metodo accertativo che contraddistingue il caso di specie, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate, nel formalizzare le proprie contestazioni, non tiene comunque in considerazione – acquisendoli d'ufficio – dei dati (anche favorevoli al contribuente) conosciuti o comunque conoscibili dallo stesso Ente attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche.- Il riferimento è nello specifico, alla consultazione/acquisizione in autonomia di tutte le fatture elettroniche attive e passive (solo parzialmente richiamate negli atti impugnati), così come dei contratti di locazione registrati e dell'altra documentazione utile allo scopo.
-Difetto di Motivazione degli Atti Impugnati. La loro genericità e contraddittorietà non permette alla società di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
-Illegittimità dell'avviso di Accertamento Anno 2018. L'ufficio aveva accesso alle fatture elettroniche attive e passive riconducibili alla contribuente, così come alle dichiarazioni IVA presentate dalla stessa Ricorrente_1 S.r.l.. Ai fini IRES, errata valorizzazione dei redditi percepiti dalla società per la locazione dei propri immobili nell'anno 2018.
-Illegittimità dell'avviso di Accertamento Anno 2019 - Ai fini IVA, si contesta l'avviso di accertamento anno 2019, nella parte in cui l'Ufficio – rispetto alla vendita intercorsa tra Ricorrente_1 S.r.l. e Società_1 soc. Agricola a resp. limitata, in forza di atto a rogito del notaio Nominativo_1 in data 29 luglio 2019 (Rep. n. 174.347 Racc. n. 56.345) – recupera l'IVA al 22% sul fabbricato insistente sul Dati catastali_1 , qualificato in atti come collabente- Ai fini IRES, si contesta l'atto impugnato nella parte in cui l'Ufficio parrebbe recuperare a tassazione – come ricavo – l'intero importo oggetto della vendita del compendio immobiliare alla società Società_1, pari ad euro 3.398.500,00, senza l'adeguata valorizzazione di tutti i relativi componenti negativi di reddito, nel rispetto del principio di correlazione tra ricavi e costi.
In subordine – Rideterminazione della base imponibile e in ogni caso sulla disapplicazione delle sanzioni.
Conclude nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'invalidità/nullità/ illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.- In subordine, rideterminare per le ragioni esposte in atti l'eventuale imposta dovuta da Ricorrente_1 S.r.l. per gli anni 2018-2019, e, in ogni caso, disapplicare le sanzioni in capo alla contribuente. La DP II di Milano, ritualmente costituitasi precisa quanto segue: Gli accertamenti traggono origine dall'inserimento della Ricorrente_1 nel piano annuale dei controlli dell'Ufficio, per entrambi i periodi di imposta richiamati, in quanto, pur avendo esposto nelle proprie dichiarazioni (RF 10 del Modello Unico) redditi derivanti dal possesso dei cc.dd. immobili patrimonio (cioè immobili non costituenti beni strumentali o beni merce), non operava alcuna variazione in aumento del reddito imponibile, commisurata alle spese relative ai suddetti immobili (rigo RF del Modello Unico).
Ai fini istruttori l'Ufficio notificava a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot. 236816 del 26 luglio
2024) con il quale veniva richiesta una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività di impresa nonché la documentazione utile a esplicare le incongruenze derivanti da quanto (non) esposto in dichiarazione per i due anni di imposta oggetto della ripresa. A dette richieste la Ricorrente non forniva alcun riscontro documentale: né al questionario già menzionato né ai successivi due schemi d'atto – il n.
T9DQ3R303901/2024 e il n. T9DQ3R304147/2024, inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019, e pertanto l'Ufficio provvedeva alla emissione dei due avvisi di accertamento, oggi impugnati.
Ritiene infondati le doglianze dedotte, in merito ai primi due motivi, osserva che ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettera d-bis) del d.p.r. 29 settembre 1973, quando il contribuente non produce in tutto o in parte la documentazione richiesta dagli Uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4) del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 600, e 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare induttivamente il reddito d'impresa ovvero il volume d'affari e l'aliquota da applicare, nei modi e nei termini previsti rispettivamente dagli art. 39 del d.p.r. n. 600/1973 e 55 del d.p.r. n. 633/1972, sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.- Ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. n. 600/73, integrato dall'art. 25 della Legge n. 28 del 18/02/1999, le notizie e i dati non addotti e agli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Conclude l'ufficio per tutto quanto riportato nei motivi deli accertamenti e quanto dedotto nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nella memoria depositata il 29/12/25, la ricorrente ritiene del tutto pretestuosa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in causa dalla contribuente ex art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973. Sul punto, infatti, oltre a ribadire che nelle more della verifica era deceduto il legale rappresentante della società. Il divieto di utilizzo in contenzioso dei documenti non esibiti nel corso della verifica deve considerarsi norma di carattere eccezionale e utilizzabile solamente qualora la mancata esibizione degli stessi celi un atteggiamento doloso e/o ingannevole da parte del contribuente. In altri casi, quando il documento non è esibito per ragioni ascrivibili a colpa, caso fortuito o forza maggiore, la preclusione non opera. Nel resto si richiama a quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze della ricorrente risultano fragili e infondate, l'operato dell'ufficio non risulta scalfito.
