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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 5002/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
AN MA PA Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
HI AM Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 5002/2023, riservata in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 20.3.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Claroni, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Tito Labieno n. 36, giusta procura in atti
- appellante
e
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Di Nicola, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via della Magliana Nuova n.
178, giusta procura in atti
- appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso avverso la sentenza n. 4062 del Tribunale di Roma del 13.3.2023
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte, in riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Roma num. 4062\2023, pubblicata il 13 marzo 2023 non notificata, dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
1 seguenti condizioni:
1. La figlia viene affidata in modalità condivisa ad entrambi genitori e collocata Per_1
presso l'abitazione materna;
2. Le modalità di incontro con il padre rimangono delegate all'iniziativa dei
Servizi e delle parti, in particolare con rispetto della volontà e degli impegni della figlia;
3. Il padre verserà
a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
applicando il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma con il diritto di esercitare, per le decisioni di maggiore rilevanza, la responsabilità genitoriale relativa, anche in caso di dissenso e preventivo accordo sulle spese. Voglia, inoltre, l'ecc.ma Corte revocare gli assegni di mantenimento dell'ex coniuge e del figlio maggiorenne per le ragioni esposte. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente Persona_2
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario.
Parte appellata: “Piaccia all'Onorevole Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed ecce-zione respinte, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza di primo grado n. 4062/2023, emessa il 02 Febbraio 2023, pubblicata il 13 Marzo 2023, dal
Tribunale di Roma, Se-zione Prima Civile, nel procedimento rubricato al R.G.N. 60306/2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio a carico della parte soccombente, oltre oneri di legge”.
Premesso che
Con ricorso depositato il 15 settembre 2016, adiva il Tribunale di Roma Controparte_1
per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario l'8 settembre 2001 e dalla cui unione erano nati i due figli, e rispettivamente, nel 2003 e 2007. Avanzava altresì domande di Per_2 Per_1
addebito della separazione, affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé
e regolamentazione della permanenza presso l'altro genitore, assegnazione della casa familiare, attribuzione di un assegno di mantenimento per lei stessa e per i figli quantificato nell'importo mensile complessivo di 1.200,00 (ovvero di 900,00 euro per entrambi i figlie ed € 300,00 per sè).
Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione ed Parte_1
al regime di affido dei figli richiesto dalla coniuge ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito e che il contributo economico da lui dovuto fosse limitato al mantenimento dei figli nella misura di 500,00 euro mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti
2 in data 24.2.2017, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori collocandoli presso la madre, regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, assegnava alla moglie la casa familiare sita in Roma via Tuscolana n. 785, quantificava in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno da lui dovuto a titolo di mantenimento della moglie ed in euro 500,00 il suo contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale, e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria.
Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe il Tribunale così decideva: “(..) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità Per_1
genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre, con collocazione presso la residenza materna;
- dispone che la frequentazione padre-minore sia ripristinata per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che provvederanno a redigere, previa valutazione degli interessi della minore, un calendario degli incontri;
- manda ai Servizi Sociali del Municipio VII per la prosecuzione di attività, di ausilio e monitoraggio del nucleo indicando alle parti necessari percorsi di sostegno nell'interesse dei figli e per la minore onde valutare l'avvio di un percorso di sostegno presso un centro dedicato alla adolescenza;
- assegna la casa coniugale alla moglie;
- pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli a far data dalla pronuncia la somma Parte_1
mensile di euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2023, da versarsi al domicilio di da parte del datore di lavoro, Ministero dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze, in persona del Ministro p.t., prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente a titolo di retribuzione a a decorrere dal mese successivo dalla notifica del presente provvedimento Parte_1
in forma esecutiva, oltre al 50% delle spese straordinarie, con le specificazioni di cui in motivazione;
- pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della moglie a far data dalla Parte_1
pronuncia la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2023, da versarsi al di lei domicilio da parte del datore di lavoro da parte del datore di lavoro,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., prelevandolo dalla maggior somma dovuta mensilmente a titolo di retribuzione a a decorrere dal mese successivo dalla notifica Parte_1
3 del presente provvedimento in forma esecutiva; - rigetta le ulteriori domande della ricorrente;
- compensa le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza il ha proposto appello con ricorso depositato il 13 Pt_1
ottobre 2023, censurando la decisione del tribunale avuto riguardo all'affidamento esclusivo della figlia alla madre, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, al permanere dei presupposti per il mantenimento del figlio maggiore, ormai divenuto indipendente economicamente, ed alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della moglie, concludendo come in epigrafe trascritto.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata 12 febbraio 2025, la ha chiesto il CP_1
rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive.
Il Procuratore Generale ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'udienza del 20 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di brevi note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
Motivazione
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione con la quale il ha dedotto Pt_1
“l'inesistenza” della comparsa di costituzione e risposta depositata da controparte il 12 febbraio 2025 “in quanto depositata dall'avv. Paolo De Matteis (il quale non risulta tra i difensori incaricati nel primo atto difensivo di costituzione)”. Infatti, dai controlli effettuati dalla cancelleria, la costituzione di risulta regolarmente effettuata con il Controparte_1
deposito della comparsa di costituzione per mezzo dell'avv. Barbara Di Nicola giusta procura alle liti regolarmente depositata.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla domanda con la quale ha chiesto l'affidamento congiunto della figlia atteso Parte_1
che la stessa è divenuta maggiorenne il 9 luglio 2025.
4 Deve invece essere accolto il motivo di appello con il quale il a chiesto la revoca Pt_1
del mantenimento in favore del figlio maggiore . Per_2
Risulta infatti provato dall'estratto previdenziale prodotto dall'appellante che il ragazzo dal
20 settembre 2022 al 31 maggio 2023 ha effettivamente lavorato come apprendista per la
Giuca s.r.l., percependo una retribuzione complessiva pari ad euro 11.472. D'altra parte, che non si tratti di attività effettuata nell'ambito della c.d. “alternanza scuola- lavoro”, come affermato dalla è reso evidente dal fatto che il periodo documentato CP_1
dall'estratto inps è successivo alla frequentazione dell'ultimo anno di scuola da parte del ragazzo, come si desume dal verbale dell'udienza del 3 maggio 2022 nel corso della quale aveva dichiarato di frequentare l'ultimo anno di scuola alberghiera e che in quel Per_2
contesto stava alternando periodi di scuola e lavoro. A fronte di ciò la alla quale CP_1
incombeva il relativo onere probatorio, si è limitata a dedurre che tale documento non comproverebbe l'intervenuta autonomia economica del ragazzo, che oggi ha ventidue anni, senza che sia stato neanche dedotto che egli sia impegnato in qualche percorso formativo ulteriore, tale da giustificare il permanere del mantenimento da parte dei genitori. L'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne , Per_2
deve, pertanto, essere revocato dalla sentenza di primo grado .
Quanto all'ammontare del mantenimento in favore della figlia minore il tribunale Per_1
ne aveva determinato l'importo in euro 300 mensili, somma che deve ritenersi congrua alla luce della condizione economico-patrimoniale delle parti, come documentata nel giudizio di primo grado (al riguardo sono inutilizzabili sia le dichiarazioni giurate che la documentazione tardivamente prodotta dalle parti solo con le rispettive note in sostituzione di udienza) e tenuto conto del fatto che le spese crescono in maniera proporzionale con l'età dei figli che, peraltro, non trascorrono alcun periodo con il padre, con il quale hanno del tutto interrotto i rapporti. Il infatti, è sottufficiale della Pt_1
guardia di finanza ed ha avuto un reddito, negli anni dal 2018 al 2020, che oscilla dai 25.000 euro ai 33.576 euro, inoltre, egli è nudo proprietario (con usufrutto al padre) dell'abitazione assegnata alla moglie dove ella vive con i figli, di un immobile in Leonessa e della piena proprietà di un immobile in Amelia. Deve presumersi, inoltre, che la compagna del dalla quale egli ha avuto altri due figli, lavorasse, quantomeno prima del 3.2.2023, Pt_1
5 avendo prodotto la stessa parte appellante una documentazione dell'inps che attesta che in data 3.2.2023 ella aveva fatto domanda di cancellazione di impresa. Né il fatto che tale domanda sia stata accolta in data 31 marzo 2023, attestando comunque l'esistenza di una capacità lavorativa in capo alla consente di escludere che ella comunque lavori Pt_2
tutt'ora, sia pure in altre forme, essendo così in grado di condividere le spese comuni e quelle di mantenimento dei figli avuti dal Pt_1
invece, è priva di qualunque reddito, non avendo mai lavorato nel corso Controparte_1
del matrimonio per scelta che, condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto ascrivibile a decisione comune di entrambe le parti. Alla luce di ciò, pur avendo la un'età che CP_1
le consentirà di cercare utilmente un ricollocamento nel mondo del lavoro, e tenuto conto della disponibilità da parte sua della casa familiare, la misura dell'assegno di mantenimento fissato dal tribunale in euro 300 mensili appare equa. Deve al riguardo confermarsi la valutazione del giudice di primo grado che non ha ritenuto sia stata fornita la prova, il cui onere incombeva al che la conviva stabilmente con il compagno, stante Pt_1 CP_1
la brevità del periodo monitorato con l'osservazione di un investigatore privato (19.6.-
1.7.2017) e poi nel 2019, compatibile anche con la temporaneità della permanenza e tenuto conto delle contrastanti risultanze dei diversi testimoni escussi, ciascuno dei quali legato da parentela o da ragioni affettive a ciascuna delle parti.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 4062/2023, ogni diversa Parte_1
eccezione, istanza, domanda respinte, fermo il resto, revoca l'assegno di mantenimento in favore di a decorrere dalla sentenza di primo grado. Controparte_2
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
HI AM AN MA PA
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