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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHELLI EMILIANO ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che contraevano matrimonio in SAN MINIATO (PI) Parte_1 Parte_2
il 06 maggio 2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SAN MINIATO Anno 2018
Parte 2 Serie A n. 5. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 194/2024, r.g. n. 1934/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SAN
[...] Parte_2
MINIATO Anno 2018 Parte 2 Serie A n. 5.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) con atto ai rogiti Notaio Dott. el 03.10.2024 le parti hanno proceduto alla Per_1 Per_2
vendita della casa familiare, nel rispetto degli accordi già formalizzati e pattuiti inter partes nel ricorso introduttivo;
2) il SI. tramite il sottoscritto difensore, ha provveduto a consegnare in data Parte_1 odierna all'Avv. Francesco Maltinti, legale della SI.ra , la somma di €. Parte_2
5.000,00 (cinquemila /zero zero euro) a mezzo assegno circolare NT nr. 3504543428-09 tratto all'ordine della medesima, a titolo di assegno divorzile pattuito inter partes in un'unica soluzione ed una tantum, adempiendo conseguentemente ma in via anticipata la pattuizione di cui al punto 3 delle condizioni di divorzio del ricorso introduttivo;
DISPONE che l'obbligo del SI. al contributo mensile di 200,00 € a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della SI.ra cesserà automaticamente alla scadenza del Parte_2
termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi originariamente pattuiti inter-partes; PRENDE ALTRESI' ATTO che le parti hanno già dichiarato nel ricorso introduttivo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare, dunque, a qualsiasi obbligo di mantenimento ad eccezione di quello pattuito a titolo di mantenimento di cui al punto che precede, nonché dichiarato di aver già provveduto a dividersi ogni altro bene comune e di aver già definito tra loro ogni diverso rapporto di carattere patrimoniale e di non avere null'altro più avere a richiedere e/o pretendere reciprocamente per le causali e le ragioni tutte di cui all'accordo ed al cessato rapporto di coniugio, rinunciando a qualsiasi contestazione e/o richiesta, e/o rivalsa e con espressa rinuncia a qualsivoglia azione anche risarcitoria.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 8/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHELLI EMILIANO ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che contraevano matrimonio in SAN MINIATO (PI) Parte_1 Parte_2
il 06 maggio 2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SAN MINIATO Anno 2018
Parte 2 Serie A n. 5. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 194/2024, r.g. n. 1934/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SAN
[...] Parte_2
MINIATO Anno 2018 Parte 2 Serie A n. 5.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) con atto ai rogiti Notaio Dott. el 03.10.2024 le parti hanno proceduto alla Per_1 Per_2
vendita della casa familiare, nel rispetto degli accordi già formalizzati e pattuiti inter partes nel ricorso introduttivo;
2) il SI. tramite il sottoscritto difensore, ha provveduto a consegnare in data Parte_1 odierna all'Avv. Francesco Maltinti, legale della SI.ra , la somma di €. Parte_2
5.000,00 (cinquemila /zero zero euro) a mezzo assegno circolare NT nr. 3504543428-09 tratto all'ordine della medesima, a titolo di assegno divorzile pattuito inter partes in un'unica soluzione ed una tantum, adempiendo conseguentemente ma in via anticipata la pattuizione di cui al punto 3 delle condizioni di divorzio del ricorso introduttivo;
DISPONE che l'obbligo del SI. al contributo mensile di 200,00 € a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della SI.ra cesserà automaticamente alla scadenza del Parte_2
termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi originariamente pattuiti inter-partes; PRENDE ALTRESI' ATTO che le parti hanno già dichiarato nel ricorso introduttivo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare, dunque, a qualsiasi obbligo di mantenimento ad eccezione di quello pattuito a titolo di mantenimento di cui al punto che precede, nonché dichiarato di aver già provveduto a dividersi ogni altro bene comune e di aver già definito tra loro ogni diverso rapporto di carattere patrimoniale e di non avere null'altro più avere a richiedere e/o pretendere reciprocamente per le causali e le ragioni tutte di cui all'accordo ed al cessato rapporto di coniugio, rinunciando a qualsiasi contestazione e/o richiesta, e/o rivalsa e con espressa rinuncia a qualsivoglia azione anche risarcitoria.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 8/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina