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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5663/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il 26.101984, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Sabino
Carpagnano, presso il cui studio in Barletta, alla via Mariano Sante
n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, al Corso Vittorio Emanuele n.
139
RESISTENTE
E
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data 22 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e almeno una delle parti depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.09.2022, ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 314 2022 00032052 50 000, notificato il
16.08.2022, dell'importo di € 8.264,06, per pretesi crediti vantati dall' a titolo di contributi dovuti dall'11/2018 al 3/2020 per CP_1 iscrizione alla gestione commercianti.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso di essere stato amministratore della dall'11.05.2018 al 4.03.2020, ha Controparte_3 dedotto: che la società, di cui è stato amministratore nel periodo suddetto, svolge attività di somministrazione di alimenti, bevande, bar
e gelateria nell'unica unità produttiva sita in Barletta, al viale Regina
n. 100; che durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore non ha mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società né ha mai partecipato al lavoro aziendale, limitandosi a svolgere le funzioni proprie dell'amministratore.
Ciò posto, ha dedotto che non ricorrono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, poiché non ha mai svolto nella società attività lavorativa o gestionale, se non quella tipica del legale rappresentante;
che, inoltre, in virtù di principi consolidati in materia, grava sull' l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità del provvedimento dell' del 25.03.2020 di iscrizione e CP_1 cancellazione d'ufficio del nominativo del ricorrente nella gestione commercianti, nonché l'illegittimità dell'avviso di addebito conseguente alla suddetta iscrizione con conseguente declaratoria di insussistenza
2 dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e di non dover corrispondere alcunché a tale titolo;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto CP_1 di legittimazione attiva del ricorrente per aver agito nella qualità di amministratore della laddove l'avviso è emesso nei Controparte_3 confronti dello stesso personalmente.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità della iscrizione, evidenziando che dalla partecipazione del ricorrente alla società in qualità di amministratore può presumersi la sua effettiva partecipazione alla gestione aziendale, anche alla luce del fatto che non risulta iscritto ad altra gestione separata. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_2 regolarmente citata in giudizio con ricorso notificato a mezzo pec il
10.10.2022 e non costituitasi.
2. Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, essendo l'atto impugnato stato emesso e notificato dall' , che è anche l'ente creditore e non risultando il CP_1 credito di cui all'avviso impugnato trasferito alla gestione della società di cartolarizzazione.
3. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo:
l'avviso di addebito impugnato, infatti, risulta notificato il 16.08.2022
e il ricorso depositato il 23.09.2022.
4. Infine, sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, sebbene nell'intestazione del ricorso si faccia riferimento alla qualità specifica del ricorrente di ex amministratore della per il periodo novembre 2018 -marzo 2020, il Controparte_3 tenore complessivo del ricorso, con continui riferimenti alla posizione del ricorrente quale destinatario dell'avviso di Parte_1 addebito impugnato e della contestata iscrizione alla gestione
3 commercianti consentono di affermare che il ricorso sia stato correttamente proposto dal personalmente, dovendosi Pt_1 intendere il riferimento al ruolo di ex amministratore della CP_3 come teso esclusivamente a circostanziare il presupposto
[...] dell'avviso di addebito;
ciò, del resto, trova conferma nel fatto che il ricorrente non è più amministratore della suddetta società dal marzo
2020, tant'è che da tale data l' ne ha cancellato l'iscrizione alla CP_1 gestione commercianti, e che i contributi pretesi dall' si CP_1 riferiscono proprio al periodo in cui invece il ricorrente ha rivestito tale qualità, tant'è che si basano esclusivamente su tale circostanza.
5. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario,
4 secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n.
19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di
5 gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
4440/2017).
Ancora, quanto ai rapporti tra ruolo di amministratore e iscrizione alla Gestione Commercianti i Giudici di Legittimità hanno affermato che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in
6 coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. n. 19273/2018).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel
Registro dei Commercianti di un socio/amministratore, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società, il cui onere probatorio grava sul soggetto creditore, ossia nel caso di specie l' . CP_1
6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall l'onere probatorio, che su di esso gravava CP_1 in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In primo luogo, deve osservarsi che l'unico elemento che l' ha CP_1 posto a fondamento dell'iscrizione contestata in questa sede è rappresentato dal fatto che il ricorrente ha rivestito, nel periodo in cui è stato iscritto alla gestione commercianti, amministratore della ciò, secondo la prospettazione dell' , unitamente al Controparte_3 CP_1 fatto che la ricorrente non risulterebbe iscritta ad altra gestione contributiva, consentirebbe di presumere la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La prospettazione dell , tesa quindi a dimostrare, CP_1 sostanzialmente in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non appare idonea a soddisfare l'onere probatorio che, sulla base dei consolidati e condivisibili principi di diritto innanzi richiamati, gravava sull' medesimo;
ciò tanto più se si considera, per un verso, CP_1 che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha specificamente contestato di partecipare all'attività lavorativa e aziendale della società, sia che è stata espletata attività istruttoria che ha confermato quanto prospettato in ricorso.
7 Più specificamente, il teste dipendente della Testimone_1 società dal 2011/12 al 2022, come barista, ha confermato che il ricorrente svolgeva esclusivamente compiti di amministrazione e rappresentanza della società senza partecipare al lavoro aziendale e senza svolgere, in particolare, funzioni di cameriere e/o barista, ossia le attività lavorative tipiche svolte al fine di assicurare l'esercizio in concreto dell'attività commerciale della società.
Tali circostanze hanno trovato riscontro in quanto dichiarato dal teste
, dipendente della società dal 2020 al 2022, che ha Testimone_2 confermato la sostanziale estraneità del ricorrente al lavoro aziendale.
Le dichiarazioni rese dai testi, sostanzialmente concordanti ed intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, perché frutto di cognizione diretta dei fatti di causa e tra esse coerenti, hanno dimostrato, quindi, la mancata partecipazione del ricorrente all'attività lavorativa aziendale.
Pertanto, anche in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria e della natura sostanzialmente presuntiva della prova che l ha inteso fornire per dimostrare la sussistenza dei presupposti CP_1 per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, non può dirsi fornita da parte dell'Istituto la prova l'effettiva partecipazione del ricorrente all'attività lavorativa e alla gestione aziendale della
Controparte_3
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione della ricorrente alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dall'11/2018 al 3/2020, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2022 00032052 50 000, notificato il 16.08.2022.
Spese processuali
8 Relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e l' , le CP_1 spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Sabino Carpagnano che ne ha fatto richiesta.
Relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente Controparte_2 nulla va disposto per le spese di lite, atteso che quest'ultima, nei cui confronti è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5663/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente i contributi pretesi per Parte_1
l'iscrizione alla Gestione Commercianti dall'11/2018 al
03/2020, ordina all' la cancellazione della relativa CP_1 iscrizione e annulla l'avviso di addebito n. 314 2022 00032052
50 000, notificato il 16.08.2022;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in € 3.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Sabino Carpagnano;
4. nulla per le spese relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e la Controparte_2
Trani, 22.01.2025 Il giudice dott. Luca CAPUTO
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