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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7694/2023, promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
(così indicato nel ricorso), C.P.F. n.231615748-34, residente in [...],
592, AN AO (in atti anche via Jatoba n.341, Sete Nascentes, Bofete);
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
(così indicato nel ricorso), C.P.F. n. , residente in [...]C.F._2 P.IVA_1
Engenheiro Teixeira Soares, 592, AN AO;
nata in [...] il Controparte_3
13.2.1983, C.F. C.P.F. n. , residente in [...]C.F._3 P.IVA_2
Cunha, 183 AP 62, Chacara Inglesa, AN AO;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e C.F._4 dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), presso lo studio del primo in Roma, C.F._5 via Baldo degli Ubaldi hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza AN Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_4 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2023 e notificato il 13.6.2024, , Controparte_1 [...]
e , hanno agito per vedersi Controparte_2 Controparte_3 riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da
, nato a [...] il [...], da genitori italiani (doc. 1), emigrato in Persona_1
Brasile e deceduto senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.3).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- ha contratto matrimonio con PI MI (doc.2) generando Persona_1 Per_2
(doc.4);
[...]
- dal matrimonio tra e (doc.5) è nato il Persona_2 Persona_3 ricorrente (doc.6) ed il fratello (doc.7); Controparte_1 Per_4
- la ricorrente è nata dall'unione di Controparte_2 Controparte_1
e (doc.8, 9);
[...] Persona_5
- è invece nata da e Controparte_3 Persona_6 Controparte_5
(doc.10-11).
[...]
Gli odierni richiedenti hanno presentato il 6.10.2022 richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a AN AO (doc. 13) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi, ma, come da prassi, alla data del ricorso non avevano ancora ottenuto risposta che non è prevedibile giunga entro il termine di legge dal momento che, nel luglio 2022, il sito internet istituzionale comunicava la convocazione per le domande presentate nel 2011.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_4
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della
L. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano e non ha Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, per linea maschile, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani.
4. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato nel 2022 al Consolato Generale d'Italia a AN AO, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Gli istanti hanno poi dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana che portano certamente ad un significativo sforamento del termine di legge (prospettiva di esame di circa 10 anni dalla presentazione). Simili coordinate temporali si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto correttamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
5. I compensi seguono la soccombenza1 - non potendosi risolvere il generalizzato mancato rispetto di un termine stabilito per legge ai danni del privato titolare del diritto azionato – e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi (indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: , Controparte_1 [...]
e , come sopra generalizzati, Controparte_2 Controparte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
; Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali, da versarsi in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 3-9.12.2025
Depositato in Cancelleria il 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 3.12.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7694/2023, promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
(così indicato nel ricorso), C.P.F. n.231615748-34, residente in [...],
592, AN AO (in atti anche via Jatoba n.341, Sete Nascentes, Bofete);
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
(così indicato nel ricorso), C.P.F. n. , residente in [...]C.F._2 P.IVA_1
Engenheiro Teixeira Soares, 592, AN AO;
nata in [...] il Controparte_3
13.2.1983, C.F. C.P.F. n. , residente in [...]C.F._3 P.IVA_2
Cunha, 183 AP 62, Chacara Inglesa, AN AO;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e C.F._4 dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), presso lo studio del primo in Roma, C.F._5 via Baldo degli Ubaldi hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza AN Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_4 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2023 e notificato il 13.6.2024, , Controparte_1 [...]
e , hanno agito per vedersi Controparte_2 Controparte_3 riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea diretta da
, nato a [...] il [...], da genitori italiani (doc. 1), emigrato in Persona_1
Brasile e deceduto senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.3).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- ha contratto matrimonio con PI MI (doc.2) generando Persona_1 Per_2
(doc.4);
[...]
- dal matrimonio tra e (doc.5) è nato il Persona_2 Persona_3 ricorrente (doc.6) ed il fratello (doc.7); Controparte_1 Per_4
- la ricorrente è nata dall'unione di Controparte_2 Controparte_1
e (doc.8, 9);
[...] Persona_5
- è invece nata da e Controparte_3 Persona_6 Controparte_5
(doc.10-11).
[...]
Gli odierni richiedenti hanno presentato il 6.10.2022 richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a AN AO (doc. 13) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi, ma, come da prassi, alla data del ricorso non avevano ancora ottenuto risposta che non è prevedibile giunga entro il termine di legge dal momento che, nel luglio 2022, il sito internet istituzionale comunicava la convocazione per le domande presentate nel 2011.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_4
***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la Persona_1 competenza di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della
L. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano e non ha Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, per linea maschile, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani.
4. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato nel 2022 al Consolato Generale d'Italia a AN AO, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Gli istanti hanno poi dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana che portano certamente ad un significativo sforamento del termine di legge (prospettiva di esame di circa 10 anni dalla presentazione). Simili coordinate temporali si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto correttamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
5. I compensi seguono la soccombenza1 - non potendosi risolvere il generalizzato mancato rispetto di un termine stabilito per legge ai danni del privato titolare del diritto azionato – e sono liquidati come in dispositivo nei valori minimi (indeterminabile-complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria;
è riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 c.2 D.M. 55/2014 per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: , Controparte_1 [...]
e , come sopra generalizzati, Controparte_2 Controparte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
; Persona_1
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi 3.777,80 per compensi professionali, oltre I.va., C.p.a. e spese generali, da versarsi in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 3-9.12.2025
Depositato in Cancelleria il 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 non può disporsi la compensazione sulla sola base della contumacia della controparte v. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5010