Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 04.02.2025
Ruolo Generale n. 5505/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5505/23 R.G.A.C., vertente
TRA
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Pasquarella ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
(giusta procura in atti) dall'avv. Angelo Roma ( ), con il quale è C.F._3
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4598/23, pubblicata il 14 Novembre 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio del 18 Marzo 2022 la società “ esponeva di essere Controparte_1
creditrice del sig. per la somma di euro 22.000,00. Parte_1
L'importo era dovuto per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eseguiti dalla società sull'immobile, sito in Carinaro, di proprietà del CP_1 Pt_1
Alla data del 6 Aprile 2021, il committente aveva eseguito pagamenti parziali, per euro
16.800,00 (quindi in realtà residuavano euro 5.200,00).
Con scrittura privata del medesimo 6 Aprile 2021, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo. In base a tale accordo si era statuito che il debito residuo ammontava ad euro
4.000,00.
Il committente si era impegnato a saldare l'importo di euro 4.000,00 entro il termine Pt_1
del 31 Dicembre 2021.
Orbene, la srl ricorrente esponeva come l'accordo non fosse stato rispettato, dato che il debitore non aveva versato gli euro 4.000,00. Pt_1
L'accordo doveva ritenersi decaduto;
di conseguenza, risultava creditrice (a Controparte_1
titolo di residuo del corrispettivo dell'appalto) della somma di euro 5.200,00.
Pertanto La chiedeva di ingiungersi a il pagamento, in suo favore, CP_1 Parte_1
della somma di euro 5.200,00, oltre interessi legali, ed oltre spese della procedura.
Il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 1000/22, notificato il 4
CP Aprile 2022, ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_1
somma di euro 5.200,00, oltre interessi e spese della procedura.
2 Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto , con Parte_1
citazione notificata il 13 Maggio 2022.
L'ingiunto deduceva il mancato completamento – da parte della ditta appaltatrice – dei lavori previsti dal contratto di appalto, ed altresì deduceva come le opere eseguite fossero caratterizzate da plurimi vizi. Altresì l'opponente eccepiva la contraddittorietà della posizione espressa dalla ricorrente;
infatti, a mezzo del ricorso, la ditta appaltatrice aveva chiesto il pagamento del prezzo residuo di euro 5.200,00, anziché l'importo di euro 4.000,00 (previsto dall'atto transattivo del 6 Aprile 2021), senza però avere invocato, preliminarmente, la risoluzione per inadempimento del contratto di transazione.
In definitiva chiedeva accertarsi il grave inadempimento contrattuale posto in Parte_1
essere dalla ricorrente di conseguenza, accertarsi l'intervenuta risoluzione Controparte_1
del contratto di appalto, per il dedotto grave inadempimento;
dichiararsi insussistente il credito azionato in sede monitoria, con la conseguente revoca del d.i. opposto;
condannarsi la società al risarcimento dei danni, derivanti dalla circostanza per cui le opere non CP_1
erano state eseguite a regola d'arte, ed altresì i lavori non erano stati portati a termine.
Si costituiva l'opposta chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la Controparte_1
conseguente conferma del d.i. opposto.
In particolare parte opposta evidenziava la contraddittorietà della prospettazione difensiva del sig. . Parte_1
Infatti l'opponente aveva censurato il fatto che “ ” invocasse i residui euro CP_1
5.200,00 di cui al contratto di appalto, anziché gli euro 4.000,00 indicati nell'atto transattivo.
Tuttavia l'ingiunto-opponente aveva avanzato domanda riconvenzionale risarcitoria, per i pretesi vizi e difetti delle opere, laddove l'accordo transattivo contemplava l'attestazione che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, ed in conformità a quanto richiesto dal medesimo committente.
Il primo grado, in assenza di attività istruttoria, è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4598/23, pubblicata il 14 Novembre 2023.
Ad avviso del primo Giudice la srl opposta ha provato il titolo della sua pretesa, ed infatti ha prodotto in giudizio il contratto di appalto, le fatture emesse e la scrittura privata transattiva del 6 Aprile 2021.
3 Aggiunge il Tribunale: il committente non ha onorato l'accordo transattivo;
Pt_1
quest'ultimo è da intendersi risolto, e di conseguenza la srl appaltatrice ha diritto di ottenere,
a titolo di corrispettivo residuo, l'importo di euro 5.200,00, anziché la minor cifra di euro
4.000,00, indicata nell'accordo transattivo del 6 Aprile 2021.
In ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria per vizi e difetti (proposta dal committente
, ad avviso del G.M. di Napoli Nord non si può prescindere dall'attestazione di Pt_1
esecuzione a regola d'arte, contenuta nella transazione.
In definitiva il G.M. di Napoli Nord, con la sentenza n. 4598/23, pubblicata il 14 Novembre
2023, ha rigettato l'opposizione a d.i. proposta da;
per l'effetto, ha confermato il Parte_1
d.i. opposto per euro 5.200,00 (d.i. dichiarato anche esecutivo). Altresì il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 dell'opposta la – spese liquidate in euro 1.689,00 per compenso professionale, CP_1
oltre accessori come per Legge.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in Parte_1 data 6 Dicembre 2023 nei confronti di “ . Controparte_1
Innanzi tutto il committente ha impugnato il capo della sentenza, nel quale il G.M. ha ritenuto provato il credito azionato dalla srl appaltatrice.
Così scrive l'appellante:…il Giudice di primo grado ha ritenuto che, in merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, troverebbe applicazione il principio di acquisizione e di non dispersione della prova, e che comporterebbe che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva, e che ciò varrebbe anche per i documenti che, una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto che i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo si considerano acquisiti al processo,
e che pertanto la società opposta avrebbe provato il titolo della propria pretesa, producendo in giudizio il contratto stipulato con il sig. le fatture emesse e l'accordo transattivo Pt_1
sottoscritto il 6 Aprile 2021…..Il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere acquisiti al processo i documenti che la parte opposta avrebbe posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Detti documenti non sono mai stati depositati nel fascicolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e pertanto avrebbe dovuto ritenere sforniti di prova tutti gli assunti di parte opposta. Inoltre, non ha correttamente valutato che l'atto di
4 transazione non è mai stato oggetto di una domanda di risoluzione per inadempimento, ed infine avrebbe dovuto ritenere non contestata la circostanza che i lavori commissionati non fossero stati ultimati…..
Dunque l'appellante chiede, in accoglimento del gravame, di accogliersi l'opposizione Pt_1
a d.i. proposta in primo grado (ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria per euro
5.200,00, azionata da “ ” in sede monitoria). Altresì l'appellante reitera la CP_1
domanda riconvenzionale risarcitoria già proposta in primo grado, per i pretesi vizi e difetti delle opere (in ordine alle quali, peraltro, ribadisce la deduzione circa il carattere incompleto).
Giusta comparsa depositata il 29 Aprile 2024, si è costituita l'appellata “ , Controparte_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Peraltro “ ” si è costituita, senza allegare la propria produzione di primo grado. CP_1
In data 30 Aprile 2024, dinanzi al C.I., si è celebrata la prima udienza di trattazione, nelle modalità della presenza fisica.
In tale udienza è comparso il solo Difensore di parte appellante.
Il C.I. (cfr. il verbale di udienza in atti) ha dato atto della perdurante impossibilità di visualizzare il fascicolo di ufficio di primo grado in versione telematica.
Pertanto, l'istruttore ha onerato la parte più diligente del deposito (in telematico, o in alternativa anche in cartaceo) dei documenti allegati al ricorso monitorio. Quindi ha rinviato la causa in prosieguo di trattazione, dinanzi a sé, alla successiva udienza del 22 Maggio 2024, con onere per le parti di depositare la documentazione integrativa entro il termine del 15
Maggio 2024.
L'istruttore, nell'ordinanza emessa all'udienza del 30 Aprile 2024, ha richiamato il consolidato insegnamento della Cassazione, in base al quale (nel giudizio di opposizione a d.i.) i documenti allegati al ricorso monitorio giammai possono essere considerati nuovi…Pertanto, trattasi di documenti che vanno ritenuti ammissibili, anche laddove depositati nel corso del giudizio di appello (cfr. Cass. civ., n. 8693/17; n. 20584/19).
Da qui l'onere per la parte più diligente di depositare (entro il termine del 15 Maggio 2024) in telematico oppure in cartaceo i documenti allegati al ricorso monitorio, nonché copia della comparsa di costituzione in primo grado di “ , quale opposta. Controparte_1
5 Siamo dinanzi ad un onere posto alla parte più diligente;
tuttavia, con ogni evidenza la parte interessata in modo primario era l'appellata originaria ricorrente in Controparte_1
monitorio, e quindi attrice in senso sostanziale (con riferimento alla pretesa creditoria).
A questo punto, non si può prescindere dall'ordinanza collegiale pubblicata il 27 Maggio
2024, a scioglimento della riserva assunta dal C.I. all'udienza del 22 Maggio 2024, svoltasi in presenza.
Nulla quaestio sulla rituale e tempestiva comunicazione a “ (appellata Controparte_1
costituita) del verbale di udienza del 30 Aprile 2024.
Quindi la srl appellata è stata tempestivamente resa edotta degli oneri fissati dal C.I. nell'ordinanza emessa all'udienza del 30 Aprile 2024, nonchè edotta del rinvio all'udienza del 22 Maggio 2024.
Ebbene, parte appellata non ha depositato alcun documento, ed anzi all'udienza del 22
Maggio 2024 (come già all'udienza del 30 Aprile 2024) è comparso il solo appellante Pt_1
La Corte, a mezzo della suddetta ordinanza collegiale pubblicata il 27 Maggio 2024, ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc avanzata dall'appellante ; altresì, ai Parte_1
sensi dell'art. 351 co.4 cpc, ha fissato per la discussione collegiale l'odierna udienza del 4
Febbraio 2025, con termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima.
Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di depositare note conclusionali.
In data 29 Gennaio 2025 (e cioè quando era già spirato il termine dei 20 gg. prima) la DI dell'appellata (opposta in primo grado) ha versato in telematico una nota di Controparte_1
deposito, con allegati i seguenti atti: Ricorso monitorio;
Scrittura transattiva del 6 Aprile
2021; Comparsa di costituzione in primo grado di quale opposta (in tale Controparte_1
modo, i documenti testè citati sono stati per la prima volta offerti alla cognizione di questo
Giudice di appello).
Nella nota del 29 Gennaio 2025, la DI della società appellata ha scritto che, fino a quel momento, il fascicolo monitorio non era ancora stato trasmesso, per problemi interni agli
Uffici Giudiziari…
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Co Come sopra accennato la odierna appellata soltanto in data 29 Gennaio 2025 ha depositato almeno parte della documentazione, a sua volta prodotta in allegato al ricorso monitorio.
6 Peraltro l'appellata non ha addotto giustificazioni, rispetto all'atteggiamento di inerzia processuale assunto all'indomani della costituzione in appello del 29 Aprile 2024.
L'inerzia è senz'altro integrata dalla mancata partecipazione all'udienza (in presenza fisica) del 30 Aprile 2024; dall'inottemperanza agli oneri di esibizione di documenti fissati nell'ordinanza del C.I. del 30.4.2024; dalla mancata partecipazione all'udienza del 22 Maggio
2024 (parimenti in presenza fisica); dal mancato deposito di note conclusionali, nel termine fissato nell'ordinanza collegiale pubblicata il 27 Maggio 2024.
Peraltro, non può in ogni caso ignorarsi la documentazione prodotta in data 29 Gennaio 2025,
e questo proprio in adesione al sopra citato insegnamento della Cassazione, trattandosi di documenti allegati alla produzione monitoria, e comunque esibiti nel corso del giudizio di appello.
In particolare, è stata prodotta la scrittura privata transattiva del 6 Aprile 2021, sottoscritta sia da che dal legale rapp.te di “ . Parte_1 Controparte_1
In tale scrittura si quantificava il debito residuo a carico del committente (a titolo di Pt_1 residuo del corrispettivo dell'appalto), nella misura di euro 4.000,00.
Il era tenuto ad estinguere il debito entro il 31 Dicembre 2021. Pt_1
Laddove il non avesse provveduto ai versamenti entro il termine concordato, allora la Pt_1
creditrice avrebbe avuto pieno diritto di procedere alla riscossione Controparte_1 dell'intero importo rimanente a saldo del debito…
Trattasi di circostanza di cui la società ricorrente ha dato contezza nel ricorso monitorio.
Appunto nel ricorso del 18 Marzo 2022 “La si è espressa nei seguenti CP_1 termini:…non essendo stato rispettato l'accordo sottoscritto, lo stesso si ritiene decaduto e, pertanto, la società ricorrente risulta alla data odierna creditrice della complessiva somma di euro 5.200,00, oltre interessi….
Dunque risulta infondato l'argomento dell'opponente (odierno appellante), laddove Pt_1
deduce che la società appaltatrice – per poter agìre per l'importo di euro 5.200,00, anzichè gli euro 4.000,00 previsti dalla scrittura transattiva – avrebbe dovuto preliminarmente chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento.
La scrittura transattiva del 6 Aprile 2021 è altresì conducente, ai fini della conferma della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, inerente ai dedotti vizi e
7 difetti delle opere eseguite (nonchè inerente al dedotto mancato completamento delle opere medesime).
Infatti, in modo inequivoco, nella transazione del 6 Aprile 2021 si dava atto di come i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, e fossero conformi a quanto richiesto dal committente.
Del resto, correttamente fin dal primo grado ha posto in evidenza la Controparte_1
contraddittorietà del comportamento processuale del , considerato che quest'ultimo Pt_1
invoca la transazione per sostenere l'infondatezza della pretesa creditoria per euro 5.200,00.
Vale a dire, risulta contraddittorio che il contestualmente, disconosca la scrittura Pt_1
privata dell'Aprile 2021, nel punto in cui si è dichiarato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte.
A questo punto, osserva il Collegio come la produzione documentale del 29 Gennaio 2025 sostanzialmente sia consistita nell'esibizione della scrittura transattiva del 6 Aprile 2021.
In altri termini, la società odierna appellata (attrice in senso sostanziale) non ha provato per quali ragioni il credito residuo ammonterebbe ad euro 5.200,00, e non già gli euro 4.000,00 emergenti dalla scrittura transattiva.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta in primo grado, previa revoca del d.i. opposto, il credito di Controparte_1
risulta accertato nella misura di euro 4.000,00, anziché gli euro 5.200,00 per i quali la suddetta società ha agìto in sede monitoria;
di conseguenza deve essere condannato al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul regime delle spese
A seguito del parziale accoglimento dell'appello (e del conseguente accoglimento solo parziale dell'originaria domanda creditoria di , è d'uopo statuire sulle spese Controparte_1
non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Ebbene, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, per addivenire tra le parti all'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Infatti – nella perdurante indisponibilità del fascicolo di ufficio di primo grado, in versione
8 sia cartacea che telematica – soltanto nell'imminenza dell'odierna udienza di discussione parte appellata (originaria opposta ed attrice in senso sostanziale) ha provveduto al deposito in telematico di alcuni tra i documenti allegati al ricorso monitorio (ed in particolare la scrittura transattiva del 6 Aprile 2021).
Vale a dire, soltanto in data 29 Gennaio 2025 l'odierna appellata ha posto parziale rimedio ad un atteggiamento di inerzia, protrattosi nel corso dell'appello; né si ravvisa una valida giustificazione nel generico accenno a “problemi interni agli Uffici Giudiziari”, contenuto nella nota di deposito del 29 Gennaio 2025.
Si ribadisce quindi l'opportunità dell'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di “ , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4598/23, pubblicata il 14 Novembre 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione a d.i., ed in parziale accoglimento dell'originaria domanda creditoria di “
[...]
”, CP_1
A1) Revoca il d.i. opposto;
A2) Riconosce il credito di “ nella misura di euro 4.000,00, di cui alla Controparte_1
transazione inter partes del 6 Aprile 2021, e di conseguenza condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali Controparte_3
dalla domanda;
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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