Non sussiste carenza di motivazione, gli avvisi di accertamento risultano ampiamente e puntualmente motivati. Come si evince dai motivi dei ricorso introduttivo la ricorrente ha individuato i motivi della rettifica, proposto ampiamene e puntualmente le proprie difese in diritto e nel merito, nessun diritto risulta leso.
Nel resto, dai motivi degli accertamenti risulta quanto segue.-Ai fini istruttori veniva notificato a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot. 236816 del 26 luglio 2024) con il quale veniva richiesta una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività di impresa nonché la documentazione utile a esplicare le incongruenze derivanti da quanto (non) esposto in dichiarazione per i due anni di imposta oggetto della ripresa. Veniva richiesta specificamente la seguente documentazione per le annualità 2018 e 2019.
1.Relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività d'impresa ed esplicativa dell'incoerenza derivante dal fatto che pur avendo esposto nelle proprie dichiarazioni (Rigo RF10modello Unico) redditi derivanti dal possesso dei cc.dd immobili patrimonio (cioè immobili non costituenti beni strumentali o beni merce), non
è stata operata la variazione in aumento del reddito imponibile commisurata alle spese relative ai suddetti immobili (rigo RF11 del modello unico);
2) Registri IVA acquisti e vendite;
3)fatture di acquisto e di vendita;
4)Bilancio di verifica a 4 colonne (saldo iniziale, dare, avere, saldo finale), comprendente tutti i conti movimentati nell'esercizio riconciliato con le variazioni fiscali , compreso i conti con saldo a zero ma movimentato nel corso dell'esercizio , preferibilmente in formato elettronico;
5) schede contabili;
6) prospetto di riconciliazione dei dati contabili con il Modello Unico SC 2019 (P.I.2018)e modello IVA 2019
(P.I.2018);
7)prospetto di dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione apportate nel Mod. Unico 2019 (P.I.2018); con indicazione dei conti a cui si riferiscono;
8)copia di contratti di locazione in essere nell'anno di imposta 2018;
9)registro dei beni ammortizzabili e fatture di acquisto dei cespiti.
Considerato che la società non ha fornito alcun riscontro documentale: né al questionario già menzionato né ai successivi due schemi d'atto – il n. T9DQ3R303901/2024 e il n. T9DQ3R304147/2024, notificati alla stessa a mezzo pec in data 15/11/24 (prot. 357102) inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019. L'ufficio procedeva alla emissione degli avvisi in contestazione, determinando induttivamente l'imponibile ai fini IVA nonché il reddito complessivo e il valore della produzione netta, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni , ai sensi dell'art 55 del
DPR 633/1972 e dell'art 39, comma 2 lett d bis DPR 600/1973.
Osserva il collegio, in presenza di mancata risposta al questionario e allo schema d'atto, l'accertamento induttivo (art 39 comma 2 lett d bis) risulta legittimo.
Conferma che viene dalla Corte di Legittimità (cass. n. 17968/13)” In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32,
n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell'Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all'attendibilità di quelle scritture, rendendo "grave" la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Si osserva che l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 (cass. 22745/16). “L'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.
R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta;
detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio. (cass. n.3442/21).- Sempre la Corte di Legittimità, ha statuito (cass. n. 26133/24) che,
“la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
Nel caso in esame la ricorrente ha ricevuto la notifica a mezzo pec il questionario n. Q01040/2024 (prot.
236816 del 26 luglio 2024), e successivamente due schemi d'atto – il n. T9DQ3R303901/2024 e il n.
T9DQ3R304147/2024, notificati alla stessa a mezzo pec in data 15/11/24 (prot. 357102) inviati rispettivamente per l'anno di imposta 2018 e per l'anno di imposta 2019.
