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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4850/2025 V.G.
T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Cataldo Balducci;
Parte_1
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Cataldo Balducci;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 30.09.2025 e premesso Parte_1 Controparte_1 che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 18.10.2022 la sentenza n. 3892/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate dalle stesse parti, tra le quali vi era la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli Per_1 ed (nati rispettivamente il 19.09.1998 ed il 16.02.2001) nella misura di € 300,00 mensili per Per_2 ciascuno;
2. nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente;
Per_2 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da settembre 2025. Per_2
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 15.10.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Va osservato che la possibilità di ottenere ex art. 473 bis.51 c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione di quel provvedimento: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che, appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.09.2025 da Parte_1 e modificando le condizioni del divorzio:
[...] Controparte_1
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 15.09.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 4 novembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4850/2025 V.G.
T R A rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Cataldo Balducci;
Parte_1
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Cataldo Balducci;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 30.09.2025 e premesso Parte_1 Controparte_1 che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 18.10.2022 la sentenza n. 3892/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate dalle stesse parti, tra le quali vi era la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli Per_1 ed (nati rispettivamente il 19.09.1998 ed il 16.02.2001) nella misura di € 300,00 mensili per Per_2 ciascuno;
2. nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente;
Per_2 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a decorrere da settembre 2025. Per_2
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 15.10.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Va osservato che la possibilità di ottenere ex art. 473 bis.51 c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione di quel provvedimento: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che, appunto, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.09.2025 da Parte_1 e modificando le condizioni del divorzio:
[...] Controparte_1
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 15.09.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 4 novembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato