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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/12/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369/2023, trattenuta in decisione in data 09.10.2025 ex art. 281 sexies, u.c., p.c., vertente tra:
(C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Concetta Belmonte
Opponente
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Parodi
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto n. 209/2023 Parte_1 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della istante Controparte_1 la somma di €.37.279,91, in forza di fatture relative a forniture di prodotti
[...] farmaceutici, oltre interessi di mora e spese, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti e contestando comunque la fondatezza della pretesa creditoria in ragione, tra l'altro, dell'assenza di titolo negoziale e dell'intervenuto pagamento di parte delle fatture azionate.
pagina 1 di 4 Su tali basi ha chiesto: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 209/2023, Rg 493/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza perché improcedibile, inammissibile /o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
L' si è costituita contestando l'eccezione preliminare di Controparte_1
Parte prescrizione – stanti tempestivi solleciti di pagamento –, affermando l'obbligo dell' di corrispondere i compensi relativi alle prestazioni rese in suo favore, mai contestate e riscontrate anche dall'accordo transattivo, afferente alcune fatture, depositato dalla stessa opponente.
Ha quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis rejectis, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2023 emesso dall'Intestato Tribunale nel procedimento R.G. 493/2022, previo rigetto dell'opposizione spiegata dall , poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese legali”.
All'udienza del 9.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c. sulla base della documentazione offerta dalle parti.
**********
L'opposizione è fondata e va accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la carenza di titolo negoziale fondante la pretesa, assumendo l'applicabilità alla fornitura di medicinali oggetto di causa, intrapresa sin al 2010 ed avente importo di euro
391.027,10, della disciplina di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, testo ratione temporis vigente.
L'assunto come formulato è rimasto incontestato, avendo l'opposta sostenuto esclusivamente la sussistenza dell'obbligazione in ragione dell'oggettiva fruizione delle forniture da parte dell'azienda opponente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ai sensi delle invocate disposizioni del D.lvo 163/2006 (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) per i contratti di rilevanza comunitaria, aventi cioè valore eccedente
(come nella specie) la soglia prevista dall'art. 28, lett. b.1 del decreto, è imposta (l'osservanza per l'individuazione del contraente delle modalità previste dall'art. 54 nonché) la stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13 ossia "mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante pagina 2 di 4 scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante".
Sul punto, il giudice di legittimità (cfr. Cass. 24640 del 2016) ha affermato che “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del Parte_1
d.lgs. n. 502 del 1992 … comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs.
n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Sul punto giova osservare altresì che nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, ed esso pertanto può essere provato soltanto in via documentale, non trovando applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e risultando insufficienti sia la prova testimoniale o per presunzioni, sia la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. 25999/2018).
Ciò detto, nel caso di specie, l'opposta non ha allegato e provato la stipula di contratto osservante le Parte richiamate prescrizioni formali, essendosi limitata, come già rilevato, ad affermare che “l' non contesta di aver usufruito delle prestazioni commerciali della ”. Controparte_1
Quanto infine all'adombrata spettanza dei compensi a titolo di indebito arricchimento, osserva il tribunale che essa non risulta meglio argomentata e seguita da specifica istanza, indicativa dei termini dell'arricchimento e del corrispondente depauperamento, considerato anche che l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del pagina 3 di 4 guadagno (cfr. ex plurimis Cass.n. 12702/2019), e che l'opposta non ha indicato e riscontrato alcun elemento idoneo a consentire la quantificazione del detrimentum al netto della percentuale di guadagno contenuta nel prezzo.
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 209/2023 deve essere revocato, con condanna dell'opposta soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 209/2023;
- condanna l' alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed euro Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cosenza il 22.12.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369/2023, trattenuta in decisione in data 09.10.2025 ex art. 281 sexies, u.c., p.c., vertente tra:
(C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Concetta Belmonte
Opponente
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Parodi
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto n. 209/2023 Parte_1 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto di pagare in favore della istante Controparte_1 la somma di €.37.279,91, in forza di fatture relative a forniture di prodotti
[...] farmaceutici, oltre interessi di mora e spese, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti e contestando comunque la fondatezza della pretesa creditoria in ragione, tra l'altro, dell'assenza di titolo negoziale e dell'intervenuto pagamento di parte delle fatture azionate.
pagina 1 di 4 Su tali basi ha chiesto: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 209/2023, Rg 493/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza perché improcedibile, inammissibile /o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
condannare in ogni caso l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
L' si è costituita contestando l'eccezione preliminare di Controparte_1
Parte prescrizione – stanti tempestivi solleciti di pagamento –, affermando l'obbligo dell' di corrispondere i compensi relativi alle prestazioni rese in suo favore, mai contestate e riscontrate anche dall'accordo transattivo, afferente alcune fatture, depositato dalla stessa opponente.
Ha quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis rejectis, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2023 emesso dall'Intestato Tribunale nel procedimento R.G. 493/2022, previo rigetto dell'opposizione spiegata dall , poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese legali”.
All'udienza del 9.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c. sulla base della documentazione offerta dalle parti.
**********
L'opposizione è fondata e va accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la carenza di titolo negoziale fondante la pretesa, assumendo l'applicabilità alla fornitura di medicinali oggetto di causa, intrapresa sin al 2010 ed avente importo di euro
391.027,10, della disciplina di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, testo ratione temporis vigente.
L'assunto come formulato è rimasto incontestato, avendo l'opposta sostenuto esclusivamente la sussistenza dell'obbligazione in ragione dell'oggettiva fruizione delle forniture da parte dell'azienda opponente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ai sensi delle invocate disposizioni del D.lvo 163/2006 (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) per i contratti di rilevanza comunitaria, aventi cioè valore eccedente
(come nella specie) la soglia prevista dall'art. 28, lett. b.1 del decreto, è imposta (l'osservanza per l'individuazione del contraente delle modalità previste dall'art. 54 nonché) la stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13 ossia "mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante pagina 2 di 4 scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante".
Sul punto, il giudice di legittimità (cfr. Cass. 24640 del 2016) ha affermato che “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del Parte_1
d.lgs. n. 502 del 1992 … comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs.
n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Sul punto giova osservare altresì che nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, ed esso pertanto può essere provato soltanto in via documentale, non trovando applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e risultando insufficienti sia la prova testimoniale o per presunzioni, sia la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. 25999/2018).
Ciò detto, nel caso di specie, l'opposta non ha allegato e provato la stipula di contratto osservante le Parte richiamate prescrizioni formali, essendosi limitata, come già rilevato, ad affermare che “l' non contesta di aver usufruito delle prestazioni commerciali della ”. Controparte_1
Quanto infine all'adombrata spettanza dei compensi a titolo di indebito arricchimento, osserva il tribunale che essa non risulta meglio argomentata e seguita da specifica istanza, indicativa dei termini dell'arricchimento e del corrispondente depauperamento, considerato anche che l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del pagina 3 di 4 guadagno (cfr. ex plurimis Cass.n. 12702/2019), e che l'opposta non ha indicato e riscontrato alcun elemento idoneo a consentire la quantificazione del detrimentum al netto della percentuale di guadagno contenuta nel prezzo.
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 209/2023 deve essere revocato, con condanna dell'opposta soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 209/2023;
- condanna l' alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi ed euro Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cosenza il 22.12.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
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