Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15816 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DI IR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del Ministero della Giustizia – D.A.P. prot. m_dg.GDAP.14.10.2022.0387515U, del 14.102022, contenente la graduatoria definitiva afferente alla procedura di mobilità a domanda rivolta agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria, con la qualifica di dirigenti e dirigenti aggiunti, finalizzata al conferimento delle funzioni di Comandante di reparto degli Istituti di primo livello di Alessandria C.C.; Barcellona Pozzo di Gotto C.C.; Civitavecchia C.R.; Napoli Secondigliano C.C.; Nuoro C.C.; Salerno C.C.; Santa AR Capua Vetere C.C.; Velletri C.C.; Vercelli C.C.; e Vigevano C.C.;
-del provvedimento prot. m_dg.GDAP.25/01/2022.0027087U di indizione della suddetta procedura di mobilità;
-del provvedimento 1.8.2013, recante i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale di Polizia Penitenziaria del ruolo direttivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. OM GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con il presente ricorso -OMISSIS- AR SA ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe esponendo che:
-) la ricorrente, dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, aspirando ad essere assegnata in qualità di “Comandante di Reparto” presso la Casa di Reclusione di Civitavecchia ha partecipato all’interpello relativo alla procedura di mobilità a domanda rivolta agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria, con la qualifica di dirigenti e dirigenti aggiunti, finalizzata al conferimento delle funzioni di Comandante di reparto degli Istituti di primo livello di Alessandria C.C., Barcellona Pozzo di Gotto C.C., Civitavecchia C.R., Napoli Secondigliano C.C., Nuoro C.C., Salerno C.C., Santa AR Capua Vetere C.C., Velletri C.C., Vercelli C.C. e Vigevano C.C., concluso con l’approvazione della graduatoria definitiva a mezzo di provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia prot. m_dg.GDAP.14.10.2022.0387515U, del 14 ottobre 2022, che non la vedeva collocata utilmente in quanto pretermessa da dirigenti aggiunti.
Ritenendo che l’amministrazione aveva illegittimamente previsto, nel bando, la partecipazione per rivestire le funzioni di “Comandante di Reparto” presso i sopraelencati Istituti penali “di primo livello”, anche ai “dirigenti aggiunti”, gli atti di cui in epigrafe vengono impugnati per il seguente articolato motivo: ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 4 E 5, DEL D.LGS. N. 146/2000.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
Viene dedotta violazione di legge quanto al bando e, conseguenzialmente, della graduatoria per illegittimità derivata, per aver il primo illegittimamente consentito la partecipazione, per rivestire le funzioni di Comandante di Reparto presso i predetti Istituti penali di primo livello, anche dei dirigenti aggiunti, con nocumento della ricorrente che, nonostante si sia posizionata prima tra tutti i dirigenti, si trova per la sede di Civitavecchia in posizione n. 4, poiché sopravanzata da tutti i dirigenti aggiunti.
2- A seguito di costituzione in giudizio, l’amministrazione resistente ha depositato la comunicazione con la quale si rappresentava l’avvenuto annullamento in autotutela della graduatoria definitiva formatasi all’esito dei colloqui espletati per il conferimento dell’incarico di Comandante di reparto della Casa di reclusione di Civitavecchia, a seguito della proposizione dell’odierno ricorso, soggiungendo che la graduatoria sarebbe stata riformulata includendo i soli candidati che rivestano la qualifica di dirigente penitenziario.
3- Con memoria depositata il 22.1.2026 la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere a motivo del sopravvenuto annullamento in autotutela, insistendo per la condanna alle spese.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 13.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6- Consolidata giurisprudenza osserva che in caso di annullamento in autotutela di un atto amministrativo, il provvedimento cessa di esistere, anche in pendenza di giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento ( ex plurimis , T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 18/12/2024, n. 3719).
7- Nella fattispecie, l’annullamento in autotutela della graduatoria lesiva nei confronti della ricorrente costituisce una sopravvenienza idonea determinare la cessazione della materia del contendere.
8- L’andamento processuale e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
OM GL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GL | CC IA |
IL SEGRETARIO