E' di tutta evidenza che la mancata risposta e produzione documentale all'ufficio è imputabile alla ricorrente, nella specie non sussiste alcuna causa di forza maggiore in relazione alle mancate risposte. - Priva di pregio risulta quanto dedotto al punto 3 del ricorso introduttivo, “ a fine 2023 decedeva il legale rappresentante della Società_2 srl”. il questionario e lo schema d'atto è stato notificato nel novembre 2024 a distanza di un anno dalla morte del legale rappresentante. Peraltro, il questionario contiene l'espresso avvertimento dell'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione richiesta e non prodotta in risposta ad esso.
Inoltre detto questionario riporta la specifica elencazione dei documenti richiesti in modo analitico.
Pertanto, la mancata risposta al questionario, e allo schema d'atto regolarmente notificato dall'ufficio, comporta l'inutilizzabilità dei documenti specificatamente richiesti dall'ufficio e se prodotti in sede contenziosa non possono essere valutati dal giudice. Non sussiste l'esimente prevista dal quinto comma dell'art. 32 del
DPR n. 600/73 relativamente ai documenti prodotti quando il contribuente dichiari “contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, non sussistendo alcuna causa di forza maggiore.
La società come già rilevato, ha dedotto di non avere dato esito alle richieste a luglio e novembre 2024, giustificando che nel 2023 era morto il rappresentante legale, dove era specificatamente indicata la richiesta di esibire i documenti inerenti alle spese portate in detrazione e l'indicazione che in caso contrario la loro successiva produzione non poteva essere presa in considerazione. Né , può essere sanata l'omessa produzione delle fatture in sede amministrativa, in quanto sarebbe un espediente per aggirare la valenza dell'art. 32 del DPR n. 600/73. Nel merito le censure della ricorrente risultano infondate.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
l'ufficio ha riconosciuto le fatture elettroniche.
Dalle controdeduzioni risulta: per Mod. IVA 2019 anno 2018. In relazione ai dati dichiarati (rigo VL2 della dichiarazione IVA) questi non coincidono con i dati contenuti nel bilancio d'esercizio, e tenuto conto che la
Parte non ha esibito i registri IVA e le relative fatture, l'Ufficio non è stato messo nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione, potendo quindi solo riconoscere i costi contenuti nelle fatture passive elettroniche effettivamente ricevute.
Per quanto riguarda l'atto di compravendita con riferimento alla cessione del fabbricato collabente, identificato al Dati catastali_1 e di valore pari ad euro 10.000,00, è espressamente esclusa l'agevolazione (agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 4bis del D.L. 194/2009, ovvero la c.d. cessione della piccola proprietà contadina). - L'ufficio ha correttamente rilevato maggiori operazioni attive imponibili, con aliquota ordinaria, per €. 10.000,00 ottenendo così una differenza del volume d'affari pari ad € 61.570 (in luogo di quello dichiarato con il MOD. IVA 2020, anno 2019, prot. n. 00484850155 del 30 giugno 2019 pari ad €.
51.570,00).
Per quanto riguarda, i rilievi fiscali delle imposte dirette, l'ufficio in assenza di documentazione, rilevato che
è la stessa società ad indicare in bilancio componenti positivi annotati nelle scritture contabili” (ISA) riportati nel rigo RF2 della dichiarazione, per un importo pari a euro 3.398.500,00 (ovvero pari al solo valore della compravendita del fondo agricolo) per cui l'ufficio si è limitato ad aggiungere gli ulteriori “utili” scaturenti dalle locazioni per addivenire ad un valore complessivo di ricavi per €. 3.459.680,00 e ad un reddito complessivo di €. 3.358.999,00 alla luce dei costi riconosciuti per €. 100.681,00. A ciò deve aggiungersi il disconoscimento della perdita di €. 42.020,00 che la controparte ha “riportato” dall'anno precedente per scomputarla nel 2019. Tuttavia, la conferma dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2018 comporta la rettifica della perdita per l'anno 2019.
Si osserva che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito, ivi compresa la loro inerenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi o compensi incombe sul contribuente come da consolidata giurisprudenza. Nella specie l'ufficio ha riconosciuto come deducibili esclusivamente i costi risultanti dalle fatture elettroniche effettivamente ricevute dal contribuente nel 2019 tramite il sistema di interscambio per un totale pari ad €. 100.68.
La conferma dell'avviso di accertamento dell'anno precedente 2018, determina, il disconoscimento della perdita nonché la conferma delle sanzioni irrogate, come disposto dall'art. 7, comma 3 del D. lgs. 472/1997.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato con conferma integrale digli accertamenti impugnati.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro tremila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 3000 oltre accessori di legge